IL GARANTE
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni, in  materia  di  tutela delle  persone  e di  altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto, in  particolare, l'art. 22,  comma 1, della citata  legge n.
675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei
a  rivelare l'origine  razziale ed  etnica, le  convinzioni religiose
filosofiche o  di altro genere,  le opinioni politiche,  l'adesione a
partiti,  sindacati,  associazioni   od  organizzazioni  a  carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  Considerato che  i soggetti privati  e gli enti  pubblici economici
possono  trattare  tali dati  solo  previa  autorizzazione di  questa
Autorita' e con il consenso scritto degli interessati (art. 22, comma
1, della legge n. 675/1996);
  Considerato che  i dati idonei a  rivelare lo stato di  salute e la
vita sessuale possono essere trattati  anche ai sensi di una speciale
disposizione, in base alla  quale, ferma restando l'autorizzazione di
questa Autorita', si puo'  prescindere dal consenso degli interessati
quando il  trattamento e'  necessario per far  valere o  difendere in
sede giudiziaria un diritto di  rango pari a quello dell'interessato,
ovvero e' necessario  per lo svolgimento delle  investigazioni di cui
all'art. 38 delle norme di attuazione del codice di procedura penale,
sempreche' idati  siano trattati esclusivamente per  tali finalita' e
per il  periodo strettamente  necessario al loro  perseguimento (art.
22, comma 4, della citata leggen. 675/1996);
  Considerato  che il  Garante  puo'  rilasciare tali  autorizzazioni
anche  d'ufficio,  nei  confronti  di singoli  titolari  oppure,  con
provvedimenti  generali, di  determinate categorie  di titolari  o di
trattamenti (art.  41, comma  7, della  legge n.  675/1996 modificato
dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
  Ritenuto  opportuno  rilasciare  prima  del 30  novembre  1997  una
autorizzazione generale volta a semplificare gli adempimenti previsti
dalla legge n. 675/1996, ad  armonizzare le prescrizioni da impartire
e a favorire la funzionalita' dell'Ufficio del Garante;
  Rilevato  che  sono  in  fase  di  predisposizione  alcuni  decreti
legislativi per  il completamento  della disciplina  sulla protezione
dei dati  personali, i quali,  in attuazione della legge  31 dicembre
1996, n. 676, dovranno prevedere entro il 23 luglio 1998 alcune norme
integrative riguardanti  i dati sensibili, anche  in attuazione delle
raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa;
  Considerata  l'opportunita'  che  in  questa  fase  transitoria  le
autorizzazioni non rechino  disposizioni particolarmente dettagliate,
e  cio'  allo scopo  di  evitare  che  l'attivita' dei  titolari  sia
soggetta a  modifiche sostanziali  nel corso di  un breve  periodo di
tempo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati;
  Ritenuto    pertanto    opportuno     rilasciare,    allo    stato,
un'autorizzazione provvisoria, anche in conformita' a quanto previsto
dall'emanando   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento dell'Ufficio di questa Autorita';
  Ritenuta, tuttavia,  la necessita'  che l'autorizzazione  prenda in
considerazione le finalita' dei trattamenti, le categorie di dati, di
interessati e di destinatari  della comunicazione e della diffusione,
nonche' il  periodo di  conservazione dei dati  stessi, in  quanto la
disciplina di  tali aspetti  e' prevista dalla  legge n.  675/1996 ai
fini  dell'applicazione delle  norme sull'esonero  dall'obbligo della
notificazione  e  sulla  notificazione semplificata  (art.  7,  comma
5-quater);
  Considerata la necessita' che sia garantito anche nell'attuale fase
transitoria, il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo
i  rischi  di  danno  o  di pericolo  che  i  trattamenti  potrebbero
comportare per i  diritti e le liberta' fondamentali,  nonche' per la
dignita' delle persone, specie per  quanto riguarda la riservatezza e
l'identita'  personale,  principi  valutati anche  sulla  base  delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
  Considerato che un numero elevato  di trattamenti di dati sensibili
e' effettuato  da liberi  professionisti iscritti  in albi  o elenchi
professionali   per   l'espletamento   delle   rispettive   attivita'
professionali,  e che  e'  pertanto necessario  che tali  trattamenti
formino oggetto di una autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41,
comma 7, della legge n. 675/1996;
                              Autorizza
  i liberi professionisti iscritti in  albi o elenchi professionali a
trattare i dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n.
