IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1994, con il quale e' stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1994, n. 302, e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1995, n. 55, unitamente al decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale e' stata soppressa la lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1994; Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1995, n. 171, che differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, da sei a nove mesi per la trasmissione delle proposte di programmi da parte dei comuni; Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1996, n. 171, che modifica l'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, destinando il 70 per cento delle disponibilita' finanziarie ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e il 30 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1996, n. 171, che differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, fissando il termine perentorio del 7 marzo 1996 per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e del 7 gennaio 1996 per i comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 luglio 1996, n. 11613, registrato in data 30 luglio 1996, al n. 1971, dal Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici e registrato alla Corte dei conti al n. 11426/96, registro n. 2, foglio n. 76, in data 4 settembre 1996, che ha trasferito le competenze in materia di programmi di riqualificazione urbana gia' attribuite al segretariato generale del Cer alla direzione generale del coordinamento territoriale; Visto l'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 233, mediante il quale le disponibilita' del Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, cosi' come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decretolegge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, sono incrementate delle somme non utilizzate per contributi sui programmi e gli interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; Visto il sopra citato art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede il versamento in conto entrata dello Stato degli importi non utilizzati per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 della legge n. 203/1991, nonche' dell'importo di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, cosi' come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dei lavori pubblici; Visto l'art. 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, sono utilizzate, quanto a lire 300 miliardi, per i programmi di riqualificazione urbana di cui al sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994; Visto il sopra citato art. 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede il versamento in conto entrata dello Stato, per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dei lavori pubblici di cui al medesimo art. 2, comma 71, delle somme da prelevare dalle maggiori entrate ex Gescal degli anni 1993 e 1994, per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana; Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 dicembre 1996, n. 215847, registrato alla Corte dei conti in data 25 febbraio 1997, registro n. 1, foglio n. 185, con il quale e' stata disposta, in termini di sola competenza, l'assegnazione di lire 688 miliardi a favore del capitolo 8278, di nuova istituzione, "Contributo per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana" nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1996; Ritenuta la necessita', per i programmi per i quali i comuni non hanno predisposto la documentazione necessaria alla sottoscrizione del protocollo di intesa, di stabilire un termine perentorio per la sottoscrizione dei protocolli medesimi, al fine di avviare tempestivamente la realizzazione degli interventi nonche' di prevedere il reimpiego dei finanziamenti resi disponibili a seguito di eventuali revoche; Considerato che il Senato, con risoluzione n. 9.1347.8, ha impegnato il Governo ad una accurata supervisione e verifica sui requisiti e sulla qualita' dei programmi ammessi a finanziamento a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Statoregioni, sia rispetto alla loro corrispondenza con riguardo alle finalita' di impiego dei fondi ex Gescal sia, in particolare, con riguardo alla qualita' residenziale ed alla composizione sociale degli utenti che possono accedere alla casa, alla salvaguardia ed incremento del verde, delle attrezzature e degli spazi urbani, al rispetto delle preesistenze storiche ed ambientali e all'integrazione armonica con il tessuto urbano preesistente, per garantire la effettiva congruita' dei suddetti programmi a quanto previsto dalle norme e per l'effettivo recupero e riqualificazione delle zone degradate; Ritenuta la necessita' che in sede di predisposizione della progettazione urbanistica definitiva i comuni e le regioni garantiscano, ciascuno per le rispettive competenze, il perseguimento dell'obiettivo di una maggiore qualita' urbana; Considerata l'opportunita', per garantire l'attuazione sistematica e coordinata degli interventi ricompresi nei programmi, di individuare criteri di omogeneita' e di semplificazione al fine di conseguire la contestualita' e l'unitarieta' dei processi decisionali; Viste le disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127; Decreta: Art. 1. Il protocollo di intesa previsto dall'art. 12, lettera b); del decreto ministeriale 21 dicembre 1994, e successive modificazioni e integrazioni, e' sottoscritto, pena la decadenza dall'ammissione al finanziamento, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.