IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il  quale e'  stato  emanato il  regolamento recante  nuova
disciplina  del procedimento  di riconoscimento  di denominazione  di
origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 2 luglio 1984 con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata e garantita  dei vini "Chianti" ed e'  stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto dirigenziale 8 gennaio  1996 con il quale e' stato
modificato  il  disciplinare  di produzione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita di cui sopra;
  Visto   il   decreto   dirigenziale  5   agosto   1996   contenente
modificazioni al  disciplinare di  produzione della  denominazione di
origine controllata  e garantita  dei vini "Chianti"  ed approvazione
dei disciplinari di produzione relativi alla denominazione di origine
controllata e garantita "Chianti" e "Chianti classico";
  Visto  il decreto  dirigenziale 8  settembre 1997  con il  quale e'
stata  riconosciuta   la  denominazione  di  origine   controllata  e
garantita  dei   vini  "Chianti"   con  riferimento   alla  sottozona
"Montespertoli" ed e' stato  modificato il disciplinare di produzione
dei  vini   a  denominazione  di  origine   controllata  e  garantita
"Chianti";
  Vista la  richiesta avanzata dagli interessati  intesa ad apportare
alcune modifiche  di carattere formale al  disciplinare di produzione
dei  vini  di che  trattasi  annesso  al decreto  dirigenziale  sopra
citato;
  Considerato che  sussistono i presupposti per  l'accoglimento della
richiesta suddetta  in quanto  le modifiche  proposte sono  dovute ad
errori di  trascrizione del testo  del disciplinare di  produzione in
questione;
  Ritenuto pertanto necessario procedere ad apportare le rettifiche e
le integrazioni a cui si fa riferimento;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348, concernente la procedura  per il riconoscimento di denominazioni
di origine dei vini e  l'approvazione dei disciplinari di produzione,
prevede  che  le  denominazioni  di origine  vengano  riconosciute  o
modificate ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati
con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  parola "mediante"  risultante nel  penultimo rigo  del comma  5
dell'art.   2  del   decreto   dirigenziale  8   settembre  1997   di
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
"Chianti"   con  riferimento   alla   sottozona  "Montespertoli"   e'
sostituita dalla parola "mediamente".