IL RETTORE
  Visto  lo  statuto di  autonomia  dell'Universita'  degli studi  di
Udine, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana
n. 33 del 10 febbraio 1994;
  Visto il  regolamento didattico provvisorio  dell'Universita' degli
studi di Udine approvato con  decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge
2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto l'art.  6, comma  3, del decreto  legislativo n.  502/1992, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'articolo 17, comma 95 e seguenti, della legge n. 127/1997;
  Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.   88  del  19  luglio  1995,   e  il  decreto
ministeriale del  3 luglio 1996, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n. 213 dell'11  settembre 1996, con cui sono stati  approvati i nuovi
ordinamenti didattici  universitari delle scuole  di specializzazione
dell'area  sanitaria,  tra  cui   quelli  di  "Chirurgia  plastica  e
ricostruttiva", di "Dermatologia e venereologia", di "Geriatria" e di
"Medicina legale";
  Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio
di  Ateneo  formulate  dalle autorita'  accademiche  dell'Universita'
degli studi di  Udine al fine dell'istituzione  delle suddette scuole
di specializzazione, rispettivamente in data:
  consiglio della  facolta' di medicina  e chirurgia del  16 dicembre
1996, del 17 luglio 1997 e del 12 settembre 1997;
  consiglio di amministrazione del 3 marzo 1997 e del 24 luglio 1997;
   senato accademico del 5 marzo 1997 e del 24 luglio 1997;
  Visto l'atto  di indirizzo  del Ministero dell'universita'  e della
ricerca scientifica e  tecnologica del 5 agosto 1997,  prot. n. 2079,
di  attuazione dell'art.  17, comma  95  e seguenti,  della legge  n.
127/1997;
  Visto il parere favorevole  del comitato regionale di coordinamento
degli atenei del Friuli -Venezia Giulia del 14 ottobre 1997;
  Visto il  parere favorevole  del Consiglio  universitario nazionale
del  20   giugno  1997  e   quello  del  20  ottobre   1997  relativo
all'istituzione delle scuole  di specializzazione dell'area sanitaria
di  "Chirurgia   plastica  e   ricostruttiva",  di   "Dermatologia  e
venereologia", di "Geriatria" e di "Medicina legale";
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica   e   tecnologica  del   29   ottobre   1997,  prot.   n.
2847/2848/2849, con la quale si  informa che con decreto ministeriale
del  29  ottobre  1997,  in corso  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, e'  stata autorizzata l'istituzione delle  suddette scuole
di specializzazione;
  Preso atto  che il regolamento  didattico di Ateneo,  approvato dal
senato accademico in data 10 luglio 1997, e' in corso di approvazione
da parte del competente Ministero;
                              Decreta:
  Il regolamento  didattico provvisorio dell'Universita'  degli studi
di Udine (decreto del Presidente  della Repubblica 11 giugno 1979, n.
298) e' modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art. 205  -  Capo  XVIII -  del  Titolo  VIII (Facolta'  di
medicina e chirurgia)  - relativo alla scuola  di specializzazione in
"Patologia clinica" sono aggiunti i seguenti articoli con conseguente
scorrimento della numerazione:
                             Titolo VIII
  FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
          Scuole di specializzazione del settore sanitario
                            Norme comuni
  Art. 206  (Istituzione, finalita', titolo conseguito).  - 1. Presso
l'Universita'  degli  studi di  Udine  sono  istituite le  scuole  di
specializzazione  dell'area   medica,  eventualmente   articolate  in
indirizzi, di cui ai successivi capi.
  2.  Le scuole  hanno lo  scopo  di formare  medici specialisti  nel
settore dell'area medica.
  3. Le  scuole rilasciano il  titolo di specialista  nello specifico
settore.
  4. L'Universita' degli studi di Udine puo' istituire altresi' corsi
di aggiornamento,  ai sensi e  con le modalita' previste  dall'art. 6
della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative
della Direttiva CEE  92/1998, recepite con il  decreto legislativo n.
541/1992.
  Art. 207  (Organizzazione delle scuole).  - 1. La durata  del corso
degli   studi  per   ogni   singola   specializzazione  e'   definito
nell'ordinamento didattico specifico della scuola.
  2. Ciascun  anno di  corso prevede  di norma  200 ore  di didattica
formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare
frequentando le  strutture sanitarie  delle scuole  universitarie e/o
ospedaliere   convenzionate,  sino   a  raggiungere   l'orario  annuo
complessivo previsto per  il personale medico a  tempo pieno operante
nel  Servizio sanitario  nazionale.  Tali  ordinamenti delle  singole
scuole disciplinano gli specifici standards formativi.
  3. Concorrono al funzionamento delle scuole le facolta' di medicina
e  chirurgia, i  dipartimenti  e gli  istituti  nonche' le  strutture
ospedaliere eventualmente convenzionate.
  4. Le strutture ospedaliere  convenzionabili debbono rispondere nel
loro insieme a  tutti i requisiti di idoneita' di  cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 257/1991.
  5.  Rispondono automaticamente  a  tali requisiti  gli istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con  quello proprio  della  scuola di  specializzazione. Le  predette
strutture  non  universitarie  sono   individuate  con  i  protocolli
d'intesa di cui allo stesso art.  6, comma 2, del decreto legislativo
n. 502/1992.
  6. La formazione deve avvenire  nelle strutture universitarie ed in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali da  garantire, oltre  ad una  adeguata preparazione  teorica, un
congruo  addestramento professionale  pratico, compreso  il tirocinio
nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990
e decreto legislativo n. 257/1991).
  7. Fatti  salvi i  criteri generali  per la  regolamentazione degli
accessi, previsti dalle norme vigenti,  ed in base alle risorse umane
e  finanziarie ed  alle strutture  ed attrezzature  disponibili, ogni
scuola  e' in  grado  di  accettare un  numero  massimo di  iscritti,
determinato  per  ciascun anno  di  corso  ed  in totale.  Il  numero
effettivo   degli  iscritti   e'  determinato   dalla  programmazione
nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
e dalla successiva  ripartizione dei posti tra le  singole scuole. Il
numero  degli iscritti  a ciascuna  scuola non  puo' superare  quello
totale previsto  dallo statuto; in  caso di previsione  statutaria di
indirizzi riservati  a laureati non  medici, lo statuto  della scuola
indica il numero massimo degli iscrivibili.
  8. Sono  ammessi al concorso  di ammissione alla scuola  i laureati
del  corso  di laurea  in  medicina  e  chirurgia, nonche',  per  gli
specifici indirizzi, laureati non  medici. Le lauree sono specificate
nelle singole tipologie. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che
siano in possesso di titolo  di studio, conseguito presso universita'
straniere   e  ritenuto   equipollente  dalle   competenti  autorita'
accademiche italiane.
  9.  I  laureati in  medicina  e  chirurgia utilmente  collocati  in
graduatoria di  merito per l'accesso alle  scuole di specializzazione
possono  essere iscritti  alle  scuole stesse  purche' conseguano  il
titolo  di abilitazione  all'esercizio professionale  entro la  prima
sessione  utile successiva  all'effettivo inizio  dei singoli  corsi.
Durante   tale  periodo   i   predetti  specializzandi   acquisiscono
conoscenze teoriche  e le prime  nozioni pratiche nell'ambito  di una
progressiva assunzione di responsabilita' professionale.
  Art. 208 (Piano  di studi di addestramento professionale).  - 1. Il
consiglio della  scuola e'  tenuto a determinare  l'articolazione del
corso  di  specializzazione ed  il  relativo  piano degli  studi  nei
diversi anni e  nelle strutture di cui al  precedente articolo, comma
3. Il consiglio  della scuola, al fine di conseguire  lo scopo di cui
all'art.  206,  comma 2,  e  gli  obiettivi previsti  nel  successivo
articolo, comma  2, e specificati nelle  tabelle A e B  relative agli
standards  formativi specifici  per ogni  specializzazione, determina
pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:
  a) la tipologia delle  opportune attivita' didattiche, ivi comprese
le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
  b) la suddivisione nei  periodi temporali delle attivita' didattica
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
  2. Il  piano di studi e'  determinato dal consiglio di  ogni scuola
nel  rispetto degli  obiettivi generali  e di  quelli da  raggiungere
nelle diverse aree, degli obiettivi  specifici e dei relativi settori
scientifico disciplinari riportati  per ogni singola specializzazione
nella  specifica   tabella  A.   L'organizzazione  del   processo  di
addestramento  ivi  compresa  l'attivita' svolta  in  prima  persona,
minima indispensabile  per il  conseguimento del diploma,  e' attuata
nel  rispetto di  quanto previsto  per ogni  singola specializzazione
nella specifica tabella B.
