IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante nuova disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Chianti" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto dirigenziale 8 gennaio 1996 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra; Visto il decreto dirigenziale 5 agosto 1996 contenente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Chianti" ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi alla denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e "Chianti classico"; Visto il decreto dirigenziale 8 settembre 1997 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Chianti" con riferimento alla sottozona "Montespertoli" ed e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti"; Vista la richiesta avanzata dagli interessati intesa ad apportare alcune modifiche di carattere formale al disciplinare di produzione dei vini di che trattasi annesso al decreto dirigenziale sopra citato; Considerato che sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta suddetta in quanto le modifiche proposte sono dovute ad errori di trascrizione del testo del disciplinare di produzione in questione; Ritenuto pertanto necessario procedere ad apportare le rettifiche e le integrazioni a cui si fa riferimento; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute o modificate ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. La parola "mediante" risultante nel penultimo rigo del comma 5 dell'art. 2 del decreto dirigenziale 8 settembre 1997 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" con riferimento alla sottozona "Montespertoli" e' sostituita dalla parola "mediamente".