L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto, in particolare, il punto A) della tabella allegata al suddetto decreto n. 175/1995 recante la classificazione dei rischi per ramo di attivita'; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera a) del suddetto decreto n. 173/1997 che attribuisce all'ISVAP il potere di emanare istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato nel decreto stesso; Visti, inoltre, gli allegati 19 e 25 della nota integrativa di cui all'allegato III al menzionato decreto legislativo n. 173/1997 recanti rispettivamente le informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni - lavoro italiano e lavoro estero ed il prospetto di sintesi per le assicurazioni danni dei conti tecnici per singolo ramo - portafoglio italiano; Rilevato che con l'entrata in vigore delle disposizioni sul bilancio di esercizio di cui al decreto legislativo n. 173/1997, prevista a decorrere dal 1 gennaio 1998, le imprese e le sedi secondarie indicate all'art. 1 del decreto medesimo sono tenute ad utilizzare la classificazione dei rischi per i rami danni di attivita' di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ai fini del bilancio di esercizio e della modulistica di vigilanza da allegare al bilancio stesso; Ritenuta la necessita' di impartire istruzioni di carattere esplicativo e applicativo al fine di assicurare la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni relative alla classificazione dei rischi per i rami danni di attivita' e regolare la fase di transizione al nuovo regime normativo; Dispone: Art. 1. 1. La classificazione dei rischi per ramo di attivita' di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ai fini dell'imputazione dei premi lordi contabilizzati e delle altre operazioni connesse e/o conseguenti nel bilancio di esercizio e nella modulistica di vigilanza da allegare al bilancio stesso, si applica alle imprese ed alle sedi secondarie indicate all'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa successivamente alla data del 31 dicembre 1997. 2. Ai fini di cui al comma 1, le quote del premio e delle altre operazioni connesse e/o conseguenti relative alle diverse garanzie previste nei contratti di assicurazione stipulati dalle suddette imprese e sedi secondarie sono imputate nel bilancio mediante attribuzione diretta ai singoli rami effettuata in base ai parametri di costruzione tariffaria utilizzati.