  3.  Il  piano  dettagliato  delle attivita'  formative  di  cui  ai
precedenti commi  1 e 2  e' deliberato  dal consiglio della  scuola e
reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
  Art.  209 (Programmazione  annuale delle  attivita' e  verifica del
tirocinio). -  1. All'inizio  di ciascun anno  di corso  il consiglio
della scuola programma  le attivita' comuni per  gli specializzandi e
quelle specifiche relative al tirocinio.
  2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel  loro  percorso formativo  da  tutori  designati annualmente  dal
consiglio della scuola.
  3.  Il tirocinio  e'  svolto nelle  strutture  universitarie ed  in
quelle ospedaliere  convenzionate. Lo svolgimento della  attivita' di
tirocinio e l'esito positivo del  medesimo sono attestati dai docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  4.  Il  consiglio  della  scuola puo'  autorizzare  un  periodo  di
frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie
coerenti con  le finalita' della scuola  per periodi complessivamente
non  superiori ad  un anno.  A conclusione  del periodo  di frequenza
all'estero, il  consiglio della scuola puo'  riconoscere utile, sulla
base  d'idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta  nelle  suddette
strutture estere.
  Art.  210 (Esame  di diploma).  -  1. L'esame  finale consta  nella
presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i
fini della  specializzazione, assegnata allo specializando  almeno un
anno  prima dell'esame  stesso  e  realizzata sotto  la  guida di  un
docente della scuola.
  2.  La commissione  d'esame  per il  conseguimento  del diploma  di
specializzazione e' nominata dal direttore della scuola.
  3.  Lo specializzando,  per essere  ammesso all'esame  finale, deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato gli esami annuali ed il  tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione  di autonomia professionale, atti
medici  specialistici  certificati  secondo  lo  standards  nazionale
specifico riportato nelle tabelle B.
  Art. 211 (Protocolli di intesa  e convenzioni). - 1. L'Universita',
su proposta del consiglio della  singola scuola e del consiglio della
facolta' di medicina  e chirurgia quando trattasi di  piu' scuole per
la stessa convenzione,  puo' stabilire protocolli di  intesa ai sensi
del secondo comma,  dell'art. 6 del decreto  legislativo n. 502/1992,
per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.
  2.  L'Universita', su  proposta  del consiglio  della scuola,  puo'
altresi'  stabilire  convenzioni  con  enti pubblici  o  privati  con
finalita'  di  sovvenzionamento  per   lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della scuola.
  Art. 212 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli
standards  nazionali  per ogni  singola  tipologia  di scuola  (sugli
obiettivi formativi  e relativi  settori scientifico  disciplinari di
pertinenza   e  sull'attivita'   minima   dello  specializzando   per
l'ammissione  all'esame finale),  sono  decretate  ed aggiornate  dal
Ministro dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica,
con  le procedure  di cui  all'art. 9  della legge  n. 341/1990.  Gli
standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.
  2.  La  tabella  relativa  ai requisiti  minimi  necessari  per  le
strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
  3.  Le scuole  di specializzazione  che  non si  adeguino al  nuovo
ordinamento  entro l'anno  accademico immediatamente  successivo alla
pubblicazione  dell'ordinamento didattico  nazionale cessano  la loro
attivita'.
  4.  Il presente  ordinamento  generale si  applica  alle scuole  di
specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti.
                               Capo XIX
                     Scuola di specializzazione
                in chirurgia plastica e ricostruttiva
  Art. 213 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1. Presso
la  facolta' di  medicina e  chirurgia dell'Universita'  di Udine  e'
istituita  la  scuola di  specializzazione  in  chirurgia plastica  e
ricostruttiva.
  2. La scuola ha lo scopo  di formare medici specialisti nel settore
professionale della chirurgia plastica ricostruttiva.
  3.  La  scuola  rilascia  il titolo  di  specialista  in  chirurgia
plastica e ricostruttiva.
  4. L'Universita' puo' istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai
sensi  e  con  le  modalita'  previste dall'art.  6  della  legge  n.
341/1990.  A  tali  corsi  si  applicano  le  norme  attuative  della
normativa  C.E.E.  92/98  recepite  con  il  decreto  legislativo  n.
541/1992.
  Art. 214 (Organizzazione, durata, norme  di accesso). - 1. Il corso
di  specializzazione  in chirurgia  plastica  e  ricostruttiva ha  la
durata di cinque anni con  sede amministrativa presso il dipartimento
di scienze chirurgiche - Universita'  degli studi di Udine - Piazzale
S. Maria della Misericordia - 33100 Udine.
  2. Ciascun  anno di  corso prevede  di norma  200 ore  di didattica
formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare
frequentando le  strutture sanitarie  delle scuole  universitarie e/o
ospedaliere   convenzionate,  sino   a  raggiungere   l'orario  annuo
complessivo previsto per  il personale medico a  tempo pieno operante
nel Servizio sanitario nazionale.
  3.  Concorrono al  funzionamento  della scuola  le strutture  della
facolta'  di medicina  e chirurgia  e quelle  del Servizio  sanitario
nazionale  individuate nei  protocolli  d'intesa di  cui all'art.  6,
comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella  A e quello  dirigente del Servizio  sanitario nazionale
delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  4. Le strutture ospedaliere  convenzionabili debbono rispondere nel
loro insieme a  tutti i requisiti di idoneita' di  cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 257/1991.
  5.  Rispondono automaticamente  a  tali requisiti  gli istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con  quello proprio  della  scuola di  specializzazione. Le  predette
strutture  non  universitarie  sono   individuate  con  i  protocolli
d'intesa di cui allo stesso art.  6, comma 2, del decreto legislativo
n. 257/1991.
  6. La formazione  deve avvenire nelle strutture  universitarie e in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali  da garantire  oltre ad  una adeguata  preparazione teorica,  un
congruo  addestramento professionale  pratico, compreso  il tirocinio
nella misura  stabilita dalla normativa comunitaria  (decretolegge n.
428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).
  7. Fatti  salvi i  criteri generali  per la  regolamentazione degli
accessi, previsti dalle norme vigenti,  ed in base alle risorse umane
e  finanziarie  ed alle  strutture  ed  attrezzature disponibili,  la
scuola  e'  in grado  di  accettare  un  numero massimo  di  iscritti
determinato  in 4  per ciascun  anno di  corso, per  un totale  di 20
specializzandi.  Il numero  effettivo degli  iscritti e'  determinato
dalla  programmazione   nazionale,  stabilita  di  concerto   tra  il
Ministero della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica  e dalla  successiva  ripartizione  dei posti  tra  le
singole  scuole.  Il  numero  degli iscritti  alla  scuola  non  puo'
superare quello previsto dallo statuto.
  8. Sono  ammessi al concorso  di ammissione alla scuola  i laureati
del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al
concorso  coloro  che  siano  in  possesso di  un  titolo  di  studio
conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle
competenti autorita' accademiche italiane.
