Alle Imprese interessate
                                  Alle Banche concessionarie
                                  Agli Istituti collaboratori
                                  All'A.B.I.
                                  All'ASS.I.LEA.
                                  All'ASS.I.RE.ME.
                                  Alla CONFINDUSTRIA
                                  Alla CONFAPI
                                  Alla CONFCOMMERCIO
                                  Alla CONFESERCENTI
                                  Al  Comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane
Il   decreto   del   Ministro   dell'Industria,   del   Commercio   e
dell'Artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, in ottemperanza a quanto
disposto  dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96 e sulla base della deliberazione del CIPE del 27  aprile  1995,
ha fissato le modalita', le procedure ed i termini per la concessione
e  l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive ai sensi
dell'art. 1, comma 2 del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Tale  decreto  ministeriale, nel seguito denominato "regolamento", e'
stato modificato ed integrato dal D.M. n. 319 del 31 luglio 1997.
Al fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui  si
tratta,  nel  rispetto  dei  nuovi  termini,  procedure  e  modalita'
introdotti dal citato D.M.  n.  319/97,  si  forniscono  le  seguenti
indicazioni  nonche',  in  allegato, il facsimile del nuovo modulo di
domanda, l'elenco della documentazione e gli schemi delle  principali
dichiarazioni  necessarie  per  la  concessione  e l'erogazione delle
agevolazioni. Tali indicazioni, tra  l'altro,  recepiscono  in  forma
organica   ed  ove  compatibili  quelle  fornite  con  le  precedenti
circolari e direttive emanate con riferimento ai primi due  bandi  di
applicazione della legge in argomento.
Le  disposizioni  di  cui  al  citato  D.M.  n.  527/95,  cosi'  come
modificato ed integrato dal D.M. n. 319/97,  e  quelle  di  cui  alla
presente  circolare  hanno  efficacia  con  riferimento  alle domande
presentate a decorrere dal 1997. Restano ferme, con riferimento  alle
domande  precedenti, le disposizioni di cui al D.M. n. 527/95 ed alle
successive circolari, tra  cui,  in  particolare,  la  n.  38522  del
15.12.1995.
1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
1.1  Il sistema agevolativo e' applicato attraverso bandi semestrali.
Esso prevede, sulla base delle risorse  finanziarie  disponibili  per
ciascun  semestre, la concessione di un contributo in c/capitale alle
imprese che ne abbiano fatto  domanda  per  il  relativo  bando,  nei
termini   fissati   con  decreto  del  Ministro  dell'Industria,  del
Commercio e dell'Artigianato,  a  fronte  di  iniziative  concernenti
investimenti  produttivi.  Le risorse finanziarie di ciascun semestre
sono pari alla meta' di quelle  disponibili  per  il  relativo  anno,
fatta  salva la facolta' del Ministro di modificare tale riparto, con
proprio decreto, sulla base dell'ammontare di dette risorse  annuali;
puo'  essere,  altresi'  prevista  l'emanazione  di  un  unico  bando
annuale.
1.2  Le  risorse  finanziarie  disponibili  per  ciascun  bando  sono
ripartite   con  riferimento  alle  aree  regionali  interessate.  La
concessione delle agevolazioni avviene  sulla  base  della  posizione
assunta  dalle  iniziative  in  una  graduatoria  di merito, seguendo
l'ordine decrescente, dalla  prima  fino  all'esaurimento  dei  fondi
disponibili   per   ciascuna   area  regionale  e  per  il  bando  di
riferimento. Per l'istruttoria  delle  iniziative,  il  Ministero  si
avvale  di  banche  o  di  societa' di servizi controllate da banche,
cosiddette "banche concessionarie", con  le  quali  stipula  apposita
convenzione. La posizione dell'iniziativa nella graduatoria di merito
e'  determinata  dal  valore  che  per  la stessa assumono i seguenti
cinque indicatori:
- valore del  capitale  proprio  investito  nell'iniziativa  rispetto
all'investimento complessivo
-    numero    di    occupati   attivati   dall'iniziativa   rispetto
all'investimento complessivo
- valore dell'agevolazione  massima  ammissibile  rispetto  a  quella
richiesta
-  punteggio  complessivo  conseguito  dall'iniziativa  sulla base di
specifiche priorita' regionali
- punteggio complessivo  conseguito  dall'iniziativa  sulla  base  di
specifiche prestazioni ambientali.
1.3  Le  graduatorie  vengono  formate  entro  il  mese successivo al
termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da  parte
delle   banche   concessionarie   al  Ministero.  Contestualmente  il
Ministero stesso provvede alla emissione dei decreti  di  concessione
provvisoria  in favore delle iniziative il cui fabbisogno puo' essere
soddisfatto con le  risorse  disponibili  per  ciascuna  graduatoria,
tenendo  conto  di  una  riserva,  del 50%, in favore delle piccole e
medie imprese, e di una limitazione,  del  5%,  nei  confronti  delle
imprese  operanti  nel  settore  dei servizi ed assegnando, comunque,
alle grandi imprese  le  somme  di  tale  riserva  eventualmente  non
utilizzate nella graduatoria medesima.
1.4  Le  agevolazioni  concesse  vengono  rese disponibili, a seconda
della durata del programma e della richiesta dell'impresa, in  due  o
tre  quote  annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la
prima delle  quali  entro  un  mese  dalla  concessione  provvisoria,
attraverso  versamento  delle  stesse  su  conti appositamente aperti
dalle banche concessionarie.  Le  banche  concessionarie  provvedono,
secondo  stati  d'avanzamento,  all'erogazione  di  ciascuna quota in
favore delle imprese beneficiarie ovvero, per  i  beni  acquisiti  in
locazione  finanziaria,  in  favore degli istituti collaboratori, una
volta che gli stessi abbiano dimostrato la sussistenza dei  necessari
requisiti.  L'erogazione  della  singola quota puo' avvenire anche lo
stesso giorno della  relativa  disponibilita'  qualora  l'impresa  o,
secondo  il caso, l'istituto collaboratore abbia provveduto per tempo
ai propri adempimenti. La principale condizione per  l'erogazione  e'
che  l'iniziativa  abbia  raggiunto  uno  stato  d'avanzamento almeno
proporzionale alla quota da erogare.    La  prima  quota  puo'  anche
essere  erogata  a  titolo  di anticipazione, previa presentazione di
polizza  assicurativa  o fidejussione bancaria. Dall'ultima quota (la
seconda o la terza) viene trattenuto il  10%  del  contributo  totale
concesso,  da  erogare  successivamente  al  decreto  di  concessione
definitiva.
1.5 A conclusione  del  programma  di  investimenti,  l'impresa  e/o,
secondo  il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa
documentazione finale di spesa; sulla  base  della  stessa  la  banca
concessionaria redige una relazione sullo stato finale del programma.
Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti
sulla  realizzazione  del programma, il Ministero emana il decreto di
concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa
o,  secondo  il  caso,   dell'istituto   collaboratore,   di   quanto
eventualmente ancora dovuto.
2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
2.1  I  soggetti  che  possono beneficiare delle agevolazioni sono le
imprese estrattive o manifatturiere e quelle di servizi che intendono
promuovere programmi di investimento nell'ambito  di  proprie  unita'
locali ubicate nelle aree di cui all'Allegato n. 1, individuate dalla
Commissione  dell'Unione Europea come ammissibili agli interventi dei
Fondi Strutturali, Obiettivi 1, 2 e 5b o rientranti nella fattispecie
di cui all'art. 92.3.c del Trattato di Roma.
Alla data  di  sottoscrizione  della  domanda  di  agevolazioni  tali
imprese  devono essere gia' costituite, quelle di servizi sotto forma
di societa' regolari, e devono essere nel pieno  e  libero  esercizio
dei  propri  diritti,  non essendo in stato di fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione
coatta amministrativa o volontaria.
2.2 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media  o
grande  dimensione  secondo  i  criteri  stabiliti  dai  decreti  del
Ministro dell'Industria, del  Commercio  e  dell'Artigianato  del  18
settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 con i quali e' stata adeguata la
definizione  di  piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della
concessione di aiuti alle attivita' produttive, ed in particolare  di
quelli   di  cui  alla  legge  n.  488/1992,  alla  nuova  disciplina
comunitaria in materia. Alla luce di tale nuova definizione:
A) per le imprese operanti nel settore delle attivita'  estrattive  e
manifatturiere:
e' definita piccola e media l'impresa che:
1) ha meno di 250 dipendenti e
2) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU
3)  ed  e'  in  possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m);
e' definita piccola l'impresa che:
1) ha meno di 50 dipendenti e
2) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure  un
totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU
3)  ed  e'  in  possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m);
B) per le imprese fornitrici di servizi:
e' definita piccola e media l'impresa che:
1) ha meno di 95 dipendenti e
2) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU
3)  ed  e'  in  possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m);
e' definita piccola l'impresa che:
1) ha meno di 20 dipendenti e
2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di  ECU,  oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU
3)  ed  e'  in  possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m).
I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono  cumulativi,
nel  senso  che  tutti  e tre devono sussistere (si veda l'Appendice,
Esempio n. 1).
Ai fini di cui sopra:
a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e  del  totale
di   bilancio   vengono  rilevati  come  somma  dei  valori  riferiti
all'impresa richiedente le agevolazioni ed alle  altre  eventuali  di
cui  la  stessa  detenga,  anche  indirettamente,  il  25% o piu' del
capitale o dei diritti di voto;
b) il capitale e i  diritti  di  voto  sono  detenuti  indirettamente
dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una
o piu' imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti
per il 25% o piu' dall'impresa richiedente medesima;
c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini
di  cui  sopra,  alla  data  di sottoscrizione del modulo di domanda,
intendendo tale la data dell'autentica della firma in calce al modulo
stesso;
d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del  fatturato
annuo  e  del  totale  di bilancio e' l'esercizio relativo all'ultimo
bilancio approvato o, per le imprese  esonerate  dalla  tenuta  della
contabilita'  ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'esercizio
relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima  della
data di sottoscrizione del modulo di domanda;
e)  qualora  la  domanda,  giudicata ammissibile ma non agevolata per
insufficienza  delle  disponibilita'  finanziarie  del  bando,  venga
riformulata  e  ripresentata  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  8  del
regolamento, si fa riferimento, ai fini di cui si tratta,  alla  data
di  sottoscrizione  del  modulo della domanda riformulata (si veda il
successivo punto 5.6);
f) per le imprese  che,  alla  data  di  sottoscrizione  del  modulo,
risultino  costituite  da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora
approvato il primo bilancio o presentato la prima  dichiarazione  dei
redditi,  i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione
del fatturato, che non viene preso in considerazione;
g) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di  unita'-
lavorative-anno  (ULA),  cioe'  al numero medio mensile di dipendenti
occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla
precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e  quelli
stagionali  rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si
intendono quelli a tempo determinato o  indeterminato,  iscritti  nel
libro  matricola  dell'impresa, compreso il personale in G.I.G. e con
esclusione di quello in C.I.G.S.;  i  dipendenti  occupati  part-time
sono  conteggiati  come  frazione  di  ULA in misura proporzionale al
rapporto tra le ore di lavoro  previste  dal  contratto  part-time  e
quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
h)  per  fatturato,  corrispondente alla voce A.1 del conto economico
redatto secondo le  vigenti  norme  del  codice  civile,  si  intende
l'importo  netto  del  volume  d'affari  che  comprende  gli  importi
provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di  servizi
rientranti  nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli
sconti  concessi  sulle  vendite  nonche'  dell'imposta  sul   valore
aggiunto  e  delle  altre imposte direttamente connesse con il volume
d'affari;
i) per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria
e/o dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo  patrimoniale
e  quello  del  fatturato  sono desunti dall'ultima dichiarazione dei
redditi presentata; il primo, in particolare, e' desunto  sulla  base
del  "prospetto  delle  attivita'  e  delle passivita'" redatto con i
criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita'  agli  artt.2423  e
seguenti del codice civile;
l)  il tasso di conversione lira/ECU per la determinazione del valore
del fatturato e del totale del  bilancio  relativi  all'esercizio  di
riferimento  di  cui  alla  precedente  lettera  d)  e' annuale ed e'
calcolato sulla base della media dei tassi di conversione  registrati
nell'esercizio  medesimo;  il  tasso da applicare nei casi di imprese
costituite da non oltre un anno e di esercizi contabili con  chiusura
infrannuale   e'   l'ultimo  annuale  fissato  prima  della  data  di
sottoscrizione della domanda di agevolazioni; il tasso di conversione
per i bilanci chiusi al 31.12.1996 e' pari a #. 1.932,7;
m) e' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i  diritti
di  voto  non  siano detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa o
congiuntamente (semplice somma delle quote di  partecipazione  o  dei
diritti di voto) da piu' imprese di dimensioni superiori; non vanno a
tal  fine computate le societa' di investimenti pubblici, le societa'
di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a  condizione
che  questi  non  esercitino  alcun controllo individuale o congiunto
sull'impresa   richiedente;   l'impresa   considerata   e'   comunque
indipendente  qualora  il  capitale  sia  disperso  in  modo tale che
risulti impossibile determinare da chi e' detenuto e l'impresa stessa
dichiari di  poter  legittimamente  presumere  la  sussistenza  delle
condizioni di indipendenza;
n)  per  societa'  di investimenti pubblici si intende la societa' la
cui attivita' e struttura e' definita dall'art. 154  del  T.U.  delle
leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale
lo   Stato   e/o   gli  Enti  pubblici  partecipano,  direttamente  o
indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale  di
rischio  la  societa'  che  investe  il  proprio  capitale  in titoli
azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini  della  remunerazione
che   detti  titoli  offrono  in  relazione  all'andamento  economico
dell'impresa  cui  gli  stessi  si   riferiscono;   per   investitori
istituzionali  si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per
legge o  per  statuto,  sono  tenuti  ad  investire,  parzialmente  o
totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio,
i  fondi  di  investimento,  le  compagnie  di assicurazione, i fondi
pensione, le banche, ecc.);
o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di  voto  di  una
piccola impresa siano detenuti per il 25% o piu' da imprese di grandi
dimensioni,  l'impresa considerata assume la dimensione della grande,
a prescindere  dalle  eventuali  quote  detenute  da  medie  imprese;
qualora  la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando
le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi,
la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.
2.3   Le  imprese  estrattive  e  manifatturiere  possono  promuovere
programmi di investimento solo nell'ambito di uno o piu' dei  settori
produttivi  di  cui  alle  sezioni C - "Estrazione di minerali" e D -
"Attivita'  manifatturiere"  della  Classificazione  delle  attivita'
economiche  ISTAT  '91,  fatti  salvi  i  divieti  e  le  limitazioni
derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione  Europea  di
cui  al successivo punto 2.4. L'attivita' estrattiva, che deve essere
pertinente  alla  estrazione  di  minerali  dal   suolo,   e   quella
manifatturiera,  che  deve  essere  tesa  alla lavorazione di materie
prime e/o semilavorati per l'ottenimento di  altri  semilavorati  e/o
finiti, devono inoltre essere comprovabili dall'impresa attraverso la
puntuale  esposizione nella prima parte del business plan (si veda il
successivo punto 3.8) del proprio ciclo tecnologico delle  produzioni
effettuate e/o di quelle previste.
Le imprese fornitrici di servizi devono essere costituite sotto forma
di  societa'  regolari e possono promuovere programmi di investimento
solo nell'ambito di uno o piu' dei settori di cui all'Allegato n. 2.
2.4  La  legge  n.  488/92  costituisce  la  normativa  nazionale  da
utilizzare  per  il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione
Europea previste nel Quadro Comunitario di Sostegno  e  dal  relativo
programma  operativo  "Industria, artigianato e servizi alle imprese"
per  le  aree  Obiettivo  1,   nonche'   nei   Documenti   Unici   di
Programmazione per le aree dell'Obiettivo 2 e dell'Obiettivo 5b.
L'eleggibilita'  della  legge  n.  488/92  a  strumento  nazionale di
cofinanziamento determina, peraltro, una sovrapposizione di normative
- quella nazionale e quella comunitaria - con conseguenti limitazioni
del campo di applicazione del regime di aiuto, per quanto riguarda in
particolare i soggetti beneficiari delle agevolazioni  ed  i  settori
agevolabili.
Con  riferimento  alle  aree  Obiettivi  2 e 5b, i Documenti Unici di
Programmazione prevedono la possibilita' di finanziare esclusivamente
le piccole e medie imprese. Cio' determina che  in  ciascuna  regione
interessata  l'agevolabilita'  dei  programmi  delle  grandi  imprese
risulta possibile,  solo  nelle  zone  ammesse  alla  deroga  di  cui
all'art.  92.3.c  del Trattato, utilizzando esclusivamente le risorse
nazionali stanziate in aggiunta a quelle necessarie  ad  attivare  il
cofinanziamento.
Le  iniziative  nelle  unita'  produttive ubicate nelle regioni Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia  e  Trentino-Alto  Adige  non  possono
essere  ammesse  al  cofinanziamento  U.E.  a valere sugli interventi
della  legge  n.  488/92.  Pertanto,  l'ammissione   delle   predette
iniziative  alle  agevolazioni  in  argomento  puo'  essere  disposta
esclusivamente  sulla  base  delle  risorse  nazionali  che  verranno
destinate alle suddette regioni.
Le   medesime   considerazioni   si  applicano,  tenuto  conto  degli
orientamenti espressi dalla Commissione U.E., alle  iniziative  delle
imprese  artigiane  che,  in  tutte  le aree Obiettivi 2 e 5b possono
essere  ammesse  alle  agevolazioni  utilizzando  le   sole   risorse
nazionali disponibili per la regione di riferimento.
Limitatamente   alle   iniziative   che  possono  essere  ammesse  al
cofinanziamento, il termine ultimo per l'impegno di  spesa  e  quello
per    l'erogazione    a   saldo   dell'agevolazione   sono   fissati
rispettivamente al 31.12.1999 ed al 31.12.2001. Al fine di consentire
il  pieno  rispetto  di detto termine ultimo per l'erogazione a saldo
dell'agevolazione, quello per la presentazione  della  documentazione
finale di spesa, di cui al successivo punto 8.2, normalmente previsto
in  non  oltre  sei  mesi  dopo l'ultimazione del programma, per tali
iniziative e' fissato a non oltre  il  31.3.2001,  non  ulteriormente
prorogabile;   la  durata  dei  programmi  interessati  deve  essere,
pertanto, opportunamente adeguata.
Per quanto riguarda  i  settori  agevolabili,  occorre  rilevare  che
taluni   di   essi,   ed   in   particolare,   con  riferimento  alla
Classificazione  ISTAT  di  cui  al  precedente  punto  2.3,   alcune
divisioni,  gruppi,  classi  o  categorie sono soggette a divieti e/o
limitazioni come di seguito specificato:
Siderurgia: per le classi indicate alla lettera A) dell'Allegato n. 3
sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a  quelle  aggiuntive
nazionali, solo programmi di investimento finalizzati alla protezione
dell'ambiente;  la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla
notifica della stessa alla Commissione U.E.  ed  all'approvazione  da
parte  di  quest'ultima.  Per  le  categorie indicate alla lettera B)
dello stesso allegato, invece, sono  ammessi  tutti  i  programmi  di
investimento; anche per essi, tuttavia, la concessione e' subordinata
alla notifica della stessa ed all'approvazione di cui sopra.
