IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 89/622/CEE; Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 1997, con il quale si e' provveduto ad iscrivere, nella vigente tariffa di vendita al pubblico, la marca di sigarette "Diana Leggera Slim"; Vista l'istanza con la quale la ditta Philip Morris European Union Region ha chiesto di modificare, per le citate sigarette, i contenuti dichiarati di nicotina e condensato specificati nel predetto decreto ministeriale del 22 aprile 1997; Decreta: Art. 1. I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono cosi' modificati: mg/sigaretta mg/sigaretta Marca nicotina/condensato nicotina/condensato da a ------- ------------ ------------ Diana Leggera Slim 0,6 8 0,7 7 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 novembre 1997 Il direttore generale: Cutrupi