  Art. 215 (Piano di studi e di addestramento professionale). - 1. Il
consiglio della  scuola e'  tenuto a determinare  l'articolazione del
corso di specializzazione  ed il relativo piano di  studi nei diversi
anni e  nelle strutture di  cui al  precedente articolo, comma  3. Il
consiglio  della  scuola, al  fine  di  conseguire  lo scopo  di  cui
all'art.  213, comma  2,  e  gli obiettivi  nel  presente articolo  e
specificati nelle  tabelle A  e B  relative agli  standards formativi
specifici   per  la   specializzazione   in   chirurgia  plastica   e
ricostruttiva,  determina  pertanto,  nel rispetto  dei  diritti  dei
malati:
  a) la tipologia delle  opportune attivita' didattiche, ivi comprese
le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio.
  b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattiche
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
  2. Il piano di studi e'  determinato dal consiglio della scuola nel
rispetto degli  obiettivi generali e  di quelli da  raggiungere nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici e  dei  relativi  settori
scientifico disciplinari riportati  nella tabella A. L'organizzazione
del  processo di  addestramento, ivi  compresa l'attivita'  svolta in
prima  persona,  minima  indispensabile   per  il  conseguimento  del
diploma, e' attuata nel rispetto  di quanto previsto per ogni singola
specializzazione nella specifica tabella B.
  3.  Il  piano  dettagliato  delle attivita'  formative  di  cui  ai
precedenti comma  primo e secondo  e' deliberato dal  consiglio della
scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
  Art.  216  (Programma  annuale   delle  attivita'  e  verifica  del
tirocinio). -  1. All'inizio  di ciascun anno  di corso  il consiglio
della scuola programma  le attivita' comuni per  gli specializzandi e
quelle specifiche relative al tirocinio.
  2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel  loro  percorso formativo  da  tutori  designati annualmente  dal
consiglio della scuola.
  3.  Il tirocinio  e'  svolto nelle  strutture  universitarie ed  in
quelle  ospedaliere convenzionate.  Lo svolgimento  dell'attivita' di
tirocinio e l'esito del medesimo  sono attestati dai docenti ai quali
sia  affidata   la  responsabilita'  didattica,  in   servizio  nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  4.  Il  consiglio  della  scuola puo'  autorizzare  un  periodo  di
frequenza     all'esterno    in     strutture    universitarie     ed
extrauniversitarie  coerenti  con le  finalita'  della  scuola per  i
periodi complessivamente non superiori ad  un anno. A conclusione dei
periodi  di  frequenza all'estero,  il  consiglio  della scuola  puo'
riconoscere  utile, sulla  base d'idonea  documentazione, l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
  Art.  217 (Esame  di diploma).  -  1. L'esame  finale consta  nella
presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i
fini della specializzazione, assegnata  allo specializzando almeno un
anno prima dell'esame  stesso e realizzata sotto guida  di un docente
della scuola.
  2.  La commissione  d'esame  per il  conseguimento  del diploma  di
specializzazione  e' nominata  dal  rettore  dell'Ateneo, secondo  la
vigente normativa.
  3.  Lo specializzando,  per essere  ammesso all'esame  finale, deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato gli esami annuali ed il  tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione  di autonomia professionale, atti
medici  specialistici  certificati  secondo gli  standards  nazionali
specifici riportati nella tabella B.
  Art. 219 (Protocolli di intesa  e convenzioni). - 1. L'Universita',
su  proposta  del  consiglio  della  scuola  di  specializzazione  in
chirurgia plastica e ricostruttiva e  del consiglio della facolta' di
medicina e  chirurgia quando  trattasi di piu'  scuole per  la stessa
convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo
comma dell'art. 6 del decreto legislativo  n. 502/1992, per i fini di
cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.
  2.  L'Universita'  su  proposta   del  consiglio  della  scuola  di
specializzazione,  puo'  altresi'   stabilire  convenzioni  con  enti
pubblici  o   privati  con  finalita'  di   sovvenzionamento  per  lo
svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola.
  Art. 220 (Norme finali). - 1. Le  tabelle A e B che definiscono gli
standards nazionali  per la  scuola di specializzazione  in chirurgia
plastica  e  ricostruttiva  (sugli  obiettivi  formativi  e  relativi
settori  scientifico  disciplinari  di  pertinenza  e  sull'attivita'
minima dello specializzando per  l'ammissione all'esame finale), sono
decretate  ed  aggiornate  dal  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9
della legge n. 341/1990.
  2.  La  tabella  relativa  ai requisiti  minimi  necessari  per  le
strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'Art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
Tabella A - Aree di  addestramento professionale e relativi settori
  scientifico-disciplinari.
 A - Area propedeutica generale.
  Obiettivi: lo specializzando deve  conseguire la preparazione sulle
conoscenze di base utili per la  pratica applicativa di genetica e di
biologia dei trapianti, di  embriologia con particolare riguardo alla
teratologia, di  anatomia e di  istologia normale e  patologica della
cute, parti molli ed  annessi, della fisiopatologia della riparazione
tessutale con particolare riguardo alle ustioni.
  Settori:  E09A Anatomia  anatomia,  E09B  Istologia, F03X  Genetica
medica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica.
 B - Area propedeutica clinica.
  Obiettivi:  lo specializzando  deve conseguire  la preparazione  di
base  necessaria  all'esecuzione  di   un  intervento  chirurgico  in
elezione e in  urgenza e per fronteggiare  le differenti eventualita'
che   possono  presentarsi   nell'esercizio  delle   varie  attivita'
chirurgiche.
  Settori F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica.
 C - Area clinica complementare.
  Obiettivi:   l'area  deve   fornire  le   conoscenze  cliniche   ed
applicative integrative della chirurgia plastica.
  Settori:  F10X   Urologia,  F12B  Neurochirurgia,   F13C  Chirurgia
maxillofacciale, F15A  Otorinolaringoiatria, F17X Malattie  cutanee e
veneree, F20X Ginecologia e ostetricia.
 D - Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica.
  Obiettivi: l'area  deve fornire la preparazione  di base necessaria
all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica
e delle moderne tecniche chirurgiche  necessarie per la pratica delle
specialita'.
  Settori: F08B Chirurgia plastica.
 E - Area disciplinare metodologie complementari.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per
la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione
dell'attivita'  chirurgica,  delle  applicazioni  tecnologiche  e  di
diagnostica strumentale,  dei biometalli  e delle banche  di tessuti,
delle terapie riabilitative.
  Settori: E07X  Farmacologia, E10X Biofisica medica,  F08B Chirurgia
plastica.
  Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
  Per essere  ammesso all'esame finale di  diploma, lo specializzando
deve  dimostrare   di  aver   raggiunto  una   completa  preparazione
professionale specifica, basata sulla dimostrazione:
  a) aver frequentato un reparto  di chirurgia generale e/o chirurgia
d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di sei mesi;
  b) aver  personalmente eseguito  atti medici specialistici  come di
seguito specificato:
  i) almeno 50 interventi di alta  chirurgia, dei quali almeno il 10%
condotti come primo operatore;
  ii) almeno 120  interventi di media chirurgia, dei  quali almeno il
20% condotti come primo operatore;
  iii)  almeno  250  interventi   di  piccola  chirurgia  generale  e
specialistica, dei quali almeno il 30% come primo operatore.
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo  le   norme  di   buona  pratica   clinica,  di   almeno  tre
sperimentazioni cliniche controllate.
                               Capo XX
                     Scuola di specializzazione
                   in dermatologia e venereologia
  Art. 221 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1. Presso
la facolta' di  medicina e chirurgia dell'Universita'  degli studi di
Udine e'  istituita la scuola  di specializzazione in  dermatologia e
venereologia,  essa  risponde alle  norme  generali  delle scuole  di
specializzazione dell'area medica.
  2. La scuola ha lo scopo  di formare medici specialisti nel settore
professionale della  dermatologiavenerologia, comprese  la cosmetica,
la  dermatologia   tropicale  e   la  dermatologia   allergologica  e
professionale.
  3. La  scuola rilascia il  titolo di specialista in  dermatologia e
venereologia.
  4. L'Universita' puo' istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai
sensi  e  con  le  modalita'  previste dall'art.  6  della  legge  n.
341/1990.  A  tali  corsi  si  applicano  le  norme  attuative  della
direttiva  CEE  92/1998,  recepite  con  il  decreto  legislativo  n.
541/1992.
  Art. 222 (Organizzazione,  durata, norme d'accesso). -  1. Il corso
di specializzazione  in dermatologia e  venereologia ha la  durata di
quattro  anni,  con sede  amministrativa  presso  il dipartimento  di
patologia e medicina clinica  e sperimentale, Universita' degli studi
di Udine, Piazzale S. Maria della Misericordia - Udine.
