Alle Imprese interessate Alle Banche concessionarie Agli Istituti collaboratori All'A.B.I. All'ASS.I.LEA. All'ASS.I.RE.ME. Alla CONFINDUSTRIA Alla CONFAPI Alla CONFCOMMERCIO Alla CONFESERCENTI Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e sulla base della deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995, ha fissato le modalita', le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Tale decreto ministeriale, nel seguito denominato "regolamento", e' stato modificato ed integrato dal D.M. n. 319 del 31 luglio 1997. Al fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta, nel rispetto dei nuovi termini, procedure e modalita' introdotti dal citato D.M. n. 319/97, si forniscono le seguenti indicazioni nonche', in allegato, il facsimile del nuovo modulo di domanda, l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni. Tali indicazioni, tra l'altro, recepiscono in forma organica ed ove compatibili quelle fornite con le precedenti circolari e direttive emanate con riferimento ai primi due bandi di applicazione della legge in argomento. Le disposizioni di cui al citato D.M. n. 527/95, cosi' come modificato ed integrato dal D.M. n. 319/97, e quelle di cui alla presente circolare hanno efficacia con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997. Restano ferme, con riferimento alle domande precedenti, le disposizioni di cui al D.M. n. 527/95 ed alle successive circolari, tra cui, in particolare, la n. 38522 del 15.12.1995. 1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE 1.1 Il sistema agevolativo e' applicato attraverso bandi semestrali. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascun semestre, la concessione di un contributo in c/capitale alle imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, a fronte di iniziative concernenti investimenti produttivi. Le risorse finanziarie di ciascun semestre sono pari alla meta' di quelle disponibili per il relativo anno, fatta salva la facolta' del Ministro di modificare tale riparto, con proprio decreto, sulla base dell'ammontare di dette risorse annuali; puo' essere, altresi' prevista l'emanazione di un unico bando annuale. 1.2 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono ripartite con riferimento alle aree regionali interessate. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalle iniziative in una graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna area regionale e per il bando di riferimento. Per l'istruttoria delle iniziative, il Ministero si avvale di banche o di societa' di servizi controllate da banche, cosiddette "banche concessionarie", con le quali stipula apposita convenzione. La posizione dell'iniziativa nella graduatoria di merito e' determinata dal valore che per la stessa assumono i seguenti cinque indicatori: - valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo - numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo - valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta - punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base di specifiche priorita' regionali - punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base di specifiche prestazioni ambientali. 1.3 Le graduatorie vengono formate entro il mese successivo al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il Ministero stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione provvisoria in favore delle iniziative il cui fabbisogno puo' essere soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuna graduatoria, tenendo conto di una riserva, del 50%, in favore delle piccole e medie imprese, e di una limitazione, del 5%, nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi ed assegnando, comunque, alle grandi imprese le somme di tale riserva eventualmente non utilizzate nella graduatoria medesima. 1.4 Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda della durata del programma e della richiesta dell'impresa, in due o tre quote annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla concessione provvisoria, attraverso versamento delle stesse su conti appositamente aperti dalle banche concessionarie. Le banche concessionarie provvedono, secondo stati d'avanzamento, all'erogazione di ciascuna quota in favore delle imprese beneficiarie ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, in favore degli istituti collaboratori, una volta che gli stessi abbiano dimostrato la sussistenza dei necessari requisiti. L'erogazione della singola quota puo' avvenire anche lo stesso giorno della relativa disponibilita' qualora l'impresa o, secondo il caso, l'istituto collaboratore abbia provveduto per tempo ai propri adempimenti. La principale condizione per l'erogazione e' che l'iniziativa abbia raggiunto uno stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da erogare. La prima quota puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza assicurativa o fidejussione bancaria. Dall'ultima quota (la seconda o la terza) viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da erogare successivamente al decreto di concessione definitiva. 1.5 A conclusione del programma di investimenti, l'impresa e/o, secondo il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa documentazione finale di spesa; sulla base della stessa la banca concessionaria redige una relazione sullo stato finale del programma. Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti sulla realizzazione del programma, il Ministero emana il decreto di concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa o, secondo il caso, dell'istituto collaboratore, di quanto eventualmente ancora dovuto. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese estrattive o manifatturiere e quelle di servizi che intendono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unita' locali ubicate nelle aree di cui all'Allegato n. 1, individuate dalla Commissione dell'Unione Europea come ammissibili agli interventi dei Fondi Strutturali, Obiettivi 1, 2 e 5b o rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92.3.c del Trattato di Roma. Alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni tali imprese devono essere gia' costituite, quelle di servizi sotto forma di societa' regolari, e devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria. 2.2 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 con i quali e' stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione di aiuti alle attivita' produttive, ed in particolare di quelli di cui alla legge n. 488/1992, alla nuova disciplina comunitaria in materia. Alla luce di tale nuova definizione: A) per le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere: e' definita piccola e media l'impresa che: 1) ha meno di 250 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU 3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m); e' definita piccola l'impresa che: 1) ha meno di 50 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU 3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m); B) per le imprese fornitrici di servizi: e' definita piccola e media l'impresa che: 1) ha meno di 95 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU 3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m); e' definita piccola l'impresa che: 1) ha meno di 20 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU 3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m). I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere (si veda l'Appendice, Esempio n. 1). Ai fini di cui sopra: a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa richiedente le agevolazioni ed alle altre eventuali di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto; b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o piu' imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o piu' dall'impresa richiedente medesima; c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini di cui sopra, alla data di sottoscrizione del modulo di domanda, intendendo tale la data dell'autentica della firma in calce al modulo stesso; d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato annuo e del totale di bilancio e' l'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'esercizio relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di sottoscrizione del modulo di domanda; e) qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata per insufficienza delle disponibilita' finanziarie del bando, venga riformulata e ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, si fa riferimento, ai fini di cui si tratta, alla data di sottoscrizione del modulo della domanda riformulata (si veda il successivo punto 5.6); f) per le imprese che, alla data di sottoscrizione del modulo, risultino costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora approvato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato, che non viene preso in considerazione; g) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unita'- lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il personale in G.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; h) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; i) per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; il primo, in particolare, e' desunto sulla base del "prospetto delle attivita' e delle passivita'" redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli artt.2423 e seguenti del codice civile; l) il tasso di conversione lira/ECU per la determinazione del valore del fatturato e del totale del bilancio relativi all'esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d) e' annuale ed e' calcolato sulla base della media dei tassi di conversione registrati nell'esercizio medesimo; il tasso da applicare nei casi di imprese costituite da non oltre un anno e di esercizi contabili con chiusura infrannuale e' l'ultimo annuale fissato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni; il tasso di conversione per i bilanci chiusi al 31.12.1996 e' pari a #. 1.932,7; m) e' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da piu' imprese di dimensioni superiori; non vanno a tal fine computate le societa' di investimenti pubblici, le societa' di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa richiedente; l'impresa considerata e' comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi e' detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza; n) per societa' di investimenti pubblici si intende la societa' la cui attivita' e struttura e' definita dall'art. 154 del T.U. delle leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di rischio la societa' che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.); o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o piu' da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la dimensione della media. 2.3 Le imprese estrattive e manifatturiere possono promuovere programmi di investimento solo nell'ambito di uno o piu' dei settori produttivi di cui alle sezioni C - "Estrazione di minerali" e D - "Attivita' manifatturiere" della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91, fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione Europea di cui al successivo punto 2.4. L'attivita' estrattiva, che deve essere pertinente alla estrazione di minerali dal suolo, e quella manifatturiera, che deve essere tesa alla lavorazione di materie prime e/o semilavorati per l'ottenimento di altri semilavorati e/o finiti, devono inoltre essere comprovabili dall'impresa attraverso la puntuale esposizione nella prima parte del business plan (si veda il successivo punto 3.8) del proprio ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste. Le imprese fornitrici di servizi devono essere costituite sotto forma di societa' regolari e possono promuovere programmi di investimento solo nell'ambito di uno o piu' dei settori di cui all'Allegato n. 2. 2.4 La legge n. 488/92 costituisce la normativa nazionale da utilizzare per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione Europea previste nel Quadro Comunitario di Sostegno e dal relativo programma operativo "Industria, artigianato e servizi alle imprese" per le aree Obiettivo 1, nonche' nei Documenti Unici di Programmazione per le aree dell'Obiettivo 2 e dell'Obiettivo 5b. L'eleggibilita' della legge n. 488/92 a strumento nazionale di cofinanziamento determina, peraltro, una sovrapposizione di normative - quella nazionale e quella comunitaria - con conseguenti limitazioni del campo di applicazione del regime di aiuto, per quanto riguarda in particolare i soggetti beneficiari delle agevolazioni ed i settori agevolabili. Con riferimento alle aree Obiettivi 2 e 5b, i Documenti Unici di Programmazione prevedono la possibilita' di finanziare esclusivamente le piccole e medie imprese. Cio' determina che in ciascuna regione interessata l'agevolabilita' dei programmi delle grandi imprese risulta possibile, solo nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.c del Trattato, utilizzando esclusivamente le risorse nazionali stanziate in aggiunta a quelle necessarie ad attivare il cofinanziamento. Le iniziative nelle unita' produttive ubicate nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige non possono essere ammesse al cofinanziamento U.E. a valere sugli interventi della legge n. 488/92. Pertanto, l'ammissione delle predette iniziative alle agevolazioni in argomento puo' essere disposta esclusivamente sulla base delle risorse nazionali che verranno destinate alle suddette regioni. Le medesime considerazioni si applicano, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla Commissione U.E., alle iniziative delle imprese artigiane che, in tutte le aree Obiettivi 2 e 5b possono essere ammesse alle agevolazioni utilizzando le sole risorse nazionali disponibili per la regione di riferimento. Limitatamente alle iniziative che possono essere ammesse al cofinanziamento, il termine ultimo per l'impegno di spesa e quello per l'erogazione a saldo dell'agevolazione sono fissati rispettivamente al 31.12.1999 ed al 31.12.2001. Al fine di consentire il pieno rispetto di detto termine ultimo per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, quello per la presentazione della documentazione finale di spesa, di cui al successivo punto 8.2, normalmente previsto in non oltre sei mesi dopo l'ultimazione del programma, per tali iniziative e' fissato a non oltre il 31.3.2001, non ulteriormente prorogabile; la durata dei programmi interessati deve essere, pertanto, opportunamente adeguata. Per quanto riguarda i settori agevolabili, occorre rilevare che taluni di essi, ed in particolare, con riferimento alla Classificazione ISTAT di cui al precedente punto 2.3, alcune divisioni, gruppi, classi o categorie sono soggette a divieti e/o limitazioni come di seguito specificato: Siderurgia: per le classi indicate alla lettera A) dell'Allegato n. 3 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive nazionali, solo programmi di investimento finalizzati alla protezione dell'ambiente; la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima. Per le categorie indicate alla lettera B) dello stesso allegato, invece, sono ammessi tutti i programmi di investimento; anche per essi, tuttavia, la concessione e' subordinata alla notifica della stessa ed all'approvazione di cui sopra. Cantieristica navale: per le categorie indicate alla lettera C) dell'Allegato n. 3 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive nazionali, solo programmi di investimento che non comportano un aumento della capacita' di costruzione dell'unita' produttiva interessata, a meno che l'aumento non sia connesso direttamente ad una corrispondente riduzione irreversibile, nello stesso periodo, della capacita' di costruzione di altri eventuali cantieri interessati da un unico programma complessivo di ristrutturazione, che l'impresa interessata deve adeguatamente indicare nella prima parte del business plan, di cui al successivo punto 3.8, e documentare. La concessione delle agevolazioni e' in ogni caso subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima. Fibre sintetiche: per la classe indicata alla lettera D) dell'Allegato n. 3 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive nazionali, solo programmi di investimento che comportano una riduzione significativa della capacita' produttiva dell'unita' interessata; la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima. Industria automobilistica: per i programmi che rientrano nelle classi indicate alla lettera E) dell'Allegato n. 3 e che comportano investimenti ammessi pari o superiori a 50 milioni di ECU o che beneficiano di un contributo lordo pari o superiore a 5 milioni di ECU, la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco: le divisioni, i gruppi, le classi e le categorie indicate alla lettera F) dell'Allegato n. 3 sono esclusi dal cofinanziamento U.E. in considerazione della contestuale finanziabilita' a carico dei fondi FEOGA. Ferma restando tale esclusione dal cofinanziamento, in base agli orientamenti ed alle limitazioni previsti dall'U.E. (Decisione 94/173/CE, pubblicata nella GUCE del 23.3.94 e Orientamenti della Commissione 96/C29/03, pubblicati nella GUCE del 2.2.96, regolamento CEE n. 3699/93, pubblicato nella GUCE del 31.12.93), si applicano alcuni divieti e limitazioni nei confronti dell'agevolabilita', pur se con le sole risorse nazionali, di cui alle seguenti precisazioni: a) indipendentemente dagli ulteriori divieti e limitazioni di cui nel seguito, i programmi di investimento finalizzati esclusivamente alla tutela dell'ambiente e conformi alla disciplina comunitaria (GUCE C72 del 10 marzo 1994) sono comunque ammissibili ai soli fondi nazionali; b) gli investimenti di cui al punto 1.2 dell'allegato alla decisione 94/173/CE della Commissione del 22.3.94 (si veda l'Allegato n. 4 alla presente circolare), fatto salvo quanto precisato alla precedente lettera a), non sono ammissibili neanche ai fondi nazionali; c) gli investimenti rientranti nella classe 15.20 di cui alla lettera F) dell'Allegato n. 3 che non rispettano le condizioni del punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CEE n. 3699/93 del 21.12.93 (si veda l'Allegato n. 5 alla presente circolare), fatto salvo quanto precisato alla precedente lettera a), non sono ammissibili neanche ai fondi nazionali; d) gli investimenti rientranti nelle classi e nelle categorie di cui alla lettera F) dell'Allegato n. 3 - ad eccezione di quelli nell'ambito della classe 15.20 di cui alla precedente lettera c), e di quelli nell'ambito delle classi 15.94 e 15.95, ammissibili ai fondi nazionali senza ulteriori limitazioni - fatto sempre salvo quanto precisato alla precedente lettera a), non sono ammissibili neanche ai fondi nazionali se non rispettano le condizioni specifiche previste ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 dell'allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.94 (si veda l'Allegato n. 4 alla presente circolare). Al fine di facilitare, per ciascuna classe o categoria, l'individuazione delle cennate corrispondenti condizioni, si fornisce il seguente prospetto di ragguaglio tra la classificazione ISTAT '91 ed i punti della decisione 94/173/CE: _____________________________________________________________________ ISTAT '91 punto dell'allegato alla decisione 94/173/CE _____________________________________________________________________ 15.11.1, limitatamente a: 2.10 - produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata in carcasse - produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata in tagli - fusione di grassi commestibili di origine animale - lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne _____________________________________________________________________ 15.11.2 (tutta la categoria) 2.10 _____________________________________________________________________ 15.12.1, limitatamente a: 2.10 - macellazione di volatili e di conigli - preparazione di carne di volatili e di conigli - produzione di carne di volatili e di conigli fresca _____________________________________________________________________ 15.12.2 (tutta la categoria) 2.10 _____________________________________________________________________ 15.13 (tutta la classe) 2.10 _____________________________________________________________________ 15.3 (tutto il gruppo) 2.2 e 2.7 _____________________________________________________________________ 15.4 (tutto il gruppo) 2.5 e 2.6 _____________________________________________________________________ 15.51 (tutta la classe) 2.3 _____________________________________________________________________ 15.61.1 (tutta la categoria) 2.1 _____________________________________________________________________ 15.61.2, limitatamente a: 2.1 - lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso - produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio - fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria _____________________________________________________________________ 15.62 (tutta la classe) 2.1 e 2.8 _____________________________________________________________________ 15.7 (tutto il gruppo) 2.1 _____________________________________________________________________ 15.83 (tutta la classe) 2.8 _____________________________________________________________________ 15.89.3, limitatamente alla fabbricazione di aceto 2.11 _____________________________________________________________________ 15.92 (tutta la classe) 2.11 _____________________________________________________________________ 15.93 (tutta la classe) 2.11 _____________________________________________________________________ 15.97 (tutta la classe) 2.1 _____________________________________________________________________ 16 (tutta la divisione) 2.9 _____________________________________________________________________ Ai fini della concessione delle agevolazioni, il legale rappresentante delle imprese che operano in uno dei settori di cui alla lettera F) dell'Allegato n. 3 deve sottoscrivere una specifica dichiarazione, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 6, attestante la conoscenza delle normative comunitarie in materia e la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al punto 2 dell'allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.94 o al punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CEE n. 3699/93 del 21.12.93. Sulla base delle suesposte considerazioni, corre l'obbligo di avvertire le imprese ed i soggetti interessati che la concessione delle agevolazioni sara' disposta secondo l'ordine della graduatoria di cui al successivo punto 6.1 e sulla base delle risorse, secondo il caso, cofinanziate o nazionali disponibili. Si rammenta, infine, che l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'U.E., nell'ambito degli interventi in favore delle zone Obiettivi 1, 2 e 5b, e' strettamente vincolato agli orientamenti interpretativi della commissione U.E. per quanto riguarda in particolare l'ammissibilita' a cofinanziamento dei programmi di investimento e delle relative spese (si veda anche l'Allegato n. 8). Di tali orientamenti sara' data tempestiva informativa. 2.5 Qualora una stessa iniziativa riguardi piu' attivita' assoggettabili a differenti regimi agevolativi (ammissibili al cofinanziamento, ammissibili ai soli fondi nazionali, non ammissibili), si distinguono i seguenti casi, indipendentemente da altre eventuali attivita' svolte dall'impresa nella stessa unita' produttiva: - se l'iniziativa concerne una sola attivita', pur se non prioritaria nell'economia dell'impresa, o piu' attivita' assoggettabili al medesimo regime, si applica il regime corrispondente; - se l'iniziativa concerne piu' attivita', in parte ammissibili a cofinanziamento ed in parte ai soli fondi nazionali, l'iniziativa stessa puo' essere positivamente considerata per l'accesso ai soli fondi nazionali; - se l'iniziativa concerne piu' attivita', in parte non ammissibili, l'iniziativa stessa non e' ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all'attivita' non ammissibile; In ogni caso, con esclusivo riferimento all'attivita' ammissibile, devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici, finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione dell'iniziativa stessa ed il calcolo dei relativi indicatori di cui all'art.6, comma 4 del regolamento. 2.6 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/capitale, nei limiti delle misure massime consentite di cui all'art.2, comma 9 del regolamento, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unita' produttiva (aree Allegato n. 1). Per unita' produttiva si intende la struttura, anche articolata su piu' entita' fisicamente separate ma prossime, finalizzata alla produzione di soli beni o di soli servizi per il mercato, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa e funzionale. Nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate, ai fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni, due distinte unita' produttive. Nel caso in cui l'unita' produttiva insista su due o piu' territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative di- verse e/o punteggi diversi ai fini dell'indicatore di priorita' regionale di cui al successivo punto 6.5, alla stessa intera unita' produttiva si applica la misura e/o il punteggio regionale relativi al comune nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) e l'iniziativa viene inserita nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune. Per quanto concerne le agevolazioni concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere, attraverso l'indicazione di una percentuale nel modulo di domanda, la misura intera o solo una parte della stessa (si veda anche il successivo punto 6.4 e l'Appendice, Esempio n. 3). 2.7 Dette misure massime sono espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o Lordo (ESL). Si tratta di un sistema di calcolo che tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalita' temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle tasse. 2.8 Per il calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi seguenti: - l'impresa richiedente indica, nel modulo di domanda, le spese rel- ative agli investimenti e la suddivisione delle stesse per anno solare, con riferimento alle date effettive o presunte dei relativi titoli, ancorche' quietanzati o comunque pagati successivamente; - dette spese, cosi' come giudicate pertinenti e congrue dalla banca concessionaria, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti (si veda l'Appendice: Formula n. 1 ed Esempio n. 4); - l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni nette attualizzate concedibili; - detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base del piano di disponibilita' delle agevolazioni, secondo il caso, in due o tre quote uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla concessione (si veda anche il successivo punto 7.1); - limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna quota cosi' determinata viene incrementata della relativa imposizione fiscale, attualizzata all'epoca della disponibilita' della quota medesima; - sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL e riducendo il tutto in relazione alla percentuale, della misura massima, richiesta dall'impresa, si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile alle previste date; - la somma delle due o tre quote cosi' determinate costituisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel decreto di concessione. Per una facile determinazione dell'ammontare di ciascuna delle due o tre quote si veda la Formula n. 2 e l'Esempio n. 5 riportati in Appendice. 2.9 Ai fini di cui sopra: - per anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti si intende quello del primo dei titoli di spesa ammissibili ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla societa' di leasing; - per l'attualizzazione delle spese del programma, si applica un unico tasso, e cioe' quello in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma medesimo, espresso con due cifre decimali; - il tasso di attualizzazione, determinato sulla base del tasso indicativo di cui all'alinea successivo, entra in vigore il 1 gennaio di ciascun anno ed e' pari alla media dei tassi indicativi registrati nel trimestre settembre - novembre dell'anno precedente; il tasso di attualizzazione puo' essere soggetto a variazioni nel corso dell'anno; cio' si verifica allorche' la differenza tra il tasso di attualizzazione in vigore e la media dei tassi indicativi dell'ultimo trimestre noto superi il 15% dello stesso tasso di attualizzazione in vigore. Si riportano in Appendice, Tabella n. 1, i tassi di attualizzazione in vigore a partire dal 1 gennaio 1996. Ai fini della concessione provvisoria delle agevolazioni, qualora alla data della stessa il programma di investimenti sia ancora da avviare a realizzazione, si applica, in via presuntiva, il tasso in vigore alla data della concessione medesima; - il tasso indicativo e' definito: * a partire dal 1 agosto 1996, come tasso di rendimento medio dei titoli di Stato sul mercato secondario, previa armonizzazione da parte dell'Istituto monetario europeo, maggiorato di un premio di 2,5 punti percentuali; * a partire dal 1 agosto 1997, come tasso "swap" interbancario a 5 anni, in lire, maggiorato di un premio di 200 punti base. - per la determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che il 50% di ciascuna delle due o tre quote concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi. Si conviene altresi' che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le societa' di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande. 2.10 L'ammontare delle agevolazioni come sopra calcolato viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonche' dell'effettivo tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della concessione provvisoria, sia stato assunto in via presuntiva per le motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle agevolazioni cosi' definitivamente determinato non puo' in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma 14 del regolamento. 3 - INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI - IL BUSINESS PLAN 3.1 Il programma di investimenti da agevolare puo' riguardare la realizzazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di uno stabilimento esistente, secondo le definizioni di cui all'art.3 del regolamento. Ai fini di una corretta applicazione di tali definizioni, si precisa che i dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono quelli riferiti, qualora non diversamente specificato, all' "unita' produttiva", cosi' come definita al precedente punto 2.6, ovvero, secondo il caso, all' "area produttiva da valutare", cosi' come definita al successivo punto 3.8. Si precisa, inoltre, quanto segue: 3.2 Per quanto concerne l'ampliamento: - l'"incremento dell'occupazione" e' individuato con i medesimi criteri indicati al successivo punto 6.3; - per "altri fattori produttivi" si intende l'ammontare del capitale investito, inteso come totale dell'attivo patrimoniale aziendale; - per "capacita' di produzione" si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unita' di misura (laddove non e' possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unita' di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo; - per "prodotti similari" si intendono quelli appartenenti allo stesso "gruppo" della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91; - le iniziative volte ad accrescere la capacita' di produzione di prodotti diversi dai similari come sopra definiti, vengono convenzionalmente classificate "nuovi impianti"; - per valore degli impianti preesistenti, si intende quello relativo agli impianti dell'unita' produttiva risultante dal bilancio societario relativo all'ultimo esercizio precedente la data di avvio a realizzazione del programma. Esso si considera rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi, qualora superi il 30% del valore dei nuovi immobilizzi fissi stessi; in caso contrario l'iniziativa viene convenzionalmente classificata come "nuovo impianto". 