L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante  la semplificazione  dei procedimenti  amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Visto,  in  particolare, il  punto  A)  della tabella  allegata  al
suddetto decreto  n. 175/1995  recante la classificazione  dei rischi
per ramo di attivita';
  Visto il decreto legislativo 26  maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva 91/674/CEE in materia  di conti annuali e consolidati
delle imprese di assicurazione;
  Visto in  particolare, l'art. 6,  comma 1, lettera a)  del suddetto
decreto n.  173/1997 che attribuisce  all'ISVAP il potere  di emanare
istruzioni  di   carattere  esplicativo  ed  applicativo   di  quanto
disciplinato nel decreto stesso;
  Visti, inoltre, gli allegati 19 e  25 della nota integrativa di cui
all'allegato  III  al  menzionato  decreto  legislativo  n.  173/1997
recanti  rispettivamente le  informazioni di  sintesi concernenti  il
conto tecnico dei rami danni -  lavoro italiano e lavoro estero ed il
prospetto di sintesi per le assicurazioni danni dei conti tecnici per
singolo ramo - portafoglio italiano;
  Rilevato  che  con  l'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  sul
bilancio  di esercizio  di cui  al decreto  legislativo n.  173/1997,
prevista  a decorrere  dal  1  gennaio 1998,  le  imprese  e le  sedi
secondarie indicate  all'art. 1 del  decreto medesimo sono  tenute ad
utilizzare  la  classificazione  dei  rischi  per  i  rami  danni  di
attivita'  di cui  al  punto  A) della  tabella  allegata al  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175,  ai fini del bilancio di esercizio
e della modulistica di vigilanza da allegare al bilancio stesso;
  Ritenuta  la  necessita'  di   impartire  istruzioni  di  carattere
esplicativo  e  applicativo al  fine  di  assicurare la  corretta  ed
uniforme    applicazione    delle    disposizioni    relative    alla
classificazione dei rischi  per i rami danni di  attivita' e regolare
la fase di transizione al nuovo regime normativo;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. La  classificazione dei rischi per  ramo di attivita' di  cui al
punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 175,  ai fini  dell'imputazione dei  premi lordi  contabilizzati e
delle  altre  operazioni connesse  e/o  conseguenti  nel bilancio  di
esercizio e  nella modulistica di  vigilanza da allegare  al bilancio
stesso,  si applica  alle imprese  ed alle  sedi secondarie  indicate
all'art.  1  del   decreto  legislativo  26  maggio   1997,  n.  173,
autorizzate     all'esercizio    dell'attivita'     assicurativa    e
riassicurativa successivamente alla data del 31 dicembre 1997.
  2. Ai  fini di cui al  comma 1, le  quote del premio e  delle altre
operazioni connesse  e/o conseguenti  relative alle  diverse garanzie
previste  nei contratti  di  assicurazione  stipulati dalle  suddette
imprese  e  sedi  secondarie  sono  imputate  nel  bilancio  mediante
attribuzione diretta ai singoli rami  effettuata in base ai parametri
di costruzione tariffaria utilizzati.