  2. Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica
formale  e  seminariale  e  di  attivita'  di  tirocinio  guidate  da
effettuare   frequentando  le   strutture   sanitarie  delle   scuole
universitarie  e/o  ospedaliere  convenzionate,  sino  a  raggiungere
l'orario annuo complessivo  previsto per il personale  medico a tempo
pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
  3. Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina
e chirurgia di  Udine con i suoi dipartimenti, e  quelle del Servizio
sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui l'art.
6,  comma 2,  del  decreto  legislativo n.  502/1992  ed il  relativo
personale       universitario      appartenente       ai      settori
scientificodisciplinari di  cui la tabella  A e quello  dirigente del
Servizio sanitario  nazionale delle corrispondenti aree  funzionali e
discipline.
  4. Le strutture ospedaliere  convenzionabili debbono rispondere nel
loro insieme  a tutti i  requisiti di idoneita'  di cui l'art.  7 del
decreto legislativo n. 257/1991.
  5.  Rispondono automaticamente  a  tali requisiti  gli Istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con  quello proprio  della  scuola di  specializzazione. Le  predette
strutture  non universitarie  sono  individuate con  i protocolli  di
intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n.
502/1992.
  6. La formazione deve avvenire  nelle strutture universitarie ed in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali  da garantire  oltre ad  una adeguata  preparazione teorica,  un
congruo  addestramento professionale  pratico, compreso  il tirocinio
nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990
e decreto legislativo n. 257/1991).
  7. Fatti  salvi i  criteri generali  per la  regolamentazione degli
accessi previsti dalle norme vigenti ed  in base alle risorse umane e
finanziarie ed  alle strutture e attrezzature  disponibili, la Scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
tre   per  ciascun   anno  di   corso,  per   un  totale   di  dodici
specializzandi.  Il numero  effettivo degli  iscritti e'  determinato
dalla  programmazione   nazionale,  stabilita  di  concerto   tra  il
Ministero della  sanita', Ministero dell'universita' e  della ricerca
scientifica e  tecnologica e dalla successiva  ripartizione dei posti
tra le singole scuole. Il numero  degli iscritti alla scuola non puo'
superare quello totale previsto nello statuto.
  8. Sono  ammessi al concorso  di ammissione alla scuola  i laureati
del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al
concorso  coloro  che  siano  in  possesso di  un  titolo  di  studio
conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle
competenti autorita' accademiche italiane.
  Art. 223 (Piani di studi e  addestramento). - 1. Il consiglio della
scuola  e'   tenuto  a  determinare  l'articolazione   del  corso  di
specializzazione ed il relativo piano  degli studi nei diversi anni e
nelle strutture di cui al  precedente articolo, comma 3. Il consiglio
della scuola,  al fine di  conseguire lo  scopo di cui  all'art. 221,
comma 2,  e gli obiettivi  nel presente articolo e  specificati nelle
tabelle  A e  B relative  agli standards  formativi specifici  per la
specializzazione in dermatologia e venereologia, determina, pertanto,
nel rispetto dei diritti del malati:
  a) la tipologia delle  opportune attivita' didattiche, ivi comprese
le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  b) la  suddivisione nei periodi temporali  dell'attivita' didattica
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
  2. Il piano di studi e'  determinato dal consiglio della scuola nel
rispetto degli  obiettivi generali e  di quelli da  raggiungere nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici e  dei  relativi  settori
scientificodisciplinari riportati  nella tabella  A. L'organizzazione
del  processo di  addestramento, ivi  compresa l'attivita'  svolta in
prima  persona,  minima  indispensabile   per  il  conseguimento  del
diploma, e' attuata nel rispetto  di quanto previsto per ogni singola
specializzazione nella specifica tabella B.
  3.  Il  piano  dettagliato  delle attivita'  formative  di  cui  ai
precedenti comma  primo e secondo  e' deliberato dal  consiglio della
scuola e reso pubblico dal manifesto annuale degli studi.
  Art.  224 (Programmazione  annuale delle  attivita' e  verifica del
tirocinio). -  1. All'inizio  di ciascun anno  di corso  il consiglio
della scuola programma  le attivita' comuni per  gli specializzandi e
quelle specifiche relative al tirocinio.
  2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel  loro  percorso formativo  da  tutori  designati annualmente  dal
consiglio della scuola.
  3.  Il tirocinio  e'  svolto nelle  strutture  universitarie ed  in
quelle ospedaliere  convenzionate. Lo svolgimento delle  attivita' di
tirocinio e l'esito positivo del  medesimo sono attestati dai docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia svolto.
  4.  Il consiglio  della  scuola potra'  autorizzare  un periodo  di
frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie
coerenti con  la finalita' della scuola  per periodi complessivamente
non  superiori ad  un anno.  A conclusione  del periodo  di frequenza
all'estero, il  consiglio della scuola puo'  riconoscere utile, sulla
base  di idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta nelle  suddette
strutture estere.
  Art.  225 (Esame  di diploma).  -  1. L'esame  finale consta  nella
presentazione di un elaborato scritto  su una tematica coerente con i
fini della  specializzazione assegnata allo specializzando  almeno un
anno  prima dell'esame  stesso  e  realizzata sotto  la  guida di  un
docente della scuola.
  2.  La commissione  d'esame  per il  conseguimento  del diploma  di
specializzazione  e' nominata  dal  rettore  dell'Ateneo, secondo  la
vigente normativa.
  3.  Lo specializzando,  per essere  ammesso all'esame  finale, deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato gli esami annuali ed il  tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione  di autonomia professionale, atti
medici   specialistici   certificati  secondo   standards   nazionali
specifici riportati della tabella B.
  Art. 226 (Protocolli di Intesa  e Convenzioni). - 1. L'Universita',
su  proposta  del  consiglio  della  scuola  di  specializzazione  in
dermatologia  e  venereologia  e  del  consiglio  della  facolta'  di
medicina e  chirurgia quando  trattasi di piu'  scuole per  la stessa
convenzione, puo' stabilire protocolli  d'intesa ai sensi del secondo
comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini
di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.
  2.  L'Universita'  su  proposta   del  consiglio  della  scuola  di
specializzazione,  puo'  altresi'   stabilire  convenzioni  con  enti
pubblici  o   privati  con  finalita'  di   sovvenzionamento  per  lo
svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola.
  Art. 227 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli
standards nazionali per la scuola di specializzazione in dermatologia
e  venerologia   (sugli  obiettivi   formativi  e   relativi  settori
scientificodisciplinari di  pertinenza e sull'attivita'  minima dello
specializzando per  l'ammissione all'esame finale), sono  decretate e
aggiornate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica,  con le  procedure di  cui all'art.  9 della  legge n.
341/1990.
  2.  La  tabella  relativa  ai requisiti  minimi  necessari  per  le
strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
Tabella A - Aree di  addestramento professionale e relativi settori
  scientifico-disciplinari.
 A - Area propedeutica e di fisiopatologia cutanea.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali di anatomia, genetica della pelle e dei suoi annessi, di
oncologia,  di  immunologia,  nonche'   le  conoscenze  avanzate  dei
meccanismi  eziopatogenetici   che  determinano   l'insorgenza  delle
malattie della pelle e degli annessi cutanei.
  Settori: E04B  Biologia molecolare, E05A Biochimica,  E09A Anatomia
umana, E09B Istologia, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale,
F04B Patologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree.
 B. Area laboratorio e diagnostica dermatologica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze teoriche di fisiologia, biochimica, nonche' le tecniche in
tutti  i  settori di  laboratorio  e  di diagnostica  applicati  alla
dermatologia    e    venerologia,    comprese    la    citopatologia,
l'istopatologia, l'immunopatologia,  la diagnostica ultrastrutturale,
la   diagnostica   per   immagini  la   microbiologia   e   micologia
dermatologica e la statistica medica.
