L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle  assicurazioni,   e   le  successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393, recante  norme in  materia di  assicurazioni di  assistenza,
credito e cauzione e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della  direttiva n.  92/49/CEE  in materia  di assicurazione  diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il  decreto ministeriale  in  data  22  ottobre 1990,  di  a
utorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa    e
riassicurativa rilasciata alla Limmat  - Compagnia di assicurazioni -
Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;
  Considerato che ricorrono  i presupposti di cui  agli articoli 113,
comma 1, 65, comma 1, e 19, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175;
                              Dispone:
  Ai sensi  dell'art. 19, comma  3, del decreto legislativo  17 marzo
1995, n. 175, la Limmat - Compagnia di assicurazioni - Rappresentanza
generale   per   l'Italia,   con   sede  in   Milano,   e'   decaduta
dall'autorizzazione   all'esercizio  dell'attivita'   assicurativa  e
riassicurativa nei rami:
   corpi di veicoli terrestri (ramo 3);
   corpi di veicoli ferroviari (ramo 4);
   corpi di veicoli aerei (ramo 5);
   R.C. aeromobili (ramo 11);
   R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (ramo 12);
   tutela giudiziaria (ramo 17).
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 25 novembre 1997
                                             Il presidente: Manghetti