Cantieristica  navale:  per  le  categorie  indicate  alla lettera C)
dell'Allegato n. 3 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che  a
quelle  aggiuntive  nazionali, solo programmi di investimento che non
comportano un aumento  della  capacita'  di  costruzione  dell'unita'
produttiva  interessata,  a  meno  che  l'aumento  non  sia  connesso
direttamente ad una  corrispondente  riduzione  irreversibile,  nello
stesso  periodo,  della  capacita'  di costruzione di altri eventuali
cantieri  interessati  da   un   unico   programma   complessivo   di
ristrutturazione,   che   l'impresa  interessata  deve  adeguatamente
indicare nella prima parte del business plan, di  cui  al  successivo
punto  3.8,  e  documentare.  La concessione delle agevolazioni e' in
ogni caso subordinata alla notifica  della  stessa  alla  Commissione
U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima.
Fibre   sintetiche:   per   la   classe   indicata  alla  lettera  D)
dell'Allegato n. 3 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che  a
quelle  aggiuntive  nazionali,  solo  programmi  di  investimento che
comportano una riduzione  significativa  della  capacita'  produttiva
dell'unita'   interessata;   la  concessione  delle  agevolazioni  e'
subordinata alla notifica  della  stessa  alla  Commissione  U.E.  ed
all'approvazione da parte di quest'ultima.
Industria automobilistica: per i programmi che rientrano nelle classi
indicate  alla  lettera  E)  dell'Allegato  n.  3  e  che  comportano
investimenti ammessi pari o superiori a  50  milioni  di  ECU  o  che
beneficiano  di  un  contributo lordo pari o superiore a 5 milioni di
ECU, la concessione delle agevolazioni e' subordinata  alla  notifica
della  stessa  alla  Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di
quest'ultima.
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco:  le  divisioni,  i
gruppi,   le   classi   e  le  categorie  indicate  alla  lettera  F)
dell'Allegato  n.  3  sono  esclusi  dal  cofinanziamento   U.E.   in
considerazione  della  contestuale finanziabilita' a carico dei fondi
FEOGA. Ferma restando tale esclusione dal  cofinanziamento,  in  base
agli  orientamenti  ed alle limitazioni previsti dall'U.E. (Decisione
94/173/CE, pubblicata nella GUCE del  23.3.94  e  Orientamenti  della
Commissione  96/C29/03, pubblicati nella GUCE del 2.2.96, regolamento
CEE n. 3699/93, pubblicato nella GUCE  del  31.12.93),  si  applicano
alcuni  divieti  e limitazioni nei confronti dell'agevolabilita', pur
se con le sole risorse nazionali, di cui alle seguenti precisazioni:
a) indipendentemente dagli ulteriori divieti e limitazioni di cui nel
seguito, i programmi di investimento finalizzati esclusivamente  alla
tutela dell'ambiente e conformi alla disciplina comunitaria (GUCE C72
del 10 marzo 1994) sono comunque ammissibili ai soli fondi nazionali;
b)  gli investimenti di cui al punto 1.2 dell'allegato alla decisione
94/173/CE della Commissione del 22.3.94 (si veda l'Allegato n. 4 alla
presente circolare), fatto salvo  quanto  precisato  alla  precedente
lettera a), non sono ammissibili neanche ai fondi nazionali;
c) gli investimenti rientranti nella classe 15.20 di cui alla lettera
F)  dell'Allegato n. 3 che non rispettano le condizioni del punto 2.4
dell'allegato III al regolamento CEE n. 3699/93 del 21.12.93 (si veda
l'Allegato  n.  5  alla  presente  circolare),  fatto  salvo   quanto
precisato alla precedente lettera a), non sono ammissibili neanche ai
fondi nazionali;
d)  gli investimenti rientranti nelle classi e nelle categorie di cui
alla  lettera  F)  dell'Allegato  n.  3  -  ad  eccezione  di  quelli
nell'ambito  della  classe 15.20 di cui alla precedente lettera c), e
di quelli nell'ambito delle classi  15.94  e  15.95,  ammissibili  ai
fondi  nazionali  senza  ulteriori  limitazioni  - fatto sempre salvo
quanto precisato alla precedente lettera  a),  non  sono  ammissibili
neanche ai fondi nazionali se non rispettano le condizioni specifiche
previste ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11
dell'allegato   alla   decisione   94/173/CE  del  22.3.94  (si  veda
l'Allegato n. 4 alla presente circolare). Al fine di facilitare,  per
ciascuna   classe   o   categoria,   l'individuazione  delle  cennate
corrispondenti condizioni,  si  fornisce  il  seguente  prospetto  di
ragguaglio  tra  la  classificazione  ISTAT  '91  ed  i  punti  della
decisione 94/173/CE:
_____________________________________________________________________
                       ISTAT '91                            punto
                                                        dell'allegato
                                                             alla
                                                          decisione
                                                          94/173/CE
_____________________________________________________________________
15.11.1, limitatamente a:                                    2.10
- produzione di carne fresca non di volatili,
  refrigerata in carcasse
- produzione di carne fresca non di volatili,
  refrigerata in tagli
- fusione di grassi commestibili di origine animale
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine
  e polveri di carne
_____________________________________________________________________
15.11.2 (tutta la categoria)                                 2.10
_____________________________________________________________________
15.12.1, limitatamente a:                                    2.10
- macellazione di volatili e di conigli
- preparazione di carne di volatili e di conigli
- produzione di carne di volatili e di conigli fresca
_____________________________________________________________________
15.12.2 (tutta la categoria)                                 2.10
_____________________________________________________________________
15.13 (tutta la classe)                                      2.10
_____________________________________________________________________
15.3 (tutto il gruppo)                                     2.2 e 2.7
_____________________________________________________________________
15.4 (tutto il gruppo)                                     2.5 e 2.6
_____________________________________________________________________
15.51 (tutta la classe)                                      2.3
_____________________________________________________________________
15.61.1 (tutta la categoria)                                 2.1
_____________________________________________________________________
15.61.2, limitatamente a:                                    2.1
- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio,
  lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito.
  Produzione di farina di riso
- produzione di farina o polvere di legumi da granella
  secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di
  panetteria, pasticceria e biscotteria
_____________________________________________________________________
15.62 (tutta la classe)                                    2.1 e 2.8
_____________________________________________________________________
15.7 (tutto il gruppo)                                       2.1
_____________________________________________________________________
15.83 (tutta la classe)                                      2.8
_____________________________________________________________________
15.89.3, limitatamente alla fabbricazione di aceto           2.11
_____________________________________________________________________
15.92 (tutta la classe)                                      2.11
_____________________________________________________________________
15.93 (tutta la classe)                                      2.11
_____________________________________________________________________
15.97 (tutta la classe)                                      2.1
_____________________________________________________________________
16 (tutta la divisione)                                      2.9
_____________________________________________________________________
Ai   fini   della   concessione   delle   agevolazioni,   il   legale
rappresentante delle imprese che operano in uno dei  settori  di  cui
alla  lettera  F) dell'Allegato n. 3 deve sottoscrivere una specifica
dichiarazione, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 6, attestante
la conoscenza delle normative comunitarie in materia e la sussistenza
delle condizioni oggettive e  soggettive  per  l'ammissibilita'  alle
agevolazioni di cui al punto 2 dell'allegato alla decisione 94/173/CE
del  22.3.94  o  al punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CEE n.
3699/93 del 21.12.93.
Sulla  base  delle  suesposte  considerazioni,  corre  l'obbligo   di
avvertire  le  imprese  ed  i soggetti interessati che la concessione
delle agevolazioni sara' disposta secondo l'ordine della  graduatoria
di cui al successivo punto 6.1 e sulla base delle risorse, secondo il
caso, cofinanziate o nazionali disponibili.
Si   rammenta,   infine,   che   l'utilizzo  delle  risorse  messe  a
disposizione dall'U.E., nell'ambito degli interventi in favore  delle
zone Obiettivi 1, 2 e 5b, e' strettamente vincolato agli orientamenti
interpretativi   della   commissione  U.E.  per  quanto  riguarda  in
particolare  l'ammissibilita'  a  cofinanziamento  dei  programmi  di
investimento  e delle relative spese (si veda anche l'Allegato n. 8).
Di tali orientamenti sara' data tempestiva informativa.
2.5  Qualora  una   stessa   iniziativa   riguardi   piu'   attivita'
assoggettabili   a  differenti  regimi  agevolativi  (ammissibili  al
cofinanziamento,   ammissibili   ai   soli   fondi   nazionali,   non
ammissibili),  si  distinguono  i seguenti casi, indipendentemente da
altre eventuali attivita' svolte  dall'impresa  nella  stessa  unita'
produttiva:
- se l'iniziativa concerne una sola attivita', pur se non prioritaria
nell'economia   dell'impresa,  o  piu'  attivita'  assoggettabili  al
medesimo regime, si applica il regime corrispondente;
- se l'iniziativa concerne piu' attivita',  in  parte  ammissibili  a
cofinanziamento  ed  in  parte  ai soli fondi nazionali, l'iniziativa
stessa puo' essere positivamente considerata per  l'accesso  ai  soli
fondi nazionali;
-  se l'iniziativa concerne piu' attivita', in parte non ammissibili,
l'iniziativa stessa non e' ammissibile alle agevolazioni, a meno  che
non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi
all'attivita' non ammissibile;
In  ogni  caso,  con esclusivo riferimento all'attivita' ammissibile,
devono risultare  univocamente  individuabili  i  parametri  tecnici,
economici,  finanziari  e,  soprattutto,  occupazionali,  al  fine di
consentire la valutazione dell'iniziativa stessa ed  il  calcolo  dei
relativi indicatori di cui all'art.6, comma 4 del regolamento.
2.6  Le  agevolazioni  concedibili  consistono  in  un  contributo in
c/capitale,  nei  limiti  delle  misure  massime  consentite  di  cui
all'art.2,   comma  9  del  regolamento,  articolate  per  dimensione
dell'impresa beneficiaria (piccola, media  o  grande)  ed  ubicazione
dell'unita' produttiva (aree Allegato n. 1). Per unita' produttiva si
intende  la  struttura,  anche articolata su piu' entita' fisicamente
separate ma prossime, finalizzata alla produzione di soli beni  o  di
soli servizi per il mercato, dotata di autonomia produttiva, tecnica,
organizzativa  e  funzionale. Nel caso in cui l'impresa produca nello
stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate,
ai fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni,  due
distinte  unita'  produttive.  Nel  caso  in  cui l'unita' produttiva
insista su due  o  piu'  territori  comunali,  anche  appartenenti  a
regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative di-
verse  e/o  punteggi  diversi  ai  fini  dell'indicatore di priorita'
regionale di cui al successivo punto 6.5, alla stessa  intera  unita'
produttiva  si  applica la misura e/o il punteggio regionale relativi
al  comune  nel  quale  l'unita'  medesima  insiste   prevalentemente
(maggiore superficie) e l'iniziativa viene inserita nella graduatoria
regionale  di  pertinenza  di  detto  comune.  Per quanto concerne le
agevolazioni concedibili, l'impresa deve necessariamente  richiedere,
attraverso l'indicazione di una percentuale nel modulo di domanda, la
misura  intera  o  solo  una  parte  della  stessa  (si veda anche il
successivo punto 6.4 e l'Appendice, Esempio n. 3).
2.7  Dette  misure  massime  sono espresse in Equivalente Sovvenzione
Netto (ESN) o Lordo (ESL). Si tratta di un  sistema  di  calcolo  che
tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali
tra   la   realizzazione  degli  investimenti  e  l'erogazione  delle
agevolazioni, sia, limitatamente  all'ESN,  dell'imposizione  fiscale
gravante  sulle  agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL
esprimono, quindi,  l'effettivo  beneficio  di  cui  l'impresa  gode,
indipendentemente  dalle  modalita'  temporali di realizzazione degli
investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed  indipendentemente
dalle tasse.
2.8  Per  il  calcolo  del contributo da concedere si seguono le fasi
seguenti:
-  l'impresa richiedente indica, nel modulo di domanda, le spese rel-
ative agli investimenti e  la  suddivisione  delle  stesse  per  anno
solare,  con  riferimento alle date effettive o presunte dei relativi
titoli, ancorche' quietanzati o comunque pagati successivamente;
- dette spese, cosi' come giudicate pertinenti e congrue dalla  banca
concessionaria,  vengono  attualizzate  all'anno  solare  di  avvio a
realizzazione del programma di  investimenti  (si  veda  l'Appendice:
Formula n. 1 ed Esempio n. 4);
-  l'ammontare  delle  spese  attualizzate  viene moltiplicato per la
misura agevolativa massima spettante,  procedendo  separatamente  nel
caso  detta  misura  sia  espressa  parte  in  ESN e parte in ESL; il
risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni
nette attualizzate concedibili;
- detto ammontare viene rivalutato, sempre con  riferimento  all'anno
solare,  sulla  base  del piano di disponibilita' delle agevolazioni,
secondo il caso, in due o tre quote uguali alla stessa data  di  ogni
anno,  la  prima delle quali entro un mese dalla concessione (si veda
anche il successivo punto 7.1);
- limitatamente all'ammontare delle  agevolazioni  in  ESN,  ciascuna
quota cosi' determinata viene incrementata della relativa imposizione
fiscale,  attualizzata  all'epoca  della  disponibilita'  della quota
medesima;
- sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL  e
riducendo  il  tutto  in  relazione  alla  percentuale,  della misura
massima,   richiesta    dall'impresa,    si    ottiene    la    quota
dell'agevolazione   concedibile   ed  effettivamente  erogabile  alle
previste date;
- la somma delle  due  o  tre  quote  cosi'  determinate  costituisce
l'ammontare  delle  agevolazioni  concedibili  che viene indicato nel
decreto di concessione.
Per una facile determinazione dell'ammontare di ciascuna delle due  o
tre  quote  si  veda  la  Formula  n. 2 e l'Esempio n. 5 riportati in
Appendice.
2.9 Ai fini di cui sopra:
- per anno solare di avvio  a  realizzazione  degli  investimenti  si
intende  quello  del  primo  dei  titoli  di  spesa  ammissibili  ivi
compresi,  qualora  vi  siano  beni  acquisiti   con   la   locazione
finanziaria, quelli intestati alla societa' di leasing;
-  per  l'attualizzazione  delle  spese  del programma, si applica un
unico  tasso,  e  cioe'  quello  in  vigore  alla  data  di  avvio  a
realizzazione   del   programma  medesimo,  espresso  con  due  cifre
decimali;
-  il  tasso  di  attualizzazione,  determinato  sulla base del tasso
indicativo di cui all'alinea successivo, entra in vigore il 1 gennaio
di ciascun anno ed e' pari alla media dei tassi indicativi registrati
nel trimestre settembre - novembre dell'anno precedente; il tasso  di
attualizzazione   puo'   essere   soggetto  a  variazioni  nel  corso
dell'anno; cio' si verifica allorche' la differenza tra il  tasso  di
attualizzazione in vigore e la media dei tassi indicativi dell'ultimo
trimestre noto superi il 15% dello stesso tasso di attualizzazione in
vigore.  Si  riportano  in  Appendice,  Tabella  n.    1,  i tassi di
attualizzazione in vigore a partire dal 1 gennaio 1996. Ai fini della
concessione provvisoria delle agevolazioni, qualora alla  data  della
stessa   il  programma  di  investimenti  sia  ancora  da  avviare  a
realizzazione, si applica, in via presuntiva, il tasso in vigore alla
data della concessione medesima;
- il tasso indicativo e' definito:
 * a partire dal 1 agosto 1996, come tasso di  rendimento  medio  dei
titoli  di  Stato  sul  mercato  secondario, previa armonizzazione da
parte dell'Istituto monetario europeo, maggiorato di un premio di 2,5
punti percentuali;
 * a partire dal 1 agosto 1997, come tasso "swap" interbancario  a  5
anni, in lire, maggiorato di un premio di 200 punti base.
-  per  la determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che il
50% di ciascuna delle due o tre quote concorra  alla  formazione  del
reddito  dell'impresa  beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in
cui la stessa viene resa disponibile e  nei  quattro  successivi.  Si
conviene  altresi' che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali
considerati, il sufficiente reddito imponibile; le  aliquote  fiscali
sono,  per  tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le
societa'  di  capitale  alla  data  di  chiusura   dei   termini   di
presentazione delle domande.
2.10  L'ammontare  delle  agevolazioni  come  sopra  calcolato  viene
rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base
delle spese ammissibili effettivamente  sostenute  e  della  relativa
effettiva  suddivisione per anno solare, nonche' dell'effettivo tasso
di attualizzazione nel caso  in  cui  lo  stesso,  al  momento  della
concessione  provvisoria,  sia stato assunto in via presuntiva per le
motivazioni  sopra  esposte.  L'ammontare  delle  agevolazioni  cosi'
definitivamente determinato non puo' in alcun modo essere superiore a
quello  individuato  in  via  provvisoria in forza di quanto disposto
dall'art. 2, comma 14 del regolamento.
3 - INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI - IL BUSINESS PLAN
3.1  Il  programma  di  investimenti  da agevolare puo' riguardare la
realizzazione    di    un    nuovo    stabilimento,    l'ampliamento,
l'ammodernamento,   la   ristrutturazione,   la   riconversione,   la
riattivazione o  il  trasferimento  di  uno  stabilimento  esistente,
secondo  le  definizioni di cui all'art.3 del regolamento. Ai fini di
una corretta applicazione di tali definizioni, si precisa che i  dati
da  rilevare  ai  fini di cui si tratta sono quelli riferiti, qualora
non diversamente specificato, all' "unita'  produttiva",  cosi'  come
definita al precedente punto 2.6, ovvero, secondo il caso, all' "area
produttiva da valutare", cosi' come definita al successivo punto 3.8.
Si precisa, inoltre, quanto segue:
3.2 Per quanto concerne l'ampliamento:
-  l'"incremento  dell'occupazione"  e'  individuato  con  i medesimi
criteri indicati al successivo punto 6.3;
- per "altri fattori produttivi" si intende l'ammontare del  capitale
investito, inteso come totale dell'attivo patrimoniale aziendale;
-  per "capacita' di produzione" si intende il valore teorico massimo
della produzione, espresso in opportuna unita' di misura (laddove non
e'  possibile  altra  soluzione,    espressa  in  n.   di   ore-uomo)
conseguibile  per  ogni  unita' di tempo (preferibilmente il turno di
otto ore o, per lavorazioni a  ciclo  continuo,  le  24  ore)  e  per
ciascun  prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza
fermate di alcun tipo;
- per "prodotti  similari"  si  intendono  quelli  appartenenti  allo
stesso  "gruppo"  della  Classificazione  delle  attivita' economiche
ISTAT '91;
- le iniziative volte ad accrescere la  capacita'  di  produzione  di
prodotti   diversi   dai   similari   come  sopra  definiti,  vengono
convenzionalmente classificate "nuovi impianti";
- per valore degli impianti preesistenti, si intende quello  relativo
agli   impianti   dell'unita'   produttiva  risultante  dal  bilancio
societario relativo all'ultimo esercizio precedente la data di  avvio
a  realizzazione  del programma. Esso si considera rilevante rispetto
ai nuovi immobilizzi fissi, qualora superi  il  30%  del  valore  dei
nuovi  immobilizzi fissi stessi; in caso contrario l'iniziativa viene
convenzionalmente classificata come "nuovo impianto".