  Settori:  E06A  Fisiologia  umana,  F01X  Statistica  medica,  F04B
Patologia clinica,  F05X Microbiologia e microbiologia  clinica, F17X
Malattie  cutanee   e  veneree,  F18X  Diagnostica   per  immagini  e
radioterapia.
 C. Area dermatologica clinica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche   e  tecniche  necessarie  per   la  valutazione
epidemiologica, per la prevenzione e  la diagnosi e terapia, compresa
quella  chirurgica e  fisioterapica, delle  malattie cutanee  e della
dermatologia pediatrica, delle  malattie immunologiche con prevalente
estrinsecazione  cutanea,  delle  malattie neoplastiche  cutanee.  Lo
specializzando  deve  inoltre  saper   partecipare  a  studi  clinici
controllati secondo le norme di buona pratica clinica.
  Settori:  E07X  Farmacologia,   E08X  Botanica  farmaceutica,  F01X
Statistica  medica,  F07C  Malattie  dell'  apparato  cardiaco,  F08B
Chirurgia plastica, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica
per immagini e radioterapia, F22B Medicina legale.
 D. Area allergologica e professionale.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche   e  tecniche  necessarie  per   la  valutazione
epidemiologica, per  la prevenzione, la  diagnosi e la  terapia della
malattie cutanee di natura allergica e professionale ed ambientale.
  Settori: F0IX Statistica medica, F17X Malattie cutanee e veneree.
 E. Area venereologica e malattie sessualmente trasmesse.
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve  apprendere  le  fondamentali
conoscenze teoriche  e tecniche  necessarie per la  valutazione delle
epidemiologia,  la prevenzione,  la  legislazione, la  diagnosi e  la
terapia, compresa quella fisica, delle malattie trasmissibili per via
sessuale compresa l'AIDS.
  Settori: F04A Patologia generale,  F17X Malattie cutanee e veneree,
F22A Igiene generale ed applicata.
 F. Area dermatologica cosmetologica ed estetica.
  Obiettivo: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
e  pratiche  relative  alle  valutazioni  strumentali  dei  parametri
fisiologici della cute,  dei test funzionali nonche'  alla diagnosi e
terapia degli  inestetismi cutanei,  all'etica professionale  ed alla
legislazione sanitaria.
  Settori  E07X   Farmacologia,  E08X  Biologia   farmaceutica,  F17X
Malattie cutanee e veneree, F22B Medicina legale.
 G. Area dermatologica tropicale.
  Obiettivo  :   lo  specializzando  deve  acquisire   le  principali
conoscenze teoriche e tecniche per la prevenzione, diagnosi e terapia
delle malattie  dermatologiche tropicali  comprese quelle  insorte su
cute caucasica  e le  malattie dermatologiche cosmopolite  insorte su
cute nera.
  Settori: F01X Statistica medica,  F05X Microbiologia, F17X Malattie
cutanee e veneree, F22A Igiene.
 H. Area dermatologica chirurgica
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche  e tecniche  per  la  diagnosi e  terapia  delle
malattie dermatologiche suscettibili di trattamento chirurgico.
  Settori: E07X  Farmacologia, F17X Malattie cutanee  e veneree, F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia.
Tabella  B -  Standard    complessivo    di    addestramento
  professionalizzante.
  Lo specializzando,  per essere ammesso all'esame  finale di diploma
deve:
  1) aver eseguito personalmente almeno 40 biopsie cutanee;
  2) aver eseguito personalmente e/o valutato almeno:
  100 esami microscopici e colturali di materiale biologico;
    30 esami sierologici per le MTS;
    30 esami istologici e immunopatologici;
  10  test   di  dermatologia  cosmetologica   (phmetria,  submetria,
elastometria, tricogramma, etc.);
    50 test cutanei.
  3) aver seguito personalmente almeno 400 casi di dermopatie di cui:
    50 casi di dermatologia allergologica;
    50 casi di MTS;
    50 casi di dermatologia oncologica;
  30 casi  di dermatologia pediatrica, partecipando  attivamente alla
programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici.
  4) aver partecipato come  osservatore o aver eseguito personalmente
sotto supervisore almeno:
    80 interventi di chirurgia dermatologica;
  100  trattamenti  di   terapia  fisica  (crioterapia,  fototerapia,
diatermocoagulazione, trattamenti laser);
    20 trattamenti iniettivi intralesionali.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel  regolamento   didattico  dell'Ateneo   verranno  eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
                               Capo XXI
               Scuola di specializzazione in geriatria
  Art. 228 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1. Presso
la  facolta' di  medicina e  chirurgia dell'Universita'  di Udine  e'
istituita la  scuola di specializzazione in  geriatria. Essa risponde
alle  norme  generali  delle  scuole  di  specializzazione  dell'area
medica.
  2. La scuola ha lo scopo  di formare medici specialisti nel settore
professionale della geriatria.
  3. La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.
  4. L'Universita' degli studi di Udine puo' istituire altresi' corsi
di aggiornamento,  ai sensi e  con le modalita' previste  dall'art. 6
della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative
della direttiva  CEE 92/28,  recepite con  il decreto  legislativo n.
502/1992.
  Art.  229  (Organizzazione   della  scuola).  -  1.   Il  corso  di
specializzazione in geriatria ha la durata di 4 anni.
  2.  La  sede  amministrativa  della scuola  e'  situata  presso  il
dipartimento  di   patologia  e   medicina  sperimentale   e  clinica
dell'Universita'  degli studi  di Udine,  piazzale Santa  Maria della
Misericordia - 33100 Udine.
  2. Ciascun  anno di  corso prevede  di norma  200 ore  di didattica
formale  e   seminariale  ed  attivita'  di   tirocinio  guidato,  da
effettuare   frequentando  le   strutture   sanitarie  delle   scuole
universitarie e/o  convenzionate, sino  a raggiungere  l'orario annuo
complessivo previsto per  il personale medico a  tempo pieno operante
nel Servizio sanitario nazionale.
  3. Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina
e  chirurgia, i  dipartimenti  e gli  istituti  nonche' le  strutture
ospedaliere  e sanitarie  eventualmente convenzionate  e il  relativo
personale       universitario      appartenente       ai      settori
scientificodisciplinari di cui alla tabella  A e quello dirigente del
S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  4. Le  strutture ospedaliere  convenzionate debbono  rispondere nel
loro insieme a  tutti i requisiti di idoneita' di  cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 257/1991.
  5.  Rispondono automaticamente  a  tali requisiti  gli istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con  quello proprio  della  scuola di  specializzazione. Le  predette
strutture  non universitarie  sono  individuate con  i protocolli  di
intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n.
502/1992.
  6. La formazione deve avvenire  nelle strutture universitarie ed in
quelle  convenzionate, intese  come strutture  assistenziali tali  da
garantire,  oltre ad  una adeguata  preparazione teorica,  un congruo
addestramento  professionale  pratico,  compreso il  tirocinio  nella
misura  stabilita dalla  normativa comunitaria  (legge n.  428/1990 e
decreto legislativo n. 257/1991).
  7. Fatti  salvi i  criteri generali  per la  regolamentazione degli
accessi, previsti dalle norme vigenti,  ed in base alle risorse umane
e  finanziarie  ed alle  strutture  ed  attrezzature disponibili,  la
scuola  e'  in grado  di  accettare  un  numero massimo  di  iscritti
determinato  in 5  per ciascun  anno  di corso  per un  totale di  20
specializzandi.  Il numero  effettivo degli  iscritti e'  determinato
dalla  programmazione   nazionale,  stabilita  di  concerto   tra  il
Ministero  della sanita'  ed  il Ministero  dell'universita' e  della
ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei
posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non
puo' superare quello totale previsto nello statuto.
  8. Sono  ammessi al concorso  di ammissione alla scuola  i laureati
del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al
concorso  coloro  che  siano  in  possesso di  un  titolo  di  studio
conseguito presso universita' straniere o ritenuto equipollente dalle
competenti autorita' accademiche italiane.
