IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1994; Visto il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 17, comma 95 e seguenti, della legge n. 127/1997; Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 19 luglio 1995, e il decreto ministeriale del 3 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996, con cui sono stati approvati i nuovi ordinamenti didattici universitari delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, tra cui quelli di "Chirurgia plastica e ricostruttiva", di "Dermatologia e venereologia", di "Geriatria" e di "Medicina legale"; Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di Ateneo formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine al fine dell'istituzione delle suddette scuole di specializzazione, rispettivamente in data: consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 16 dicembre 1996, del 17 luglio 1997 e del 12 settembre 1997; consiglio di amministrazione del 3 marzo 1997 e del 24 luglio 1997; senato accademico del 5 marzo 1997 e del 24 luglio 1997; Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997, prot. n. 2079, di attuazione dell'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge n. 127/1997; Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento degli atenei del Friuli -Venezia Giulia del 14 ottobre 1997; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 20 giugno 1997 e quello del 20 ottobre 1997 relativo all'istituzione delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria di "Chirurgia plastica e ricostruttiva", di "Dermatologia e venereologia", di "Geriatria" e di "Medicina legale"; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 ottobre 1997, prot. n. 2847/2848/2849, con la quale si informa che con decreto ministeriale del 29 ottobre 1997, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e' stata autorizzata l'istituzione delle suddette scuole di specializzazione; Preso atto che il regolamento didattico di Ateneo, approvato dal senato accademico in data 10 luglio 1997, e' in corso di approvazione da parte del competente Ministero; Decreta: Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) e' modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 205 - Capo XVIII - del Titolo VIII (Facolta' di medicina e chirurgia) - relativo alla scuola di specializzazione in "Patologia clinica" sono aggiunti i seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione: Titolo VIII FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA Scuole di specializzazione del settore sanitario Norme comuni Art. 206 (Istituzione, finalita', titolo conseguito). - 1. Presso l'Universita' degli studi di Udine sono istituite le scuole di specializzazione dell'area medica, eventualmente articolate in indirizzi, di cui ai successivi capi. 2. Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica. 3. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. 4. L'Universita' degli studi di Udine puo' istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva CEE 92/1998, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992. Art. 207 (Organizzazione delle scuole). - 1. La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione e' definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola. 2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi. 3. Concorrono al funzionamento delle scuole le facolta' di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonche' le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate. 4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992. 6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). 7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello totale previsto dallo statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili. 8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonche', per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. 9. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilita' professionale. Art. 208 (Piano di studi di addestramento professionale). - 1. Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 206, comma 2, e gli obiettivi previsti nel successivo articolo, comma 2, e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. 2. Il piano di studi e' determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B. 3. Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi 1 e 2 e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 209 (Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio). - 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. 2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. 3. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. 4. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 210 (Esame di diploma). - 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. 2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal direttore della scuola. 3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standards nazionale specifico riportato nelle tabelle B. Art. 211 (Protocolli di intesa e convenzioni). - 1. L'Universita', su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo. 2. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 212 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti. 2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 3. Le scuole di specializzazione che non si adeguino al nuovo ordinamento entro l'anno accademico immediatamente successivo alla pubblicazione dell'ordinamento didattico nazionale cessano la loro attivita'. 4. Il presente ordinamento generale si applica alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti. Capo XIX Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva Art. 213 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1. Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Udine e' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva. 2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia plastica ricostruttiva. 3. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva. 4. L'Universita' puo' istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della normativa C.E.E. 92/98 recepite con il decreto legislativo n. 541/1992. Art. 214 (Organizzazione, durata, norme di accesso). - 1. Il corso di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva ha la durata di cinque anni con sede amministrativa presso il dipartimento di scienze chirurgiche - Universita' degli studi di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia - 33100 Udine. 2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. 3. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. 4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 257/1991. 6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (decretolegge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). 7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 4 per ciascun anno di corso, per un totale di 20 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non puo' superare quello previsto dallo statuto. 8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. Art. 215 (Piano di studi e di addestramento professionale). - 1. Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 213, comma 2, e gli obiettivi nel presente articolo e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattiche teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. 2. Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B. 3. Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti comma primo e secondo e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 216 (Programma annuale delle attivita' e verifica del tirocinio). - 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. 2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. 3. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. 4. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'esterno in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per i periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione dei periodi di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 217 (Esame di diploma). - 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto guida di un docente della scuola. 2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa. 3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo gli standards nazionali specifici riportati nella tabella B. Art. 219 (Protocolli di intesa e convenzioni). - 1. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo. 2. L'Universita' su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola. Art. 220 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. 2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'Art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Tabella A - Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari. A - Area propedeutica generale. Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione sulle conoscenze di base utili per la pratica applicativa di genetica e di biologia dei trapianti, di embriologia con particolare riguardo alla teratologia, di anatomia e di istologia normale e patologica della cute, parti molli ed annessi, della fisiopatologia della riparazione tessutale con particolare riguardo alle ustioni. Settori: E09A Anatomia anatomia, E09B Istologia, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica. B - Area propedeutica clinica. Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione di base necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione e in urgenza e per fronteggiare le differenti eventualita' che possono presentarsi nell'esercizio delle varie attivita' chirurgiche. Settori F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica. C - Area clinica complementare. Obiettivi: l'area deve fornire le conoscenze cliniche ed applicative integrative della chirurgia plastica. Settori: F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillofacciale, F15A Otorinolaringoiatria, F17X Malattie cutanee e veneree, F20X Ginecologia e ostetricia. D - Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica. Obiettivi: l'area deve fornire la preparazione di base necessaria all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica delle specialita'. Settori: F08B Chirurgia plastica. E - Area disciplinare metodologie complementari. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione dell'attivita' chirurgica, delle applicazioni tecnologiche e di diagnostica strumentale, dei biometalli e delle banche di tessuti, delle terapie riabilitative. Settori: E07X Farmacologia, E10X Biofisica medica, F08B Chirurgia plastica. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione: a) aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di sei mesi; b) aver personalmente eseguito atti medici specialistici come di seguito specificato: i) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore; ii) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; iii) almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 30% come primo operatore. Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate. Capo XX Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia Art. 221 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1. Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Udine e' istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. 2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della dermatologiavenerologia, comprese la cosmetica, la dermatologia tropicale e la dermatologia allergologica e professionale. 3. La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia. 4. L'Universita' puo' istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/1998, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992. Art. 222 (Organizzazione, durata, norme d'accesso). - 1. Il corso di specializzazione in dermatologia e venereologia ha la durata di quattro anni, con sede amministrativa presso il dipartimento di patologia e medicina clinica e sperimentale, Universita' degli studi di Udine, Piazzale S. Maria della Misericordia - Udine. 2. Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale e di attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. 3. Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina e chirurgia di Udine con i suoi dipartimenti, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui la tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. 4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui l'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992. 6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). 7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi previsti dalle norme vigenti ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture e attrezzature disponibili, la Scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita', Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto. 8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. Art. 223 (Piani di studi e addestramento). - 1. Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 221, comma 2, e gli obiettivi nel presente articolo e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in dermatologia e venereologia, determina, pertanto, nel rispetto dei diritti del malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. 2. Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B. 3. Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti comma primo e secondo e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico dal manifesto annuale degli studi. Art. 224 (Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio). - 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. 2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. 3. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia svolto. 4. Il consiglio della scuola potra' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con la finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 225 (Esame di diploma). - 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della specializzazione assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. 2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa. 3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo standards nazionali specifici riportati della tabella B. Art. 226 (Protocolli di Intesa e Convenzioni). - 1. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli d'intesa ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo. 2. L'Universita' su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 227 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in dermatologia e venerologia (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientificodisciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate e aggiornate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. 2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Tabella A - Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari. A - Area propedeutica e di fisiopatologia cutanea. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, genetica della pelle e dei suoi annessi, di oncologia, di immunologia, nonche' le conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano l'insorgenza delle malattie della pelle e degli annessi cutanei. Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree. B. Area laboratorio e diagnostica dermatologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche di fisiologia, biochimica, nonche' le tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica applicati alla dermatologia e venerologia, comprese la citopatologia, l'istopatologia, l'immunopatologia, la diagnostica ultrastrutturale, la diagnostica per immagini la microbiologia e micologia dermatologica e la statistica medica. Settori: E06A Fisiologia umana, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. C. Area dermatologica clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione e la diagnosi e terapia, compresa quella chirurgica e fisioterapica, delle malattie cutanee e della dermatologia pediatrica, delle malattie immunologiche con prevalente estrinsecazione cutanea, delle malattie neoplastiche cutanee. Lo specializzando deve inoltre saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica. Settori: E07X Farmacologia, E08X Botanica farmaceutica, F01X Statistica medica, F07C Malattie dell' apparato cardiaco, F08B Chirurgia plastica, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22B Medicina legale. D. Area allergologica e professionale. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione, la diagnosi e la terapia della malattie cutanee di natura allergica e professionale ed ambientale. Settori: F0IX Statistica medica, F17X Malattie cutanee e veneree. E. Area venereologica e malattie sessualmente trasmesse. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione delle epidemiologia, la prevenzione, la legislazione, la diagnosi e la terapia, compresa quella fisica, delle malattie trasmissibili per via sessuale compresa l'AIDS. Settori: F04A Patologia generale, F17X Malattie cutanee e veneree, F22A Igiene generale ed applicata. F. Area dermatologica cosmetologica ed estetica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche relative alle valutazioni strumentali dei parametri fisiologici della cute, dei test funzionali nonche' alla diagnosi e terapia degli inestetismi cutanei, all'etica professionale ed alla legislazione sanitaria. Settori E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica, F17X Malattie cutanee e veneree, F22B Medicina legale. G. Area dermatologica tropicale. Obiettivo : lo specializzando deve acquisire le principali conoscenze teoriche e tecniche per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche tropicali comprese quelle insorte su cute caucasica e le malattie dermatologiche cosmopolite insorte su cute nera. Settori: F01X Statistica medica, F05X Microbiologia, F17X Malattie cutanee e veneree, F22A Igiene. H. Area dermatologica chirurgica Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche suscettibili di trattamento chirurgico. Settori: E07X Farmacologia, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: 1) aver eseguito personalmente almeno 40 biopsie cutanee; 2) aver eseguito personalmente e/o valutato almeno: 100 esami microscopici e colturali di materiale biologico; 30 esami sierologici per le MTS; 30 esami istologici e immunopatologici; 10 test di dermatologia cosmetologica (phmetria, submetria, elastometria, tricogramma, etc.); 50 test cutanei. 