IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 2, comma 22, sub d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente delega al Governo in materia di armonizzazione delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori dello spettacolo; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, di attuazione della citata delega, che prevede la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS), ai fini della individuazione dei requisiti contributivi e delle modalita' di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni; Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni in legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'elencazione delle categorie dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS; Decreta: Per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i lavoratori dello spettacolo, iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS), indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, appartenenti alle categorie indicate all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni sono cosi' raggruppati: A) Lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli: artisti lirici; attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori e disc -jockey; animatori in strutture ricettive connesse all'attivita' turistica; attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiutiregisti, dialoghisti ed adattori cinetelevisivi; direttori di scena e doppiaggio; direttori d'orchestra e sostituti; concertisti e professori d'orchestra, orchestrali; tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori; tecnici del montaggio, del suono; operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori; scenografi; attrezzisti. B) lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A): bandisti; organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; amministratori di formazioni artistiche; tecnici addetti alle manifestazioni di moda, tecnici dello sviluppo e stampa; maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; macchinisti, pontaroli; elettricisti; falegnami e tappezzieri; sarti; truccatori e parrucchieri; arredatori, architetti; figurinisti teatrali e cinematografici; pittori, stuccatori e formatori; artieri ippici; operatori di cabine, di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti od imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati; impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi, dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonche' presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films. C) Lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato: lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 1997 Il Ministro: Treu