3.3 Per quanto concerne l'ammodernamento, si precisa che:
- per "produttivita'" si intende il rapporto tra il  fatturato  netto
ed  il numero di occupati, determinato come specificato al successivo
punto 6.3;
- per  "condizioni  ecologiche  legate  ai  processi  produttivi"  si
intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro.
3.4   Per   ristrutturazione   si   intende   il  programma  teso  al
miglioramento  e/o  alla  razionalizzazione  del  ciclo   produttivo,
all'aggiornamento   del   prodotto,  al  miglioramento  di  carattere
gestionale e/o organizzativo, all'adeguamento degli impianti e/o  del
prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali.
3.5  Per  quanto  concerne  la  riconversione  si  precisa  che e' da
intendere tale l'iniziativa attraverso la quale, con riferimento alla
Classificazione  delle  attivita'  economiche  ISTAT   '91,   vengono
sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti
a "gruppi" differenti.
3.6   La  riattivazione  consiste  nella  ripresa  dell'attivita'  di
un'unita' produttiva della quale sia accertato un permanente stato di
inattivita'. Ai fini  della  concedibilita'  delle  agevolazioni,  e'
necessario  che  i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi
dell'impresa  richiedente  siano  diversi  da   quelli   dell'impresa
titolare  dell'unita'  inattiva.  Per  i  programmi  di  investimento
riconducibili a tale tipologia possono essere ammesse anche le  spese
di   manutenzione   straordinaria   necessarie   per   detta  ripresa
produttiva.
3.7  Per  quanto  concerne  il  trasferimento  si  precisa  che  tale
tipologia   sussiste   esclusivamente   allorche'   il  programma  di
investimenti riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unita'
produttiva e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze
emanate dall'amministrazione pubblica  centrale  o  locale  anche  in
riferimento  a  piani  di  riassetto  produttivo  e  urbanistico  o a
finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli
altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione  dell'unita'
produttiva  derivi  da  un'esigenza  dell'impresa, l'iniziativa e' da
inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti,
in una delle altre tipologie di cui l'iniziativa stessa  presenta  le
caratteristiche  peculiari  ed  e'  con  riferimento  a  quest'ultima
tipologia che viene attribuito il punteggio  relativo  all'indicatore
regionale  di  cui al successivo punto 6.5. E' questo, ad esempio, il
caso legato all'impossibilita' per l'impresa di ampliare  la  propria
struttura  produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi,
in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un
incremento  della  capacita'  di   produzione   e   dell'occupazione,
l'iniziativa   sarebbe   da   classificare   come  "trasferimento  ed
ampliamento".
In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e,  quindi,  non
solo  nei  casi  di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle
agevolazioni,  dalle   spese   ritenute   ammissibili   dalla   banca
concessionaria  deve  essere  portato  in  detrazione  il  valore dei
cespiti  gia'  utilizzati  e  non  piu'  reimpiegati   nell'attivita'
produttiva compresi tra quelli di cui all'art.4, comma 1, lettere b),
c)  e  d)  del  regolamento.  Tale detrazione deve essere imputata in
un'unica soluzione all'anno solare in cui e' avvenuta  o  si  prevede
che avvenga la cessazione dall'impiego nell'attivita' produttiva, con
riferimento  ai  singoli  capitoli  di  spesa cui i cespiti stessi si
riferiscono e nei limiti della spesa ammissibile per il  capitolo  di
competenza. Il suddetto valore da portare in detrazione e' quello che
risulta  da  una  perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa
deve  individuare  in  relazione  alle  competenze  ed   abilitazioni
professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui
si  tratta  all'epoca  della  cessazione  dall'impiego nell'attivita'
produttiva,  qualora  questa  sia  gia'  avvenuta,  o  alla  data  di
redazione  della  perizia  stessa,  qualora detta cessazione si debba
ancora verificare.
3.8   Ciascuna   iniziativa   per   la  quale  vengono  richieste  le
agevolazioni deve essere correlata ad un  programma  di  investimenti
che non puo' riguardare piu' di una sola unita' produttiva e che deve
essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioe', a conseguire gli
obiettivi   produttivi,   economici   ed   occupazionali   prefissati
dall'impresa ed indicati nella domanda di  agevolazione.  Uno  stesso
programma non puo' essere suddiviso in piu' domande di agevolazione.
Allo  scopo  di  evidenziare  compiutamente  le  caratteristiche  del
programma e di consentirne la valutazione  della  validita'  tecnico-
economico-finanziaria  e  l'idoneita'  al  conseguimento dei suddetti
obiettivi,  l'impresa,  in  ottemperanza   alle   indicazioni   della
Commissione  dell'U.E.  (Decisione  C(95)  2481  del  15.11.95), deve
allegare alla domanda di agevolazione il business plan. Si tratta  di
un  piano  strategico  aziendale  composto  di  due parti: una prima,
descrittiva, concernente l'impresa, l'iniziativa, l'unita' produttiva
e l'eventuale "area produttiva da valutare" nell'ambito  delle  quali
l'iniziativa  stessa viene realizzata; una seconda parte, analitica e
numerica, che, con riferimento all'impresa nel suo complesso  o,  ove
possibile  o  ritenuto piu' rappresentativo, all' "area produttiva da
valutare", partendo da alcuni dati  di  base  relativi  all'  "ultimo
bilancio  consuntivo",  sviluppi  i  prospetti  relativi  agli  stati
patrimoniali,  ai  conti  economici  ed  ai  flussi  finanziari,  per
ciascuno  degli  esercizi  successivi fino a quello "a regime". A tal
fine:
- per "ultimo  bilancio  consuntivo"  si  intende  l'ultimo  bilancio
approvato  prima  della data di sottoscrizione del Modulo di domanda.
Qualora,  a  tale  data  e  relativamente  all'esercizio  in   corso,
l'impresa disponga di un bilancio definitivo ancorche' non approvato,
o  di  un  preconsuntivo affidabile, questo puo' essere assunto quale
"ultimo bilancio consuntivo"; in ogni caso l'esercizio  al  quale  si
riferisce l'ultimo bilancio consuntivo non puo' mai essere successivo
a quello di avvio a realizzazione.
-  per  "area  produttiva  da  valutare"  si  intende il sottosistema
aziendale minimo identificabile per il quale sussistano  entrambe  le
seguenti condizioni: 1) e' possibile identificare gli specifici costi
e  ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il
relativo fabbisogno  finanziario;  2)  nell'ambito  dello  stesso  si
effettua  interamente  il  programma di investimenti da agevolare che
comunque, come indicato sopra, non puo' riguardare piu' di  una  sola
unita' produttiva. Il concetto di "area produttiva da valutare" viene
introdotto   al   fine   di  consentire  alle  imprese  una  migliore
esposizione, ed  alle  banche  concessionarie  una  piu'  compiuta  e
diretta  valutazione,  degli  effetti derivanti sui conti economici e
patrimoniali delle imprese stesse dalla realizzazione dell'iniziativa
proposta da imprese gia' in attivita'. Tale  concetto  va  utilizzato
nel  caso  in  cui la struttura organizzativa, produttiva e logistica
dell'impresa  lo  consenta  e  l'attivita'  economica  e   produttiva
interessata  dall'iniziativa medesima rappresenti una quota inferiore
al 50% del "valore della produzione" previsto "a regime" per l'intera
impresa. Pertanto, qualora ricorrano tutte le precedenti  condizioni,
risulta  necessario  individuare  l'  "area produttiva da valutare" e
descriverla dettagliatamente nella prima parte del business plan.  L'
"area  produttiva  da  valutare",  quindi,  puo'   essere   contenuta
all'interno  dell'unita'  produttiva, puo' coincidere con essa o puo'
riguardare piu' unita' produttive.
La parte descrittiva deve adeguatamente  approfondire  gli  argomenti
indicati  in  modo  necessariamente  sintetico  nella  Scheda Tecnica
allegata al Modulo  di  domanda  di  cui  al  successivo  punto  5.3.
Particolare   attenzione   deve   essere   posta   nella  descrizione
dell'organizzazione  e  del  campo  di  attivita'  dell'impresa,  del
programma  di investimenti sia sotto l'aspetto tecnico che produttivo
e delle ragioni che  ne  giustificano  la  realizzazione,  del  ciclo
tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste, della
reale   capacita'  del  mercato  di  offrire  adeguati  sbocchi  alle
produzioni ipotizzate; deve essere rappresentata e, ove occorra ed  a
richiesta  della  banca concessionaria, adeguatamente documentata, la
solidita' finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso,  anche  dei
soci,  e  la  reale  capacita' di fare fronte in modo affidabile alle
esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti,  questi  ultimi
soprattutto   con   riferimento   ad   altre   eventuali   iniziative
temporalmente  sovrapposte  a  quella  da   agevolare.   Tali   altre
iniziative  devono  essere  puntualmente richiamate nella prima parte
del business plan e, per quelle oggetto di domande  presentate  sullo
stesso  bando  o  su  bandi  precedenti,  vi  e'  l'obbligo, ai sensi
dell'art. 5, comma 2 del regolamento, di allegare una  fotocopia  del
relativo  Modulo  e della Scheda Tecnica (quest'ultima per le domande
dal terzo bando in poi).
Per i programmi fino a tre miliardi di lire, promossi  dalle  imprese
estrattive  o  manifatturiere, per quelli fino a un miliardo di lire,
promossi dalle imprese di servizi, e per quelli di importo  superiore
a  detti  limiti  ma  finalizzati all'adeguamento degli impianti alle
norme di legge o che non  determinino  variazioni  significative  nei
costi  e  nei  ricavi  dell'impresa  o,  secondo il caso, dell' "area
produttiva da valutare", il business plan puo' essere  limitato  alla
prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda
la  seconda parte, i dati economico-finanziari forniti attraverso gli
specifici prospetti contenuti nella Scheda Tecnica allegata al Modulo
di domanda.
Al fine di agevolare la redazione di tale documento e  di  consentire
criteri di valutazione uniformi da parte delle banche concessionarie,
si fornisce:
-  in Allegato n. 7/a, un indice ragionato degli argomenti che devono
essere contenuti nella prima parte del  business  plan,  da  adattare
alle  circostanze  ed  alle  caratteristiche  specifiche  di ciascuna
iniziativa,
- in Allegato n. 7/b, i prospetti  contenenti  i  dati  di  base  che
devono  essere  utilizzati per l'elaborazione della seconda parte del
business plan medesimo,
- in Allegato n. 7/c  i  prospetti  secondo  i  quali  devono  essere
rappresentati  gli  stati patrimoniali, i conti economici ed i flussi
finanziari previsionali anch'essi relativi alla seconda parte,
- in Allegato n. 7/d  le istruzioni relative  alla  compilazione  dei
suddetti prospetti.
Agli  stessi  fini di cui sopra, per le imprese tenute alla redazione
della seconda parte del business plan  e  per  quelle  che,  pur  non
tenute, intendono redigerla comunque, il Ministero ha predisposto uno
specifico  software  che  consente,  oltre  che  l'elaborazione della
seconda  parte  del  business  plan  e la compilazione dei richiamati
prospetti, anche la compilazione in modo automatico ed integrato  con
il  business plan medesimo della Scheda Tecnica allegata al Modulo di
domanda (si veda il successivo punto 5.3);  resta  ferma  la  massima
liberta'  per  le imprese interessate di elaborare i suddetti dati di
base e pervenire ai suddetti prospetti  previsionali  sviluppando  le
metodologie  che  ritengono  piu'  opportune, ivi compresa, pertanto,
quella messa a punto dal Ministero. I prospetti relativi ai  dati  di
base  e quelli previsionali, compilati a mano o a macchina o prodotti
attraverso il citato software, devono essere allegati alla domanda di
agevolazione.
3.9 Le spese possono essere agevolate qualora  effettuate  a  partire
dal  giorno  successivo  alla  chiusura  dei termini di presentazione
delle domande relative al bando precedente, ad  eccezione  di  quelle
relative a progettazioni, direzione dei lavori, studi di fattibilita'
economico-finanziaria  e  di valutazione di impatto ambientale, oneri
per concessioni edilizie,  collaudi  di  legge,  acquisto  del  suolo
aziendale  e  relative  sistemazioni  e  indagini  geognostiche,  che
possono essere agevolate se  sostenute  a  partire  dai  dodici  mesi
precedenti  la data di presentazione della domanda di agevolazione. A
tale riguardo si precisa che  il  riferimento  contenuto  nell'art.4,
comma  3  del regolamento, che fa salvo quanto previsto dall'art. 12,
comma 2 del  regolamento  medesimo  in  relazione  all'ammissibilita'
delle  spese  a  partire  dai  due  anni  precedenti  la  domanda  di
agevolazioni originaria, ed il rinvio, per la fissazione dei  termini
di presentazione delle domande, ad un decreto ministeriale da emanare
entro  novanta  giorni  dall'entrata  in vigore del regolamento, sono
relativi esclusivamente alle domande che sono state presentate per il
primo bando entro  il  3  maggio  1996  e  non  hanno  efficacia  con
riferimento alle nuove domande.
L'ultimazione  del  programma  deve  avvenire non oltre 48 mesi dalla
data di presentazione della domanda. Tale termine  e'  ridotto  a  24
mesi  nei  soli casi, di cui al successivo punto 7.1, per i quali sia
stata richiesta e concessa l'erogazione delle  agevolazioni  in  sole
due quote. In entrambe tali ipotesi puo' essere concessa una proroga,
di  non  oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che
l'impresa deve richiedere alla banca  concessionaria  almeno  quattro
mesi  prima  della  scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non possono essere
agevolate spese effettuate successivamente.  Per  le  iniziative  che
possono essere ammesse al cofinanziamento, si veda quanto specificato
al precedente punto 2.4.
Ai  fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa e' quella
del relativo titolo ancorche' quietanzato o pagato successivamente.
Per alcune tipologie di spese vigono alcuni  divieti,  limitazioni  e
condizioni, in parte mutuati dalle direttive U.E., che si applicano a
tutti  i  territori  interessati  dall'intervento  agevolativo  e con
riferimento a tutte le iniziative agevolate sia con l'utilizzo  delle
risorse   cofinanziate   che   di  quelle  nazionali;  tali  divieti,
limitazioni e condizioni sono riportati nell'Allegato n. 8.
3.10  Per  consentire,  in   sede   di   accertamento   sull'avvenuta
realizzazione  del  programma  di  investimenti  o  di  controlli  ed
ispezioni, un'agevole ed univoca  individuazione  fisica  di  ciascun
macchinario, impianto di produzione ed attrezzatura rilevante oggetto
di  agevolazioni,  l'impresa  deve  attestare la corrispondenza delle
fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i  beni  acquisiti
in  locazione  finanziaria,  dei relativi verbali di consegna, con il
macchinario, l'impianto  o  l'attrezzatura  stessi,  compresi  quelli
realizzati con commesse interne di lavorazione.  A tal fine il legale
rappresentante  dell'impresa  deve  rendere,  con le modalita' di cui
all'art.4  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,   una   specifica
dichiarazione  corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di
cui all'Allegato 9a ed il prospetto di cui  all'Allegato  n.  9b.  La
dichiarazione  puo' essere resa anche da un procuratore speciale, nel
qual caso deve essere prodotta anche  la  relativa  procura  o  copia
autentica   della  stessa.  I  beni  fisici  elencati  devono  essere
riscontrabili attraverso  l'apposizione,  sui  beni  stessi,  di  una
specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero
con  il  quale il bene medesimo e' stato trascritto nell'elenco ed il
numero di progetto recato dalla domanda nella quale  e'  inserito  il
bene;  a  tal  fine  si  puo'  fare  riferimento  anche  al numero di
matricola assegnato dal fornitore.  Qualora non si faccia riferimento
a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato  attraverso  un
solo numero dell'elenco e non puo' essere attribuito lo stesso numero
di  riferimento  a piu' beni.   Dal momento che l'impresa puo' essere
soggetta a controlli ed ispezioni  fin  dalla  fase  istruttoria,  e'
opportuno  che  l'elenco  dei beni di cui si tratta venga predisposto
all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto
o all'eventuale  dismissione  dei  beni  trascritti,  riportando,  in
quest'ultimo  caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del
rispetto dell'obbligo di cui  all'art.8,  comma  1,  lettera  b)  del
regolamento,  gli  elementi  comprovanti  la  data  della dismissione
medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, fattura  o
documento  interno  relativi  allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei
beni e' composto  da  piu'  pagine,  queste  devono  essere  numerate
progressivamente,  timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo
procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta  deve  essere
resa  dall'impresa,  su  richiesta  del  personale  incaricato  degli
accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando alla  stessa
l'elenco  di  cui  sopra.  La  mancata  o  incompleta tenuta di dette
scritture puo' dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o
parziale delle agevolazioni.
4 - BANCHE CONCESSIONARIE E ISTITUTI COLLABORATORI
4.1 Gli adempimenti istruttori propedeutici  alla  concessione  delle
agevolazioni   ed  i  riscontri,  gli  accertamenti  e  le  verifiche
necessari all'erogazione delle agevolazioni  stesse  fino  al  saldo,
nonche'   la   gestione   delle  relative  somme,  sono  affidati  in
concessione a banche o societa' di servizi controllate da banche, de-
nominate "banche concessionarie". I rapporti tra il  Ministero  e  le
banche  concessionarie  sono  regolamentati  da apposita convenzione,
predisposta  dal  Ministero  stesso,  tesa  ad  evitare  duplicazioni
dell'attivita'  istruttoria  e  ad  assicurare  snellezza e rapidita'
procedurali ed uniformita' di comportamento  da  parte  delle  banche
medesime.
4.2 Ai fini di assicurare il pieno rispetto delle procedure di cui al
regolamento  ed alla presente circolare e facilitare le operazioni di
accreditamento  delle  somme  da  erogare  in  favore  delle  imprese
beneficiarie delle agevolazioni, nonche' alcuni altri adempimenti, le
banche  concessionarie  possono  stipulare  sub-convenzioni con altre
banche o societa' di leasing,  denominati  "istituti  collaboratori",
ferma  restando,  in  capo  alla banca concessionaria, la titolarita'
dell'attivita' istruttoria. Si riporta, in Allegato n.  10,  l'elenco
completo, aggiornato al 18 novembre 1997, delle banche concessionarie
convenzionate   con  il  Ministero  e  degli  istituti  collaboratori
convenzionati con le banche concessionarie.
