IL DIRETTORE GENERALE
          del commercio, delle assicurazioni e dei servizi
  Vista la legge  28 novembre 1984, n.  792, relativa all'istituzione
ed al  funzionamento dell'Albo  dei mediatori  di assicurazione  e di
riassicurazione;
  Visti, in  particolare, l'art. 4,  lettera g), e l'art.  5, lettera
f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono
che per  ottenere l'iscrizione all'albo e'  necessario aver stipulato
con almeno cinque imprese, non  appartenenti tutte allo stesso gruppo
finanziario, in  coassicurazione, una polizza di  assicurazione della
responsabilita'  civile  per   negligenze  od  errori  professionali,
comprensiva della  garanzia per infedelta' dei  dipendenti, destinata
al  risarcimento dei  danni nei  confronti degli  assicurati e  delle
imprese di assicurazione, il cui  ammontare di copertura e' stabilito
annualmente,   per  classi   di  volume   di  affari,   dal  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto,
sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/1984;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in  materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il  decreto ministeriale  21 dicembre 1984,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del  28  dicembre  1984, con  il  quale e'  stato
fissato l'ammontare minimo  di copertura di detta  polizza per l'anno
1985, nonche'  il prospetto relativo al  certificato di assicurazione
allegato al decreto ministeriale stesso;
  Visto  il decreto  ministeriale 5  dicembre 1996,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del  20  dicembre  1996, con  il  quale e'  stato
fissato l'ammontare minimo  di copertura di detta  polizza per l'anno
1997;
  Considerato che  occorre stabilire  l'ammontare di  copertura della
polizza di cui sopra per l'anno 1998;
  Sentita, nella  riunione del  29 ottobre  1997, la  commissione per
l'albo dei  mediatori di assicurazione e  di riassicurazione prevista
dall'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha manifestato
l'avviso  di  confermare  per   l'anno  1998  l'ammontare  minimo  di
copertura  fissato per  l'anno 1997  dal decreto  ministeriale del  5
dicembre 1996 sopracitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ammontare  minimo di  copertura  della  polizza di  assicurazione
della responsabilita'  civile per negligenze od  errori professionali
dei mediatori di  assicurazione e di riassicurazione  di cui all'art.
4, lettera  g), e  all'art. 5,  lettera f),  della legge  28 novembre
1984, n. 792, citata nelle premesse, e' fissato per l'anno 1998 nelle
seguenti misure:
  lire  un miliardo  per mediatori  di assicurazione  con provvigioni
annue fino a lire tre miliardi;
  lire due  miliardi per  mediatori di assicurazione  con provvigioni
annue superiori a lire tre miliardi;
  lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione.
  La  quota dell'eventuale  franchigia  non puo'  superare il  limite
massimo di lire cinquanta milioni.