  Art. 230 (Piani di studio  di addestramento professionale). - 1. Il
consiglio della  scuola e'  tenuto a determinare  l'articolazione del
corso  di  specializzazione ed  il  relativo  piano degli  studi  nei
diversi anni e  nelle strutture di cui al  precedente articolo, comma
3. Il consiglio  della scuola, al fine di conseguire  lo scopo di cui
all'art.  228,  comma 2  e  gli  obiettivi  nel presente  articolo  e
specificati nelle  tabelle A  e B  relative agli  standards formativi
specifici per  la specializzazione in geriatria,  determina pertanto,
nel rispetto dei diritti dei malati:
  a) la tipologia delle  opportune attivita' didattiche, ivi comprese
le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  b) la suddivisione nei  periodi temporali delle attivita' didattica
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
  2. Il piano  degli studi e' determinato dal  consiglio della scuola
nel  rispetto degli  obiettivi generali  e di  quelli da  raggiungere
nelle diverse aree, degli obiettivi  specifici e dei relativi settori
scientificodisciplinari riportati  nella tabella  A. L'organizzazione
del  processo di  addestramento, ivi  compresa l'attivita'  svolta in
prima  persona,  minima  indispensabile   per  il  conseguimento  del
diploma,  e'  attuata   nel  rispetto  di  quanto   previsto  per  la
specializzazione in geriatria nella specifica tabella B.
  3.  Il  piano  dettagliato  delle attivita'  formative  di  cui  ai
precedenti commi  primo e secondo  e' deliberato dal  consiglio della
scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
  Art.  231 (Programmazione  annuale delle  attivita' e  verifica del
tirocinio). -  1. All'inizio  di ciascun anno  di corso  il consiglio
della scuola programma  le attivita' comuni per  gli specializzandi e
quelle specifiche relative al tirocinio.
  2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel  loro  percorso formativo  da  tutori  designati annualmente  dal
consiglio della scuola.
  3.  Il tirocinio  e'  svolto nelle  strutture  universitarie ed  in
quelle convenzionate.  Lo svolgimento  dell'attivita' di  tirocinio e
l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia
affidata la  responsabilita' didattica,  in servizio  nelle strutture
presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  4.  Il consiglio  della  scuola potra'  autorizzare  un periodo  di
frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie
coerenti con le finalita'  della scuola, per periodi complessivamente
non  superiori ad  un anno.  A conclusione  del periodo  di frequenza
all'estero, il  consiglio della scuola puo'  riconoscere utile, sulla
base  di idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta nelle  suddette
strutture estere.
  Art.  232 (Esame  di diploma).  -  1. L'esame  finale consta  nella
presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i
fini della specializzazione, assegnata  allo specializzando almeno un
anno  prima dell'esame  stesso  e  realizzata sotto  la  guida di  un
docente della scuola.
  2.  La commissione  d'esame  per il  conseguimento  del diploma  di
specializzazione  e' nominata  dal  rettore  dell'Ateneo, secondo  la
vigente normativa.
  3.  Lo specializzando,  per essere  ammesso all'esame  finale, deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato gli esami annuali ed i  tirocinio ed aver condotto, in prima
persona, con progressiva assunzione  di autonomia professionale, atti
medici  specialistici  certificati   secondo  lo  standard  nazionale
specifico riportato nella tabella B.
  Art. 233 (Protocolli di intesa  e convenzioni). - 1. L'Universita',
su  proposta  del  consiglio  della  scuola  di  specializzazione  in
geriatria  e del  consiglio della  facolta' di  medicina e  chirurgia
quando  trattasi  di piu'  scuole  per  la stessa  convenzione,  puo'
stabilire protocolli di intesa ai  sensi del 20 comma dell'articolo 6
del decreto legislativo  n. 502/1992, per i fini  di cui all'articolo
16 del medesimo decreto legislativo.
  2.  L'Universita',  su  proposta  del  consiglio  della  scuola  di
specializzazione,  puo'  altresi'   stabilire  convenzioni  con  enti
pubblici  o   privati  con  finalita'  di   sovvenzionamento  per  lo
svolgimento attivita' coerenti con gli scopi della scuola.
  Art. 234 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli
standards nazionali  per la  scuola di specializzazione  in geriatria
(sugli  obiettivi   formativi  e  relativi  ai   settori  scientifico
disciplinari   di   pertinenza    e   sull'attivita'   minima   dello
specializzando per l'ammissione all'esame  finale), sono decretate ed
aggiornate dal Ministro dell'universita'  e della ricerca scientifica
e tecnologica,  con le  procedure di  cui all'art.  9 della  legge n.
341/1990.  Gli  standards  sono   applicati  a  tutti  gli  indirizzi
previsti.
  2.  La  tabella  relativa  ai requisiti  minimi  necessari  per  le
strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
Tabella A  - Area  di addestramento professionalizzante  e relativi
  settori scientifico-disciplinari.
A.1 - Area della patogenesi e della gerontologia generale.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   apprendere   le   nozioni
fondamentali sulle  teorie dell'invecchiamento, sulla  biologia della
senescenza  e deve  conoscere  la fisiopatologia  e  le modalita'  di
presentazione  della  involuzione  fisiologica   dei  vari  organi  e
apparati e dell'anziano nella  sua globalita'. Lo specializzando deve
essere in grado  inoltre di pianificare ed interpretare  studi atti a
valutare il profilo demografico ed epidemilogico e i rischi sia della
popolazione  anziana  in generale  che  di  gruppi particolari  (aree
metropolitane, urbane, rurali; anziani  a domicilio o in istituzioni;
differenti categorie di reddito).
  Settori:  F07A  Medicina  interna; F04A  Patologia  generale;  F01X
Statistica medica.
  A.2 Area della clinica e terapia geriatrica.
  Obiettivo: lo specializzando deve  apprendere le peculiarita' della
metodologia clinica geriatrica e,  in particolare, i metodi specifici
di   rilievo  anamnestico   ed   obiettivo   nel  paziente   anziano,
familiarizzandosi   con  il   concetto   di  multipatologia   cronica
(comorbilita')  e con  le tecniche  di valutazione  complessiva. Deve
inoltre    apprendere   le    modificazioni   eta'-correlate    della
farmacocinetica  e  della  farmacodinamica e,  attraverso  lo  studio
farmacoepidemiologico, conoscere i  possibili effetti dell'impiego di
piu' trattamenti concomitanti, ed infine apprendere i principi atti a
prevenire i danni iatrogenici.
  Settori:  F07A  Medicina  interna; F08A  Chirurgia  generale;  E07X
Farmacologia.
  A.3 Area della geriatria e delle specialita' geriatriche.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  la   conoscenza
approfondita delle malattie proprie dell'eta' geriatrica e conseguire
la  preparazione culturale  necessaria  a differenziare  lo stato  di
malattia dall'involuzione fisiologica della senescenza. A tal fine lo
specializzando dovra'  pertanto apprendere gli  elementi fondamentali
nel campo  delle varie  specialita' in modo  da arrivare,  in maniera
autonoma,  ad  una  corretta  diagnosi clinica  nelle  situazioni  di
comorbilita' tipiche dell'eta' avanzata.
  Settori: F07A  Medicina interna;  F10X Urologia;  F11A Psichiatria;
F16A Malattie dell'apparato locomotore; F11B Neurologia.
  A.4   Area  della   valutazione   funzionale  e   multidimensionale
geriatrica.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze culturali
necessarie ad arrivare, superando  l'ottica della patologia d'organo,
ad  una  diagnosi  funzionale   globale  ed  a  realizzare  programmi
d'intervento multidimensionale (medico,  sociale, riabilitativo) atti
a prevenire  o a limitare  la disabilita'  e ad ottenere  il recupero
funzionale dell'anziano.
  Settori:   F07A   Medicina   interna;  F16B   Medicina   fisica   e
riabilitazione.
  A.5  Area  della  medicina  riabilitativa  dell'anziano  e  aspetti
sociosanitari della popolazione anziana.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   gli  obiettivi
fondamentali   ed   i    principi   generali   della   riabilitazione
nell'anziano,  e le  tecniche da  utilizzare in  specifiche patologie
croniche  o  con  possibili  esiti  invalidanti,  principalmente  nei
settori  ortopedico,  neurologico,  neuropsichiatrico,  cardiologico.