4.3 Nel caso in cui l'impresa intenda  realizzare  il  programma  con
l'acquisizione,  in  tutto  o  in parte, di beni con il sistema della
locazione  finanziaria,  deve  rivolgersi  ad  uno   degli   istituti
collaboratori a tal fine abilitati (si veda anche il successivo punto
5.2).  Una  banca  concessionaria, ancorche' abilitata alla locazione
finanziaria,  non  puo'  ricoprire  il  duplice  ruolo  di   soggetto
istruttore  e  di  locatore per la medesima operazione.  All'istituto
collaboratore, per tali programmi, vengono riservati, tra l'altro,  i
seguenti ulteriori adempimenti:
-   ricevere   la   domanda  di  agevolazioni  (art.5,  comma  1  del
regolamento)
- trasmettere tempestivamente la domanda e la relativa documentazione
alla banca concessionaria indicata dall'impresa nel  relativo  modulo
(art.5, comma 1)
-  sottoscrivere  le dichiarazioni concernenti lo stato d'avanzamento
dei lavori e documentare la regolarita' delle eventuali opere murarie
ai fini delle erogazioni (punto 7.4 della presente circolare)
- controfirmare e trasmettere alla banca  concessionaria  l'eventuale
richiesta  dell'impresa  di  proroga  per  l'ultimazione  dei  lavori
(art.8, comma 4)
- predisporre la documentazione finale di spesa e  trasmetterla  alla
banca concessionaria (art.9, comma 1)
-  sottoscrivere  le dichiarazioni che accompagnano la documentazione
finale di spesa (art.9, comma 7).
In relazione allo specifico adempimento di cui all'art.5, comma 1 del
regolamento, la societa'  di  leasing  deve  trasmettere  alla  banca
concessionaria  la  domanda e la relativa documentazione in originale
entro e  non  oltre  cinque  giorni  lavorativi  dal  ricevimento  ed
attraverso  un  mezzo che garantisca la consegna entro e non oltre le
48 ore successive.
5  -  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  E   ISTRUTTORIE   DELLE   BANCHE
CONCESSIONARIE
5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni relativi
ai  due  bandi  dell'anno  sono  fissati  con  decreto  del  Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
5.2  La  domanda  di   agevolazioni   deve   essere   necessariamente
presentata:
 *   alla   sola   banca   concessionaria,   qualora   il   programma
d'investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa
richiedente;
 *   al   solo   istituto   collaboratore,   qualora   il   programma
d'investimenti   preveda,   in   tutto   o   anche   solo  in  parte,
l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria.
Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue:
-  la  banca  concessionaria  e'  prescelta  dall'impresa  tra quelle
convenzionate  con  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   per   l'effettuazione   dell'istruttoria  tecnico-
economico-finanziaria  della  domanda  (si  veda  l'elenco   di   cui
all'Allegato n. 10);
-  l'istituto collaboratore deve necessariamente essere convenzionato
con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per  l'istruttoria
ed  essere  la  societa'  di  leasing  locatrice  dei beni oggetto di
agevolazione (si veda l'elenco di cui all'Allegato n.  10);
- l'attivita' svolta dall'istituto collaboratore per gli  adempimenti
finalizzati  alla concessione delle agevolazioni di cui si tratta non
riveste carattere istruttorio; per detta attivita', pertanto, non  e'
dovuto dall'impresa all'istituto medesimo alcun compenso;
-  i  beni  di  uno  stesso programma non possono essere acquisiti in
locazione finanziaria tramite piu' societa' di leasing,  a  meno  che
queste  ultime  non  siano  riunite  in  "pool"; in tal caso, ai fini
dell'ammissibilita' delle spese  relative  ai  beni  interessati:  1)
ciascuna  societa'  di leasing deve aderire al "pool" per la frazione
di propria competenza degli investimenti del programma da  agevolare;
2)  tutte  le  societa'  aderenti  al  "pool"  devono essere istituti
collaboratori e cioe'  convenzionate  con  almeno  una  delle  banche
concessionarie;  3)  la societa' capofila del "pool", in particolare,
deve essere  convenzionata  con  la  banca  concessionaria  prescelta
dall'impresa per l'istruttoria ed a carico della stessa gravano tutti
gli adempimenti e le responsabilita' derivanti dalla normativa, ed in
particolare dal regolamento e dalla presente circolare, anche in nome
e  per conto delle altre societa' aderenti al "pool" medesimo; 4) tra
le suddette societa' deve essere sottoscritta una specifica,  formale
convenzione di "pool", una per ciascuna iniziativa da agevolare, che,
oltre ad individuare la societa' capofila, a regolamentare i rapporti
tra le parti e ad indicare gli adempimenti e le responsabilita' della
capofila  medesima  come  sopra  specificato, indichi la suddivisione
dell'investimento tra le societa' stesse;
- nel caso di operazioni in "pool" e' la societa' capofila che svolge
le funzioni  di  istituto  collaboratore  e,  pertanto,  alla  stessa
l'impresa deve trasmettere la domanda di agevolazione;
-  nel  caso  di  operazioni in "pool" la societa' capofila trasmette
alla banca concessionaria, in uno con il contratto di locazione,  una
copia della suddetta convenzione di "pool".
5.3  La domanda di agevolazione deve essere presentata utilizzando il
modello appositamente predisposto, il cui facsimile, con le  relative
istruzioni per la compilazione, e' riportato negli Allegati nn. 11/a,
11/b  e  11/c.  Tale  modello  e'  valido,  indifferentemente, per le
iniziative   promosse   dalle   imprese   estrattive,    da    quelle
manifatturiere e da quelle di servizi e per le iniziative riguardanti
beni  acquistati  direttamente  dall'impresa  o, in tutto o in parte,
beni acquisiti tramite locazione finanziaria. Il modello  si  compone
di  un Modulo per la richiesta vera e propria (Allegato n. 11/a) e di
una Scheda Tecnica (Allegato n. 11/b), contenente i principali dati e
le  informazioni  sull'impresa  proponente   e   sul   programma   di
investimenti,   da   allegare   al   Modulo   stesso   insieme   alla
documentazione di cui all'Allegato n.  12.  Il  Modulo  e  la  Scheda
Tecnica  devono  essere  predisposti  in un unico originale anche nel
caso in cui il  programma  di  investimenti  preveda,  insieme,  beni
acquistati  direttamente  dall'impresa  richiedente  e beni acquisiti
tramite locazione finanziaria (cosiddetti "programmi misti").
Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello
a  stampa, che deve essere timbrato e firmato con le modalita' di cui
all'art. 20 della legge 4.1.1968, n.  15  dal  legale  rappresentante
dell'impresa  o  da  un suo procuratore speciale; in tale ultimo caso
alla domanda  deve  essere  allegata  la  relativa  procura  o  copia
autentica  della  stessa.  Il  Modulo  riporta  a stampa il numero di
progetto pre-assegnato e, pertanto, al fine di eliminare  il  rischio
della  duplicazione  di  tali  numeri  e'  rigorosamente  vietata  la
presentazione di domande redatte su fotocopie del  modulo  a  stampa,
ancorche'  compilate  e  firmate in originale; qualora, per qualsiasi
motivo, la domanda di agevolazioni venisse presentata utilizzando una
fotocopia del Modulo, la domanda stessa, per i suddetti  motivi,  non
sara' considerata valida.
La  Scheda  Tecnica  puo'  essere  compilata  a  mano  o  a macchina,
utilizzando il modello a stampa o una fotocopia dello stesso,  ovvero
tramite   personal   computer,   utilizzando  lo  specifico  software
predisposto dal Ministero, stampando  il  relativo  file  su  normali
fogli  bianchi formato A4 (in tale ultima ipotesi il modello a stampa
della Scheda Tecnica da trasmettere con il  Modulo  viene  sostituito
dal  prodotto  del  personal  computer).  La  Scheda Tecnica comunque
compilata deve essere semplicemente firmata nell'apposito  spazio  di
ciascuna  pagina  dal  soggetto  che  firma  il  Modulo e deve essere
allegata al Modulo stesso  secondo  le  modalita'  specificate  nelle
istruzioni  alla  compilazione  (si  veda  l'Allegato  n. 11/c).   Il
suddetto software consente anche l'elaborazione e  la  redazione  del
business  plan in modo integrato con la Scheda Tecnica (si veda anche
il precedente punto 3.8).  Qualora  l'impresa  utilizzi  il  suddetto
software per la redazione della Scheda Tecnica e/o per l'elaborazione
del  business  plan  deve  trasmettere alla banca concessionaria tale
documentazione sia su supporto cartaceo che magnetico.
Il Modulo e la Scheda Tecnica a stampa, le relative istruzioni ed  il
software   per   la   compilazione  della  Scheda  Tecnica  stessa  e
l'elaborazione del business plan sono resi disponibili  anche  presso
gli  Uffici  centrali  e  periferici  della Direzione Generale per il
Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero,  presso  le
banche concessionarie, gli istituti collaboratori e presso gli uffici
centrali e periferici dell'Istituto per la Promozione Industriale.
L'impresa  richiedente  e'  tenuta  a  comunicare tutte le variazioni
riguardanti  i  dati  esposti  nella  Scheda  Tecnica  che  dovessero
intervenire   successivamente   alla   presentazione  della  domanda.
Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo
degli indicatori  ed  intervengano  tra  il  termine  ultimo  per  la
presentazione  delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la
relativa domanda sara' considerata decaduta. Cio'  in  considerazione
della  particolare  procedura  (di  tipo  concorsuale)  ed al fine di
evitare alterazioni del principio della parita' di condizioni tra  le
imprese partecipanti al medesimo bando.
5.4  La  domanda  deve  essere  presentata  a  mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, posta celere, raccomandata a  mano  o  corriere.
Nei  primi  due casi, quale data di presentazione si considera quella
del timbro postale di spedizione; negli altri  due  si  considera  la
data  del  timbro  di  accettazione  del primo soggetto ricevente (la
banca   concessionaria   o   l'istituto    collaboratore),    apposto
nell'apposito  spazio sul frontespizio del Modulo. In tali ultimi due
casi,   il   predetto  soggetto  ricevente  rilascia  all'impresa,  a
richiesta della stessa, copia  del  frontespizio  del  Modulo  stesso
recante il timbro di accettazione.
5.5  Contestualmente alla presentazione, con le modalita' sopra indi-
cate, della domanda di  agevolazione  alla  banca  concessionaria  o,
secondo  il caso, all'istituto collaboratore, l'impresa trasmette una
semplice fotocopia del Modulo e della relativa  Scheda  Tecnica  alla
Regione  nella  quale insiste, interamente o prevalentemente (si veda
il  precedente  punto  2.6),  l'unita'  produttiva  interessata   dal
programma di investimenti. Gli Uffici regionali cui trasmettere copia
della domanda sono riportati in Allegato n. 13.
5.6  Una domanda istruita positivamente dalla banca concessionaria ed
inserita in una delle graduatorie di cui al successivo punto 6 ma non
agevolata  a  causa  delle   disponibilita'   finanziarie   inferiori
all'importo  delle  agevolazioni  complessivamente  richieste,  viene
inserita  automaticamente,  per  una  sola  volta,  invariata,  nella
corrispondente   graduatoria   relativa   al   bando   immediatamente
successivo, mantenendo  valide,  ai  fini  dell'ammissibilita'  delle
spese,  le  condizioni previste per la domanda originaria. A tal fine
non e' posto a carico  dell'impresa  interessata  alcun  adempimento,
fatto  salvo  l'obbligo  di  comunicare  tempestivamente  alla  banca
concessionaria  eventuali  variazioni   rilevanti   ai   fini   della
concessione  delle  agevolazioni  che  dovessero essere nel frattempo
intervenute e di  corrispondere  in  modo  altrettanto  tempestivo  e
completo  alle  eventuali  richieste di precisazioni, chiarimenti e/o
integrazioni avanzate dalla banca concessionaria medesima.
In alternativa, l'impresa, mantenendo  comunque  valide  le  suddette
condizioni di decorrenza delle spese, puo' riformulare la domanda non
agevolata   attraverso  modifiche,  anche  rilevanti  ai  fini  della
formazione delle graduatorie e per il calcolo delle agevolazioni,  ma
non sostanziali del programma. A tal fine:
-  l'impresa  stessa  deve  preventivamente  trasmettere, entro e non
oltre 30 giorni prima del termine  ultimo  utile  per  l'invio  delle
risultanze  istruttorie  relative  alle  graduatorie  nelle  quali la
domanda sarebbe inserita automaticamente e con le modalita' di cui al
precedente punto 5.4, una formale rinuncia all'inserimento automatico
secondo lo schema  di  cui  all'Allegato  n.  14;  tale  adempimento,
naturalmente, non ricorre per le iniziative agevolate parzialmente di
cui nel seguito;
-   le  modifiche  possono  riguardare  esclusivamente:  il  capitale
investito (in modo compatibile  con  i  tempi  di  realizzazione  del
programma),   gli  occupati  attivati,  la  misura  dell'agevolazione
richiesta, i dati "a regime" relativi alle prestazioni  ambientali  e
le  spese  complessive  a  fronte  delle  quali  vengono richieste le
agevolazioni, queste ultime, pero', solo in diminuzione; e', inoltre,
possibile modificare le modalita' di acquisizione  dei  singoli  beni
del   programma   da  acquisto  diretto  a  locazione  finanziaria  e
viceversa;
- la riformulazione deve  avvenire  obbligatoriamente  attraverso  la
presentazione, secondo le modalita' di cui ai precedenti punti da 5.2
a  5.5,  di  un  nuovo  modello  di domanda (Modulo e Scheda Tecnica)
recante un nuovo numero di progetto;
-  la  dimensione  dell'impresa richiedente, da indicare nella Scheda
Tecnica riformulata, deve essere rilevata con riferimento  alla  data
di sottoscrizione del nuovo Modulo di domanda;
-  la  domanda  riformulata  puo'  essere presentata, entro i termini
prescritti di cui al precedente punto 5.1, sul solo primo bando utile
successivo  alla  rinuncia,  ivi  compreso,   qualora   i   tempi   a
disposizione  lo  consentano,  il  bando  immediatamente successivo a
quello nel quale era inserita la domanda originaria non agevolata; la
domanda  riformulata  deve  evidenziare,  nell'apposito  spazio   del
frontespizio   della   Scheda  Tecnica,  che  si  tratta  di  domanda
ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del  regolamento  ed  alla
stessa  deve  essere  allegata  la  documentazione progettuale di cui
all'Allegato n. 12, limitatamente a quella modificata a seguito della
riformulazione;
- la domanda riformulata deve necessariamente essere presentata  alla
banca  concessionaria  che  ha  redatto  l'istruttoria  della domanda
originaria  ovvero,  nel  caso  di  beni  in  leasing,   all'istituto
collaboratore  locatore  dei  beni  stessi;  quest'ultimo  puo' anche
essere  diverso  rispetto  all'eventuale  originario,   purche'   sia
convenzionato con la suddetta medesima banca concessionaria;
-  qualora non vengano seguite le precedenti indicazioni e modalita',
la domanda viene considerata a tutti gli effetti come presentata  per
la prima volta.
Le   precedenti   modalita'  di  riformulazione,  ma  non  quelle  di
inserimento automatico, si applicano anche alle domande che, a  causa
dell'insufficienza   delle  disponibilita'  finanziarie,  sono  state
agevolate parzialmente rispetto alla richiesta  dell'impresa,  sempre
che,  al momento della riformulazione, non sia stata ancora richiesta
l'erogazione del contributo.
Per le domande del secondo  bando  presentate  entro  il  31.12.1996,
istruite  positivamente  ma non agevolate si veda il successivo punto
10.1.
Nel caso in cui  le  predette  domande,  inserite  automaticamente  o
riformulate,  risultassero  ancora  una  volta non agevolate, vengono
archiviate;  l'impresa  puo'  riproporre  il  relativo  programma  di
investimenti  in  uno  degli ulteriori bandi successivi attraverso la
presentazione, con le modalita' di cui ai punti  precedenti,  di  una
nuova  domanda  che  verra'  considerata  a  tutti  gli  effetti come
presentata per la prima volta.
La banca concessionaria trasmette al Ministero l'elenco delle domande
per le quali l'impresa ha rinunciato all'inserimento automatico e  le
risultanze  istruttorie delle domande riformulate, entro i termini di
cui all'art. 6, comma 2 del regolamento.
5.7 Le banche concessionarie, al ricevimento della domanda  da  parte
dell'impresa o, per i casi in cui e' previsto, da parte dell'istituto
collaboratore,   sono   tenute  a  verificarne  la  completezza,  con
riferimento ai dati esposti nella Scheda Tecnica  rilevanti  ai  fini
del  calcolo  degli  indicatori ed alla presenza, secondo il caso, in
forma parziale o completa, del business plan (si veda  il  precedente
punto  3.8). La domanda incompleta dei suddetti elementi, fatto salvo
quanto precisato al successivo  punto  6.4  in  merito  alla  mancata
indicazione  della  percentuale  dell'agevolazione  richiesta, non e'
considerata valida e deve essere restituita  all'impresa  richiedente
entro  e  non  oltre  il  trentesimo  giorno lavorativo successivo al
relativo ricevimento, trattenendo agli atti una  copia  del  relativo
modello  di  domanda  (Modulo  e Scheda Tecnica), del business plan e
dell'eventuale supporto  magnetico.  La  restituzione  della  domanda
avviene  con  una  specifica  nota  contenente  - chiare, puntuali ed
esaurienti -  le  relative  motivazioni  ;  detta  nota  deve  essere
trasmessa  anche  al Ministero, alla Regione competente e, secondo il
caso,  anche  all'istituto  collaboratore.  Una  domanda   incompleta
restituita  puo' essere ripresentata dall'impresa, dopo le necessarie
integrazioni, comunque entro i termini di cui al precedente punto 5.1
e viene, comunque, considerata a tutti gli  effetti  come  presentata
per la prima volta.
Qualora  la  domanda  risulti  incompleta  degli elementi diversi dai
precedenti,  la  banca  concessionaria  ne  richiede   l'integrazione
all'impresa con una specifica, formale nota raccomandata con ricevuta
di ritorno sempre entro il trentesimo giorno lavorativo successivo al
relativo  ricevimento.  L'impresa  e'  tenuta a corrispondere in modo
puntuale e completo alla richiesta  della  banca  concessionaria  con
nota  trasmessa  con le medesime modalita', valide per le domande, di
cui al precedente punto 5.4, entro e non oltre quindici giorni solari
dal ricevimento della richiesta; in  caso  contrario  la  domanda  si
intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne da'
tempestiva  e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota
trasmessa per conoscenza anche al Ministero, alla Regione interessata
e, secondo il caso, all'istituto collaboratore.
