Si informano  gli operatori  interessati che con  regolamento della
Commissione, in corso di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale CEE,
serie L, sono state fissate le  regole di gestione e ripartizione dei
contingenti in oggetto specificati per il 1998.
  I  contingenti  di  cui  all'allegato  verranno  distribuiti  dalla
Commissione   secondo  l'ordine   cronologico   di  ricezione   delle
trasmissioni  da  parte  degli  Stati membri  (principio  del  "primo
arrivato, primo  servito"). La  prima trasmissione, tramite  il SIGL,
alla Commissione UE sara' effettuata alle ore 10 del 2 gennaio 1998.
  Gli importatori, sia tradizionali  sia nuovi operatori, non possono
richiedere una  quantita' superiore  a quella  massima predeterminata
per  ogni contingente  (vedasi  allegato).  Tuttavia detti  massimali
potranno  essere  superati dagli  operatori  che  siano in  grado  di
dimostrare, in base alle licenze di importazione concesse loro per il
1997   e   restituite  con   le   annotazioni   doganali,  di   avere
effettivamente  importato   dallo  stesso  Paese  e   per  la  stessa
categoria,  quantitativi superiori  ai massimali  stabiliti. In  tali
casi il quantitativo massimo ottenibile  sara' pari al realizzato nel
1997.
  Per tutti i  contingenti potra' essere inoltrata  una nuova domanda
di importazione per quantitativi non superiori ai massimali indicati,
sempre  che sussista  capienza,  a condizione  che l'operatore  possa
dimostrare   di  aver   utilizzato  almeno   al  50%   la  precedente
autorizzazione.
  Le  autorizzazioni di  importazione avranno  una validita'  di nove
mesi a decorrere  dalla data del rilascio e comunque  non oltre il 31
dicembre  1998. Le  autorizzazioni potranno  essere prorogate  di tre
mesi, ma non oltre il 31  marzo 1999, qualora possa essere dimostrato
l'utilizzo  del  60% della  licenza  al  momento della  richiesta  di
proroga.
  Ad  ogni  richiesta di  autorizzazione  dovra'  essere allegato  il
contratto di acquisto, in originale  o copia conforme, della merce ed
una dichiarazione, nella  quale si affermi di non  aver gia' ottenuto
da altro Stato  membro della Comunita', per la categoria  ed il Paese
interessati, una autorizzazione  all'importazione rilasciata a valere
sui  contingenti 1998.  Nel caso  di domanda  successiva alla  prima,
dovra'  dichiararsi   di  non  aver  ricevuto   altre  autorizzazioni
all'infuori  della precedente,  della  quale  dovra' comunque  essere
provato l'avvenuto utilizzo al 50%, qualunque sia lo Stato membro che
la ha rilasciata.