Si informano gli operatori interessati che con regolamento della Commissione, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale CEE, serie L, sono state fissate le regole di gestione e ripartizione dei contingenti in oggetto specificati per il 1998. I contingenti di cui all'allegato verranno distribuiti dalla Commissione secondo l'ordine cronologico di ricezione delle trasmissioni da parte degli Stati membri (principio del "primo arrivato, primo servito"). La prima trasmissione, tramite il SIGL, alla Commissione UE sara' effettuata alle ore 10 del 2 gennaio 1998. Gli importatori, sia tradizionali sia nuovi operatori, non possono richiedere una quantita' superiore a quella massima predeterminata per ogni contingente (vedasi allegato). Tuttavia detti massimali potranno essere superati dagli operatori che siano in grado di dimostrare, in base alle licenze di importazione concesse loro per il 1997 e restituite con le annotazioni doganali, di avere effettivamente importato dallo stesso Paese e per la stessa categoria, quantitativi superiori ai massimali stabiliti. In tali casi il quantitativo massimo ottenibile sara' pari al realizzato nel 1997. Per tutti i contingenti potra' essere inoltrata una nuova domanda di importazione per quantitativi non superiori ai massimali indicati, sempre che sussista capienza, a condizione che l'operatore possa dimostrare di aver utilizzato almeno al 50% la precedente autorizzazione. Le autorizzazioni di importazione avranno una validita' di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. Le autorizzazioni potranno essere prorogate di tre mesi, ma non oltre il 31 marzo 1999, qualora possa essere dimostrato l'utilizzo del 60% della licenza al momento della richiesta di proroga. Ad ogni richiesta di autorizzazione dovra' essere allegato il contratto di acquisto, in originale o copia conforme, della merce ed una dichiarazione, nella quale si affermi di non aver gia' ottenuto da altro Stato membro della Comunita', per la categoria ed il Paese interessati, una autorizzazione all'importazione rilasciata a valere sui contingenti 1998. Nel caso di domanda successiva alla prima, dovra' dichiararsi di non aver ricevuto altre autorizzazioni all'infuori della precedente, della quale dovra' comunque essere provato l'avvenuto utilizzo al 50%, qualunque sia lo Stato membro che la ha rilasciata.