IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art.  2, comma  2, della  legge 17  febbraio 1992,  n. 179,
cosi' come modificato dall'art. 2,  comma 71, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
  Visto il  decreto ministeriale  21 dicembre 1994,  con il  quale e'
stato  emanato il  bando  relativo ai  programmi di  riqualificazione
urbana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1994, n. 302,
e  ripubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7  marzo  1995,  n.  55,
unitamente al decreto  ministeriale 4 febbraio 1995, con  il quale e'
stata soppressa la  lettera b) del comma 1 dell'art.  10 del suddetto
decreto ministeriale 21 dicembre 1994;
  Visto l'art. 1 del decreto  ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale 24 luglio  1995, n. 171, che  differisce il
termine previsto dall'art.  12, comma 1, lettera  a), del sopracitato
decreto ministeriale  21 dicembre  1994, da  sei a  nove mesi  per la
trasmissione delle proposte di programmi da parte dei comuni;
  Visto  l'art.   1  del  decreto  ministeriale   29  novembre  1995,
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale 30  gennaio 1996,  n. 171,  che
modifica l'art.  1 del  sopracitato decreto ministeriale  21 dicembre
1994, destinando il 70 per  cento delle disponibilita' finanziarie ai
comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e il 30 per cento
ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;
  Visto  l'art.   2  del  decreto  ministeriale   29  novembre  1995,
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale 30  gennaio 1996,  n. 171,  che
differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, del sopracitato
decreto ministeriale 21 dicembre 1994, fissando il termine perentorio
del 7  marzo 1996 per  i comuni  con popolazione superiore  a 300.000
abitanti e del 7 gennaio 1996  per i comuni con popolazione inferiore
a 300.000 abitanti;
  Visto il decreto  del Ministro dei lavori pubblici  26 luglio 1996,
n.  11613,  registrato in  data  30  luglio  1996,  al n.  1971,  dal
Ministero del  tesoro - Ragioneria  centrale presso il  Ministero dei
lavori pubblici  e registrato  alla Corte dei  conti al  n. 11426/96,
registro  n. 2,  foglio  n. 76,  in  data 4  settembre  1996, che  ha
trasferito le competenze in  materia di programmi di riqualificazione
urbana  gia'  attribuite  al   segretariato  generale  del  Cer  alla
direzione generale del coordinamento territoriale;
  Visto l'art.  2, comma 71,  della legge  23 dicembre 1996,  n. 662,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  28  dicembre  1996,  n.  233,
mediante il quale le disponibilita' del Ministero dei lavori pubblici
per la  realizzazione degli  interventi di cui  all'art. 2,  comma 2,
della legge 17 febbraio 1992, n. 179, cosi' come modificato dall'art.
10, comma 2-bis, del decretolegge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  20 dicembre  1993,  n.  493,  sono
incrementate delle somme non  utilizzate per contributi sui programmi
e gli  interventi previsti dall'art.  18 del decreto-legge  13 maggio
1991, n.  152, convertito, con  modificazioni, dalla legge  12 luglio
1991, n. 203;
  Visto il  sopra citato art.  2, comma  71, della legge  23 dicembre
1996, n. 662, che prevede il  versamento in conto entrata dello Stato
degli  importi  non  utilizzati   per  contributi  sui  programmi  ed
interventi  previsti dall'art.  18 della  legge n.  203/1991, nonche'
dell'importo  di cui  all'art. 2,  comma 2,  della legge  17 febbraio
1992, n.  179, cosi' come  modificato dall'art. 10, comma  2-bis, del
decreto-legge 5 ottobre 1993,  n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 20  dicembre 1993,  n. 493,  per essere  riassegnati con
decreto del  Ministro del tesoro  ad apposito capitolo  del Ministero
dei lavori pubblici;
  Visto l'art. 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, con il quale le maggiori  entrate dei fondi di cui alla legge
14 febbraio 1963,  n. 60, per gli anni 1993  e 1994, sono utilizzate,
quanto  a lire  300  miliardi, per  i  programmi di  riqualificazione
urbana di cui al sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994;
  Visto il sopra citato art. 2,  comma 63, lettera a), della legge 23
dicembre 1996,  n. 662,  che prevede il  versamento in  conto entrata
dello  Stato, per  essere riassegnato  con decreto  del Ministro  del
tesoro ad apposito capitolo del  Ministero dei lavori pubblici di cui
al medesimo art. 2, comma 71, delle somme da prelevare dalle maggiori
entrate ex  Gescal degli anni 1993  e 1994, per il  finanziamento dei
programmi di riqualificazione urbana;
  Visto  il decreto  del Ministro  del  tesoro 31  dicembre 1996,  n.
215847, registrato  alla Corte  dei conti in  data 25  febbraio 1997,
registro n.  1, foglio  n. 185,  con il quale  e' stata  disposta, in
termini di  sola competenza,  l'assegnazione di  lire 688  miliardi a
favore del  capitolo 8278, di  nuova istituzione, "Contributo  per il
finanziamento dei  programmi di riqualificazione urbana"  nello stato
di  previsione  del Ministero  dei  lavori  pubblici per  l'esercizio
finanziario 1996;
  Ritenuta la  necessita', per i programmi  per i quali i  comuni non
hanno  predisposto la  documentazione necessaria  alla sottoscrizione
del protocollo di  intesa, di stabilire un termine  perentorio per la
sottoscrizione   dei  protocolli   medesimi,  al   fine  di   avviare
tempestivamente   la  realizzazione   degli  interventi   nonche'  di
prevedere il  reimpiego dei finanziamenti resi  disponibili a seguito
di eventuali revoche;
  Considerato  che  il  Senato,   con  risoluzione  n.  9.1347.8,  ha
impegnato  il Governo  ad una  accurata supervisione  e verifica  sui
requisiti e  sulla qualita' dei  programmi ammessi a  finanziamento a
seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Statoregioni, sia
rispetto  alla loro  corrispondenza  con riguardo  alle finalita'  di
impiego dei  fondi ex Gescal  sia, in particolare, con  riguardo alla
qualita' residenziale  ed alla composizione sociale  degli utenti che
possono  accedere  alla casa,  alla  salvaguardia  ed incremento  del
verde, delle  attrezzature e  degli spazi  urbani, al  rispetto delle
preesistenze storiche  ed ambientali e all'integrazione  armonica con
il tessuto urbano preesistente, per garantire la effettiva congruita'
dei  suddetti  programmi   a  quanto  previsto  dalle   norme  e  per
l'effettivo recupero e riqualificazione delle zone degradate;
  Ritenuta  la  necessita'  che  in  sede  di  predisposizione  della
progettazione   urbanistica  definitiva   i  comuni   e  le   regioni
garantiscano, ciascuno per le rispettive competenze, il perseguimento
dell'obiettivo di una maggiore qualita' urbana;
  Considerata l'opportunita', per  garantire l'attuazione sistematica
e   coordinata  degli   interventi  ricompresi   nei  programmi,   di
individuare criteri  di omogeneita' e  di semplificazione al  fine di
conseguire   la   contestualita'   e   l'unitarieta'   dei   processi
decisionali;
  Viste le disposizioni in  materia di semplificazione dell'attivita'
amministrativa  e  di snellimento  dei  procedimenti  di decisione  e
controllo previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  protocollo di  intesa previsto  dall'art. 12,  lettera b);  del
decreto ministeriale  21 dicembre 1994, e  successive modificazioni e
integrazioni, e'  sottoscritto, pena la decadenza  dall'ammissione al
finanziamento,  entro sessanta  giorni  dalla  data di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.