Deve inoltre valutare  la applicabilita' e la  efficacia di programmi
di   riabilitazione  in   differenti   regimi   di  assistenza   (es.
ambulatoriale, in dayhospital, in  ricovero ospedaliero, in residenze
sanitarie assistenziali, ecc).
  Settori:   F07A   Medicina   interna;  F16B   Medicina   fisica   e
riabilitazione.
Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
  professionalizzato.
  Lo specializzando, per essere  ammesso all'esame finale di diploma,
deve  avere  eseguito  personalmente  i  seguenti  atti  medici  e  i
procedimenti specialistici:
    a) medicina clinica:
  a1)  redatto e  firmato 100  cartelle  cliniche di  degenti e/o  di
pazienti ambulatoriali  comprensive, ove  necessario, degli  esami di
liquidi biologici  personalmente eseguiti o siglati  (urine, striscio
di sangue periferico, esame di escreato, feci, liquido pleurico).
  a2) eseguito almeno 20 consulenze geriatriche presso altri reparti,
20 in RSA e 20 sul territorio.
  a3) eseguito personalmente,  refertandone l'esecuzione in cartella,
atti  medici quali:  50  esplorazioni rettali;  50 manovre  invasive;
(inserimento  di  linee  venose centrali  e  arteriose,  toracentesi,
paracentesi, etc.); posizionamento  di 20 cateteri vescicali  e di 20
sondini  nasogastrici;  esecuzione e  refertazione  di  20 esami  del
fundus  oculi; detersione  e medicazione  di 20  piaghe da  decubito,
ulcere trofiche, piede diabetico;  eseguito personalmente il bilancio
idrico, elettrolitico e nutrizionale di almeno 30 pazienti.
  a4)   aver   condotto,   in   almeno  20   casi,   la   valutazione
dell'osteopenia dell'anziano.
    b) medicina strumentale e laboratoristica:
  b1) aver  eseguito e  controfirmato almeno 50  esami ECG;  20 esami
doppler  dei  vasi  epiaortici  e  periferici;  20  esami  ecografici
addominali;
  b2)  avere  discusso  con  un   esperto  almeno:  20  esami  TC/RMN
dell'encefalo; 50  tra RX  di torace,  rachide, digerente,  colon per
clisma;  20 esami  urodinamici; 20  esami ecocardiografici;  10 esami
angiografici.
    c) valutazione multidimensionale geriatrica:
  c1) aver  coordinato una  UVG, stendendo  il relativo  programma di
intervento, in almeno 40 casi di  anziani in diversi punti della rete
di   assistenza   geriatrica  (intraospedaliera,   ospedale   diurno,
territorio),   utilizzando  le   principali   scale  di   valutazione
funzionale (globale, neurologica) e psicometrica.
    d) geriatria ambulatoriale:
  d1)  aver prestato  servizio per  almeno 30  giorni complessivi  in
ognuno  dei   seguenti  ambulatori:  morbo  di   Parkinson;  demenza;
diabetologico; di riabilitazione funzionale;
    e) medicina d'urgenza:
  e1) aver prestato servizio per  60 giorni complessivi in un reparto
in cui venga praticata la medicina d'urgenza.
  e2)  aver condotto  10 volte  le basilari  manovre di  rianimazione
cardiopolmonare  su un  manichino e,  possibilmente, alcune  volte su
paziente.
  e3)  aver  praticato almeno  10  volte  ventilazione assistita  con
pallone AMBU.
  e4)   aver   eseguito   sotto   controllo  almeno   3   volte   una
defibrillazione elettrica.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
                              Capo XXII
                     Scuola di specializzazione
                         in medicina legale
  Art. 235 (Istituzione, finalita',  titolo conseguito). 1. Presso la
facolta'  di  medicina  e  chirurgia  dell'Universita'  di  Udine  e'
istituita  la scuola  di  specializzazione in  medicina legale;  essa
risponde  alle  norme  generali   delle  scuole  di  specializzazione
dell'area medica. La scuola di specializzazione in medicina legale e'
articolata nei seguenti indirizzi:
    a) medicina legale e delle assicurazioni;
    b) psicopatologia forense;
    c) tossicologia forense.
  2.  La scuola  ha  lo  scopo di  formare  medici specializzati  nel
settore professionale della medicina legale e delle assicurazioni.
  3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale.
  4. L'Universita' degli studi di Udine puo' istituire altresi' corsi
di aggiornamento,  ai sensi e  con le modalita' previste  dall'art. 6
della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative
della direttiva C.E.E. 92/28, recepite  con il decreto legislativo n.
541/1992.
  Art.  236  (Organizzazione   della  scuola).  -  1.   Il  corso  di
specializzazione in medicina  legale ha la durata di 4  anni e non e'
suscettibile  di  abbreviazioni.  Tutti   e  quattro  gli  anni  sono
finalizzati al conseguimento degli  obiettivi formativi nelle aree di
addestramento  professionalizzante  e  relativi  settori  scientifico
disciplinari. La  sede amministrativa della scuola  e' situata presso
il dipartimento  di ricerche mediche e  morfologiche dell'Universita'
degli studi di  Udine, sede distaccata presso  l'ospedale militare di
medicina legale, via Pracchiuso - 33100 Udine.
  2. Ciascun  anno di  corso prevede  di norma  200 ore  di didattica
formale  e   seminariale  ed  attivita'  di   tirocinio  guidato,  da
effettuare   frequentando  le   strutture   sanitarie  della   scuola
universitaria  e/o  ospedaliere  convenzionate,  sino  a  raggiungere
l'orario annuo complessivo  previsto per il personale  medico a tempo
pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
  3. Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina
chirurgia degli  studi di Udine  con i suoi dipartimenti,  nonche' le
strutture  ospedaliere  e  sanitarie   convenzionate  e  il  relativo
personale   universitario   appartenente   ai   settori   scientifico
disciplinari  di cui  alla tabella  A e  quello dirigente  del S.S.N.
delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  4. Le  strutture ospedaliere  convenzionate debbono  rispondere nel
loro insieme a  tutti i requisiti di idoneita' di  cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 257/1991.
  5.  Rispondono automaticamente  a  tali requisiti  gli istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con  quello proprio  della  scuola di  specializzazione. Le  predette
strutture  non  universitarie  sono   individuate  con  i  protocolli
d'intesa di  cui allo stesso art.  6 comma 2 del  decreto legislativo
502/1992.
  6. La formazione deve avvenire  nelle strutture universitarie ed in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali da  garantire, oltre  ad una  adeguata preparazione  teorica, un
congruo  addestramento  per  l'acquisizione di  una  autonomia  nella
pratica professionale, compresi i  tirocini nelle strutture stabilite
dalla normativa comunitaria (legge  n. 428/1990 e decreto legislativo
n. 257/1991).
  7. Fatti  salvi i  criteri generali  per la  regolamentazione degli
accessi, previsti dalle norme vigenti,  ed in base alle risorse umane
e  finanziarie  ed alle  strutture  ed  attrezzature disponibili,  la
scuola  e'  in grado  di  accettare  un  numero massimo  di  iscritti
determinato  in 3  per ciascun  anno di  corso, per  un totale  di 12
specializzandi.  Il numero  effettivo degli  iscritti e'  determinato
dalla  programmazione   nazionale,  stabilita  di  concerto   tra  il
Ministero  della sanita'  ed  il Ministero  dell'universita' e  della
ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei
posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non
puo' superare quello totale previsto nello statuto.
  8. Sono  ammessi al concorso  di ammissione alla scuola  i laureati
del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al
concorso  coloro  che  siano  in  possesso di  un  titolo  di  studio
conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle
competenti autorita' accademiche italiane.
