IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art.  2, comma 22,  sub d), della  legge 8 agosto  1995, n.
335, concernente delega al Governo in materia di armonizzazione delle
prestazioni pensionistiche dei lavoratori dello spettacolo;
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
182, di attuazione della citata delega, che prevede la distinzione in
tre  gruppi   dei  lavoratori  dello  spettacolo   iscritti  all'Ente
nazionale di previdenza  ed assistenza a favore  dei lavoratori dello
spettacolo  (ENPALS),  ai  fini della  individuazione  dei  requisiti
contributivi e delle modalita' di calcolo delle contribuzioni e delle
prestazioni;
  Visto l'art. 3  del decreto legislativo del  Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio  1947, n. 708, ratificato con  modificazioni in legge
29   novembre  1952,   n.   2388,  e   successive  modificazioni   ed
integrazioni,   concernente   l'elencazione   delle   categorie   dei
lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS;
                              Decreta:
  Per  le  finalita'  di  cui   all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30  aprile 1997, n.  182, i lavoratori  dello spettacolo,
iscritti all'Ente nazionale di previdenza  ed assistenza a favore dei
lavoratori dello spettacolo  (ENPALS), indipendentemente dalla natura
autonoma  o subordinata  del  rapporto di  lavoro, appartenenti  alle
categorie  indicate  all'art.  3  del decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio  dello  Stato 16  luglio  1947,  n. 708,  ratificato  con
modificazioni nella  legge 29  novembre 1952,  n. 2388,  e successive
modificazioni ed integrazioni sono cosi' raggruppati:
  A) Lavoratori a tempo  determinato che prestano attivita' artistica
o tecnica direttamente connessa con  la produzione e la realizzazione
di spettacoli:
   artisti lirici;
   attori    di    prosa,    operetta,      rivista,    varieta'   ed
attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori e disc  -jockey;
animatori in strutture ricettive connesse all'attivita' turistica;
   attori      e      generici     cinematografici,     attori     di
doppiaggio cinematografico;
   registi  e      sceneggiatori   teatrali   e      cinematografici,
aiutiregisti, dialoghisti ed adattori cinetelevisivi;
   direttori di scena e doppiaggio;
   direttori d'orchestra e sostituti;
   concertisti e professori d'orchestra, orchestrali;
   tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori;
   tecnici del montaggio, del suono;
   operatori   di   ripresa   cinematografica   e  televisiva,  aiuto
operatori;
   scenografi;
   attrezzisti.
  B)  lavoratori a  tempo determinato  che prestano  attivita' al  di
fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A):
   bandisti;
   organizzatori     generali,    direttori,  ispettori,    segretari
di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
   amministratori di formazioni artistiche;
   tecnici  addetti  alle  manifestazioni  di  moda,  tecnici   dello
sviluppo e stampa;
   maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
   macchinisti, pontaroli;
   elettricisti;
   falegnami e tappezzieri;
   sarti;
   truccatori e parrucchieri;
   arredatori, architetti;
   figurinisti teatrali e cinematografici;
   pittori, stuccatori e formatori;
   artieri ippici;
   operatori di cabine, di sale cinematografiche;
   impiegati  amministrativi  e  tecnici  dipendenti  dagli  enti  od
imprese esercenti     pubblici    spettacoli,      dalle      imprese
radiofoniche     e televisive,   dalle   imprese   della   produzione
cinematografica,    del  doppiaggio  e  dello    sviluppo  e  stampa,
maschere,    custodi  e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed
imprese soprannominati;
   impiegati  ed    operai  dipendenti   dalle   case    da    gioco,
dagli  ippodromi,    dalle scuderie   dei   cavalli da   corsa  e dai
cinodromi, prestatori d'opera   addetti ai  totalizzatori,  o    alla
ricezione delle scommesse, presso gli  ippodromi e cinodromi, nonche'
presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
   addetti agli impianti sportivi;
   dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
   lavoratori    dipendenti dalle   imprese  esercenti il  noleggio e
la distribuzione dei films.
  C)  Lavoratori dello  spettacolo  con rapporti  di  lavoro a  tempo
indeterminato:
   lavoratori  appartenenti alle   categorie elencate    nell'art.  3
del  decreto  legislativo del Capo provvisorio  dello Stato 16 luglio
1947, n. 708,  come modificato  dalla legge   29 novembre   1952,  n.
2388,  e  successive modificazioni  ed integrazioni,  con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 novembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu