IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 5  febbraio 1992,  n. 72,  concernente il  fondo di
solidarieta' nazionale della pesca;
  Vista  la legge  17  febbraio 1982,  n. 41,  recante  piano per  la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Avuto  riguardo alla  crisi della  risorsa molluschi  bivalvi nelle
acque antistanti i compartimenti marittimi  del Tirreno, crisi che si
protrae da circa un anno;
  Considerata   la  necessita'   di   emanare   misure  tecniche   di
conservazione della  risorsa e disposizioni idonee  a consentire alle
imprese di pesca interessate  di fronteggiare la situazione economica
particolarmente sfavorevole;
  Vista la relazione  intermedia, prodotta dall'operatore scientifico
incaricato di valutare la consistenza  della risorsa e di studiare le
cause della situazione di crisi di essa, determinatasi nel Tirreno;
  Visto il decreto ministeriale  30 luglio 1997, recante disposizioni
sull'applicazione  del  fondo di  solidarieta'  della  pesca nel  mar
Tirreno per la pesca dei molluschi bivalvi con le draghe idrauliche;
  Sentito il sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi che,
nella riunione del  30 settembre 1997, ha  espresso parere favorevole
all'unanimita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le unita' iscritte nei compartimenti marittimi di cui al decreto
ministeriale  30  luglio 1997,  esercitanti  la  pesca dei  molluschi
bivalvi  con   attrezzo  rastrello  da  natante,   sono  obbligate  a
sospendere l'attivita' di pesca dal 1 ottobre al 31 dicembre 1997 per
i compartimenti  marittimi della  Campania e possono  sospenderla nel
medesimo periodo per i compartimenti marittimi del Lazio.
  2. In dipendenza della sospensione di cui al comma 1 e' corrisposto
alle imprese delle unita' interessate  un contributo a fondo perduto,
per tre mesi, nella misura di un milione al mese.