675/1996, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
 1. Ambito di applicazione.
  L'autorizzazione e'  rilasciata, anche  senza richiesta,  ai liberi
professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio
di un'attivita' professionale in forma  individuale o associata, o in
conformita' alle  norme di  attuazione dell'art.  24, comma  2, della
legge 7  agosto 1997, n.  266, in tema  di attivita' di  assistenza e
consulenza.
  Sono equiparati  ai liberi  professionisti i soggetti  iscritti nei
corrispondenti  albi o  elenchi  speciali, istituiti  anche ai  sensi
dell'art.  34 del  regio  decreto-legge 27  novembre  1933, n.  1578,
recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.
  L'autorizzazione e' rilasciata anche  ai sostituti e agli ausiliari
che collaborano con il libero  professionista ai sensi dell'art. 2232
del codice  civile, ai praticanti  e ai tirocinanti presso  il libero
professionista, qualora  tali soggetti siano titolari  di un autonomo
trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero
professionista.
  Il presente  provvedimento non si  applica al trattamento  dei dati
sensibili effettuato:
  a)  dagli  esercenti  la  professione  sanitaria  e  dal  personale
sanitario infermieristico,  tecnico e della riabilitazione,  ai quali
si riferisce  l'autorizzazione generale  n. 2/1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 279  del 29 novembre
1997;
  b) per la gestione delle  prestazioni di lavoro o di collaborazione
di  cui si  avvale il  libero  professionista o  taluno dei  soggetti
sopraindicati alla  quale si  riferisce l'autorizzazione  generale n.
1/1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
21 novembre 1997, n. 272;
  c) da  soggetti privati  che svolgono attivita'  investigative, dai
giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
  2. Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati.
  Il  trattamento  puo'  riguardare  i  dati  sensibili  relativi  ai
clienti.
  I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove cio'
sia  strettamente  indispensabile   per  l'esecuzione  di  specifiche
prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati
e legittimi.
  In  ogni caso,  i dati  devono  essere pertinenti  e non  eccedenti
rispetto agli incarichi conferiti.
  Il trattamento dei  dati idonei a rivelare lo stato  di salute e la
vita sessuale deve essere effettuato  anche nel rispetto della citata
autorizzazione generale n. 2/1997.
 3. Finalita' del trattamento.
  Il trattamento  dei dati sensibili  puo' essere effettuato  ai soli
fini dell'espletamento di  un incarico che rientri tra  quelli che il
libero professionista  puo' eseguire  in base al  proprio ordinamento
professionale, e in particolare:
  a) per curare  gli adempimenti in materia di  lavoro, di previdenza
ed assistenza sociale e fiscale  nell'interesse di altri soggetti che
sono parte di  un rapporto di lavoro dipendente o  autonomo, ai sensi
della legge 11 gennaio 1979, n.  12, che disciplina la professione di
consulente del lavoro;
  b) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche
da parte di terzi;
  c)  ai   fini  dello  svolgimento   da  parte  del   difensore  nel
procedimento  penale delle  investigazioni di  cui all'art.  38 delle
norme di attuazione del codice di  procedura penale, anche a mezzo di
sostituti e di consulenti tecnici.
 4. Modalita' di trattamento.
  Il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente
con logiche e mediante forme  di organizzazione dei dati strettamente
correlate all'incarico conferito dal cliente.
  Restano fermi gli  obblighi previsti dagli articoli 9, 15,  17 e 28
della legge n. 675/1996, concernenti  i requisiti dei dati personali,
la sicurezza,  i limiti  posti ai  trattamenti automatizzati  volti a
definire il profilo  o la personalita' degli  interessati, nonche' il
trasferimento all'estero dei dati.
  Restano inoltre fermi gli obblighi:
  a) di informare l'interessato ai  sensi dell'articolo 10, commi 1 e
3, della legge n. 675/1996, anche  quando i dati sono raccolti presso
terzi;
    b) di acquisire il consenso scritto.