3) aver seguito personalmente almeno 400 casi di dermopatie di cui: 50 casi di dermatologia allergologica; 50 casi di MTS; 50 casi di dermatologia oncologica; 30 casi di dermatologia pediatrica, partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici. 4) aver partecipato come osservatore o aver eseguito personalmente sotto supervisore almeno: 80 interventi di chirurgia dermatologica; 100 trattamenti di terapia fisica (crioterapia, fototerapia, diatermocoagulazione, trattamenti laser); 20 trattamenti iniettivi intralesionali. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Capo XXI Scuola di specializzazione in geriatria Art. 228 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1. Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Udine e' istituita la scuola di specializzazione in geriatria. Essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. 2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della geriatria. 3. La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria. 4. L'Universita' degli studi di Udine puo' istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/28, recepite con il decreto legislativo n. 502/1992. Art. 229 (Organizzazione della scuola). - 1. Il corso di specializzazione in geriatria ha la durata di 4 anni. 2. La sede amministrativa della scuola e' situata presso il dipartimento di patologia e medicina sperimentale e clinica dell'Universita' degli studi di Udine, piazzale Santa Maria della Misericordia - 33100 Udine. 2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidato, da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. 3. Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonche' le strutture ospedaliere e sanitarie eventualmente convenzionate e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. 4. Le strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992. 6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). 7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 5 per ciascun anno di corso per un totale di 20 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto. 8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso universita' straniere o ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. Art. 230 (Piani di studio di addestramento professionale). - 1. Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 228, comma 2 e gli obiettivi nel presente articolo e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in geriatria, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. 2. Il piano degli studi e' determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per la specializzazione in geriatria nella specifica tabella B. 3. Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi primo e secondo e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 231 (Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio). - 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. 2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. 3. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. 4. Il consiglio della scuola potra' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola, per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 232 (Esame di diploma). - 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. 2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa. 3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed i tirocinio ed aver condotto, in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B. Art. 233 (Protocolli di intesa e convenzioni). - 1. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in geriatria e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del 20 comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo. 2. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 234 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in geriatria (sugli obiettivi formativi e relativi ai settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti. 2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Tabella A - Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. A.1 - Area della patogenesi e della gerontologia generale. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali sulle teorie dell'invecchiamento, sulla biologia della senescenza e deve conoscere la fisiopatologia e le modalita' di presentazione della involuzione fisiologica dei vari organi e apparati e dell'anziano nella sua globalita'. Lo specializzando deve essere in grado inoltre di pianificare ed interpretare studi atti a valutare il profilo demografico ed epidemilogico e i rischi sia della popolazione anziana in generale che di gruppi particolari (aree metropolitane, urbane, rurali; anziani a domicilio o in istituzioni; differenti categorie di reddito). Settori: F07A Medicina interna; F04A Patologia generale; F01X Statistica medica. A.2 Area della clinica e terapia geriatrica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le peculiarita' della metodologia clinica geriatrica e, in particolare, i metodi specifici di rilievo anamnestico ed obiettivo nel paziente anziano, familiarizzandosi con il concetto di multipatologia cronica (comorbilita') e con le tecniche di valutazione complessiva. Deve inoltre apprendere le modificazioni eta'-correlate della farmacocinetica e della farmacodinamica e, attraverso lo studio farmacoepidemiologico, conoscere i possibili effetti dell'impiego di piu' trattamenti concomitanti, ed infine apprendere i principi atti a prevenire i danni iatrogenici. Settori: F07A Medicina interna; F08A Chirurgia generale; E07X Farmacologia. A.3 Area della geriatria e delle specialita' geriatriche. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie proprie dell'eta' geriatrica e conseguire la preparazione culturale necessaria a differenziare lo stato di malattia dall'involuzione fisiologica della senescenza. A tal fine lo specializzando dovra' pertanto apprendere gli elementi fondamentali nel campo delle varie specialita' in modo da arrivare, in maniera autonoma, ad una corretta diagnosi clinica nelle situazioni di comorbilita' tipiche dell'eta' avanzata. Settori: F07A Medicina interna; F10X Urologia; F11A Psichiatria; F16A Malattie dell'apparato locomotore; F11B Neurologia. A.4 Area della valutazione funzionale e multidimensionale geriatrica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze culturali necessarie ad arrivare, superando l'ottica della patologia d'organo, ad una diagnosi funzionale globale ed a realizzare programmi d'intervento multidimensionale (medico, sociale, riabilitativo) atti a prevenire o a limitare la disabilita' e ad ottenere il recupero funzionale dell'anziano. Settori: F07A Medicina interna; F16B Medicina fisica e riabilitazione. A.5 Area della medicina riabilitativa dell'anziano e aspetti sociosanitari della popolazione anziana. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere gli obiettivi fondamentali ed i principi generali della riabilitazione nell'anziano, e le tecniche da utilizzare in specifiche patologie croniche o con possibili esiti invalidanti, principalmente nei settori ortopedico, neurologico, neuropsichiatrico, cardiologico. Deve inoltre valutare la applicabilita' e la efficacia di programmi di riabilitazione in differenti regimi di assistenza (es. ambulatoriale, in dayhospital, in ricovero ospedaliero, in residenze sanitarie assistenziali, ecc). Settori: F07A Medicina interna; F16B Medicina fisica e riabilitazione. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzato. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve avere eseguito personalmente i seguenti atti medici e i procedimenti specialistici: a) medicina clinica: a1) redatto e firmato 100 cartelle cliniche di degenti e/o di pazienti ambulatoriali comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti o siglati (urine, striscio di sangue periferico, esame di escreato, feci, liquido pleurico). a2) eseguito almeno 20 consulenze geriatriche presso altri reparti, 20 in RSA e 20 sul territorio. a3) eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, atti medici quali: 50 esplorazioni rettali; 50 manovre invasive; (inserimento di linee venose centrali e arteriose, toracentesi, paracentesi, etc.); posizionamento di 20 cateteri vescicali e di 20 sondini nasogastrici; esecuzione e refertazione di 20 esami del fundus oculi; detersione e medicazione di 20 piaghe da decubito, ulcere trofiche, piede diabetico; eseguito personalmente il bilancio idrico, elettrolitico e nutrizionale di almeno 30 pazienti. a4) aver condotto, in almeno 20 casi, la valutazione dell'osteopenia dell'anziano. b) medicina strumentale e laboratoristica: b1) aver eseguito e controfirmato almeno 50 esami ECG; 20 esami doppler dei vasi epiaortici e periferici; 20 esami ecografici addominali; b2) avere discusso con un esperto almeno: 20 esami TC/RMN dell'encefalo; 50 tra RX di torace, rachide, digerente, colon per clisma; 20 esami urodinamici; 20 esami ecocardiografici; 10 esami angiografici. c) valutazione multidimensionale geriatrica: c1) aver coordinato una UVG, stendendo il relativo programma di intervento, in almeno 40 casi di anziani in diversi punti della rete di assistenza geriatrica (intraospedaliera, ospedale diurno, territorio), utilizzando le principali scale di valutazione funzionale (globale, neurologica) e psicometrica. d) geriatria ambulatoriale: d1) aver prestato servizio per almeno 30 giorni complessivi in ognuno dei seguenti ambulatori: morbo di Parkinson; demenza; diabetologico; di riabilitazione funzionale; e) medicina d'urgenza: e1) aver prestato servizio per 60 giorni complessivi in un reparto in cui venga praticata la medicina d'urgenza. e2) aver condotto 10 volte le basilari manovre di rianimazione cardiopolmonare su un manichino e, possibilmente, alcune volte su paziente. e3) aver praticato almeno 10 volte ventilazione assistita con pallone AMBU. e4) aver eseguito sotto controllo almeno 3 volte una defibrillazione elettrica. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Capo XXII Scuola di specializzazione in medicina legale Art. 235 (Istituzione, finalita', titolo conseguito). 1. Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Udine e' istituita la scuola di specializzazione in medicina legale; essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. La scuola di specializzazione in medicina legale e' articolata nei seguenti indirizzi: a) medicina legale e delle assicurazioni; b) psicopatologia forense; c) tossicologia forense. 2. La scuola ha lo scopo di formare medici specializzati nel settore professionale della medicina legale e delle assicurazioni. 3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale. 4. L'Universita' degli studi di Udine puo' istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva C.E.E. 92/28, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992. Art. 236 (Organizzazione della scuola). - 1. Il corso di specializzazione in medicina legale ha la durata di 4 anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Tutti e quattro gli anni sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi formativi nelle aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari. La sede amministrativa della scuola e' situata presso il dipartimento di ricerche mediche e morfologiche dell'Universita' degli studi di Udine, sede distaccata presso l'ospedale militare di medicina legale, via Pracchiuso - 33100 Udine. 2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidato, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola universitaria e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. 3. Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina chirurgia degli studi di Udine con i suoi dipartimenti, nonche' le strutture ospedaliere e sanitarie convenzionate e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. 