5.8 Accertata la completezza della domanda  la  banca  concessionaria
procede  alla  istruttoria  e  redige  una relazione attenendosi allo
schema  contenuto  nella  convenzione  con  il  Ministero.  La  banca
concessionaria puo' richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriori
dati,   informazioni,   precisazioni,  chiarimenti  e  documentazioni
purche' strettamente indispensabili per l'istruttoria.
L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
- la  sussistenza  di  tutte  le  condizioni  per  l'ammissione  alle
agevolazioni;
-  la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente
e,  ove  ritenuto  necessario,  anche  dei  soci,  attraverso  quanto
rappresentato  dall'impresa  nella  prima  parte  del  business plan,
l'analisi  degli   ultimi   due   bilanci   approvati   prima   della
sottoscrizione del modulo di domanda e la determinazione dei relativi
principali   e  piu'  significativi  indici,  nonche'  attraverso  la
comparazione dei bilanci stessi con quelli di  aziende  dello  stesso
settore  che  consentano  di  valutarne  il  grado  di affidabilita';
particolare rigore  deve  essere  riservato  alla  valutazione  della
comprovata  possibilita'  dell'impresa  e,  ove  ritenuto necessario,
anche dei soci di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla
realizzazione dell'iniziativa o, ancor piu', dalla  realizzazione  di
altre    eventuali   iniziative   temporalmente   sovrapposte.   Tale
valutazione, ove ritenuto necessario, deve  essere  estesa  anche  ad
altre  imprese  che  abbiano  iniziative  temporalmente sovrapposte a
quella in esame, qualora il  loro  capitale  sia  posseduto  in  modo
rilevante  da  un  medesimo  soggetto  che,  a sua volta, possegga il
capitale dell'impresa richiedente in misura altrettanto rilevante.
- la  validita'  tecnico-economico-finanziaria  dell'iniziativa,  con
particolare  riferimento ai livelli occupazionali, alle potenzialita'
degli impianti, alle produzioni  conseguibili,  alle  prospettive  di
mercato,  ai  previsti effetti di carattere reddituale, finanziario e
patrimoniale derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa stessa;
-  il  piano  finanziario per la copertura degli investimenti e delle
spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai  mezzi
propri  aziendali,  alle  fonti  di  finanziamento  esterne  ed  alle
agevolazioni. In particolare, per quanto concerne i mezzi propri,  la
loro  immissione deve risultare sufficiente, equilibrata e tempestiva
in relazione all'ammontare ed  ai  tempi  degli  investimenti,  ed  i
previsti  finanziamenti  esterni  devono  risultare  compatibili  con
eventuali preesistenti esposizioni;
- l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia  per
quanto  attiene  alla  pertinenza  che  alla  congruita'  delle spese
prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la
relativa suddivisione nei principali capitoli di  spesa  e  per  anno
solare;  a  tal  fine,  eventuali riduzioni, qualora non univocamente
riconducibili  ad  un  determinato   anno   solare,   devono   essere
distribuite  su  tutta la durata del programma in parti proporzionali
agli investimenti esposti in ciascun anno solare ;
- i dati che determinano il valore degli indicatori di  cui  all'art.
6,  comma  4,  del  regolamento, ad eccezione di quello relativo alla
misura richiesta delle agevolazioni, che viene indicato  dall'impresa
e non puo' essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori.
La  banca concessionaria puo' rettificare, in esito agli accertamenti
istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la  sola
eccezione   della  percentuale  richiesta  dell'agevolazione  massima
consentita) e cio', soprattutto, in  relazione  alla  immissione,  da
parte  dell'impresa  richiedente, di capitale proprio in misura ed in
tempi coerenti  con  la  realizzazione  dell'iniziativa.  Per  quanto
concerne    quest'ultimo   aspetto,   inoltre,   qualora   la   banca
concessionaria dovesse accertare che il capitale  proprio  dichiarato
dall'impresa  dovesse  risultare  inadeguato  o intempestivo rispetto
all'iniziativa stessa, potra' richiedere all'impresa medesima nuovi o
differenti impegni, da sottoscrivere e deliberare  con  le  modalita'
previste  dalla  presente normativa; in quest'ultima ipotesi l'azione
della banca dovra' essere adeguatamente  motivata,  alla  luce  delle
considerazioni  che  precedono  e  delle  funzioni svolte dalla banca
concessionaria;  dei  nuovi  apporti  si  terra'  conto  nel  calcolo
dell'indicatore.  Cio'  si  applica  anche ai casi di dimenticanza da
parte  dell'impresa,   purche'   inequivocabilmente   comprovata   da
riscontri   oggettivi.   Analogamente,  allorche'  la  banca  dovesse
riscontrare che l'impresa ha indicato un capitale proprio  esuberante
rispetto  ai fabbisogni finanziari e rispetto al valore massimo utile
per il  calcolo  dell'indicatore  (si  veda  l'ultimo  capoverso  del
successivo  punto  6.2),  potra'  non  tenere  conto  della  relativa
eccedenza nelle condizioni da indicare nel decreto di concessione per
l'erogazione delle agevolazioni.
Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruita'  delle  spese,
si  precisa  che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto,
non pertinenti, ai sensi della normativa  vigente,  al  programma  da
agevolare  e  ad  escluderle  da quelle proposte per le agevolazioni.
Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,  sono
quelle relative a manutenzioni, beni usati, commesse interne relative
ad  opere  murarie,  compravendita  di  brevetti  tra soggetti che si
trovano nelle condizioni di  cui  all'art.  2359  c.c.,  acquisto  di
terreno   di   superficie  eccedente  rispetto  ai  reali  fabbisogni
produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi  adibiti  ad
usi  diversi da quelli connessi all'attivita' produttiva, beni la cui
natura non ne consente l'uso per il periodo minimo  prescritto,  beni
non   installati  ne'  funzionanti  in  maniera  continuativa  presso
l'unita' produttiva (diversi  da  quelli  esplicitamente  ammissibili
secondo  la normativa di cui si tratta), minuterie ed utensili di uso
manuale comune, ecc.. Per quanto concerne l'esame di  congruita',  si
distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e
quello  per  la  concessione definitiva. Nella prima fase, tale esame
deve  essere  finalizzato  alla  valutazione  del  costo  complessivo
dell'iniziativa,  in  relazione alle caratteristiche tecniche ed alla
validita' economica della stessa,  senza  condurre  accertamenti  sul
costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente
e  macroscopicamente  incongrui  -  tenuto conto dell'esigenza di non
aggravare  il  procedimento di adempimenti che non siano strettamente
necessari agli scopi  cui  il  procedimento  stesso  e'  finalizzato.
L'esame  di  congruita'  da  condurre  nella seconda fase, in sede di
relazione finale di spesa, dovra' essere, invece, puntuale  e  dovra'
essere  teso  a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa
ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di  prestazione,
l'adeguatezza dei piu' significativi costi esposti rispetto al totale
complessivo dell'investimento prospettato.
Le   risultanze   istruttorie   delle  banche  concessionarie  devono
concludersi con un giudizio positivo o  negativo  sull'agevolabilita'
dell'iniziativa. Il giudizio positivo puo' anche essere condizionato,
in  relazione  a  quanto indicato al successivo punto 6.2. In caso di
giudizio negativo la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni
affinche'  il  Ministero  provveda  a  comunicare  il  diniego  delle
agevolazioni  alle  imprese interessate.   Il Ministero si riserva di
effettuare verifiche anche a  campione  sulle  domande  proposte,  in
qualsiasi  fase  dell'iter  procedurale.    Contestualmente all'invio
delle risultanze istruttorie al Ministero, le  banche  concessionarie
inviano  alle imprese interessate ed alle regioni competenti una nota
contenente i dati proposti per il calcolo degli  indicatori  (secondo
lo  schema  di  cui  all'Allegato  n.  15),  cosi' come eventualmente
rettificati in sede istruttoria; la  banca  concessionaria  comunica,
altresi',  alle  imprese  interessate  i  beni  e  le  relative spese
eventualmente ritenute non ammissibili (a titolo di pertinenza e/o di
congruita').
L'invio delle risultanze istruttorie avviene, ai sensi dell'art.   6,
comma  2  del regolamento, tra il secondo ed il terzo mese successivo
alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande (si veda
il precedente punto 5.1), salvo modifiche apportate dal Ministero  ai
sensi del comma 3bis dello stesso articolo.
5.9 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al
soggetto  richiedente  le agevolazioni ne subentri un altro a seguito
di fusione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il
soggetto subentrante puo' richiedere di subentrare nella  titolarita'
della  domanda  e,  qualora  gia'  emessa,  della  concessione  delle
agevolazioni. A tal fine:
a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalita', le
dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni  e  gli  obblighi  gia'
sottoscritti   dal   soggetto  richiedente  in  sede  di  domanda  di
agevolazioni; esso  aggiorna,  tramite  una  specifica  dichiarazione
sostitutiva   di  notorieta'  del  proprio  legale  rappresentante  o
procuratore speciale, solo i dati e le informazioni di cui  ai  punti
A,  D1,  D2,  D3,  D4 e D5 della Scheda Tecnica allegata al Modulo di
domanda variati a seguito del  subentro,  fermi  restando  tutti  gli
altri,  e trasmette la documentazione, di cui al precedente punto 5.3
ed all'Allegato 12, limitatamente alla parte variata  a  seguito  del
subentro medesimo;
b)  la  banca  concessionaria  verifica,  con  riferimento  al  nuovo
soggetto, alla dimensione dello stesso ed all'iniziativa di cui  alla
domanda  di  agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi  per  la  concessione  o  la  conferma  delle  agevolazioni
medesime;
c)  la  dimensione  del  soggetto  subentrante  viene rilevata, con i
criteri di cui al precedente punto 2.2 e con riferimento alla data in
cui lo stesso  diviene  legittimamente  titolare  dell'iniziativa  e,
quindi,  a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si
tratta;
d)  le  agevolazioni  vengono  calcolate  sulla  base  della   misura
agevolativa  massima  relativa al soggetto subentrante, applicando la
percentuale richiesta  indicata  nel  modulo  di  domanda  dal  primo
soggetto;  nel  caso  di  concessione  gia'  emessa,  il nuovo valore
dell'agevolazione non puo', comunque, superare l'importo indicato nel
decreto relativo a detta concessione. Qualora l'operazione societaria
di cui si tratta abbia effetto nel corso del  prescritto  quinquennio
d'obbligo  di  mantenimento  dei  beni  agevolati,  nel calcolo delle
agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto quinquennio rela-
tive al soggetto originario ed a quello subentrante;
e)  l'indicatore  n.  1,  ricalcolato  con  riferimento  al  soggetto
subentrante,  deve essere pari a quello calcolato sulla base dei dati
esposti nella domanda dal primo soggetto, fatta salva,  nel  caso  di
concessione ancora da emettere, l'eventuale riduzione, conseguente ad
una   maggiore  agevolazione,  per  effetto  del  limite  di  cui  al
successivo punto 6.2, ultimo capoverso. Il capitale proprio ancora da
deliberare da' luogo ad  una  specifica  condizione  nel  decreto  di
concessione in favore del soggetto subentrante;
f)  gli  altri  dati relativi al calcolo degli indicatori di cui alla
Scheda Tecnica  allegata  al  Modulo  di  domanda  sono  soggetti  ai
medesimi  vincoli  ed alle medesime condizioni sussistenti in capo al
primo soggetto.
6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE
6.1 Le graduatorie  vengono  formate  dal  Ministero  entro  il  mese
successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da
parte  delle  banche  concessionarie e vengono dallo stesso Ministero
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  Italiana.  Le
graduatorie  sono  formate  per  regione  o  per  area.  In  ciascuna
graduatoria vengono inserite  tutte  le  iniziative,  pertinenti  per
territorio e/o per caratteristiche specifiche, i cui esiti istruttori
delle   banche  concessionarie  siano  positivi.    In  relazione  ai
fabbisogni finanziari di ciascuna iniziativa e  delle  disponibilita'
attribuite per la regione o per l'area e tenuto conto delle riserve e
dei  limiti  di  cui  in  precedenza, in ciascuna graduatoria vengono
anche indicate le domande per le quali si provvedera' alla emanazione
dei decreti di concessione provvisoria, dalla prima in graduatoria in
poi,  e  quelle  che  ne  restano  escluse  per  insufficienza  delle
disponibilita' medesime.
Qualora  il fabbisogno finanziario dell'ultima iniziativa agevolabile
della graduatoria regionale dovesse  essere  solo  in  parte  coperto
dalle disponibilita' residue, si procede alla concessione della somma
pari a dette disponibilita' residue, con cio', di fatto, riducendo la
misura  delle  agevolazioni  concesse. E' fatta salva la facolta' per
l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette  agevolazioni
ridotte  e riformulare e ripresentare la domanda nei termini e con le
modalita' di cui al precedente  punto  5.6,  allegando  alla  domanda
riformulata  una  specifica  dichiarazione  secondo  lo schema di cui
all'Allegato n.  16.  Alle  domande  agevolate  parzialmente  non  si
applicano in alcun caso le procedure di inserimento automatico di cui
allo  stesso  precedente  punto  5.6.   Eventuali somme che dovessero
rendersi   disponibili  a  seguito  di  successive  esclusioni  dalle
graduatorie o di revoche  delle  agevolazioni  concesse,  affluiscono
nelle  disponibilita'  dell'anno  successivo. Il Ministero provvede a
comunicare alle imprese titolari  delle  domande  non  incluse  nella
graduatoria le motivazioni dell'esclusione, dandone informazione, ove
del caso, agli istituti collaboratori.
La  posizione  di ciascuna iniziativa nella graduatoria di pertinenza
e' determinata in relazione ai valori assunti dai  cinque  indicatori
di cui all'art. 6, comma 4 del regolamento.
6.2  L'indicatore  n.  1  e'  il  rapporto  tra  il  capitale proprio
investito e da investire nell'iniziativa e l'investimento complessivo
dell'iniziativa medesima, risultanti dalla  istruttoria  della  banca
concessionaria.
Il  capitale  proprio  investito  o  da  investire nell'iniziativa e'
costituito dagli aumenti del capitale sociale  e/o  dai  conferimenti
dei  soci  in  conto  aumento  del  capitale  stesso,  deliberati dai
competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi  e
versati, in un'unica o piu' soluzioni, nel corso degli anni solari di
realizzazione  del  programma  e,  comunque,  non  oltre  la  data di
ultimazione dello stesso.
Nel caso in cui, nel corso degli anni  solari  di  realizzazione  del
programma, l'impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati
e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la
durata   del   programma,   gli   stessi   possono  essere  presi  in
considerazione, in sostituzione dei versamenti dei  suddetti  aumenti
e/o  conferimenti, al netto delle eventuali perdite prodotte anno per
anno nello stesso periodo  e  non  ripianate,  purche'  risultino  da
bilanci  approvati  o,  secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi
presentate  fino  e  non  oltre  la  data  di   presentazione   della
documentazione  finale  di  spesa  di  cui  all'art.  9,  comma 1 del
regolamento. L'ammontare di detti  utili  e/o  ammortamenti  relativi
all'anno   solare   di  ultimazione  del  programma  viene  preso  in
considerazione in  proporzione  ai  mesi  dello  stesso  anno  solare
interessati dal programma medesimo.
Le   delibere   relative   ai   suddetti  aumenti,  conferimenti  e/o
accantonamenti,  ovvero  una  specifica  dichiarazione   del   legale
rappresentante  dell'impresa  nel  caso  di  ammortamenti anticipati,
devono esplicitamente fare riferimento al programma  agevolato  o  da
agevolare  al  quale gli stessi sono destinati, con l'indicazione del
relativo  numero  di  progetto;  tali  indicazioni   possono   essere
perfezionate  anche  successivamente alle delibere stesse, e comunque
entro  la  prima  erogazione  delle  agevolazioni,   attraverso   una
specifica delibera in tal senso di assemblea ordinaria.
Qualora  una delibera o una dichiarazione riguardi piu' programmi, la
stessa deve indicare, oltre al riferimento suddetto, anche le singole
quote destinate a ciascun programma.
Ai fini di cui sopra:
- l'eventuale accantonamento al fondo sovrapprezzo azioni relativo ad
un aumento di capitale sociale viene computato come capitale  proprio
investito   nell'iniziativa   in   proporzione   alla   quota   parte
dell'aumento stesso utilmente considerato;
- gli aumenti di capitale sociale possono  essere  realizzati,  oltre
che  con  apporto  di  mezzi  freschi,  anche mediante conversione di
preesistenti finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri
debiti assimilabili  e/o  mediante  utilizzo  di  utili  di  bilancio
preesistenti.
Per  effettuare  la  prima  erogazione  la  banca concessionaria deve
acquisire, qualora non l'abbia gia' fatto  in  fase  istruttoria,  la
documentazione,  indicata  nell'allegato  n.  18,  utile a comprovare
l'apporto di capitale proprio in una o piu' delle  forme  consentite,
fino   al  raggiungimento  dell'ammontare  complessivo  eventualmente
indicato nella specifica condizione riportata  nel  provvedimento  di
concessione.
Per  quanto  concerne  le imprese individuali, il capitale proprio e'
pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti  dai
"prospetti  delle  attivita'  e passivita'", redatti con i criteri di
cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli artt.2423 e seguenti  del
codice civile, relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione
del  programma,  da produrre anno per anno alla banca concessionaria;
in relazione all'assenza di un  competente  organo  sociale  preposto
alla   deliberazione   degli  aumenti,  dei  conferimenti  e/o  degli
accantonamenti di cui sopra, per tali imprese non  viene  posta,  nel
provvedimento   di   concessione,  alcuna  specifica  condizione  per
l'erogazione  delle  agevolazioni  legata  alla   dimostrazione   del
capitale   proprio   che,  pertanto,  verra'  accertato  dalla  banca
concessionaria in sede di verifiche a consuntivo di cui al successivo
punto 6.8.
L'ammontare e la ripartizione temporale  del  capitale  proprio  come
sopra   determinato  devono  essere  attribuiti  all'anno  solare  di
competenza. A tal fine si conviene quanto segue: gli  aumenti  e/o  i
conferimenti  realizzati  mediante  apporto  di  mezzi freschi devono
essere imputati all'anno solare di effettivo versamento; gli  aumenti
e/o  i  conferimenti  realizzati mediante conversione di preesistenti
poste di  bilancio  devono  essere  imputati  all'anno  solare  della
relativa   delibera;   gli   utili  accantonati  e  gli  ammortamenti
anticipati  e,  per  le  imprese  individuali,  gli   incrementi   di
patrimonio netto devono essere imputati con riferimento all'esercizio
sociale  nel  quale  sono  maturati;  qualora l'esercizio sociale non
coincida  con  l'anno  solare,  gli   utili   accantonati   e/o   gli
ammortamenti anticipati vengono attribuiti pro-quota a ciascuno degli
anni solari nei quali gli stessi sono maturati.