  Art. 237  (Piani di studi  e addestramento professionale). -  1. Il
consiglio della  scuola e'  tenuto a determinare  l'articolazione del
corso  di  specializzazione ed  il  relativo  piano degli  studi  nei
diversi anni e  nelle strutture di cui al  precedente articolo, comma
3. Il consiglio  della scuola, al fine di conseguire  lo scopo di cui
all'articolo  235, comma  2  e gli  obiettivi  previsti nel  presente
articolo, comma  2 e specificati  nelle tabelle  A e B  relative agli
standards  formativi specifici  per la  specializzazione in  medicina
legale, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei pazienti:
  a) la tipologia delle  opportune attivita' didattiche, ivi comprese
le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
  b) la suddivisione nei  periodi temporali dell'attivita' didattica,
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
  2. Il piano di studi e'  determinato dal consiglio della scuola nel
rispetto degli  obiettivi generali e  di quelli da  raggiungere nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici e  dei  relativi  settori
scientifico disciplinari riportati  nella tabella A. L'organizzazione
del  processo di  addestramento  ivi compresa  l'attivita' svolta  in
prima  persona,  minima  indispensabile   per  il  conseguimento  del
diploma,  e'  attuata   nel  rispetto  di  quanto   previsto  per  la
specializzazione in medicina legale nella specifica tabella B.
  3.  Il  piano  dettagliato  delle attivita'  formative  di  cui  ai
precedenti commi  primo e secondo  e' deliberato dal  consiglio della
scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
  Art.  238 (Programmazione  annuale delle  attivita' e  verifica del
tirocinio). -  1. All'inizio  di ciascun anno  di corso  il consiglio
della scuola programma  le attivita' comuni per  gli specializzandi e
quelle specifiche relative al tirocinio.
  2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel  loro  percorso formativo  da  tutori  designati annualmente  dal
consiglio della scuola.
  3.  Il tirocinio  e'  svolto nelle  strutture  universitarie ed  in
quelle  ospedaliere convenzionate.  Lo svolgimento  dell'attivita' di
tirocinio e l'esito positivo del  medesimo sono attestati dai docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  4.  Il consiglio  della  scuola potra'  autorizzare  un periodo  di
frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie
coerenti con  le finalita' della scuola  per periodi complessivamente
non  superiori ad  un anno.  A conclusione  del periodo  di frequenza
all'estero, il  consiglio della scuola puo'  riconoscere utile, sulla
base  d'idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta  nelle  suddette
strutture estere.
  Art.  239 (Esame  di diploma).  -  1. L'esame  finale consta  nella
presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i
fini della specializzazione, assegnata  allo specializzando almeno un
anno  prima dell'esame  stesso  e  realizzata sotto  la  guida di  un
docente della scuola.
  2.  La commissione  d'esame  per il  conseguimento  del diploma  di
specializzazione  e' nominata  dal rettore  dell' Ateneo,  secondo la
vigente normativa.
  3.  Lo specializzando,  per essere  ammesso all'esame  finale, deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato gli esami annuali ed il  tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione  di autonomia professionale, atti
medici  specialistici  certificati   secondo  lo  standard  nazionale
specifico riportato nella tabella B.
  Art. 240 (Protocolli di intesa e convenzioni). 1. L'Universita', su
proposta del  consiglio della scuola di  specializzazione in medicina
legale e del consiglio della  facolta' di medicina e chirurgia quando
trattasi di  piu' scuole  per la  stessa convenzione,  puo' stabilire
protocolli di intesa  ai sensi del secondo comma  dell'articolo 6 del
decreto legislativo  n. 502/1992, per  i fini di cui  all'articolo 16
del medesimo decreto legislativo.
  2.  L'Universita',  su  proposta  del  consiglio  della  scuola  di
specializzazione,  puo'  altresi'   stabilire  convenzioni  con  enti
pubblici  o   privati  con  finalita'  di   sovvenzionamento  per  lo
svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola.
  Art. 241 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli
standards  nazionali per  la scuola  di specializzazione  in medicina
legale  (sugli obiettivi  formativi  e  relativi settori  scientifico
disciplinari   di   pertinenza    e   sull'attivita'   minima   dello
specializzando  per  l'ammissione   all'esame  finale),  sono  quelle
decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica,  con le procedure di cui  all'art. 9 della
legge n. 341/1990, pubblicate sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996. Gli standards sono applicati
a tutti gli indirizzi previsti.
  2.  La  tabella  relativa  ai requisiti  minimi  necessari  per  le
strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
Tabella A  - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
  settori scientifico-disciplinari.
  A. Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali  di  diritto  pubblico  e privato,  di  medicina  legale
generale e metodologica, di semeiotica e diagnostica medicolegale, di
tanatologia medicolegale, di tecnica e diagnostica anatomopatologica,
di patologia medicolegale.
  Settori E07X  farmacologia, F04B  patologia clinica,  F06A anatomia
patologica.
  B. Area di tanatologia medicolegale.
  Obiettivo: lo specializzando deve  conseguire conoscenze di tecnica
delle  autopsie,  e  diagnostica   di  tanatologia  medicolegale,  di
identificazione personale, di metodologia del sopralluogo.
  Settori: F22B medicina legale.
   C. Area di laboratorio medicolegale.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze di teoria e
pratica di identificazione di materiale organico.
  Settori: F22B medicina legale.
  D. Area di ematologia forense.
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve  apprendere  le  fondamentali
conoscenze teoriche e le tecniche di emogenetica forense (antigeni ed
enzimi eritrocitari, antigeni ed enzimi  leucocitari, - DNA) ai fini.
identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali.
  Settori: F22B medicina legale.
  E. Area di tossicologia forense.
  Obiettivo lo specializzando deve acquisire  le basi dottrinali e le
tecniche applicate di tossicologia  forense, di tossicologia clinica,
di   tossicologia  iatrogena,   di   tossicologia   del  lavoro,   di
tossicologia dello sport, di ecotossicologia.
  Settori: F22B medicina legale.
  F. Area  di medicina legale  del Servizio sanitario nazionale  e di
medicina sociale.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   apprendere  le   attivita'
medicolegali di competenza del Servizio sanitario nazionale (ospedali
e U.S.L.),  di medicina legale  militare, di medicina del  lavoro, di
medicina  sociale, di  organizzazione,  programmazione e  informatica
sanitaria.
  Settori: F22B medicina legale.
  G. Area di medicina assicurativa.
  Obiettivo: lo  specializzando deve conoscere le  basi dottrinarie e
le attivita'  pratiche di  medicina assicurativa degli  infortuni sul
lavoro,  delle  malattie  professionali, delle  forme  di  protezione
sociale  affidate all'INPS,  dei vari  rami liberamente  assicurativi
(vita, infortuni,  responsabilita' civile,  malattia, responsabilita'
professionale, ecc.).
  Settori F22B medicina legale.
  H. Area di criminologia e psicopatologia forense.
  Obiettivo:  lo  specializzando deve  apprendere  le  tecniche e  le
attivita'   pratiche  concernenti   la   criminologia  generale,   la
criminologia  clinica,   la  criminologia  minorile,   la  psicologia
giudiziaria, la psicopatologia forense.
  Settori F22B medicina legale.
Tabella B - Standard completo di addestramento professionalizzante.
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame di  diploma finale
deve:
  1. aver seguito  n. 50 autopsie medicolegali (nel  primo biennio) e
n. 100 nel biennio ad  indirizzo medicolegale e partecipato alla fase
di definizione diagnostica medicolegale nei casi suddetti;
  2. aver eseguito n. 50 casi di laboratorio su materiale organico;
  3. aver eseguito n. 50  accertamenti di emogenetica forense ai fini
identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali;
  4. aver partecipato a n. 50 accertamenti di tossicologia forense;
  5. aver partecipato  a n. 80 ore di  esercitazioni presso strutture
medicolegali del S.S.N., e di ospedali classificati aziende autonome,
a n. 40 ore di  esercitazioni presso strutture medicolegali militari,
a n. 30 casi di medicina del lavoro;
  6.  aver effettuato  n. 40  ore di  esercitazioni presso  strutture
medicolegali dell'I.N.A.I.L., n. 40 ore presso strutture medicolegali
dall' I.N.P.S.;
  7. aver partecipato  alla disamina di n. 80 casi  di criminologia e
di psicopatologia forense.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Udine, 30 ottobre 1997
                                               Il rettore: Strassoldo