4. Le strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/1992. 6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento per l'acquisizione di una autonomia nella pratica professionale, compresi i tirocini nelle strutture stabilite dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). 7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 3 per ciascun anno di corso, per un totale di 12 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto. 8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. Art. 237 (Piani di studi e addestramento professionale). - 1. Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'articolo 235, comma 2 e gli obiettivi previsti nel presente articolo, comma 2 e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in medicina legale, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei pazienti: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. 2. Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per la specializzazione in medicina legale nella specifica tabella B. 3. Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi primo e secondo e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 238 (Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio). - 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. 2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. 3. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. 4. Il consiglio della scuola potra' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 239 (Esame di diploma). - 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. 2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell' Ateneo, secondo la vigente normativa. 3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B. Art. 240 (Protocolli di intesa e convenzioni). 1. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in medicina legale e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo. 2. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 241 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in medicina legale (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono quelle decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990, pubblicate sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti. 2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. A. Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di diritto pubblico e privato, di medicina legale generale e metodologica, di semeiotica e diagnostica medicolegale, di tanatologia medicolegale, di tecnica e diagnostica anatomopatologica, di patologia medicolegale. Settori E07X farmacologia, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica. B. Area di tanatologia medicolegale. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze di tecnica delle autopsie, e diagnostica di tanatologia medicolegale, di identificazione personale, di metodologia del sopralluogo. Settori: F22B medicina legale. C. Area di laboratorio medicolegale. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze di teoria e pratica di identificazione di materiale organico. Settori: F22B medicina legale. D. Area di ematologia forense. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e le tecniche di emogenetica forense (antigeni ed enzimi eritrocitari, antigeni ed enzimi leucocitari, - DNA) ai fini. identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali. Settori: F22B medicina legale. E. Area di tossicologia forense. Obiettivo lo specializzando deve acquisire le basi dottrinali e le tecniche applicate di tossicologia forense, di tossicologia clinica, di tossicologia iatrogena, di tossicologia del lavoro, di tossicologia dello sport, di ecotossicologia. Settori: F22B medicina legale. F. Area di medicina legale del Servizio sanitario nazionale e di medicina sociale. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le attivita' medicolegali di competenza del Servizio sanitario nazionale (ospedali e U.S.L.), di medicina legale militare, di medicina del lavoro, di medicina sociale, di organizzazione, programmazione e informatica sanitaria. Settori: F22B medicina legale. G. Area di medicina assicurativa. Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le basi dottrinarie e le attivita' pratiche di medicina assicurativa degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali, delle forme di protezione sociale affidate all'INPS, dei vari rami liberamente assicurativi (vita, infortuni, responsabilita' civile, malattia, responsabilita' professionale, ecc.). Settori F22B medicina legale. H. Area di criminologia e psicopatologia forense. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le tecniche e le attivita' pratiche concernenti la criminologia generale, la criminologia clinica, la criminologia minorile, la psicologia giudiziaria, la psicopatologia forense. Settori F22B medicina legale. Tabella B - Standard completo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma finale deve: 1. aver seguito n. 50 autopsie medicolegali (nel primo biennio) e n. 100 nel biennio ad indirizzo medicolegale e partecipato alla fase di definizione diagnostica medicolegale nei casi suddetti; 2. aver eseguito n. 50 casi di laboratorio su materiale organico; 3. aver eseguito n. 50 accertamenti di emogenetica forense ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali; 4. aver partecipato a n. 50 accertamenti di tossicologia forense; 5. aver partecipato a n. 80 ore di esercitazioni presso strutture medicolegali del S.S.N., e di ospedali classificati aziende autonome, a n. 40 ore di esercitazioni presso strutture medicolegali militari, a n. 30 casi di medicina del lavoro; 6. aver effettuato n. 40 ore di esercitazioni presso strutture medicolegali dell'I.N.A.I.L., n. 40 ore presso strutture medicolegali dall' I.N.P.S.; 7. aver partecipato alla disamina di n. 80 casi di criminologia e di psicopatologia forense. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 30 ottobre 1997 Il rettore: Strassoldo