Ai  fini  del  calcolo  dell'indicatore, la banca concessionaria puo'
prendere in considerazione  l'ammontare  indicato  dall'impresa  solo
dopo  aver  valutato  che  il  nuovo  capitale  proprio sia utilmente
destinabile all'iniziativa e non, piuttosto,  alla  copertura  di  un
preesistente squilibrio finanziario dell'impresa stessa. In tal senso
la  banca  concessionaria, con riferimento all'esercizio "precedente"
ed al relativo stato patrimoniale dell'impresa, redatto  secondo  gli
artt.2423  e  seguenti  c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta
della contabilita' ordinaria e/o dalla  redazione  del  bilancio,  al
relativo  "prospetto  delle  attivita'  e  passivita'", redatto con i
criteri di cui al  DPR  n.  689/74  ed  in  conformita'  ai  suddetti
artt.2423  e  seguenti  c.c.,  deve  rilevare  se vi sia eccedenza di
attivita'  immobilizzate  rispetto  ai   capitali   permanenti.   Per
attivita'  immobilizzate  si intende la somma delle poste dell'attivo
patrimoniale di cui ai punti A (Crediti  verso  soci  per  versamenti
ancora  dovuti),  B (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti), quest'ultima
limitatamente agli importi esigibili  oltre  l'esercizio  successivo;
per  capitali  permanenti si intende la somma delle poste del passivo
patrimoniale di cui ai punti  A  (Patrimonio  netto),  B  (Fondi  per
rischi   e   oneri),  C  (Trattamento  di  fine  rapporto  di  lavoro
subordinato) e D (Debiti), quest'ultima  limitatamente  agli  importi
esigibili  oltre l'esercizio successivo.  Allorche' tale eccedenza vi
sia, la banca concessionaria, anche alla  luce  dell'eventuale  nuovo
assetto  patrimoniale  dell'impresa  risultante  in fase istruttoria,
deve    valutare    l'opportunita',    ai    fini    del     giudizio
sull'agevolabilita'  dell'iniziativa, che l'impresa stessa provveda o
si impegni a provvedere  in  tempi  brevi  ed  in  modo  adeguato,  e
comunque prima dell'erogazione delle agevolazioni, a ricorrere ad uno
o  piu'  dei  seguenti  strumenti  per  il ripristino dell'equilibrio
finanziario, da effettuare, comunque, entro la prima erogazione:
a) aumenti del capitale sociale;
b) conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale;
c) strumenti di raccolta anche presso i  soci,  in  qualsiasi  forma,
purche'  previsti dallo Statuto e in linea con le apposite istruzioni
della Banca d'Italia;
d) finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve;
e) finanziamenti a fronte di fabbisogni  estranei  agli  investimenti
dell'iniziativa da agevolare.
Gli  strumenti  di  cui alle lettere c), d) ed e) devono avere durata
non inferiore a cinque anni. La banca  concessionaria  deve  indicare
nella  propria  istruttoria  gli  strumenti  ai quali l'impresa si e'
impegnata a ricorrere ed  il  relativo  ammontare,  in  modo  che  il
Ministero  possa  compiutamente  formulare nel decreto di concessione
provvisoria  le  relative  condizioni  che  l'impresa   stessa   deve
soddisfare ai fini dell'erogazione delle agevolazioni. E' poi compito
della banca concessionaria verificare che l'impresa abbia adempiuto a
quanto  previsto  prima  di  erogare  la  prima delle quote di cui al
successivo punto 7.1.
Ai fini del calcolo  dell'indicatore,  per  tenere  conto  oltre  che
dell'adeguatezza   anche  della  tempestiva  immissione  di  capitale
proprio in tempi congruenti con la realizzazione dell'iniziativa, sia
il valore del capitale proprio destinabile all'iniziativa che  quello
degli  investimenti  vengono  attualizzati all'anno solare di avvio a
realizzazione del programma, con gli stessi criteri impiegati per  il
calcolo delle agevolazioni (vedi precedenti punti 2.8 e 2.9).
Il  capitale  proprio  da investire nell'iniziativa non puo', in ogni
caso,   essere   superiore   alla   differenza   tra   l'investimento
attualizzato  e  l'ammontare  delle  agevolazioni  nette attualizzate
concedibili    nella  misura  in  cui  richieste  dall'impresa   (per
semplicita' di calcolo, non si fa differenza tra percentuali in ESN e
in  ESL)  (si  veda il precedente punto 2.8 ed  Appendice, Esempio n.
6).
6.3 L'indicatore n. 2 e'  il  rapporto  tra  il  numero  di  occupati
attivati  dall'iniziativa  e l'investimento complessivo. Il valore di
quest'ultimo  e'  lo  stesso  di  quello  impiegato  per  il  calcolo
dell'indicatore  n. 1. Il numero di occupati attivati dall'iniziativa
e' rilevato, con riferimento alla sola ed  intera  unita'  produttiva
interessata  dall'iniziativa  medesima,  come  differenza, positiva o
uguale a zero, tra il dato riferito all'esercizio "a regime" e quello
riferito ai dodici mesi che precedono quello di avvio a realizzazione
del programma ovvero, per i programmi da avviare successivamente alla
data  di  sottoscrizione  della domanda, ai dodici mesi che precedono
quello   della   sottoscrizione   medesima   (per    l'individuazione
dell'esercizio  "a  regime" si veda il successivo punto 6.8). Il dato
"a regime" da considerare e' quello  che  rileva,  rispetto  al  dato
"precedente",   la   sola   variazione   occupazionale   strettamente
riconducibile all'iniziativa.
Ai fini di cui sopra:
- il numero dei dipendenti e' quello  medio  mensile  degli  occupati
durante  i dodici mesi di riferimento; esso e' determinato sulla base
dei dati rilevati alla fine di  ciascun  mese  con  riferimento  agli
occupati  a  tempo  determinato  e  indeterminato  iscritti nel libro
matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello
in C.I.G.S.; i lavoratori a tempo  parziale  vengono  considerati  in
frazioni  decimali  in  proporzione  al rapporto tra le ore di lavoro
previste dal contratto  part-time  e  quelle  fissate  dal  contratto
collettivo di riferimento;
-  il  numero  dei  dipendenti  e'  espresso  in  unita'  intere e un
decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
- qualora i dodici mesi antecedenti (a seconda dei  casi,  l'avvio  a
realizzazione  del  programma  o  la  sottoscrizione  della  domanda)
precedano in tutto o in parte l'esercizio "a regime" di un  eventuale
programma precedente, quale dato "precedente" si deve assumere quello
"a   regime"   previsto   per   detto   precedente   programma,  come
eventualmente aggiornato con nota  ufficiale  alla  competente  banca
concessionaria;
-  nei  casi  di  ammodernamento,  ristrutturazione e trasferimento -
quest'ultimo qualora non sia classificabile  anche  secondo  un'altra
delle  tipologie  ammissibili  -  e  nei  casi  in  cui  vi  sia  una
diminuzione  del  numero   di   occupati,   ai   fini   del   calcolo
dell'indicatore,  il  numero  di occupati attivati dall'iniziativa e'
pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa  al
programma  risultante  dal  prospetto di cui al punto B9 della Scheda
Tecnica allegata al Modulo di domanda;
- nei casi in cui l'iniziativa venga  convenzionalmente  classificata
"nuovo  impianto"  (si  veda  il precedente punto 3.2), va indicato e
considerato, con i criteri di cui sopra, anche il dato "precedente";
6.4 L'indicatore n. 3 e' pari  al  rapporto  tra  la  misura  massima
dell'agevolazione   concedibile,   per   dimensione   di  impresa  ed
ubicazione dell'unita' produttiva, e la  misura  richiesta.  Ciascuna
impresa,  all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni,
deve  richiedere  tutta  la  misura   agevolativa   massima   (100%),
consentita  dall'art.  2,  comma  9 del regolamento, ovvero una parte
della stessa (dall'1% al 99%) (si veda l'Appendice,  Esempio  n.  3).
Detto  indicatore non puo' essere oggetto di rettifica da parte della
banca concessionaria ne' l'impresa,  una  volta  indicata  la  misura
richiesta  nella  Scheda  Tecnica allegata al Modulo di domanda, puo'
piu' modificarla; la misura deve risultare coerente con il  piano  di
copertura  del  fabbisogno  finanziario  dell'iniziativa  e  cio'  in
relazione a quanto esposto al precedente punto  5.8  in  merito  alle
valutazioni istruttorie da parte della banca concessionaria.
Ai fini di cui sopra:
-  la  misura dell'agevolazione richiesta deve essere necessariamente
espressa in punti percentuali interi, in lettere ed in cifre; in caso
di difformita' tra le due indicazioni si  assume  la  percentuale  in
lettere;  nel  caso  in  cui vengano indicate frazioni decimali, come
misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la virgola;
-  in  caso  di  mancata  indicazione  nella  Scheda  Tecnica di tale
percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad
una quota  dell'agevolazione  massima  concedibile  e,  pertanto,  la
misura richiesta viene assunta pari al 100%.
6.5  L'indicatore  n.  4  e'  determinato  dal  punteggio complessivo
conseguito da ciascuna iniziativa sulla base di specifiche  priorita'
regionali  individuate  con  riferimento alle aree del territorio, ai
settori merceologici ed alle tipologie  di  investimento  ammissibili
alle  agevolazioni.  Tali priorita' sono indicate da ciascuna regione
attraverso l'attribuzione di un punteggio  numerico  intero  compreso
tra zero e dieci ad ognuno dei seguenti elementi:
- territoriale, con riferimento alle aree dei singoli Comuni,
-   settoriale,   con   riferimento   a  ciascuna  delle  "divisioni"
ammissibili della Classificazione delle  Attivita'  economiche  ISTAT
'91,  ovvero,  per  le  attivita'  di  servizi,  a ciascuna delle tre
articolazioni  indicate  nell'allegato  al   regolamento   (si   veda
l'Allegato n. 2 alla presente circolare);
-   tipologico,   con  riferimento  a  ciascuna  delle  tipologie  di
investimento di cui all'art. 3, comma 1 del regolamento.
Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni possono  formulare  al
Ministero   le   proprie  proposte  relative  ai  suddetti  elementi,
individuando i corrispondenti punteggi da applicare alle  domande  da
presentare  entro l'anno successivo. Dette proposte vengono formulate
anche mediante supporto magnetico, utilizzando lo specifico  software
predisposto dal Ministero. Qualora la regione non formuli le proposte
entro  il  termine suddetto, l'indicatore regionale assume, per tutte
le iniziative della graduatoria regionale di competenza, valore  pari
a  zero.  Analogamente,  assume valore zero ciascun elemento al quale
non viene attribuito alcun punteggio.
Sulla  base  delle  proposte  avanzate  dalle  singole   regioni   il
Ministero,  valutata  la  compatibilita' delle stesse con lo sviluppo
complessivo di tutte le aree interessate e con  le  disposizioni  del
regolamento,  approva  entro  il  30  novembre  successivo i punteggi
attribuiti  ai  singoli  elementi  e  li  rende  noti   ai   soggetti
interessati.
A  ciascuna  iniziativa  viene,  pertanto,  attribuito  un  punteggio
numerico intero compreso tra zero e trenta, determinato  dalla  somma
dei  punteggi  attribuiti  dalla regione a ciascuno dei tre elementi,
cosi' come approvati dal Ministero; il  punteggio  complessivo  cosi'
ottenuto    costituisce    il    valore   dell'indicatore   regionale
dell'iniziativa medesima.
Ai fini di cui sopra:
- il punteggio relativo all'elemento  territoriale  viene  attribuito
con riferimento al Comune dell'unita' produttiva indicato al punto B1
della  Scheda  Tecnica allegata al Modulo di domanda; quello relativo
all'elemento  settoriale,  con  riferimento  al  punto  B4.2;  quello
relativo  all'elemento  tipologico,  con  riferimento al punto B5 (si
veda l'Allegato n. 11/b);
- nel caso di iniziativa classificata, insieme, di "trasferimento"  e
di un'altra tipologia (si veda il precedente punto 3.7), il punteggio
relativo  all'elemento tipologico assume, per l'iniziativa stessa, il
valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia;
-  nel  caso  di  iniziativa  convenzionalmente  classificata  "nuovo
impianto" (si veda il precedente punto 3.2),  il  punteggio  relativo
all'elemento   tipologico   e',   per   l'iniziativa  stessa,  quello
attribuito dalla regione all' "ampliamento".
6.6 L'indicatore  n.  5  e'  determinato  dal  punteggio  complessivo
attribuito   a   ciascuna  iniziativa  in  relazione  al  livello  di
attenzione dimostrato dall'impresa richiedente  nei  confronti  delle
tematiche ambientali, con particolare riferimento alla certificazione
dei processi produttivi, all'informazione dei soggetti interessati in
materia  di rischi ambientali connessi con le lavorazioni effettuate,
alla predisposizione  di  piani  di  sicurezza,  alla  riduzione  dei
quantitativi  di  rifiuti prodotti e delle risorse naturali impiegate
nel processo produttivo.
Gli elementi necessari per la determinazione dell'indicatore  vengono
rilevati dalle informazioni che l'impresa fornisce in sede di domanda
di  agevolazioni  (si vedano i punti C3.1 e C3.2 della Scheda Tecnica
allegata al Modulo di domanda) ad uno specifico questionario composto
di due parti, i cui dati si riferiscono all'intera unita'  produttiva
interessata  dall'iniziativa. La prima parte comprende cinque quesiti
riguardanti  le  politiche  che  l'impresa  ha  attivato  o   intende
attivare,   entro   il   completamento   dell'esercizio   "a  regime"
dell'iniziativa da agevolare, per il contenimento  e/o  la  riduzione
degli  impatti ambientali (per l'individuazione dell'esercizio "a re-
gime" si veda il successivo punto 6.8), ed in particolare:
1) l'adesione  o  meno  al  sistema  comunitario  di  ecoaudit  (Reg.
1836/93)  e  successive  modificazioni  o  a  sistemi  internazionali
riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001),
2)  l'attuazione  o  meno  di  un   piano   per   la   formazione   e
l'aggiornamento   costante   delle   maestranze  sulle  problematiche
ambientali dell'impianto,
3) l'attuazione o meno di un piano  di  sicurezza  interna,  pur  non
essendo  obbligata  per legge, per prevenire i rischi industriali per
l'ambiente,
4) l'attuazione o meno di un piano  per  il  monitoraggio  ambientale
dell'impianto,
5)  la diffusione o meno di un documento per informare la popolazione
sulla politica ambientale attivata dall'impresa stessa.
Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio alla prima parte del
questionario:
- una risposta positiva al primo quesito comporta  l'attribuzione  di
cinque punti e l'impresa non deve fornire nessuna risposta agli altri
quattro  quesiti; una risposta negativa comporta l'attribuzione di un
punteggio pari a zero e l'obbligo di proseguire con  la  compilazione
degli  altri  quattro  quesiti;  nel  caso  in cui l'attivita' svolta
nell'unita'  produttiva  non  sia  assoggettabile  ne'   al   sistema
comunitario  ecoaudit  ne'  a  sistemi internazionali riconosciuti di
certificazione ambientale viene attribuito un punteggio pari a uno  a
condizione  che  le risposte a tutti i quattro quesiti successivi sia
positiva, un punteggio pari a zero nel caso in cui anche una sola  di
tali risposte sia negativa;
-  per  ciascuna  risposta  positiva agli altri quattro quesiti viene
attribuito un punto; una risposta negativa comporta l'attribuzione di
zero punti;
-  per ciascuna mancata risposta viene attribuito un punteggio pari a
zero.
Il punteggio della prima parte del questionario e' pertanto  compreso
tra zero e cinque.
Nella  seconda  parte  l'impresa  deve indicare, con riferimento alla
situazione rilevata nell'esercizio "precedente" ed a quella  prevista
per  l'esercizio  "a  regime",  le quantita' di rifiuti speciali e di
rifiuti pericolosi prodotti, le  quantita'  di  acqua  e  di  energia
consumata  nel processo produttivo e l'incidenza, sull'energia totale
consumata,   di   quella   da   fonti   rinnovabili   derivante    da
autoproduzione. A tal fine:
-  l'anno  dell'esercizio  "precedente" e' quello relativo all'ultimo
bilancio approvato o all'ultima dichiarazione dei redditi  presentata
prima  dell'avvio  a  realizzazione del programma ovvero, nel caso in
cui l'avvio sia successivo alla data di sottoscrizione della domanda,
e'  quello  dell'ultimo  bilancio  consuntivo   (come   definito   al
precedente  punto  3.8);  qualora  alla  data di sottoscrizione della
domanda vi sia, in relazione ad  un  programma  gia'  avviato  e  con
riferimento  alla  relativa  data di avvio, ovvero in relazione ad un
programma da avviare e con riferimento alla data  di  sottoscrizione,
un  preconsuntivo  affidabile  o  un  bilancio definitivo che non sia
ancora stato approvato, l'anno dell'esercizio "precedente" e'  quello
cui si riferisce tale bilancio o preconsuntivo;
- i rifiuti speciali e quelli pericolosi sono quelli di cui al D.L.vo
5.2.97, n. 22, pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U.R.I. n.
38 del 15.2.97 e sono espressi in chilogrammi;
- l'acqua consumata e' espressa in metri cubi;
-  l'energia  consumata  e'  espressa  in  Tonnellate  Equivalenti di
Petrolio  (T.E.P.);  il  valore  in  T.E.P.  delle  principali  fonti
energetiche e' riportato in calce alle istruzioni per la compilazione
della domanda di cui all'Allegato n. 11/c ;
-   l'incidenza   dell'energia  da  fonti  rinnovabili  derivante  da
autoproduzione rispetto a quella  totale  consumata  e'  espressa  in
punti percentuali;
-  le quantita' di rifiuti prodotti e di acqua e di energia consumate
sono rapportate al valore della produzione, espressa in  miliardi  di
lire,  di cui al punto "A" del conto economico dell'unita' produttiva
redatto secondo le norme del codice civile ovvero, nel  caso  in  cui
l'unita' produttiva rappresenti un centro di costo, al valore, sempre
espresso  in  miliardi  di  lire, di cui alla sommatoria dei costi di
produzione  dell'unita'  produttiva  stessa  come  evidenziati  dalla
contabilita' gestionale.
