IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il fondo di solidarieta' nazionale della pesca; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Avuto riguardo alla crisi della risorsa molluschi bivalvi nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno, crisi che si protrae da circa un anno; Considerata la necessita' di emanare misure tecniche di conservazione della risorsa e disposizioni idonee a consentire alle imprese di pesca interessate di fronteggiare la situazione economica particolarmente sfavorevole; Vista la relazione intermedia, prodotta dall'operatore scientifico incaricato di valutare la consistenza della risorsa e di studiare le cause della situazione di crisi di essa, determinatasi nel Tirreno; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, recante disposizioni sull'applicazione del fondo di solidarieta' della pesca nel mar Tirreno per la pesca dei molluschi bivalvi con le draghe idrauliche; Sentito il sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi che, nella riunione del 30 settembre 1997, ha espresso parere favorevole all'unanimita'; Decreta: Art. 1. 1. Le unita' iscritte nei compartimenti marittimi di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1997, esercitanti la pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo rastrello da natante, sono obbligate a sospendere l'attivita' di pesca dal 1 ottobre al 31 dicembre 1997 per i compartimenti marittimi della Campania e possono sospenderla nel medesimo periodo per i compartimenti marittimi del Lazio. 2. In dipendenza della sospensione di cui al comma 1 e' corrisposto alle imprese delle unita' interessate un contributo a fondo perduto, per tre mesi, nella misura di un milione al mese.