A tutte le regioni Al Ministero delle finanze All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA All'Unaproa All'Uiapoa All'Unacoa All'Assodistillatori Alla Confcooperative Alla Lega delle cooperative All'Agci All'Unci Alla Confagricoltura Alla Coldiretti Alla Cia Al Comando gen. Guardia di finanza - Ufficio operazioni Al Comando gen. Carabinieri All'Ispettorato centrale repressioni frodi Al reparto operativo dei Carabinieri presso il MIPA Ai sensi del regolamento (CE) n. 1492/97 della Commissione del 29 luglio 1997, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle condizioni per le operazioni di distillazione di alcuni tipi di frutta ritirati dal mercato, considerata la necessita' di adottare disposizioni supplementari a livello nazionale per il controllo delle fasi di assegnazione agli stabilimenti di distillazione, della consegna e della effettiva distillazione del prodotto consegnato alle distillerie, fermo restando la validita' delle disposizioni relative al regime degli interventi di mercato emanate dalla circolare ministeriale 18 aprile 1997, n. 6, allegato 4, in esecuzione del regolamento (CE) n. 659/97 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli, si e' ritenuto opportuno emanare la presente circolare: Operazioni di assegnazione alle distillerie della frutta ritirata dal mercato. Sulla base delle disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1492/97 l'AIMA organismo designato, di cui all'allegato del citato regolamento (CE) n. 1492/97, al fine assegnare il prodotto ritirato dal mercato alle industrie di distillazione emettera' bandi di gara pubblici. L'AIMA si accerta che la pubblicizzazione dei predetti bandi avvenga in modo da garantire che la competizione degli operatori non determini distorsioni della concorrenza, cosi' come previsto agli articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1492/97. Consegna del prodotto ritirato dal mercato alle distillerie. Sulla base delle disposizioni della circolare 18 aprile 1997, n. 6, allegato 4, punto A), comma 6, le OP notificano, ai competenti assessorati regionali, i programmi settimanali di intervento con almeno 48 ore di anticipo, specificando i nominativi e gli indirizzi delle distillerie a cui verranno inviati i prodotti ritirati dal mercato, in esecuzione dei risultati dei bandi di gara. Le operazioni di consegna del prodotto ritirato dal mercato alle distillerie avverra' sotto il controllo e la piena responsabilita' delle commissioni istituite dalle OP in esecuzione delle disposizioni di cui alla predetta circolare 18 aprile 1997, n. 6, allegato 4, punto E), comma 2. Gli organi regionali competenti per territorio provvedono, secondo le modalita' previste nella circolare 18 aprile 1997, n. 6, allegato 4, punto F), ad effettuare controlli per verificare l'effettiva consegna del prodotto alle distillerie, attraverso controlli fisici e documentali, di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1492/97, al fine di accertare l'effettiva trasformazione del prodotto in alcole di gradazione superiore a 80%, nonche' la sua denaturazione per renderlo inadatto agli usi alimentari. La denaturazione, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1492/97, sulla base delle disposizioni riportate in allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2546/95 viene effettuata, per ettolitro di alcole etilico a 90% volume, con: 125 grammi di tiofene; 0,8 grammi di denatonium benzoato; 0,4 grammi di C.I., acid red 51 (colorante rosso); 2 litri di metiletilchetone. L'operazione di denaturazione dell'alcole puo' avvenire direttamente presso la distilleria acquirente o presso altro stabilimento, dotato di opificio di denaturazione, attraverso l'invio dell'alcole sotto scorta del documento di accompagnamento DAA. L'AIMA provvedera' ad acquistare l'alcole denaturato per la successiva cessione agli utilizzatori finali. Comunicazioni. Al termine delle operazioni di consegna e di distillazione le regioni competenti per territorio comunicano al MIPA - DG Politiche comunitarie e internazionali - Div. V ed all'AIMA - Div. XIII i quantitativi di frutta avviata alla distillazione ripartendoli per specie, per OP di provenienza e per impresa di distillazione. Il Ministro: Pinto Registrata alla Corte dei conti il 28 novembre 1997 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 362