Per  quanto  concerne l'attribuzione del punteggio alla seconda parte
del questionario:
-  rifiuti  speciali:  una  riduzione  della  produzione  "a  regime"
rispetto   a   quella   "precedente"   inferiore   al   15%  comporta
l'attribuzione di un punteggio pari a zero; una  riduzione  uguale  o
superiore  al  15%  un  punteggio pari a uno; un punto viene altresi'
attribuito ai nuovi impianti (ad eccezione di  quelli  definiti  tali
convenzionalmente  di  cui al precedente punto 3.2) ed ai casi in cui
non  vi  sia  produzione  di  rifiuti  speciali  ne'   nell'esercizio
"precedente" ne' in quello "a regime";
-  rifiuti  pericolosi:  una  riduzione  della  produzione "a regime"
rispetto  a   quella   "precedente"   inferiore   al   15%   comporta
l'attribuzione  di  un  punteggio pari a zero; una riduzione uguale o
superiore al 15%, un punteggio pari a uno; un  punto  viene  altresi'
attribuito  ai  nuovi  impianti (ad eccezione di quelli definiti tali
convenzionalmente di cui al precedente punto 3.2) ed ai casi  in  cui
non  vi  sia  produzione  di  rifiuti  pericolosi  ne' nell'esercizio
"precedente" ne' in quello "a regime";
- acqua di processo: una riduzione del consumo "a regime" rispetto  a
quello  "precedente"  inferiore  al  10% comporta un punteggio pari a
zero; una riduzione uguale o superiore al 10%  un  punteggio  pari  a
uno;  un  punto  viene  altresi'  attribuito  ai  nuovi  impianti (ad
eccezione  di  quelli  definiti  tali  convenzionalmente  di  cui  al
precedente  punto  3.2) ed ai casi in cui non vi sia consumo di acqua
nel processo produttivo ne' nell'esercizio "precedente" ne' in quello
"a regime";
- energia di processo: una riduzione del consumo "a regime"  rispetto
a  quello  "precedente" inferiore al 10% comporta un punteggio pari a
zero; una riduzione uguale o superiore al 10%  un  punteggio  pari  a
uno;  un  punto  viene  altresi'  attribuito  ai  nuovi  impianti (ad
eccezione  di  quelli  definiti  tali  convenzionalmente  di  cui  al
precedente punto 3.2) ed ai casi in cui non vi sia consumo di energia
nel processo produttivo ne' nell'esercizio "precedente" ne' in quello
"a regime";
-  energia  da  fonti  rinnovabili  derivante  da  autoproduzione: un
aumento dell'incidenza "a regime" sul  totale  di  energia  consumata
rispetto a quella "precedente" inferiore al 10% comporta un punteggio
pari a zero; un aumento uguale o superiore al 10% un punteggio pari a
uno;  un  punto  viene  altresi'  attribuito  ai  nuovi  impianti (ad
eccezione  di  quelli  definiti  tali  convenzionalmente  di  cui  al
precedente  punto  3.2), sempre che il dato "a regime" sia diverso da
zero, ed ai casi in cui l'energia da fonti  rinnovabili  costituisca,
sia nell'esercizio "precedente" che in quello "a regime", il 100% del
totale dell'energia consumata;
-  per  ciascuna  mancata  indicazione  in modo completo delle cinque
coppie di dati richiesti viene attribuito un punteggio pari a zero.
A  ciascuna  iniziativa  viene,  pertanto,  attribuito  un  punteggio
numerico  intero  compreso  tra zero e dieci, determinato dalla somma
dei punteggi attribuiti alle due parti del questionario; il punteggio
complessivo cosi'  ottenuto  costituisce  il  valore  dell'indicatore
ambientale   dell'iniziativa   medesima.   L'impresa  deve  tenere  a
disposizione,   per   eventuali   controlli   e/o    ispezioni,    la
documentazione idonea a comprovare i dati e/o le informazioni fornite
attraverso  il  questionario  di  cui  si  tratta.  Ciascun  dato e/o
informazione   non   comprovabile   determina    la    corrispondente
attribuzione di un punteggio pari a zero.
6.7  Il  punteggio  che  l'iniziativa  consegue  e  che  determina la
posizione  della  stessa  in   graduatoria   e'   ottenuto   sommando
algebricamente i valori dei suddetti indicatori normalizzati (si veda
l'Appendice, Formula n. 3).
Per  le  iniziative  utilmente collocate in graduatoria, il Ministero
adotta i decreti di concessione provvisoria e li invia  alle  imprese
interessate,  alle  banche  concessionarie  e,  in  presenza  di beni
acquisiti o da acquisire  in  locazione  finanziaria,  agli  istituti
collaboratori.
Il  decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria,
la tipologia dell'iniziativa  agevolata  e  l'ubicazione  dell'unita'
produttiva,  indica, separatamente per i beni acquistati direttamente
dall'impresa e per quelli acquisiti  in  locazione  finanziaria,  gli
investimenti  ammessi  alle  agevolazioni  suddivisi  per capitolo di
spesa, l'ammontare delle agevolazioni totali e di ciascuna delle  due
o,  secondo  il  caso,  tre  disponibilita'.  Il  decreto stabilisce,
inoltre, a carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi:
a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle  agevolazioni,  di  non
aver ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di
rinunciare  ad  ottenere,  per  i  beni dell'iniziativa oggetto della
concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre  leggi
nazionali,  regionali  o  comunitarie  o  comunque concesse da enti o
istituzioni pubbliche;
b) di  ottemperare,  prima  dell'erogazione  delle  agevolazioni,  ad
eventuali   condizioni   particolari  specificatamente  indicate  nel
decreto medesimo;
c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali
o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data  di
entrata in funzione;
d)  di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul
lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
e) di ultimare l'iniziativa entro 24 o,  secondo  il  caso,  48  mesi
dalla  data  di presentazione della relativa domanda di agevolazione,
fatti  salvi  i  minori  termini  eventualmente  previsti  ai   sensi
dell'art.  8,  comma  1,  lettera  d)  del  regolamento  (si  veda il
precedente punto 2.4);
f)  di  comunicare  tempestivamente,  e  comunque  entro  i   termini
prescritti,  la  data  di  ultimazione  del  programma e, nel caso di
iniziativa che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte,  di  beni
in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di
consegna dei beni;
g)   di  comunicare  tempestivamente,  e  comunque  entro  i  termini
prescritti, la data di entrata  a regime degli impianti;
h) di osservare le specifiche  norme  settoriali  anche  appartenenti
all'ordinamento comunitario;
i)  di  non  modificare,  nel  corso  di  realizzazione del programma
agevolato,  l'attivita'  economica  alla  quale  sono  destinati  gli
investimenti  del  programma  stesso con conseguente inquadramento in
una "divisione" della Classificazione ISTAT  '91  diversa  da  quella
indicata  al  punto  B4.2  della Scheda Tecnica allegata al Modulo di
domanda, come eventualmente modificata in sede istruttoria;
l) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e  non
dovute, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per  le  famiglie  di operai e impiegati e maggiorate degli interessi
legali, a seguito di provvedimenti di revoca da parte del  Ministero,
o  dei  soli  interessi  legali in tutti gli altri casi, interessi da
calcolare per il periodo intercorrente dalla  data  delle  erogazioni
alla data della restituzione.
6.8  Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il
valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine  di
evidenziarne  gli  eventuali  scostamenti  in  diminuzione rispetto a
quelli posti a base per la formazione delle graduatorie.  Qualora  il
valore  del singolo indicatore subisca uno scostamento in diminuzione
superiore a 30 punti percentuali ovvero la media degli scostamenti in
diminuzione  degli  indicatori  interessati   superi   i   20   punti
percentuali, le agevolazioni concesse vengono revocate.
Ai fini della verifica a consuntivo:
-   l'ammontare   del   capitale   proprio  effettivamente  destinato
nell'iniziativa e' accertato dalla banca  concessionaria,  secondo  i
criteri  e  le  modalita'  indicati  al  precedente  punto  6.2,  con
riferimento  alla  data  immediatamente  successiva   a   quella   di
ultimazione del programma;
-  la data di ultimazione del programma e' quella relativa all'ultimo
dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i  beni  in  leasing,  e'
quella  relativa  all'ultimo  verbale  di  consegna  dei  beni; per i
programmi che comprendono sia beni in  leasing  che  beni  acquistati
direttamente  dall'impresa,  la  data  di  ultimazione  coincide  con
l'ultima delle suddette date; nel caso in cui, per i beni in leasing,
la data del primo titolo di spesa ammissibile e,  quindi,  quella  di
avvio  a  realizzazione  del  programma  (si veda anche il precedente
punto 2.9), sia successiva  alla  data  di  consegna  dei  beni,  per
ultimazione  del  programma  si intende la data dell'ultimo titolo di
spesa  ammissibile,  in  analogia  alle  iniziative  con  soli   beni
acquistati  direttamente  dall'impresa;  in tal caso la dichiarazione
relativa all'ultimazione del programma, di cui all'art. 6,  comma  10
del  regolamento,  non  e'  sostituita  dalla  copia  del  verbale di
consegna dei beni bensi' dalla  stessa  dichiarazione  resa,  con  le
previste  modalita',  dall'istituto  collaboratore  (si veda anche il
precedente punto 6.7, lettera f);
- il numero di occupati attivati dall'iniziativa,  rilevato  con  gli
stessi  criteri  di cui al precedente punto 6.3, ed i dati "a regime"
relativi all'indicatore ambientale vengono rilevati  con  riferimento
all'esercizio  successivo  all'entrata  a  regime  degli impianti del
programma;
- l'entrata a regime deve verificarsi entro 24 mesi  dall'entrata  in
funzione  dell'iniziativa; in caso contrario le verifiche concernenti
l'occupazione  ed  i  parametri  dell'indicatore  ambientale  vengono
effettuate  con  riferimento  all'esercizio  successivo  ai  24  mesi
dall'entrata in funzione stessa;
-  la  data  di  entrata  in   funzione   dell'iniziativa   coincide,
convenzionalmente,  con  quella  di  ultimazione;  qualora  l'impresa
dichiari piu' date di entrata in funzione, per blocchi funzionalmente
autonomi, tali date hanno validita' solo ai fini della condizione  di
cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento (si veda anche il
successivo punto 8.1);
- gli investimenti complessivi sono quelli ritenuti ammissibili dalla
banca   concessionaria,  in  sede  di  relazione  finale  di  cui  al
successivo punto 8.5, attualizzati.
7 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
7.1 Le agevolazioni concesse per  ciascuna  iniziativa  vengono  rese
disponibili  dal  Ministero  in  due  o tre quote annuali uguali alla
stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro  un  mese  dalla
pubblicazione delle graduatorie, attraverso altrettanti versamenti su
un conto corrente indicato dalla banca concessionaria ed intestato al
Ministero.
Le  agevolazioni  vengono  rese  disponibili  in  due  quote  qualora
l'iniziativa da agevolare venga ultimata entro i 24  mesi  successivi
alla  data  di presentazione della domanda e l'impresa ne abbia fatta
esplicita richiesta nella Scheda Tecnica di cui al punto 5.3; vengono
rese disponibili in tre quote negli altri casi.
La banca concessionaria effettua l'erogazione di ciascuna delle due o
tre  quote  in  un'unica  soluzione,  su  richiesta  dell'impresa  ed
allorche'   quest'ultima   abbia   dimostrato  la  sussistenza  delle
necessarie condizioni. L'impresa puo' provvedere  tempestivamente  ai
propri  adempimenti,  cosi'  da  ottenere  l'erogazione della singola
quota fin dallo stesso giorno della disponibilita'.
Per  il  periodo  eventualmente  intercorrente  tra  la  data   della
disponibilita'  e  quella dell'erogazione, la quota resta in giacenza
sul  predetto  conto  corrente  e  matura  interessi,  ad  un   tasso
equivalente  al TUS annuo effettivo pro-tempore vigente, a favore del
Ministero.  Detti  interessi,  al  netto  della  ritenuta  fiscale  e
dell'imposta  di  bollo, sono liquidati al Ministero medesimo fino al
31 dicembre dell'anno solare cui si riferisce ciascuna  delle  due  o
tre  quote  di  contributo  ovvero fino alla data di restituzione dei
contributi al  Ministero  stesso,  ad  esempio  in  caso  di  revoca,
indipendentemente dall'anno solare in cui avviene detta restituzione;
dal   1   gennaio   dell'anno   solare   successivo  a  quello  della
disponibilita' di ciascuna delle suddette quote di contributo e  fino
alla  data  di accreditamento, la somma corrispondente agli interessi
maturati, al netto della ritenuta fiscale, e' versata all'impresa  o,
secondo  il  caso,  all'istituto collaboratore ed assume la natura di
contributo,   essendo    preordinata    all'automatico    adeguamento
dell'agevolazione ai fini del rispetto del calcolo in ESN o ESL.
7.2  Nel  caso  in  cui  l'iniziativa  preveda,  in tutto o in parte,
l'acquisizione  di  beni  in  locazione   finanziaria,   le   singole
erogazioni  vengono richieste alla banca concessionaria separatamente
dall'impresa e dall'istituto collaboratore, ciascuno per la parte  di
contributo  relativo  alle  spese  ammesse  e  sostenute  di  propria
competenza, e vengono disposte in favore del richiedente.
L'istituto  collaboratore,  a   partire   dalla   prima   erogazione,
trasferisce  all'impresa  il  contributo, comprensivo degli eventuali
interessi di cui sopra, nell'arco  del  quinquennio  successivo  alla
data  di  decorrenza  di  ciascun  contratto, indipendentemente dalla
durata dello stesso; cio' avviene per rate semestrali posticipate de-
terminate sulla base dell'ammontare di ciascuna quota  di  contributo
erogata.  Nel  caso  di investimenti realizzati con piu' contratti di
locazione,  la  quota  di  contributo   erogata   andra'   attribuita
prioritariamente  ai  contratti gia' entrati in decorrenza, a partire
dal primo, nel limite del contributo  relativo  a  ciascun  contratto
medesimo.
Il  primo  trasferimento  comprende  le eventuali quote di contributo
relative ai semestri gia' scaduti e gli  interessi  sulle  erogazioni
gia'   effettuate   dalla   banca   concessionaria,   calcolati   con
capitalizzazione annua  al  TUS  vigente  al  momento  delle  singole
erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la data di valuta
di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo trasferimento.
I   successivi   trasferimenti  comprenderanno  anche  gli  interessi
maturati  nel  semestre  sul  residuo   contributo,   calcolati   con
capitalizzazione  annua  al  TUS  vigente  al  momento  delle singole
erogazioni.
7.3  Ciascuna  erogazione  in  favore  dell'impresa  o  dell'istituto
collaboratore  avviene  per  stato  d'avanzamento, ad eccezione della
prima, che puo', a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento  del
programma  ed  essere  disposta  a  titolo  di  anticipazione, previa
presentazione  di  fideiussione  bancaria  o   polizza   assicurativa
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore
del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Ai  fini  delle  erogazioni  per  stato  d'avanzamento,  l'impresa  o
l'istituto collaboratore deve avere sostenuto:
- nel caso di due erogazioni: almeno la meta' della  spesa  approvata
di  rispettiva  competenza per la prima erogazione ed il totale della
stessa per la seconda;
- nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della  spesa  approvata
di  rispettiva competenza per la prima erogazione, almeno i due terzi
per la seconda ed il totale della stessa per la terza. In  ogni  caso
il  raggiungimento,  alla  data  della  disponibilita',  di uno stato
d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario,  non
puo'  dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata,
ne' il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima  della
data   della   disponibilita',   puo'  dare  luogo  ad  un'erogazione
anticipata.
Nei casi di riduzione del programma  di  spesa,  prima  di  procedere
all'erogazione  delle  quote  residue  in  favore,  secondo  il caso,
dell'impresa o dell'istituto collaboratore, la  banca  concessionaria
procede   al   ricalcolo  della  singola  quota  costante  erogabile,
provvedendo alla detrazione delle maggiori somme  eventualmente  gia'
erogate,   secondo   i  criteri  di  cui  all'art.  8,  comma  5  del
regolamento, applicando, ai sensi del comma 6 dello stesso  articolo,
i soli interessi legali.
7.4  Ai fini di ciascuna erogazione, l'impresa, per i beni acquistati
o realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per  i  beni
acquisiti   in   locazione   finanziaria,   trasmettono   alla  banca
concessionaria la relativa richiesta/dichiarazione secondo gli schemi
di cui rispettivamente agli Allegati nn. 17/a o 17/b, con allegata la
documentazione di cui all'Allegato n. 18 e, limitatamente  all'ultima
erogazione  (la  seconda o la terza), qualora non gia' presentata, la
documentazione  finale  di  spesa  e  le  dichiarazioni  di  cui   al
successivo   punto   8.4.   La   richiesta   di  erogazione  avanzata
dall'istituto  collaboratore  deve   essere   accompagnata   da   una
dichiarazione  dell'impresa, secondo lo schema di cui all'Allegato n.
17/c, concernente le spese ed i relativi beni  cui  si  riferisce  la
richiesta  di  erogazione medesima. Con dette richieste l'impresa e/o
l'istituto collaboratore dichiarano l'importo delle  spese  sostenute
per  le  opere  realizzate  e/o i macchinari, impianti e attrezzature
acquistati o realizzati, distinto per capitolo di spesa, espresso  in
lire ed in percentuale del programma di investimenti approvato per la
parte  di  rispettiva competenza, alla data cui si riferisce lo stato
d'avanzamento anche finale; a tal fine si fa  riferimento  alla  data
dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa.
I  beni  relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere
fisicamente  individuabili  e  presenti  presso  l'unita'  produttiva
interessata  dal  programma di investimenti alla data della richiesta
ad eccezione di quelli acquistati con contratti "chiavi in mano".
In relazione alle spese cui si riferisce  la  richiesta/dichiarazione
di  erogazione  per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non
possono comprendere quelle che la banca  concessionaria  ha  ritenuto
non ammissibili, indicandole nella comunicazione di cui al precedente
punto 5.8; si precisa altresi' che, contestualmente alla richiesta di
erogazione  per  stato  d'avanzamento,  l'impresa  deve riportare sui
relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura  "Spesa  di
#.  ...... dichiarata per la ...(prima, seconda, terza)... erogazione
del prog. n. ....../199... ex L.  488/92".
7.5 Entro il termine di quindici  giorni  lavorativi  dalla  data  di
presentazione  della documentazione e, comunque, non prima della data
della disponibilita', la banca concessionaria, dopo aver accertato la
vigenza dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la  completezza
e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione esibita
dall'impresa stessa o dall'istituto collaboratore e la corrispondenza
tra  la  percentuale  dello  stato  d'avanzamento dichiarata e quella
necessaria per l'erogazione,  eroga  la  quota  disponibile,  dandone
comunicazione periodica al Ministero.
7.6 Nel caso in cui, al momento dell'erogazione dell'ultima quota, la
concessione  definitiva  non  sia  stata  emanata, la quota stessa e'
ridotta del 10%  del  contributo  totale  concesso,  da  conguagliare
successivamente alla concessione definitiva medesima.