  Se  i dati  sono raccolti  per l'esercizio  di un  diritto in  sede
giudiziaria o per  le indagini difensive (punto 3), lettere  b) e c),
l'informativa relativa ai  dati raccolti presso terzi,  e il consenso
scritto,  sono  necessari  anche  in riferimento  ai  dati  idonei  a
rivelare lo stato di  salute o la vita sessuale, solo  se i dati sono
trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario al
perseguimento di tali finalita', oppure  per altre finalita' con esse
non incompatibili.
  Le  informative devono  permettere  all'interessato di  comprendere
agevolmente   se  il   titolare   del  trattamento   e'  un   singolo
professionista o un'associazione di professionisti, ovvero se ricorre
un'ipotesi di contitolarita' tra piu' liberi professionisti.
  Resta  ferma la  facolta'  del libero  professionista di  designare
quali  responsabili o  incaricati  del trattamento  i sostituti,  gli
ausiliari,   i  tirocinanti   e   i  praticanti   presso  il   libero
professionista, i quali,  in tal caso, possono avere  accesso ai soli
dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.
  Analoga cautela deve essere adottata in riferimento agli incaricati
del trattamento preposti all'espletamento di compiti amministrativi.
 5. Conservazione dei dati.
  Nel  quadro del  rispetto  dell'obbligo  previsto dall'articolo  9,
comma  1, lettera  e),  della  legge n.  675/1996,  i dati  sensibili
possono essere conservati per il  periodo di tempo previsto da leggi,
regolamenti o dalla normativa comunitaria e, comunque, per un periodo
non  superiore a  quello strettamente  necessario per  adempiere agli
incarichi conferiti.
  A  tal fine  deve essere  verificata costantemente,  anche mediante
controlli periodici,  la stretta  pertinenza e  la non  eccedenza dei
dati rispetto agli incarichi.
  I  dati  acquisiti in  occasione  di  precedenti incarichi  possono
essere mantenuti se pertinenti e  non eccedenti rispetto a successivi
incarichi.
 6. Comunicazione e diffusione dei dati.
  I  dati  sensibili  possono  essere  comunicati  e  ove  necessario
diffusi,  a  soggetti pubblici  o  privati,  nei limiti  strettamente
pertinenti all'espletamento  dell'incarico conferito e  nel rispetto,
in ogni caso, del segreto professionale.
  I dati idonei a rivelare lo  stato di salute possono essere diffusi
solo  se  necessario per  finalita'  di  prevenzione, accertamento  o
repressione dei reati,  con l'osservanza delle norme  che regolano la
materia (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996).
  I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.
 7. Richieste di autorizzazione.
  I   titolari  dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito   di
applicazione  della   presente  autorizzazione  non  sono   tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora il  trattamento che si  intende effettuare sia  conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le richieste  di autorizzazione  pervenute o che  perverranno anche
successivamente  alla data  di adozione  del presente  provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante  non   prendera'   in   considerazione  richieste   di
autorizzazione  per trattamenti  da effettuarsi  in difformita'  alle
prescrizioni   del  presente   provvedimento,  salvo   che  il   loro
accoglimento sia giustificato da  circostanze del tutto particolari o
da   situazioni   eccezionali    non   considerate   nella   presente
autorizzazione.
 8. Norme finali.
  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da norme  di  legge  o  di
regolamento o dalla normativa  comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti piu' restrittivi  in materia di trattamento  di dati personali
e, in  particolare dalle  leggi 20  maggio 1970, n.  300, e  5 giugno
1990, n. 135, nonche' dalle norme volte a prevenire discriminazioni.
  Restano  fermi, altresi',  gli  obblighi di  legge  che vietano  la
rivelazione  senza  giusta  causa  e l'impiego  a  proprio  o  altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli
obblighi  deontologici  o di  buona  condotta  relativi alle  singole
figure professionali.
 9. Efficacia temporale e disciplina transitoria.
  La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 30 novembre
1997, fino al 30 settembre 1998.
  Qualora alla data del 30 novembre  1997 il trattamento non sia gia'
conforme alle prescrizioni della presente autorizzazione, il titolare
puo'  adeguarsi ad  esse entro  il  31 dicembre  1997, sempreche'  le
caratteristiche del  trattamento non permettano un  adeguamento entro
un termine piu' breve.
  La   presente  autorizzazione   sara'  pubblicata   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 29 novembre 1997
                                               Il Presidente: Rodota'