3.3 Per quanto concerne l'ammodernamento, si precisa che: - per "produttivita'" si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati, determinato come specificato al successivo punto 6.3; - per "condizioni ecologiche legate ai processi produttivi" si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro. 3.4 Per ristrutturazione si intende il programma teso al miglioramento e/o alla razionalizzazione del ciclo produttivo, all'aggiornamento del prodotto, al miglioramento di carattere gestionale e/o organizzativo, all'adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali. 3.5 Per quanto concerne la riconversione si precisa che e' da intendere tale l'iniziativa attraverso la quale, con riferimento alla Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91, vengono sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti a "gruppi" differenti. 3.6 La riattivazione consiste nella ripresa dell'attivita' di un'unita' produttiva della quale sia accertato un permanente stato di inattivita'. Ai fini della concedibilita' delle agevolazioni, e' necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli dell'impresa titolare dell'unita' inattiva. Per i programmi di investimento riconducibili a tale tipologia possono essere ammesse anche le spese di manutenzione straordinaria necessarie per detta ripresa produttiva. 3.7 Per quanto concerne il trasferimento si precisa che tale tipologia sussiste esclusivamente allorche' il programma di investimenti riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unita' produttiva e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unita' produttiva derivi da un'esigenza dell'impresa, l'iniziativa e' da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui l'iniziativa stessa presenta le caratteristiche peculiari ed e' con riferimento a quest'ultima tipologia che viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore regionale di cui al successivo punto 6.5. E' questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilita' per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della capacita' di produzione e dell'occupazione, l'iniziativa sarebbe da classificare come "trasferimento ed ampliamento". In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili dalla banca concessionaria deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti gia' utilizzati e non piu' reimpiegati nell'attivita' produttiva compresi tra quelli di cui all'art.4, comma 1, lettere b), c) e d) del regolamento. Tale detrazione deve essere imputata in un'unica soluzione all'anno solare in cui e' avvenuta o si prevede che avvenga la cessazione dall'impiego nell'attivita' produttiva, con riferimento ai singoli capitoli di spesa cui i cespiti stessi si riferiscono e nei limiti della spesa ammissibile per il capitolo di competenza. Il suddetto valore da portare in detrazione e' quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attivita' produttiva, qualora questa sia gia' avvenuta, o alla data di redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba ancora verificare. 3.8 Ciascuna iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che non puo' riguardare piu' di una sola unita' produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioe', a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione. Uno stesso programma non puo' essere suddiviso in piu' domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione della validita' tecnico- economico-finanziaria e l'idoneita' al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione dell'U.E. (Decisione C(95) 2481 del 15.11.95), deve allegare alla domanda di agevolazione il business plan. Si tratta di un piano strategico aziendale composto di due parti: una prima, descrittiva, concernente l'impresa, l'iniziativa, l'unita' produttiva e l'eventuale "area produttiva da valutare" nell'ambito delle quali l'iniziativa stessa viene realizzata; una seconda parte, analitica e numerica, che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile o ritenuto piu' rappresentativo, all' "area produttiva da valutare", partendo da alcuni dati di base relativi all' "ultimo bilancio consuntivo", sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi finanziari, per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello "a regime". A tal fine: - per "ultimo bilancio consuntivo" si intende l'ultimo bilancio approvato prima della data di sottoscrizione del Modulo di domanda. Qualora, a tale data e relativamente all'esercizio in corso, l'impresa disponga di un bilancio definitivo ancorche' non approvato, o di un preconsuntivo affidabile, questo puo' essere assunto quale "ultimo bilancio consuntivo"; in ogni caso l'esercizio al quale si riferisce l'ultimo bilancio consuntivo non puo' mai essere successivo a quello di avvio a realizzazione. - per "area produttiva da valutare" si intende il sottosistema aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le seguenti condizioni: 1) e' possibile identificare gli specifici costi e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il relativo fabbisogno finanziario; 2) nell'ambito dello stesso si effettua interamente il programma di investimenti da agevolare che comunque, come indicato sopra, non puo' riguardare piu' di una sola unita' produttiva. Il concetto di "area produttiva da valutare" viene introdotto al fine di consentire alle imprese una migliore esposizione, ed alle banche concessionarie una piu' compiuta e diretta valutazione, degli effetti derivanti sui conti economici e patrimoniali delle imprese stesse dalla realizzazione dell'iniziativa proposta da imprese gia' in attivita'. Tale concetto va utilizzato nel caso in cui la struttura organizzativa, produttiva e logistica dell'impresa lo consenta e l'attivita' economica e produttiva interessata dall'iniziativa medesima rappresenti una quota inferiore al 50% del "valore della produzione" previsto "a regime" per l'intera impresa. Pertanto, qualora ricorrano tutte le precedenti condizioni, risulta necessario individuare l' "area produttiva da valutare" e descriverla dettagliatamente nella prima parte del business plan. L' "area produttiva da valutare", quindi, puo' essere contenuta all'interno dell'unita' produttiva, puo' coincidere con essa o puo' riguardare piu' unita' produttive. La parte descrittiva deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda di cui al successivo punto 5.3. Particolare attenzione deve essere posta nella descrizione dell'organizzazione e del campo di attivita' dell'impresa, del programma di investimenti sia sotto l'aspetto tecnico che produttivo e delle ragioni che ne giustificano la realizzazione, del ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste, della reale capacita' del mercato di offrire adeguati sbocchi alle produzioni ipotizzate; deve essere rappresentata e, ove occorra ed a richiesta della banca concessionaria, adeguatamente documentata, la solidita' finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso, anche dei soci, e la reale capacita' di fare fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti, questi ultimi soprattutto con riferimento ad altre eventuali iniziative temporalmente sovrapposte a quella da agevolare. Tali altre iniziative devono essere puntualmente richiamate nella prima parte del business plan e, per quelle oggetto di domande presentate sullo stesso bando o su bandi precedenti, vi e' l'obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento, di allegare una fotocopia del relativo Modulo e della Scheda Tecnica (quest'ultima per le domande dal terzo bando in poi). Per i programmi fino a tre miliardi di lire, promossi dalle imprese estrattive o manifatturiere, per quelli fino a un miliardo di lire, promossi dalle imprese di servizi, e per quelli di importo superiore a detti limiti ma finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'impresa o, secondo il caso, dell' "area produttiva da valutare", il business plan puo' essere limitato alla prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda la seconda parte, i dati economico-finanziari forniti attraverso gli specifici prospetti contenuti nella Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda. Al fine di agevolare la redazione di tale documento e di consentire criteri di valutazione uniformi da parte delle banche concessionarie, si fornisce: - in Allegato n. 7/a, un indice ragionato degli argomenti che devono essere contenuti nella prima parte del business plan, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascuna iniziativa, - in Allegato n. 7/b, i prospetti contenenti i dati di base che devono essere utilizzati per l'elaborazione della seconda parte del business plan medesimo, - in Allegato n. 7/c i prospetti secondo i quali devono essere rappresentati gli stati patrimoniali, i conti economici ed i flussi finanziari previsionali anch'essi relativi alla seconda parte, - in Allegato n. 7/d le istruzioni relative alla compilazione dei suddetti prospetti. Agli stessi fini di cui sopra, per le imprese tenute alla redazione della seconda parte del business plan e per quelle che, pur non tenute, intendono redigerla comunque, il Ministero ha predisposto uno specifico software che consente, oltre che l'elaborazione della seconda parte del business plan e la compilazione dei richiamati prospetti, anche la compilazione in modo automatico ed integrato con il business plan medesimo della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda (si veda il successivo punto 5.3); resta ferma la massima liberta' per le imprese interessate di elaborare i suddetti dati di base e pervenire ai suddetti prospetti previsionali sviluppando le metodologie che ritengono piu' opportune, ivi compresa, pertanto, quella messa a punto dal Ministero. I prospetti relativi ai dati di base e quelli previsionali, compilati a mano o a macchina o prodotti attraverso il citato software, devono essere allegati alla domanda di agevolazione. 3.9 Le spese possono essere agevolate qualora effettuate a partire dal giorno successivo alla chiusura dei termini di presentazione delle domande relative al bando precedente, ad eccezione di quelle relative a progettazioni, direzione dei lavori, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per concessioni edilizie, collaudi di legge, acquisto del suolo aziendale e relative sistemazioni e indagini geognostiche, che possono essere agevolate se sostenute a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. A tale riguardo si precisa che il riferimento contenuto nell'art.4, comma 3 del regolamento, che fa salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2 del regolamento medesimo in relazione all'ammissibilita' delle spese a partire dai due anni precedenti la domanda di agevolazioni originaria, ed il rinvio, per la fissazione dei termini di presentazione delle domande, ad un decreto ministeriale da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, sono relativi esclusivamente alle domande che sono state presentate per il primo bando entro il 3 maggio 1996 e non hanno efficacia con riferimento alle nuove domande. L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data di presentazione della domanda. Tale termine e' ridotto a 24 mesi nei soli casi, di cui al successivo punto 7.1, per i quali sia stata richiesta e concessa l'erogazione delle agevolazioni in sole due quote. In entrambe tali ipotesi puo' essere concessa una proroga, di non oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa deve richiedere alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non possono essere agevolate spese effettuate successivamente. Per le iniziative che possono essere ammesse al cofinanziamento, si veda quanto specificato al precedente punto 2.4. Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa e' quella del relativo titolo ancorche' quietanzato o pagato successivamente. Per alcune tipologie di spese vigono alcuni divieti, limitazioni e condizioni, in parte mutuati dalle direttive U.E., che si applicano a tutti i territori interessati dall'intervento agevolativo e con riferimento a tutte le iniziative agevolate sia con l'utilizzo delle risorse cofinanziate che di quelle nazionali; tali divieti, limitazioni e condizioni sono riportati nell'Allegato n. 8. 3.10 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica di ciascun macchinario, impianto di produzione ed attrezzatura rilevante oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, con le modalita' di cui all'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 9a ed il prospetto di cui all'Allegato n. 9b. La dichiarazione puo' essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo e' stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale e' inserito il bene; a tal fine si puo' fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non puo' essere attribuito lo stesso numero di riferimento a piu' beni. Dal momento che l'impresa puo' essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, e' opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art.8, comma 1, lettera b) del regolamento, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni e' composto da piu' pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture puo' dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni. 4 - BANCHE CONCESSIONARIE E ISTITUTI COLLABORATORI 4.1 Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonche' la gestione delle relative somme, sono affidati in concessione a banche o societa' di servizi controllate da banche, de- nominate "banche concessionarie". I rapporti tra il Ministero e le banche concessionarie sono regolamentati da apposita convenzione, predisposta dal Ministero stesso, tesa ad evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria e ad assicurare snellezza e rapidita' procedurali ed uniformita' di comportamento da parte delle banche medesime. 4.2 Ai fini di assicurare il pieno rispetto delle procedure di cui al regolamento ed alla presente circolare e facilitare le operazioni di accreditamento delle somme da erogare in favore delle imprese beneficiarie delle agevolazioni, nonche' alcuni altri adempimenti, le banche concessionarie possono stipulare sub-convenzioni con altre banche o societa' di leasing, denominati "istituti collaboratori", ferma restando, in capo alla banca concessionaria, la titolarita' dell'attivita' istruttoria. Si riporta, in Allegato n. 10, l'elenco completo, aggiornato al 18 novembre 1997, delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie. 4.3 Nel caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni con il sistema della locazione finanziaria, deve rivolgersi ad uno degli istituti collaboratori a tal fine abilitati (si veda anche il successivo punto 5.2). Una banca concessionaria, ancorche' abilitata alla locazione finanziaria, non puo' ricoprire il duplice ruolo di soggetto istruttore e di locatore per la medesima operazione. All'istituto collaboratore, per tali programmi, vengono riservati, tra l'altro, i seguenti ulteriori adempimenti: - ricevere la domanda di agevolazioni (art.5, comma 1 del regolamento) - trasmettere tempestivamente la domanda e la relativa documentazione alla banca concessionaria indicata dall'impresa nel relativo modulo (art.5, comma 1) - sottoscrivere le dichiarazioni concernenti lo stato d'avanzamento dei lavori e documentare la regolarita' delle eventuali opere murarie ai fini delle erogazioni (punto 7.4 della presente circolare) - controfirmare e trasmettere alla banca concessionaria l'eventuale richiesta dell'impresa di proroga per l'ultimazione dei lavori (art.8, comma 4) - predisporre la documentazione finale di spesa e trasmetterla alla banca concessionaria (art.9, comma 1) - sottoscrivere le dichiarazioni che accompagnano la documentazione finale di spesa (art.9, comma 7). In relazione allo specifico adempimento di cui all'art.5, comma 1 del regolamento, la societa' di leasing deve trasmettere alla banca concessionaria la domanda e la relativa documentazione in originale entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento ed attraverso un mezzo che garantisca la consegna entro e non oltre le 48 ore successive. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE DELLE BANCHE CONCESSIONARIE 5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni relativi ai due bandi dell'anno sono fissati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. 5.2 La domanda di agevolazioni deve essere necessariamente presentata: * alla sola banca concessionaria, qualora il programma d'investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente; * al solo istituto collaboratore, qualora il programma d'investimenti preveda, in tutto o anche solo in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria. Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue: - la banca concessionaria e' prescelta dall'impresa tra quelle convenzionate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'effettuazione dell'istruttoria tecnico- economico-finanziaria della domanda (si veda l'elenco di cui all'Allegato n. 10); - l'istituto collaboratore deve necessariamente essere convenzionato con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria ed essere la societa' di leasing locatrice dei beni oggetto di agevolazione (si veda l'elenco di cui all'Allegato n. 10); - l'attivita' svolta dall'istituto collaboratore per gli adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni di cui si tratta non riveste carattere istruttorio; per detta attivita', pertanto, non e' dovuto dall'impresa all'istituto medesimo alcun compenso; - i beni di uno stesso programma non possono essere acquisiti in locazione finanziaria tramite piu' societa' di leasing, a meno che queste ultime non siano riunite in "pool"; in tal caso, ai fini dell'ammissibilita' delle spese relative ai beni interessati: 1) ciascuna societa' di leasing deve aderire al "pool" per la frazione di propria competenza degli investimenti del programma da agevolare; 2) tutte le societa' aderenti al "pool" devono essere istituti collaboratori e cioe' convenzionate con almeno una delle banche concessionarie; 3) la societa' capofila del "pool", in particolare, deve essere convenzionata con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria ed a carico della stessa gravano tutti gli adempimenti e le responsabilita' derivanti dalla normativa, ed in particolare dal regolamento e dalla presente circolare, anche in nome e per conto delle altre societa' aderenti al "pool" medesimo; 4) tra le suddette societa' deve essere sottoscritta una specifica, formale convenzione di "pool", una per ciascuna iniziativa da agevolare, che, oltre ad individuare la societa' capofila, a regolamentare i rapporti tra le parti e ad indicare gli adempimenti e le responsabilita' della capofila medesima come sopra specificato, indichi la suddivisione dell'investimento tra le societa' stesse; - nel caso di operazioni in "pool" e' la societa' capofila che svolge le funzioni di istituto collaboratore e, pertanto, alla stessa l'impresa deve trasmettere la domanda di agevolazione; - nel caso di operazioni in "pool" la societa' capofila trasmette alla banca concessionaria, in uno con il contratto di locazione, una copia della suddetta convenzione di "pool". 5.3 La domanda di agevolazione deve essere presentata utilizzando il modello appositamente predisposto, il cui facsimile, con le relative istruzioni per la compilazione, e' riportato negli Allegati nn. 11/a, 11/b e 11/c. Tale modello e' valido, indifferentemente, per le iniziative promosse dalle imprese estrattive, da quelle manifatturiere e da quelle di servizi e per le iniziative riguardanti beni acquistati direttamente dall'impresa o, in tutto o in parte, beni acquisiti tramite locazione finanziaria. Il modello si compone di un Modulo per la richiesta vera e propria (Allegato n. 11/a) e di una Scheda Tecnica (Allegato n. 11/b), contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti, da allegare al Modulo stesso insieme alla documentazione di cui all'Allegato n. 12. Il Modulo e la Scheda Tecnica devono essere predisposti in un unico originale anche nel caso in cui il programma di investimenti preveda, insieme, beni acquistati direttamente dall'impresa richiedente e beni acquisiti tramite locazione finanziaria (cosiddetti "programmi misti"). Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa, che deve essere timbrato e firmato con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15 dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale; in tale ultimo caso alla domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica della stessa. Il Modulo riporta a stampa il numero di progetto pre-assegnato e, pertanto, al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali numeri e' rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte su fotocopie del modulo a stampa, ancorche' compilate e firmate in originale; qualora, per qualsiasi motivo, la domanda di agevolazioni venisse presentata utilizzando una fotocopia del Modulo, la domanda stessa, per i suddetti motivi, non sara' considerata valida. La Scheda Tecnica puo' essere compilata a mano o a macchina, utilizzando il modello a stampa o una fotocopia dello stesso, ovvero tramite personal computer, utilizzando lo specifico software predisposto dal Ministero, stampando il relativo file su normali fogli bianchi formato A4 (in tale ultima ipotesi il modello a stampa della Scheda Tecnica da trasmettere con il Modulo viene sostituito dal prodotto del personal computer). La Scheda Tecnica comunque compilata deve essere semplicemente firmata nell'apposito spazio di ciascuna pagina dal soggetto che firma il Modulo e deve essere allegata al Modulo stesso secondo le modalita' specificate nelle istruzioni alla compilazione (si veda l'Allegato n. 11/c). Il suddetto software consente anche l'elaborazione e la redazione del business plan in modo integrato con la Scheda Tecnica (si veda anche il precedente punto 3.8). Qualora l'impresa utilizzi il suddetto software per la redazione della Scheda Tecnica e/o per l'elaborazione del business plan deve trasmettere alla banca concessionaria tale documentazione sia su supporto cartaceo che magnetico. Il Modulo e la Scheda Tecnica a stampa, le relative istruzioni ed il software per la compilazione della Scheda Tecnica stessa e l'elaborazione del business plan sono resi disponibili anche presso gli Uffici centrali e periferici della Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero, presso le banche concessionarie, gli istituti collaboratori e presso gli uffici centrali e periferici dell'Istituto per la Promozione Industriale. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra il termine ultimo per la presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sara' considerata decaduta. Cio' in considerazione della particolare procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del principio della parita' di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando. 5.4 La domanda deve essere presentata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere, raccomandata a mano o corriere. Nei primi due casi, quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione; negli altri due si considera la data del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente (la banca concessionaria o l'istituto collaboratore), apposto nell'apposito spazio sul frontespizio del Modulo. In tali ultimi due casi, il predetto soggetto ricevente rilascia all'impresa, a richiesta della stessa, copia del frontespizio del Modulo stesso recante il timbro di accettazione. 5.5 Contestualmente alla presentazione, con le modalita' sopra indi- cate, della domanda di agevolazione alla banca concessionaria o, secondo il caso, all'istituto collaboratore, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del Modulo e della relativa Scheda Tecnica alla Regione nella quale insiste, interamente o prevalentemente (si veda il precedente punto 2.6), l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti. Gli Uffici regionali cui trasmettere copia della domanda sono riportati in Allegato n. 13. 5.6 Una domanda istruita positivamente dalla banca concessionaria ed inserita in una delle graduatorie di cui al successivo punto 6 ma non agevolata a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, viene inserita automaticamente, per una sola volta, invariata, nella corrispondente graduatoria relativa al bando immediatamente successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per la domanda originaria. A tal fine non e' posto a carico dell'impresa interessata alcun adempimento, fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente alla banca concessionaria eventuali variazioni rilevanti ai fini della concessione delle agevolazioni che dovessero essere nel frattempo intervenute e di corrispondere in modo altrettanto tempestivo e completo alle eventuali richieste di precisazioni, chiarimenti e/o integrazioni avanzate dalla banca concessionaria medesima. In alternativa, l'impresa, mantenendo comunque valide le suddette condizioni di decorrenza delle spese, puo' riformulare la domanda non agevolata attraverso modifiche, anche rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie e per il calcolo delle agevolazioni, ma non sostanziali del programma. A tal fine: - l'impresa stessa deve preventivamente trasmettere, entro e non oltre 30 giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la domanda sarebbe inserita automaticamente e con le modalita' di cui al precedente punto 5.4, una formale rinuncia all'inserimento automatico secondo lo schema di cui all'Allegato n. 14; tale adempimento, naturalmente, non ricorre per le iniziative agevolate parzialmente di cui nel seguito; - le modifiche possono riguardare esclusivamente: il capitale investito (in modo compatibile con i tempi di realizzazione del programma), gli occupati attivati, la misura dell'agevolazione richiesta, i dati "a regime" relativi alle prestazioni ambientali e le spese complessive a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni, queste ultime, pero', solo in diminuzione; e', inoltre, possibile modificare le modalita' di acquisizione dei singoli beni del programma da acquisto diretto a locazione finanziaria e viceversa; - la riformulazione deve avvenire obbligatoriamente attraverso la presentazione, secondo le modalita' di cui ai precedenti punti da 5.2 a 5.5, di un nuovo modello di domanda (Modulo e Scheda Tecnica) recante un nuovo numero di progetto; - la dimensione dell'impresa richiedente, da indicare nella Scheda Tecnica riformulata, deve essere rilevata con riferimento alla data di sottoscrizione del nuovo Modulo di domanda; - la domanda riformulata puo' essere presentata, entro i termini prescritti di cui al precedente punto 5.1, sul solo primo bando utile successivo alla rinuncia, ivi compreso, qualora i tempi a disposizione lo consentano, il bando immediatamente successivo a quello nel quale era inserita la domanda originaria non agevolata; la domanda riformulata deve evidenziare, nell'apposito spazio del frontespizio della Scheda Tecnica, che si tratta di domanda ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento ed alla stessa deve essere allegata la documentazione progettuale di cui all'Allegato n. 12, limitatamente a quella modificata a seguito della riformulazione; - la domanda riformulata deve necessariamente essere presentata alla banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria ovvero, nel caso di beni in leasing, all'istituto collaboratore locatore dei beni stessi; quest'ultimo puo' anche essere diverso rispetto all'eventuale originario, purche' sia convenzionato con la suddetta medesima banca concessionaria; - qualora non vengano seguite le precedenti indicazioni e modalita', la domanda viene considerata a tutti gli effetti come presentata per la prima volta. Le precedenti modalita' di riformulazione, ma non quelle di inserimento automatico, si applicano anche alle domande che, a causa dell'insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, sempre che, al momento della riformulazione, non sia stata ancora richiesta l'erogazione del contributo. Per le domande del secondo bando presentate entro il 31.12.1996, istruite positivamente ma non agevolate si veda il successivo punto 10.1. Nel caso in cui le predette domande, inserite automaticamente o riformulate, risultassero ancora una volta non agevolate, vengono archiviate; l'impresa puo' riproporre il relativo programma di investimenti in uno degli ulteriori bandi successivi attraverso la presentazione, con le modalita' di cui ai punti precedenti, di una nuova domanda che verra' considerata a tutti gli effetti come presentata per la prima volta. La banca concessionaria trasmette al Ministero l'elenco delle domande per le quali l'impresa ha rinunciato all'inserimento automatico e le risultanze istruttorie delle domande riformulate, entro i termini di cui all'art. 6, comma 2 del regolamento. 5.7 Le banche concessionarie, al ricevimento della domanda da parte dell'impresa o, per i casi in cui e' previsto, da parte dell'istituto collaboratore, sono tenute a verificarne la completezza, con riferimento ai dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed alla presenza, secondo il caso, in forma parziale o completa, del business plan (si veda il precedente punto 3.8). La domanda incompleta dei suddetti elementi, fatto salvo quanto precisato al successivo punto 6.4 in merito alla mancata indicazione della percentuale dell'agevolazione richiesta, non e' considerata valida e deve essere restituita all'impresa richiedente entro e non oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo al relativo ricevimento, trattenendo agli atti una copia del relativo modello di domanda (Modulo e Scheda Tecnica), del business plan e dell'eventuale supporto magnetico. La restituzione della domanda avviene con una specifica nota contenente - chiare, puntuali ed esaurienti - le relative motivazioni ; detta nota deve essere trasmessa anche al Ministero, alla Regione competente e, secondo il caso, anche all'istituto collaboratore. Una domanda incompleta restituita puo' essere ripresentata dall'impresa, dopo le necessarie integrazioni, comunque entro i termini di cui al precedente punto 5.1 e viene, comunque, considerata a tutti gli effetti come presentata per la prima volta. Qualora la domanda risulti incompleta degli elementi diversi dai precedenti, la banca concessionaria ne richiede l'integrazione all'impresa con una specifica, formale nota raccomandata con ricevuta di ritorno sempre entro il trentesimo giorno lavorativo successivo al relativo ricevimento. L'impresa e' tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta della banca concessionaria con nota trasmessa con le medesime modalita', valide per le domande, di cui al precedente punto 5.4, entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento della richiesta; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota trasmessa per conoscenza anche al Ministero, alla Regione interessata e, secondo il caso, all'istituto collaboratore. 5.8 Accertata la completezza della domanda la banca concessionaria procede alla istruttoria e redige una relazione attenendosi allo schema contenuto nella convenzione con il Ministero. La banca concessionaria puo' richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriori dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti e documentazioni purche' strettamente indispensabili per l'istruttoria. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente: - la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni; - la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e, ove ritenuto necessario, anche dei soci, attraverso quanto rappresentato dall'impresa nella prima parte del business plan, l'analisi degli ultimi due bilanci approvati prima della sottoscrizione del modulo di domanda e la determinazione dei relativi principali e piu' significativi indici, nonche' attraverso la comparazione dei bilanci stessi con quelli di aziende dello stesso settore che consentano di valutarne il grado di affidabilita'; particolare rigore deve essere riservato alla valutazione della comprovata possibilita' dell'impresa e, ove ritenuto necessario, anche dei soci di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa o, ancor piu', dalla realizzazione di altre eventuali iniziative temporalmente sovrapposte. Tale valutazione, ove ritenuto necessario, deve essere estesa anche ad altre imprese che abbiano iniziative temporalmente sovrapposte a quella in esame, qualora il loro capitale sia posseduto in modo rilevante da un medesimo soggetto che, a sua volta, possegga il capitale dell'impresa richiedente in misura altrettanto rilevante. - la validita' tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento ai livelli occupazionali, alle potenzialita' degli impianti, alle produzioni conseguibili, alle prospettive di mercato, ai previsti effetti di carattere reddituale, finanziario e patrimoniale derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa stessa; - il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri aziendali, alle fonti di finanziamento esterne ed alle agevolazioni. In particolare, per quanto concerne i mezzi propri, la loro immissione deve risultare sufficiente, equilibrata e tempestiva in relazione all'ammontare ed ai tempi degli investimenti, ed i previsti finanziamenti esterni devono risultare compatibili con eventuali preesistenti esposizioni; - l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruita' delle spese prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa e per anno solare; a tal fine, eventuali riduzioni, qualora non univocamente riconducibili ad un determinato anno solare, devono essere distribuite su tutta la durata del programma in parti proporzionali agli investimenti esposti in ciascun anno solare ; - i dati che determinano il valore degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, del regolamento, ad eccezione di quello relativo alla misura richiesta delle agevolazioni, che viene indicato dall'impresa e non puo' essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori. La banca concessionaria puo' rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita) e cio', soprattutto, in relazione alla immissione, da parte dell'impresa richiedente, di capitale proprio in misura ed in tempi coerenti con la realizzazione dell'iniziativa. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, inoltre, qualora la banca concessionaria dovesse accertare che il capitale proprio dichiarato dall'impresa dovesse risultare inadeguato o intempestivo rispetto all'iniziativa stessa, potra' richiedere all'impresa medesima nuovi o differenti impegni, da sottoscrivere e deliberare con le modalita' previste dalla presente normativa; in quest'ultima ipotesi l'azione della banca dovra' essere adeguatamente motivata, alla luce delle considerazioni che precedono e delle funzioni svolte dalla banca concessionaria; dei nuovi apporti si terra' conto nel calcolo dell'indicatore. Cio' si applica anche ai casi di dimenticanza da parte dell'impresa, purche' inequivocabilmente comprovata da riscontri oggettivi. Analogamente, allorche' la banca dovesse riscontrare che l'impresa ha indicato un capitale proprio esuberante rispetto ai fabbisogni finanziari e rispetto al valore massimo utile per il calcolo dell'indicatore (si veda l'ultimo capoverso del successivo punto 6.2), potra' non tenere conto della relativa eccedenza nelle condizioni da indicare nel decreto di concessione per l'erogazione delle agevolazioni. Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruita' delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, commesse interne relative ad opere murarie, compravendita di brevetti tra soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c., acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attivita' produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, beni non installati ne' funzionanti in maniera continuativa presso l'unita' produttiva (diversi da quelli esplicitamente ammissibili secondo la normativa di cui si tratta), minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc.. Per quanto concerne l'esame di congruita', si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per la concessione definitiva. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo dell'iniziativa, in relazione alle caratteristiche tecniche ed alla validita' economica della stessa, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso e' finalizzato. L'esame di congruita' da condurre nella seconda fase, in sede di relazione finale di spesa, dovra' essere, invece, puntuale e dovra' essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei piu' significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato. Le risultanze istruttorie delle banche concessionarie devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita' dell'iniziativa. Il giudizio positivo puo' anche essere condizionato, in relazione a quanto indicato al successivo punto 6.2. In caso di giudizio negativo la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni affinche' il Ministero provveda a comunicare il diniego delle agevolazioni alle imprese interessate. Il Ministero si riserva di effettuare verifiche anche a campione sulle domande proposte, in qualsiasi fase dell'iter procedurale. Contestualmente all'invio delle risultanze istruttorie al Ministero, le banche concessionarie inviano alle imprese interessate ed alle regioni competenti una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (secondo lo schema di cui all'Allegato n. 15), cosi' come eventualmente rettificati in sede istruttoria; la banca concessionaria comunica, altresi', alle imprese interessate i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili (a titolo di pertinenza e/o di congruita'). L'invio delle risultanze istruttorie avviene, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del regolamento, tra il secondo ed il terzo mese successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande (si veda il precedente punto 5.1), salvo modifiche apportate dal Ministero ai sensi del comma 3bis dello stesso articolo. 5.9 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al soggetto richiedente le agevolazioni ne subentri un altro a seguito di fusione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il soggetto subentrante puo' richiedere di subentrare nella titolarita' della domanda e, qualora gia' emessa, della concessione delle agevolazioni. A tal fine: a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalita', le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi gia' sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazioni; esso aggiorna, tramite una specifica dichiarazione sostitutiva di notorieta' del proprio legale rappresentante o procuratore speciale, solo i dati e le informazioni di cui ai punti A, D1, D2, D3, D4 e D5 della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda variati a seguito del subentro, fermi restando tutti gli altri, e trasmette la documentazione, di cui al precedente punto 5.3 ed all'Allegato 12, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo; b) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed all'iniziativa di cui alla domanda di agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime; c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui al precedente punto 2.2 e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare dell'iniziativa e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta; d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, applicando la percentuale richiesta indicata nel modulo di domanda dal primo soggetto; nel caso di concessione gia' emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non puo', comunque, superare l'importo indicato nel decreto relativo a detta concessione. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto quinquennio rela- tive al soggetto originario ed a quello subentrante; e) l'indicatore n. 1, ricalcolato con riferimento al soggetto subentrante, deve essere pari a quello calcolato sulla base dei dati esposti nella domanda dal primo soggetto, fatta salva, nel caso di concessione ancora da emettere, l'eventuale riduzione, conseguente ad una maggiore agevolazione, per effetto del limite di cui al successivo punto 6.2, ultimo capoverso. Il capitale proprio ancora da deliberare da' luogo ad una specifica condizione nel decreto di concessione in favore del soggetto subentrante; f) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui alla Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime condizioni sussistenti in capo al primo soggetto. 6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE 6.1 Le graduatorie vengono formate dal Ministero entro il mese successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie e vengono dallo stesso Ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le graduatorie sono formate per regione o per area. In ciascuna graduatoria vengono inserite tutte le iniziative, pertinenti per territorio e/o per caratteristiche specifiche, i cui esiti istruttori delle banche concessionarie siano positivi. In relazione ai fabbisogni finanziari di ciascuna iniziativa e delle disponibilita' attribuite per la regione o per l'area e tenuto conto delle riserve e dei limiti di cui in precedenza, in ciascuna graduatoria vengono anche indicate le domande per le quali si provvedera' alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dalla prima in graduatoria in poi, e quelle che ne restano escluse per insufficienza delle disponibilita' medesime. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima iniziativa agevolabile della graduatoria regionale dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilita' residue, con cio', di fatto, riducendo la misura delle agevolazioni concesse. E' fatta salva la facolta' per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte e riformulare e ripresentare la domanda nei termini e con le modalita' di cui al precedente punto 5.6, allegando alla domanda riformulata una specifica dichiarazione secondo lo schema di cui all'Allegato n. 16. Alle domande agevolate parzialmente non si applicano in alcun caso le procedure di inserimento automatico di cui allo stesso precedente punto 5.6. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di successive esclusioni dalle graduatorie o di revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono nelle disponibilita' dell'anno successivo. Il Ministero provvede a comunicare alle imprese titolari delle domande non incluse nella graduatoria le motivazioni dell'esclusione, dandone informazione, ove del caso, agli istituti collaboratori. La posizione di ciascuna iniziativa nella graduatoria di pertinenza e' determinata in relazione ai valori assunti dai cinque indicatori di cui all'art. 6, comma 4 del regolamento. 6.2 L'indicatore n. 1 e' il rapporto tra il capitale proprio investito e da investire nell'iniziativa e l'investimento complessivo dell'iniziativa medesima, risultanti dalla istruttoria della banca concessionaria. Il capitale proprio investito o da investire nell'iniziativa e' costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, deliberati dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, in un'unica o piu' soluzioni, nel corso degli anni solari di realizzazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione dello stesso. Nel caso in cui, nel corso degli anni solari di realizzazione del programma, l'impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purche' risultino da bilanci approvati o, secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi presentate fino e non oltre la data di presentazione della documentazione finale di spesa di cui all'art. 9, comma 1 del regolamento. L'ammontare di detti utili e/o ammortamenti relativi all'anno solare di ultimazione del programma viene preso in considerazione in proporzione ai mesi dello stesso anno solare interessati dal programma medesimo. Le delibere relative ai suddetti aumenti, conferimenti e/o accantonamenti, ovvero una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa nel caso di ammortamenti anticipati, devono esplicitamente fare riferimento al programma agevolato o da agevolare al quale gli stessi sono destinati, con l'indicazione del relativo numero di progetto; tali indicazioni possono essere perfezionate anche successivamente alle delibere stesse, e comunque entro la prima erogazione delle agevolazioni, attraverso una specifica delibera in tal senso di assemblea ordinaria. Qualora una delibera o una dichiarazione riguardi piu' programmi, la stessa deve indicare, oltre al riferimento suddetto, anche le singole quote destinate a ciascun programma. Ai fini di cui sopra: - l'eventuale accantonamento al fondo sovrapprezzo azioni relativo ad un aumento di capitale sociale viene computato come capitale proprio investito nell'iniziativa in proporzione alla quota parte dell'aumento stesso utilmente considerato; - gli aumenti di capitale sociale possono essere realizzati, oltre che con apporto di mezzi freschi, anche mediante conversione di preesistenti finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili e/o mediante utilizzo di utili di bilancio preesistenti. Per effettuare la prima erogazione la banca concessionaria deve acquisire, qualora non l'abbia gia' fatto in fase istruttoria, la documentazione, indicata nell'allegato n. 18, utile a comprovare l'apporto di capitale proprio in una o piu' delle forme consentite, fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo eventualmente indicato nella specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione. Per quanto concerne le imprese individuali, il capitale proprio e' pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai "prospetti delle attivita' e passivita'", redatti con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli artt.2423 e seguenti del codice civile, relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma, da produrre anno per anno alla banca concessionaria; in relazione all'assenza di un competente organo sociale preposto alla deliberazione degli aumenti, dei conferimenti e/o degli accantonamenti di cui sopra, per tali imprese non viene posta, nel provvedimento di concessione, alcuna specifica condizione per l'erogazione delle agevolazioni legata alla dimostrazione del capitale proprio che, pertanto, verra' accertato dalla banca concessionaria in sede di verifiche a consuntivo di cui al successivo punto 6.8. L'ammontare e la ripartizione temporale del capitale proprio come sopra determinato devono essere attribuiti all'anno solare di competenza. A tal fine si conviene quanto segue: gli aumenti e/o i conferimenti realizzati mediante apporto di mezzi freschi devono essere imputati all'anno solare di effettivo versamento; gli aumenti e/o i conferimenti realizzati mediante conversione di preesistenti poste di bilancio devono essere imputati all'anno solare della relativa delibera; gli utili accantonati e gli ammortamenti anticipati e, per le imprese individuali, gli incrementi di patrimonio netto devono essere imputati con riferimento all'esercizio sociale nel quale sono maturati; qualora l'esercizio sociale non coincida con l'anno solare, gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati vengono attribuiti pro-quota a ciascuno degli anni solari nei quali gli stessi sono maturati. Ai fini del calcolo dell'indicatore, la banca concessionaria puo' prendere in considerazione l'ammontare indicato dall'impresa solo dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile all'iniziativa e non, piuttosto, alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell'impresa stessa. In tal senso