7.7  E'  consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci
regolare procura  speciale  all'incasso  o  cessione  di  credito  in
relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine:
-  sia la procura speciale all'incasso che la cessione di credito non
possono  essere  rilasciate  in  favore  della  banca  concessionaria
incaricata  dell'istruttoria  ne'  dei propri istituti collaboratori;
cio' in considerazione della commistione  di  interessi  contrastanti
che  verrebbe  in  tal  caso a determinarsi in capo a tali soggetti a
causa  della  sovrapposizione  di  compiti  da  un  canto  di  natura
pubblicistica e dall'altro di natura privatistica;
-  e'  consentito che cio' avvenga in favore di quei soggetti che non
svolgono  funzioni  con  incidenza  diretta   nel   procedimento   di
concessione  ed erogazione di cui si tratta e, quindi, anche le altre
banche concessionarie ed i relativi  istituti  collaboratori,  questi
ultimi,    naturalmente,   purche'   non   siano   contemporaneamente
collaboratori della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria;
- per assicurare snellezza operativa,  devono  essere  notificati  al
Ministero,  per  la  conseguente presa d'atto, unicamente le cessioni
del credito; il Ministero formalizza tale  presa  d'atto  all'impresa
cedente  ed  alla  banca  concessionaria, condizionandone l'efficacia
agli esiti della prevista certificazione antimafia nei confronti  del
cessionario  (con  esclusione  dei  soggetti considerati "pubblici"),
certificazione  che  deve essere acquisita dalla banca concessionaria
medesima; in attesa della presa d'atto e, qualora  necessaria,  degli
esiti  della certificazione antimafia l'erogazione delle agevolazioni
resta sospesa;
-    le  procure  speciali  all'incasso  devono   essere   notificate
dall'impresa  cedente unicamente alla banca concessionaria incaricata
dell'istruttoria  che,  previa   formale   presa   d'atto,   provvede
all'erogazione nei confronti del nuovo soggetto titolato all'incasso.
8 - DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONI DEFINITIVE
8.1   Entro  un  mese  dalla  data  di  ricevimento  del  decreto  di
concessione provvisoria, per i programmi gia' ultimati a  tale  data,
ovvero  entro  un  mese  dalla data di ultimazione del programma e di
entrata  in  funzione  degli  impianti,  per  i  programmi   ultimati
successivamente,  l'impresa deve inviare alla banca concessionaria le
dichiarazioni,  di  cui  all'art.  6,  comma  10   del   regolamento,
attestanti dette date. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale
rappresentante  dell'impresa  o  da  suo  procuratore  speciale.   In
considerazione del fatto  che  dalla  data  di  entrata  in  funzione
decorre  il periodo di cinque anni di cui all'art. 8, comma 1 durante
il quale i  beni  agevolati  non  possono  essere  distolti  dall'uso
previsto,  pena  la  revoca  totale o parziale delle agevolazioni, e'
data facolta' alle imprese, in caso di programmi  articolati,  per  i
quali  l'entrata  in  funzione  degli  impianti  puo'  anche in parte
precedere l'ultimazione del programma, di rendere piu'  dichiarazioni
di   entrata   in   funzione,  relative  a  blocchi  di  investimento
funzionalmente  autonomi.  In  tale  ultimo   caso   l'impresa   deve
individuare,  con  ciascuna dichiarazione, i beni del relativo blocco
funzionalmente autonomo, facendo anche riferimento ai relativi numeri
di identificazione riportati nell'elenco di cui al  precedente  punto
3.10.  Ai  fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma e'
quella  definita  al  precedente  punto  6.8.   Per   le   iniziative
riguardanti solo beni in locazione finanziaria, ovvero per quelle che
ne  comprendono  parte  ed  il  cui  ultimo  verbale  di  consegna e'
successivo alla data dell'ultimo titolo di  spesa  relativo  ai  beni
acquistati  direttamente dall'impresa, la dichiarazione attestante la
data di ultimazione del programma e' sostituita  dall'ultimo  verbale
di consegna dei beni.
8.2  Dopo  l'ultimazione  del  programma  di investimenti e dopo aver
effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa  beneficiaria
delle  agevolazioni  e/o  l'istituto  collaboratore,  ciascuno per le
spese dallo stesso sostenute, trasmette alla banca concessionaria  la
documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle  spese stesse. La
trasmissione deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla  data  di
ultimazione  del programma o, per i programmi gia' ultimati alla data
di ricevimento del decreto di concessione provvisoria,  entro  e  non
oltre  sei mesi da quest'ultima data (si veda il precedente punto 8.1
e, per le iniziative che possono essere ammesse  al  cofinanziamento,
anche  il  precedente  punto  2.4).    Alla scadenza dei sei mesi, in
assenza di gravi e giustificati motivi - che, comunque, devono essere
rassegnati  con  congruo  anticipo  alla   banca   concessionaria   -
quest'ultima  propone  la  revoca  delle agevolazioni al Ministero il
quale procede alla emanazione del conseguente decreto.
8.3  La  documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle
fatture  o  delle  altre  documentazioni  fiscalmente  regolari,  ivi
comprese   le   commesse   interne   di  lavorazione,  quietanzate  o
accompagnate dalle  dichiarazioni  di  avvenuto  pagamento  a  saldo,
sottoscritte da ciascun fornitore. Le copie autentiche possono essere
predisposte  anche  dalla banca concessionaria, previa esibizione, da
parte  dell'impresa,  dei  documenti  in  originale   e   copia.   In
alternativa,  la  documentazione  in  argomento  puo'  consistere  in
elenchi o in elaborati di contabilita' industriale riepilogativi  dei
suddetti  titoli;  in  questo caso i titoli devono essere riepilogati
per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato il numero e
la data, il  fornitore,  la  descrizione  e  la  natura  della  spesa
relativa  al  bene  acquistato o realizzato ed il relativo importo al
netto dell'I.V.A. Gli originali dei documenti di spesa  e  di  quelli
attestanti  l'avvenuto  pagamento,  devono  comunque  essere tenuti a
disposizione dall'impresa per gli  accertamenti,  i  controlli  e  le
ispezioni previsti dal regolamento.
Le  commesse  interne di lavorazione possono riferirsi esclusivamente
alla realizzazione di macchinari, impianti, attrezzature e  programmi
informatici    e    relative    progettazioni,    per    le   imprese
estrattive/manifatturiere e per quelle di servizi iscritte al settore
"Industria"  dell'INPS;  alla   sola   realizzazione   di   programmi
informatici,  per  le  imprese  di  servizi  non  iscritte al settore
"Industria" dell'INPS; si ricorda che le spese relative ai  programmi
informatici  sono  in  ogni  caso  ammissibili  solo  per  le PMI. Le
commesse interne devono esplicitare l'oggetto della commessa  stessa,
le  date  di apertura e chiusura, i materiali impiegati, distinti tra
acquisti e prelievi da magazzino, con gli estremi  dei  documenti  di
spesa  ed  il  relativo  costo,  il  numero  degli addetti impiegati,
suddivisi per categoria, e delle rispettive ore di lavorazione ed  il
relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai costi
di  gestione  e,  comunque,  non  superiore  al  25%  del costo della
manodopera utilizzata. Il costo dei materiali prelevati dal magazzino
e' quello di inventario, con esclusione  di  qualsiasi  ricarico.  Il
costo  del  personale  e'  determinato in base a quello orario medio,
ottenuto dividendo la retribuzione annua  media  della  categoria  di
appartenenza,  comprensiva  di  oneri  sociali,  per il numero di ore
lavorative annue della categoria medesima,  secondo  i  contratti  di
lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie.
Alle  commesse interne deve essere allegato l'elenco delle fatture di
acquisto o dei buoni di prelievo dei materiali, nonche' un  prospetto
riepilogativo  dei  dati  concernenti  le  prestazioni  di manodopera
contenente, per ciascun mese di esecuzione della commessa, il  numero
degli  addetti impiegati, suddiviso per categoria, e quello delle ore
prestate, e la relativa  valorizzazione  oraria.  In  calce  a  detto
prospetto  il  legale rappresentante dell'impresa deve attestare, con
le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4.1.1968, n.  15,  che  le
valorizzazioni  sono  state  effettuate sulla base della retribuzione
annua  media,  come  in  precedenza  determinata,  e  del  numero  di
dipendenti  che  hanno  prestato  la  loro opera per la realizzazione
della commessa.
8.4 La  documentazione  finale  di  spesa  deve  essere  solidalmente
allegata  ad una dichiarazione dell'impresa o, nel caso di iniziative
comprendenti beni acquisiti in leasing, dell'istituto  collaboratore;
la  documentazione  e la rispettiva dichiarazione devono, a tal fine,
essere  cucite  tra loro e devono essere firmate o timbrate a cavallo
di ciascuna coppia di fogli prima  della  firma  della  dichiarazione
medesima.  Detta  dichiarazione deve essere resa, a seconda dei casi,
secondo uno degli schemi seguenti, avendo cura di ricopiare il  testo
corrispondente  al  caso  ricorrente  e  omettendo le ipotesi che non
ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni:
 * Allegato n. 19, resa dal legale rappresentante dell'impresa o  suo
procuratore speciale, nel caso di iniziative con investimenti ammessi
in  via  provvisoria inferiori a tre miliardi di lire relativi solo a
beni acquistati direttamente dall'impresa stessa,
 * Allegato n. 20, resa dal legale rappresentante dell'impresa o  suo
procuratore speciale, nel caso di iniziative con investimenti ammessi
in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire relativi in tutto
o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria,
 *  Allegato n. 21, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo
procuratore speciale, nel caso di iniziative con investimenti ammessi
in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di  lire  relativi
solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa,
 *  Allegato n. 22, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo
procuratore speciale, nel caso di iniziative con investimenti ammessi
in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di  lire  relativi
in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria,
 *  Allegato  n.  23,  resa  dall'istituto collaboratore, nel caso di
iniziative con investimenti relativi in  tutto  o  in  parte  a  beni
acquisiti in locazione finanziaria.
Tali  dichiarazioni  concernono  anche  la  data di entrata a regime,
ancorche' prevista, dell'iniziativa, con cio' intendendo  il  momento
in  cui  tutti  i  fattori  della  produzione oggetto dell'iniziativa
medesima  si  integrano  tra  loro  e  con  gli  eventuali   impianti
preesistenti  raggiungendo  gli  obiettivi  previsti, soprattutto con
riferimento ai livelli occupazionali.  Sull'argomento  si  rinvia  al
precedente  punto  6.8, in merito alla verifica degli scostamenti del
secondo e del quinto indicatore. Alla documentazione finale di  spesa
l'impresa   deve   accompagnare   una  autocertificazione  attestante
l'insussistenza di cause ostative ai sensi  della  vigente  normativa
antimafia.
8.5  Entro  90  giorni dal ricevimento della documentazione finale di
spesa e  delle  dichiarazioni  di  cui  al  punto  precedente  ovvero
dell'eventuale  ulteriore  documentazione ritenuta necessaria per gli
accertamenti richiesti dalla  normativa,  ed  in  particolare  quelli
relativi al capitale proprio, le banche concessionarie provvedono a:
-  verificare la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata
della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa e/o
dall'istituto collaboratore;
-  redigere  una  relazione  sullo  stato  finale  del  programma  di
investimenti,  secondo  gli  schemi concordati in sede di convenzione
con il Ministero, contenente gli elementi indicati all'art. 9,  comma
10   del   regolamento,   nonche'  notizie  in  merito  all'eventuale
sussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative  ai  sensi
della   vigente   normativa   antimafia,  queste  ultime  sulla  base
dell'autocertificazione dell'impresa di cui al precedente  punto  8.4
ovvero,   nei  casi  in  cui  necessiti,  sulla  base  di  una  nuova
certificazione;
- trasmettere al Ministero la relazione finale, la documentazione fi-
nale  di  spesa  e  le  dichiarazioni di cui al precedente punto 8.4.
Qualora la documentazione finale di spesa consista nella copia  delle
fatture,  ciascuna  copia deve essere vistata, punzonata o timbrata a
secco dalla banca  concessionaria  per  attestazione  di  conformita'
della copia stessa agli originali quietanzati.
8.6 Ricevuta la documentazione finale di spesa ed i relativi allegati
da parte della banca concessionaria il Ministero, per i programmi con
spesa  ammessa  in via provvisoria pari o superiore a tre miliardi di
lire, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del  programma
di  investimenti  nominando  apposite commissioni. Per i programmi la
cui  spesa  ammessa  risulta  inferiore  a  tre  miliardi  di   lire,
l'accertamento  sulla  realizzazione  dell'iniziativa  consiste nella
verifica della sussistenza e della completezza  della  documentazione
di cui al precedente punto 8.5.
Sulla  base  di  una relazione monografica riassuntiva degli esiti di
detti accertamenti, il Ministero  emana  il  decreto  di  concessione
definitivo,  dando  disposizioni alla banca concessionaria di erogare
quanto ancora dovuto all'impresa, ivi  compreso  il  10%  di  cui  al
precedente  punto 7.6. Qualora sia decorso il termine di cui all'art.
10, comma 6 del  regolamento,  si  procede  come  disciplinato  dallo
stesso articolo.
9 - REVOCHE
9.1  Il  Ministero  procede  alla  revoca  parziale  o  totale  delle
agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della
banca concessionaria, previo eventuale accertamento  ispettivo  sulle
inadempienze  da  parte  dell'impresa.  Il  decreto di revoca dispone
l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita'.
Con riferimento all'art. 8, comma 1 del regolamento,  danno  luogo  a
revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c),
c1),  e),  f)  e g); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di
cui alle lettere a), b) e d).
In relazione a quanto indicato alla lettera  a)  si  precisa  che  il
divieto  di  cumulare le agevolazioni di cui alla legge n. 488/92 con
altre,  disposte  da  leggi  nazionali,  regionali  o  comunitarie  o
comunque  concesse  da  Enti o istituzioni pubbliche, riguarda quelle
normative che, avendo carattere di uniforme generalita' per tutte  le
imprese  e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come
"aiuti di stato" ai sensi degli artt.92 e 93 del  Trattato  di  Roma;
tale  divieto  e'  peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni
che, tenuto conto delle relative  fonti  normative,  regolamentari  o
amministrative,  siano  espressamente  riferibili agli stessi singoli
beni della medesima iniziativa  per  la  quale  vengono  concesse  le
agevolazioni  della  legge  488/92.  Cio'  premesso,  la revoca delle
agevolazioni e' parziale, qualora il cumulo riguardi singoli  beni  e
qualora  tale  cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione
prevista  successivamente  alla  concessione  provvisoria   e   prima
dell'erogazione  delle agevolazioni; la revoca e' totale in tutti gli
altri casi.
In relazione a quanto indicato alla lettera c1), si  precisa  che  la
revoca  delle  agevolazioni  interviene  qualora, alla data in cui il
Ministero  mette  a  disposizione  presso  la  banca   concessionaria
l'ultima quota in cui si articola l'agevolazione, l'impresa non abbia
avanzato  regolare  richiesta  di  erogazione  della  prima  quota di
contributo,   corredata  di  tutta  la  prevista  documentazione  per
l'erogazione per stato d'avanzamento.
In relazione a quanto indicato alla lettera d)  si  precisa  che  nel
caso   in  cui  l'iniziativa  non  venga  ultimata  entro  i  termini
prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca e' parziale e
interessa  le  agevolazioni  afferenti  i  titoli  di  spesa   datati
successivamente   a   detti   termini,  fatta  salva  ogni  ulteriore
determinazione    conseguente    alle    verifiche     sull'effettivo
completamento  dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Nei  casi  di  revoca  parziale,  ai  fini   della   rideterminazione
dell'ammontare delle agevolazioni e di quello, secondo il caso, delle
due  o  tre  quote,  si procede, come per la concessione provvisoria,
alla distribuzione per anno solare delle residue  spese  ammissibili.
In tal senso provvedono le banche concessionarie in sede di parere di
cui all'art.8 comma 2 del regolamento.
Nel  caso  in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano
in corso, l'ammontare da recuperare puo'  essere  detratto  a  valere
sull'erogazione  ancora  da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni
ancora da effettuare risultino di ammontare  inferiore  a  quello  da
recuperare  o nel caso in cui si sia gia' provveduto all'erogazione a
saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto,
nei confronti dell'impresa beneficiaria.
In caso di  recupero  conseguente  a  provvedimenti  di  revoca,  sia
attraverso  detrazione  dalle  erogazioni  ancora  da  effettuare che
attraverso restituzione da parte dell'impresa, il relativo  ammontare
e' determinato come indicato al precedente punto 6.7 lettera l).
In  relazione  a  quanto  indicato alla lettera f) si precisa che, ai
fini del calcolo dello scostamento medio, si determina la  somma  dei
soli  scostamenti  negativi  e la si rapporta al numero di indicatori
suscettibili di variazione.  Si  procede  alla  revoca  totale  delle
agevolazioni allorche' si verifichi anche una sola delle due seguenti
ipotesi:  1)  anche uno solo degli indicatori subisca uno scostamento
superiore ai 30 punti percentuali; 2)  la  media  degli  scostamenti,
come sopra determinata, superi i 20 punti percentuali.
9.2  Nel  caso  in  cui  una  o piu' imprese presentino, a fronte del
medesimo programma di investimenti, piu' domande  di  agevolazione  a
valere  sulla  stessa graduatoria annuale, anche se per il tramite di
piu' banche  concessionarie  o  istituti  collaboratori,  le  domande
medesime vengono respinte e le agevolazioni eventualmente concesse ed
erogate  vengono  revocate e recuperate con le modalita' previste dal
regolamento. Restano  ferme  le  eventuali  sanzioni  previste  dalla
normativa vigente.
10 - NORME TRANSITORIE DI PRIMA APPLICAZIONE
10.1  Le  domande  di  agevolazione  presentate entro il 31.12.1996 a
valere  sul  secondo  bando,  istruite  positivamente  dalle   banche
concessionarie  ed inserite nelle graduatorie approvate con D.M.  del
30.6.97 in posizione non utile per la concessione delle  agevolazioni
a  causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle
agevolazioni complessivamente richieste, possono mantenere valide, ai
fini  della  sola  decorrenza  dell'ammissibilita'  delle  spese,  le
condizioni   previste   per   la   domanda   originaria  solo  previa
riformulazione e ripresentazione della domanda stessa nel solo  bando
successivo (il terzo) secondo le modalita' e le procedure di cui alla
presente circolare (si veda il precedente punto 5.6).  Ai fini di cui
sopra,  pertanto,  l'impresa  interessata  non puo' richiedere che la
suddetta domanda venga inserita  invariata  attraverso  una  semplice
istanza  in tal senso, come era previsto, per i bandi precedenti, dal
punto 3 della circolare  n.  39048  del  4.12.96  (G.U.  n.  289  del
10.12.96),  ne' puo' attendersi l'inserimento automatico previsto dal
punto 5.6 della presente circolare, ma deve compilare e  ripresentare
il  modello  di  domanda  di  cui  agli Allegati nn. 11/a e 11/b alla
presente circolare medesima.
10.2 Limitatamente alle domande presentate o  riformulate  sul  terzo
bando,  possono  essere  utilmente  considerati,  ai fini del calcolo
dell'indicatore n. 1 di  cui  al  precedente  punto  6.2,  anche  gli
eventuali   versamenti,   nonche'   gli  utili  accantonati  e/o  gli
ammortamenti anticipati relativi all'anno solare precedente a  quello
di   avvio  a  realizzazione  del  programma.  Ai  fini  del  calcolo
dell'indicatore  tali  versamenti,  utili  e/o   ammortamenti   vanno
imputati,  convenzionalmente  ed  in  deroga  a  quanto  indicato  al
precedente punto 6.2, all'anno solare di avvio  a  realizzazione  del
programma.
    Roma, 20 novembre 1997
                                                 Il Ministro: BERSANI