IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, che prevede la delega al Governo per la emanazione di uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, semplificando le modalita' di svolgimento del concorso medesimo; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Capo I Semplificazione del concorso per uditore giudiziario Art 1. Concorso per uditore giudiziario 1. L'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente: "Art. 123 (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame. 2. L'esame consiste: a) nella prova preliminare, disciplinata dall'articolo 123-bis, per i candidati che non sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127; b) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-bis; c) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter.". Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.