la banca concessionaria, con riferimento all'esercizio "precedente" ed al relativo stato patrimoniale dell'impresa, redatto secondo gli artt.2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo "prospetto delle attivita' e passivita'", redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' ai suddetti artt.2423 e seguenti c.c., deve rilevare se vi sia eccedenza di attivita' immobilizzate rispetto ai capitali permanenti. Per attivita' immobilizzate si intende la somma delle poste dell'attivo patrimoniale di cui ai punti A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti), B (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo; per capitali permanenti si intende la somma delle poste del passivo patrimoniale di cui ai punti A (Patrimonio netto), B (Fondi per rischi e oneri), C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) e D (Debiti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. Allorche' tale eccedenza vi sia, la banca concessionaria, anche alla luce dell'eventuale nuovo assetto patrimoniale dell'impresa risultante in fase istruttoria, deve valutare l'opportunita', ai fini del giudizio sull'agevolabilita' dell'iniziativa, che l'impresa stessa provveda o si impegni a provvedere in tempi brevi ed in modo adeguato, e comunque prima dell'erogazione delle agevolazioni, a ricorrere ad uno o piu' dei seguenti strumenti per il ripristino dell'equilibrio finanziario, da effettuare, comunque, entro la prima erogazione: a) aumenti del capitale sociale; b) conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale; c) strumenti di raccolta anche presso i soci, in qualsiasi forma, purche' previsti dallo Statuto e in linea con le apposite istruzioni della Banca d'Italia; d) finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve; e) finanziamenti a fronte di fabbisogni estranei agli investimenti dell'iniziativa da agevolare. Gli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono avere durata non inferiore a cinque anni. La banca concessionaria deve indicare nella propria istruttoria gli strumenti ai quali l'impresa si e' impegnata a ricorrere ed il relativo ammontare, in modo che il Ministero possa compiutamente formulare nel decreto di concessione provvisoria le relative condizioni che l'impresa stessa deve soddisfare ai fini dell'erogazione delle agevolazioni. E' poi compito della banca concessionaria verificare che l'impresa abbia adempiuto a quanto previsto prima di erogare la prima delle quote di cui al successivo punto 7.1. Ai fini del calcolo dell'indicatore, per tenere conto oltre che dell'adeguatezza anche della tempestiva immissione di capitale proprio in tempi congruenti con la realizzazione dell'iniziativa, sia il valore del capitale proprio destinabile all'iniziativa che quello degli investimenti vengono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma, con gli stessi criteri impiegati per il calcolo delle agevolazioni (vedi precedenti punti 2.8 e 2.9). Il capitale proprio da investire nell'iniziativa non puo', in ogni caso, essere superiore alla differenza tra l'investimento attualizzato e l'ammontare delle agevolazioni nette attualizzate concedibili nella misura in cui richieste dall'impresa (per semplicita' di calcolo, non si fa differenza tra percentuali in ESN e in ESL) (si veda il precedente punto 2.8 ed Appendice, Esempio n. 6). 6.3 L'indicatore n. 2 e' il rapporto tra il numero di occupati attivati dall'iniziativa e l'investimento complessivo. Il valore di quest'ultimo e' lo stesso di quello impiegato per il calcolo dell'indicatore n. 1. Il numero di occupati attivati dall'iniziativa e' rilevato, con riferimento alla sola ed intera unita' produttiva interessata dall'iniziativa medesima, come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato riferito all'esercizio "a regime" e quello riferito ai dodici mesi che precedono quello di avvio a realizzazione del programma ovvero, per i programmi da avviare successivamente alla data di sottoscrizione della domanda, ai dodici mesi che precedono quello della sottoscrizione medesima (per l'individuazione dell'esercizio "a regime" si veda il successivo punto 6.8). Il dato "a regime" da considerare e' quello che rileva, rispetto al dato "precedente", la sola variazione occupazionale strettamente riconducibile all'iniziativa. Ai fini di cui sopra: - il numero dei dipendenti e' quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso e' determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; - il numero dei dipendenti e' espresso in unita' intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore; - qualora i dodici mesi antecedenti (a seconda dei casi, l'avvio a realizzazione del programma o la sottoscrizione della domanda) precedano in tutto o in parte l'esercizio "a regime" di un eventuale programma precedente, quale dato "precedente" si deve assumere quello "a regime" previsto per detto precedente programma, come eventualmente aggiornato con nota ufficiale alla competente banca concessionaria; - nei casi di ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento - quest'ultimo qualora non sia classificabile anche secondo un'altra delle tipologie ammissibili - e nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai fini del calcolo dell'indicatore, il numero di occupati attivati dall'iniziativa e' pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa al programma risultante dal prospetto di cui al punto B9 della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda; - nei casi in cui l'iniziativa venga convenzionalmente classificata "nuovo impianto" (si veda il precedente punto 3.2), va indicato e considerato, con i criteri di cui sopra, anche il dato "precedente"; 6.4 L'indicatore n. 3 e' pari al rapporto tra la misura massima dell'agevolazione concedibile, per dimensione di impresa ed ubicazione dell'unita' produttiva, e la misura richiesta. Ciascuna impresa, all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni, deve richiedere tutta la misura agevolativa massima (100%), consentita dall'art. 2, comma 9 del regolamento, ovvero una parte della stessa (dall'1% al 99%) (si veda l'Appendice, Esempio n. 3). Detto indicatore non puo' essere oggetto di rettifica da parte della banca concessionaria ne' l'impresa, una volta indicata la misura richiesta nella Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda, puo' piu' modificarla; la misura deve risultare coerente con il piano di copertura del fabbisogno finanziario dell'iniziativa e cio' in relazione a quanto esposto al precedente punto 5.8 in merito alle valutazioni istruttorie da parte della banca concessionaria. Ai fini di cui sopra: - la misura dell'agevolazione richiesta deve essere necessariamente espressa in punti percentuali interi, in lettere ed in cifre; in caso di difformita' tra le due indicazioni si assume la percentuale in lettere; nel caso in cui vengano indicate frazioni decimali, come misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la virgola; - in caso di mancata indicazione nella Scheda Tecnica di tale percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad una quota dell'agevolazione massima concedibile e, pertanto, la misura richiesta viene assunta pari al 100%. 6.5 L'indicatore n. 4 e' determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascuna iniziativa sulla base di specifiche priorita' regionali individuate con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Tali priorita' sono indicate da ciascuna regione attraverso l'attribuzione di un punteggio numerico intero compreso tra zero e dieci ad ognuno dei seguenti elementi: - territoriale, con riferimento alle aree dei singoli Comuni, - settoriale, con riferimento a ciascuna delle "divisioni" ammissibili della Classificazione delle Attivita' economiche ISTAT '91, ovvero, per le attivita' di servizi, a ciascuna delle tre articolazioni indicate nell'allegato al regolamento (si veda l'Allegato n. 2 alla presente circolare); - tipologico, con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'art. 3, comma 1 del regolamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni possono formulare al Ministero le proprie proposte relative ai suddetti elementi, individuando i corrispondenti punteggi da applicare alle domande da presentare entro l'anno successivo. Dette proposte vengono formulate anche mediante supporto magnetico, utilizzando lo specifico software predisposto dal Ministero. Qualora la regione non formuli le proposte entro il termine suddetto, l'indicatore regionale assume, per tutte le iniziative della graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero. Analogamente, assume valore zero ciascun elemento al quale non viene attribuito alcun punteggio. Sulla base delle proposte avanzate dalle singole regioni il Ministero, valutata la compatibilita' delle stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del regolamento, approva entro il 30 novembre successivo i punteggi attribuiti ai singoli elementi e li rende noti ai soggetti interessati. A ciascuna iniziativa viene, pertanto, attribuito un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta, determinato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla regione a ciascuno dei tre elementi, cosi' come approvati dal Ministero; il punteggio complessivo cosi' ottenuto costituisce il valore dell'indicatore regionale dell'iniziativa medesima. Ai fini di cui sopra: - il punteggio relativo all'elemento territoriale viene attribuito con riferimento al Comune dell'unita' produttiva indicato al punto B1 della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda; quello relativo all'elemento settoriale, con riferimento al punto B4.2; quello relativo all'elemento tipologico, con riferimento al punto B5 (si veda l'Allegato n. 11/b); - nel caso di iniziativa classificata, insieme, di "trasferimento" e di un'altra tipologia (si veda il precedente punto 3.7), il punteggio relativo all'elemento tipologico assume, per l'iniziativa stessa, il valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia; - nel caso di iniziativa convenzionalmente classificata "nuovo impianto" (si veda il precedente punto 3.2), il punteggio relativo all'elemento tipologico e', per l'iniziativa stessa, quello attribuito dalla regione all' "ampliamento". 6.6 L'indicatore n. 5 e' determinato dal punteggio complessivo attribuito a ciascuna iniziativa in relazione al livello di attenzione dimostrato dall'impresa richiedente nei confronti delle tematiche ambientali, con particolare riferimento alla certificazione dei processi produttivi, all'informazione dei soggetti interessati in materia di rischi ambientali connessi con le lavorazioni effettuate, alla predisposizione di piani di sicurezza, alla riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti e delle risorse naturali impiegate nel processo produttivo. Gli elementi necessari per la determinazione dell'indicatore vengono rilevati dalle informazioni che l'impresa fornisce in sede di domanda di agevolazioni (si vedano i punti C3.1 e C3.2 della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda) ad uno specifico questionario composto di due parti, i cui dati si riferiscono all'intera unita' produttiva interessata dall'iniziativa. La prima parte comprende cinque quesiti riguardanti le politiche che l'impresa ha attivato o intende attivare, entro il completamento dell'esercizio "a regime" dell'iniziativa da agevolare, per il contenimento e/o la riduzione degli impatti ambientali (per l'individuazione dell'esercizio "a re- gime" si veda il successivo punto 6.8), ed in particolare: 1) l'adesione o meno al sistema comunitario di ecoaudit (Reg. 1836/93) e successive modificazioni o a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001), 2) l'attuazione o meno di un piano per la formazione e l'aggiornamento costante delle maestranze sulle problematiche ambientali dell'impianto, 3) l'attuazione o meno di un piano di sicurezza interna, pur non essendo obbligata per legge, per prevenire i rischi industriali per l'ambiente, 4) l'attuazione o meno di un piano per il monitoraggio ambientale dell'impianto, 5) la diffusione o meno di un documento per informare la popolazione sulla politica ambientale attivata dall'impresa stessa. Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio alla prima parte del questionario: - una risposta positiva al primo quesito comporta l'attribuzione di cinque punti e l'impresa non deve fornire nessuna risposta agli altri quattro quesiti; una risposta negativa comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero e l'obbligo di proseguire con la compilazione degli altri quattro quesiti; nel caso in cui l'attivita' svolta nell'unita' produttiva non sia assoggettabile ne' al sistema comunitario ecoaudit ne' a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale viene attribuito un punteggio pari a uno a condizione che le risposte a tutti i quattro quesiti successivi sia positiva, un punteggio pari a zero nel caso in cui anche una sola di tali risposte sia negativa; - per ciascuna risposta positiva agli altri quattro quesiti viene attribuito un punto; una risposta negativa comporta l'attribuzione di zero punti; - per ciascuna mancata risposta viene attribuito un punteggio pari a zero. Il punteggio della prima parte del questionario e' pertanto compreso tra zero e cinque. Nella seconda parte l'impresa deve indicare, con riferimento alla situazione rilevata nell'esercizio "precedente" ed a quella prevista per l'esercizio "a regime", le quantita' di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi prodotti, le quantita' di acqua e di energia consumata nel processo produttivo e l'incidenza, sull'energia totale consumata, di quella da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione. A tal fine: - l'anno dell'esercizio "precedente" e' quello relativo all'ultimo bilancio approvato o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima dell'avvio a realizzazione del programma ovvero, nel caso in cui l'avvio sia successivo alla data di sottoscrizione della domanda, e' quello dell'ultimo bilancio consuntivo (come definito al precedente punto 3.8); qualora alla data di sottoscrizione della domanda vi sia, in relazione ad un programma gia' avviato e con riferimento alla relativa data di avvio, ovvero in relazione ad un programma da avviare e con riferimento alla data di sottoscrizione, un preconsuntivo affidabile o un bilancio definitivo che non sia ancora stato approvato, l'anno dell'esercizio "precedente" e' quello cui si riferisce tale bilancio o preconsuntivo; - i rifiuti speciali e quelli pericolosi sono quelli di cui al D.L.vo 5.2.97, n. 22, pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U.R.I. n. 38 del 15.2.97 e sono espressi in chilogrammi; - l'acqua consumata e' espressa in metri cubi; - l'energia consumata e' espressa in Tonnellate Equivalenti di Petrolio (T.E.P.); il valore in T.E.P. delle principali fonti energetiche e' riportato in calce alle istruzioni per la compilazione della domanda di cui all'Allegato n. 11/c ; - l'incidenza dell'energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione rispetto a quella totale consumata e' espressa in punti percentuali; - le quantita' di rifiuti prodotti e di acqua e di energia consumate sono rapportate al valore della produzione, espressa in miliardi di lire, di cui al punto "A" del conto economico dell'unita' produttiva redatto secondo le norme del codice civile ovvero, nel caso in cui l'unita' produttiva rappresenti un centro di costo, al valore, sempre espresso in miliardi di lire, di cui alla sommatoria dei costi di produzione dell'unita' produttiva stessa come evidenziati dalla contabilita' gestionale. Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio alla seconda parte del questionario: - rifiuti speciali: una riduzione della produzione "a regime" rispetto a quella "precedente" inferiore al 15% comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero; una riduzione uguale o superiore al 15% un punteggio pari a uno; un punto viene altresi' attribuito ai nuovi impianti (ad eccezione di quelli definiti tali convenzionalmente di cui al precedente punto 3.2) ed ai casi in cui non vi sia produzione di rifiuti speciali ne' nell'esercizio "precedente" ne' in quello "a regime"; - rifiuti pericolosi: una riduzione della produzione "a regime" rispetto a quella "precedente" inferiore al 15% comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero; una riduzione uguale o superiore al 15%, un punteggio pari a uno; un punto viene altresi' attribuito ai nuovi impianti (ad eccezione di quelli definiti tali convenzionalmente di cui al precedente punto 3.2) ed ai casi in cui non vi sia produzione di rifiuti pericolosi ne' nell'esercizio "precedente" ne' in quello "a regime"; - acqua di processo: una riduzione del consumo "a regime" rispetto a quello "precedente" inferiore al 10% comporta un punteggio pari a zero; una riduzione uguale o superiore al 10% un punteggio pari a uno; un punto viene altresi' attribuito ai nuovi impianti (ad eccezione di quelli definiti tali convenzionalmente di cui al precedente punto 3.2) ed ai casi in cui non vi sia consumo di acqua nel processo produttivo ne' nell'esercizio "precedente" ne' in quello "a regime"; - energia di processo: una riduzione del consumo "a regime" rispetto a quello "precedente" inferiore al 10% comporta un punteggio pari a zero; una riduzione uguale o superiore al 10% un punteggio pari a uno; un punto viene altresi' attribuito ai nuovi impianti (ad eccezione di quelli definiti tali convenzionalmente di cui al precedente punto 3.2) ed ai casi in cui non vi sia consumo di energia nel processo produttivo ne' nell'esercizio "precedente" ne' in quello "a regime"; - energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione: un aumento dell'incidenza "a regime" sul totale di energia consumata rispetto a quella "precedente" inferiore al 10% comporta un punteggio pari a zero; un aumento uguale o superiore al 10% un punteggio pari a uno; un punto viene altresi' attribuito ai nuovi impianti (ad eccezione di quelli definiti tali convenzionalmente di cui al precedente punto 3.2), sempre che il dato "a regime" sia diverso da zero, ed ai casi in cui l'energia da fonti rinnovabili costituisca, sia nell'esercizio "precedente" che in quello "a regime", il 100% del totale dell'energia consumata; - per ciascuna mancata indicazione in modo completo delle cinque coppie di dati richiesti viene attribuito un punteggio pari a zero. A ciascuna iniziativa viene, pertanto, attribuito un punteggio numerico intero compreso tra zero e dieci, determinato dalla somma dei punteggi attribuiti alle due parti del questionario; il punteggio complessivo cosi' ottenuto costituisce il valore dell'indicatore ambientale dell'iniziativa medesima. L'impresa deve tenere a disposizione, per eventuali controlli e/o ispezioni, la documentazione idonea a comprovare i dati e/o le informazioni fornite attraverso il questionario di cui si tratta. Ciascun dato e/o informazione non comprovabile determina la corrispondente attribuzione di un punteggio pari a zero. 6.7 Il punteggio che l'iniziativa consegue e che determina la posizione della stessa in graduatoria e' ottenuto sommando algebricamente i valori dei suddetti indicatori normalizzati (si veda l'Appendice, Formula n. 3). Per le iniziative utilmente collocate in graduatoria, il Ministero adotta i decreti di concessione provvisoria e li invia alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, in presenza di beni acquisiti o da acquisire in locazione finanziaria, agli istituti collaboratori. Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia dell'iniziativa agevolata e l'ubicazione dell'unita' produttiva, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa, l'ammontare delle agevolazioni totali e di ciascuna delle due o, secondo il caso, tre disponibilita'. Il decreto stabilisce, inoltre, a carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi: a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni dell'iniziativa oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel decreto medesimo; c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione; d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro; e) di ultimare l'iniziativa entro 24 o, secondo il caso, 48 mesi dalla data di presentazione della relativa domanda di agevolazione, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d) del regolamento (si veda il precedente punto 2.4); f) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma e, nel caso di iniziativa che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni; g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di entrata a regime degli impianti; h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; i) di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'attivita' economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" della Classificazione ISTAT '91 diversa da quella indicata al punto B4.2 della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda, come eventualmente modificata in sede istruttoria; l) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca da parte del Ministero, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi, interessi da calcolare per il periodo intercorrente dalla data delle erogazioni alla data della restituzione. 6.8 Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli posti a base per la formazione delle graduatorie. Qualora il valore del singolo indicatore subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali ovvero la media degli scostamenti in diminuzione degli indicatori interessati superi i 20 punti percentuali, le agevolazioni concesse vengono revocate. Ai fini della verifica a consuntivo: - l'ammontare del capitale proprio effettivamente destinato nell'iniziativa e' accertato dalla banca concessionaria, secondo i criteri e le modalita' indicati al precedente punto 6.2, con riferimento alla data immediatamente successiva a quella di ultimazione del programma; - la data di ultimazione del programma e' quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, e' quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni; per i programmi che comprendono sia beni in leasing che beni acquistati direttamente dall'impresa, la data di ultimazione coincide con l'ultima delle suddette date; nel caso in cui, per i beni in leasing, la data del primo titolo di spesa ammissibile e, quindi, quella di avvio a realizzazione del programma (si veda anche il precedente punto 2.9), sia successiva alla data di consegna dei beni, per ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, in analogia alle iniziative con soli beni acquistati direttamente dall'impresa; in tal caso la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma, di cui all'art. 6, comma 10 del regolamento, non e' sostituita dalla copia del verbale di consegna dei beni bensi' dalla stessa dichiarazione resa, con le previste modalita', dall'istituto collaboratore (si veda anche il precedente punto 6.7, lettera f); - il numero di occupati attivati dall'iniziativa, rilevato con gli stessi criteri di cui al precedente punto 6.3, ed i dati "a regime" relativi all'indicatore ambientale vengono rilevati con riferimento all'esercizio successivo all'entrata a regime degli impianti del programma; - l'entrata a regime deve verificarsi entro 24 mesi dall'entrata in funzione dell'iniziativa; in caso contrario le verifiche concernenti l'occupazione ed i parametri dell'indicatore ambientale vengono effettuate con riferimento all'esercizio successivo ai 24 mesi dall'entrata in funzione stessa; - la data di entrata in funzione dell'iniziativa coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione; qualora l'impresa dichiari piu' date di entrata in funzione, per blocchi funzionalmente autonomi, tali date hanno validita' solo ai fini della condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento (si veda anche il successivo punto 8.1); - gli investimenti complessivi sono quelli ritenuti ammissibili dalla banca concessionaria, in sede di relazione finale di cui al successivo punto 8.5, attualizzati. 7 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 7.1 Le agevolazioni concesse per ciascuna iniziativa vengono rese disponibili dal Ministero in due o tre quote annuali uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie, attraverso altrettanti versamenti su un conto corrente indicato dalla banca concessionaria ed intestato al Ministero. Le agevolazioni vengono rese disponibili in due quote qualora l'iniziativa da agevolare venga ultimata entro i 24 mesi successivi alla data di presentazione della domanda e l'impresa ne abbia fatta esplicita richiesta nella Scheda Tecnica di cui al punto 5.3; vengono rese disponibili in tre quote negli altri casi. La banca concessionaria effettua l'erogazione di ciascuna delle due o tre quote in un'unica soluzione, su richiesta dell'impresa ed allorche' quest'ultima abbia dimostrato la sussistenza delle necessarie condizioni. L'impresa puo' provvedere tempestivamente ai propri adempimenti, cosi' da ottenere l'erogazione della singola quota fin dallo stesso giorno della disponibilita'. Per il periodo eventualmente intercorrente tra la data della disponibilita' e quella dell'erogazione, la quota resta in giacenza sul predetto conto corrente e matura interessi, ad un tasso equivalente al TUS annuo effettivo pro-tempore vigente, a favore del Ministero. Detti interessi, al netto della ritenuta fiscale e dell'imposta di bollo, sono liquidati al Ministero medesimo fino al 31 dicembre dell'anno solare cui si riferisce ciascuna delle due o tre quote di contributo ovvero fino alla data di restituzione dei contributi al Ministero stesso, ad esempio in caso di revoca, indipendentemente dall'anno solare in cui avviene detta restituzione; dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della disponibilita' di ciascuna delle suddette quote di contributo e fino alla data di accreditamento, la somma corrispondente agli interessi maturati, al netto della ritenuta fiscale, e' versata all'impresa o, secondo il caso, all'istituto collaboratore ed assume la natura di contributo, essendo preordinata all'automatico adeguamento dell'agevolazione ai fini del rispetto del calcolo in ESN o ESL. 7.2 Nel caso in cui l'iniziativa preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria, le singole erogazioni vengono richieste alla banca concessionaria separatamente dall'impresa e dall'istituto collaboratore, ciascuno per la parte di contributo relativo alle spese ammesse e sostenute di propria competenza, e vengono disposte in favore del richiedente. L'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione, trasferisce all'impresa il contributo, comprensivo degli eventuali interessi di cui sopra, nell'arco del quinquennio successivo alla data di decorrenza di ciascun contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso; cio' avviene per rate semestrali posticipate de- terminate sulla base dell'ammontare di ciascuna quota di contributo erogata. Nel caso di investimenti realizzati con piu' contratti di locazione, la quota di contributo erogata andra' attribuita prioritariamente ai contratti gia' entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo. Il primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relative ai semestri gia' scaduti e gli interessi sulle erogazioni gia' effettuate dalla banca concessionaria, calcolati con capitalizzazione annua al TUS vigente al momento delle singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo trasferimento. I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati nel semestre sul residuo contributo, calcolati con capitalizzazione annua al TUS vigente al momento delle singole erogazioni. 7.3 Ciascuna erogazione in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore avviene per stato d'avanzamento, ad eccezione della prima, che puo', a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Ai fini delle erogazioni per stato d'avanzamento, l'impresa o l'istituto collaboratore deve avere sostenuto: - nel caso di due erogazioni: almeno la meta' della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione ed il totale della stessa per la seconda; - nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa per la terza. In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilita', di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non puo' dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata, ne' il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della data della disponibilita', puo' dare luogo ad un'erogazione anticipata. Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue in favore, secondo il caso, dell'impresa o dell'istituto collaboratore, la banca concessionaria procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile, provvedendo alla detrazione delle maggiori somme eventualmente gia' erogate, secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 5 del regolamento, applicando, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, i soli interessi legali. 7.4 Ai fini di ciascuna erogazione, l'impresa, per i beni acquistati o realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca concessionaria la relativa richiesta/dichiarazione secondo gli schemi di cui rispettivamente agli Allegati nn. 17/a o 17/b, con allegata la documentazione di cui all'Allegato n. 18 e, limitatamente all'ultima erogazione (la seconda o la terza), qualora non gia' presentata, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al successivo punto 8.4. La richiesta di erogazione avanzata dall'istituto collaboratore deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'impresa, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 17/c, concernente le spese ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima. Con dette richieste l'impresa e/o l'istituto collaboratore dichiarano l'importo delle spese sostenute per le opere realizzate e/o i macchinari, impianti e attrezzature acquistati o realizzati, distinto per capitolo di spesa, espresso in lire ed in percentuale del programma di investimenti approvato per la parte di rispettiva competenza, alla data cui si riferisce lo stato d'avanzamento anche finale; a tal fine si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta ad eccezione di quelli acquistati con contratti "chiavi in mano". In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che la banca concessionaria ha ritenuto non ammissibili, indicandole nella comunicazione di cui al precedente punto 5.8; si precisa altresi' che, contestualmente alla richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Spesa di #. ...... dichiarata per la ...(prima, seconda, terza)... erogazione del prog. n. ....../199... ex L. 488/92". 7.5 Entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione e, comunque, non prima della data della disponibilita', la banca concessionaria, dopo aver accertato la vigenza dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione esibita dall'impresa stessa o dall'istituto collaboratore e la corrispondenza tra la percentuale dello stato d'avanzamento dichiarata e quella necessaria per l'erogazione, eroga la quota disponibile, dandone comunicazione periodica al Ministero. 7.6 Nel caso in cui, al momento dell'erogazione dell'ultima quota, la concessione definitiva non sia stata emanata, la quota stessa e' ridotta del 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente alla concessione definitiva medesima. 7.7 E' consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci regolare procura speciale all'incasso o cessione di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine: - sia la procura speciale all'incasso che la cessione di credito non possono essere rilasciate in favore della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria ne' dei propri istituti collaboratori; cio' in considerazione della commistione di interessi contrastanti che verrebbe in tal caso a determinarsi in capo a tali soggetti a causa della sovrapposizione di compiti da un canto di natura pubblicistica e dall'altro di natura privatistica; - e' consentito che cio' avvenga in favore di quei soggetti che non svolgono funzioni con incidenza diretta nel procedimento di concessione ed erogazione di cui si tratta e, quindi, anche le altre banche concessionarie ed i relativi istituti collaboratori, questi ultimi, naturalmente, purche' non siano contemporaneamente collaboratori della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria; - per assicurare snellezza operativa, devono essere notificati al Ministero, per la conseguente presa d'atto, unicamente le cessioni del credito; il Ministero formalizza tale presa d'atto all'impresa cedente ed alla banca concessionaria, condizionandone l'efficacia agli esiti della prevista certificazione antimafia nei confronti del cessionario (con esclusione dei soggetti considerati "pubblici"), certificazione che deve essere acquisita dalla banca concessionaria medesima; in attesa della presa d'atto e, qualora necessaria, degli esiti della certificazione antimafia l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa; - le procure speciali all'incasso devono essere notificate dall'impresa cedente unicamente alla banca concessionaria incaricata dell'istruttoria che, previa formale presa d'atto, provvede all'erogazione nei confronti del nuovo soggetto titolato all'incasso. 8 - DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONI DEFINITIVE 8.1 Entro un mese dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, per i programmi gia' ultimati a tale data, ovvero entro un mese dalla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti, per i programmi ultimati successivamente, l'impresa deve inviare alla banca concessionaria le dichiarazioni, di cui all'art. 6, comma 10 del regolamento, attestanti dette date. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore speciale. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di cinque anni di cui all'art. 8, comma 1 durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, e' data facolta' alle imprese, in caso di programmi articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti puo' anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere piu' dichiarazioni di entrata in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi. In tale ultimo caso l'impresa deve individuare, con ciascuna dichiarazione, i beni del relativo blocco funzionalmente autonomo, facendo anche riferimento ai relativi numeri di identificazione riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.10. Ai fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma e' quella definita al precedente punto 6.8. Per le iniziative riguardanti solo beni in locazione finanziaria, ovvero per quelle che ne comprendono parte ed il cui ultimo verbale di consegna e' successivo alla data dell'ultimo titolo di spesa relativo ai beni acquistati direttamente dall'impresa, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma e' sostituita dall'ultimo verbale di consegna dei beni. 8.2 Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni e/o l'istituto collaboratore, ciascuno per le spese dallo stesso sostenute, trasmette alla banca concessionaria la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse. La trasmissione deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi gia' ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data (si veda il precedente punto 8.1 e, per le iniziative che possono essere ammesse al cofinanziamento, anche il precedente punto 2.4). Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi - che, comunque, devono essere rassegnati con congruo anticipo alla banca concessionaria - quest'ultima propone la revoca delle agevolazioni al Ministero il quale procede alla emanazione del conseguente decreto. 8.3 La documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, ivi comprese le commesse interne di lavorazione, quietanzate o accompagnate dalle dichiarazioni di avvenuto pagamento a saldo, sottoscritte da ciascun fornitore. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dalla banca concessionaria, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia. In alternativa, la documentazione in argomento puo' consistere in elenchi o in elaborati di contabilita' industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, la descrizione e la natura della spesa relativa al bene acquistato o realizzato ed il relativo importo al netto dell'I.V.A. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal regolamento. Le commesse interne di lavorazione possono riferirsi esclusivamente alla realizzazione di macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici e relative progettazioni, per le imprese estrattive/manifatturiere e per quelle di servizi iscritte al settore "Industria" dell'INPS; alla sola realizzazione di programmi informatici, per le imprese di servizi non iscritte al settore "Industria" dell'INPS; si ricorda che le spese relative ai programmi informatici sono in ogni caso ammissibili solo per le PMI. Le commesse interne devono esplicitare l'oggetto della commessa stessa, le date di apertura e chiusura, i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da magazzino, con gli estremi dei documenti di spesa ed il relativo costo, il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e delle rispettive ore di lavorazione ed il relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque, non superiore al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo dei materiali prelevati dal magazzino e' quello di inventario, con esclusione di qualsiasi ricarico. Il costo del personale e' determinato in base a quello orario medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria di appartenenza, comprensiva di oneri sociali, per il numero di ore lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie. Alle commesse interne deve essere allegato l'elenco delle fatture di acquisto o dei buoni di prelievo dei materiali, nonche' un prospetto riepilogativo dei dati concernenti le prestazioni di manodopera contenente, per ciascun mese di esecuzione della commessa, il numero degli addetti impiegati, suddiviso per categoria, e quello delle ore prestate, e la relativa valorizzazione oraria. In calce a detto prospetto il legale rappresentante dell'impresa deve attestare, con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15, che le valorizzazioni sono state effettuate sulla base della retribuzione annua media, come in precedenza determinata, e del numero di dipendenti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione della commessa. 8.4 La documentazione finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione dell'impresa o, nel caso di iniziative comprendenti beni acquisiti in leasing, dell'istituto collaboratore; la documentazione e la rispettiva dichiarazione devono, a tal fine, essere cucite tra loro e devono essere firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli prima della firma della dichiarazione medesima. Detta dichiarazione deve essere resa, a seconda dei casi, secondo uno degli schemi seguenti, avendo cura di ricopiare il testo corrispondente al caso ricorrente e omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni: * Allegato n. 19, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di iniziative con investimenti ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa, * Allegato n. 20, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di iniziative con investimenti ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, * Allegato n. 21, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di iniziative con investimenti ammessi in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa, * Allegato n. 22, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di iniziative con investimenti ammessi in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, * Allegato n. 23, resa dall'istituto collaboratore, nel caso di iniziative con investimenti relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria. Tali dichiarazioni concernono anche la data di entrata a regime, ancorche' prevista, dell'iniziativa, con cio' intendendo il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto dell'iniziativa medesima si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali. Sull'argomento si rinvia al precedente punto 6.8, in merito alla verifica degli scostamenti del secondo e del quinto indicatore. Alla documentazione finale di spesa l'impresa deve accompagnare una autocertificazione attestante l'insussistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. 8.5 Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui al punto precedente ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, ed in particolare quelli relativi al capitale proprio, le banche concessionarie provvedono a: - verificare la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa e/o dall'istituto collaboratore; - redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, secondo gli schemi concordati in sede di convenzione con il Ministero, contenente gli elementi indicati all'art. 9, comma 10 del regolamento, nonche' notizie in merito all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, queste ultime sulla base dell'autocertificazione dell'impresa di cui al precedente punto 8.4 ovvero, nei casi in cui necessiti, sulla base di una nuova certificazione; - trasmettere al Ministero la relazione finale, la documentazione fi- nale di spesa e le dichiarazioni di cui al precedente punto 8.4. Qualora la documentazione finale di spesa consista nella copia delle fatture, ciascuna copia deve essere vistata, punzonata o timbrata a secco dalla banca concessionaria per attestazione di conformita' della copia stessa agli originali quietanzati. 8.6 Ricevuta la documentazione finale di spesa ed i relativi allegati da parte della banca concessionaria il Ministero, per i programmi con spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a tre miliardi di lire, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti nominando apposite commissioni. Per i programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento sulla realizzazione dell'iniziativa consiste nella verifica della sussistenza e della completezza della documentazione di cui al precedente punto 8.5. Sulla base di una relazione monografica riassuntiva degli esiti di detti accertamenti, il Ministero emana il decreto di concessione definitivo, dando disposizioni alla banca concessionaria di erogare quanto ancora dovuto all'impresa, ivi compreso il 10% di cui al precedente punto 7.6. Qualora sia decorso il termine di cui all'art. 10, comma 6 del regolamento, si procede come disciplinato dallo stesso articolo. 9 - REVOCHE 9.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita'. Con riferimento all'art. 8, comma 1 del regolamento, danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), c1), e), f) e g); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d). In relazione a quanto indicato alla lettera a) si precisa che il divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla legge n. 488/92 con altre, disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche, riguarda quelle normative che, avendo carattere di uniforme generalita' per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come "aiuti di stato" ai sensi degli artt.92 e 93 del Trattato di Roma; tale divieto e' peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili agli stessi singoli beni della medesima iniziativa per la quale vengono concesse le agevolazioni della legge 488/92. Cio' premesso, la revoca delle agevolazioni e' parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca e' totale in tutti gli altri casi. In relazione a quanto indicato alla lettera c1), si precisa che la revoca delle agevolazioni interviene qualora, alla data in cui il Ministero mette a disposizione presso la banca concessionaria l'ultima quota in cui si articola l'agevolazione, l'impresa non abbia avanzato regolare richiesta di erogazione della prima quota di contributo, corredata di tutta la prevista documentazione per l'erogazione per stato d'avanzamento. In relazione a quanto indicato alla lettera d) si precisa che nel caso in cui l'iniziativa non venga ultimata entro i termini prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni e di quello, secondo il caso, delle due o tre quote, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili. In tal senso provvedono le banche concessionarie in sede di parere di cui all'art.8 comma 2 del regolamento. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare puo' essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia gia' provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria. In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca, sia attraverso detrazione dalle erogazioni ancora da effettuare che attraverso restituzione da parte dell'impresa, il relativo ammontare e' determinato come indicato al precedente punto 6.7 lettera l). In relazione a quanto indicato alla lettera f) si precisa che, ai fini del calcolo dello scostamento medio, si determina la somma dei soli scostamenti negativi e la si rapporta al numero di indicatori suscettibili di variazione. Si procede alla revoca totale delle agevolazioni allorche' si verifichi anche una sola delle due seguenti ipotesi: 1) anche uno solo degli indicatori subisca uno scostamento superiore ai 30 punti percentuali; 2) la media degli scostamenti, come sopra determinata, superi i 20 punti percentuali. 9.2 Nel caso in cui una o piu' imprese presentino, a fronte del medesimo programma di investimenti, piu' domande di agevolazione a valere sulla stessa graduatoria annuale, anche se per il tramite di piu' banche concessionarie o istituti collaboratori, le domande medesime vengono respinte e le agevolazioni eventualmente concesse ed erogate vengono revocate e recuperate con le modalita' previste dal regolamento. Restano ferme le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. 10 - NORME TRANSITORIE DI PRIMA APPLICAZIONE 10.1 Le domande di agevolazione presentate entro il 31.12.1996 a valere sul secondo bando, istruite positivamente dalle banche concessionarie ed inserite nelle graduatorie approvate con D.M. del 30.6.97 in posizione non utile per la concessione delle agevolazioni a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, possono mantenere valide, ai fini della sola decorrenza dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per la domanda originaria solo previa riformulazione e ripresentazione della domanda stessa nel solo bando successivo (il terzo) secondo le modalita' e le procedure di cui alla presente circolare (si veda il precedente punto 5.6). Ai fini di cui sopra, pertanto, l'impresa interessata non puo' richiedere che la suddetta domanda venga inserita invariata attraverso una semplice istanza in tal senso, come era previsto, per i bandi precedenti, dal punto 3 della circolare n. 39048 del 4.12.96 (G.U. n. 289 del 10.12.96), ne' puo' attendersi l'inserimento automatico previsto dal punto 5.6 della presente circolare, ma deve compilare e ripresentare il modello di domanda di cui agli Allegati nn. 11/a e 11/b alla presente circolare medesima. 10.2 Limitatamente alle domande presentate o riformulate sul terzo bando, possono essere utilmente considerati, ai fini del calcolo dell'indicatore n. 1 di cui al precedente punto 6.2, anche gli eventuali versamenti, nonche' gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati relativi all'anno solare precedente a quello di avvio a realizzazione del programma. Ai fini del calcolo dell'indicatore tali versamenti, utili e/o ammortamenti vanno imputati, convenzionalmente ed in deroga a quanto indicato al precedente punto 6.2, all'anno solare di avvio a realizzazione del programma. Roma, 20 novembre 1997 Il Ministro: BERSANI