IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recante   misure   urgenti    per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa e  dei procedimenti di  decisione e di  controllo, che
prevede la delega al Governo per  la emanazione di uno o piu' decreti
legislativi per  modificare la disciplina del  concorso per l'accesso
alla   magistratura   ordinaria,   semplificando  le   modalita'   di
svolgimento del concorso medesimo;
  Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
  Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
  Vista  la  deliberazione  preliminare del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
  Acquisiti i  pareri delle  competenti commissioni  permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del Consiglio del  Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1997;
  Sulla proposta del Ministro di  grazia e giustizia, di concerto con
il   Ministro  dell'universita'   e  della   ricerca  scientifica   e
tecnologica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Capo I
                    Semplificazione del concorso
                       per uditore giudiziario
                               Art 1.
                   Concorso per uditore giudiziario
  1. L'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 123  (Concorso per  uditore giudiziario). -  1. La  nomina ad
uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.
   2. L'esame consiste:
  a) nella prova preliminare, disciplinata dall'articolo 123-bis, per
i candidati che non sono  in possesso del diploma di specializzazione
di cui  all'articolo 17, comma  113, della  legge 15 maggio  1997, n.
127;
  b)  in  una  prova  scritta  su  ciascuna  delle  materie  indicate
nell'articolo 123-bis;
  c)  in  una   prova  orale  su  ciascuna   delle  materie  indicate
nell'articolo 123-ter.".
          Avvertenza:
            Si procede  alla ripubblicazione del testo   del  decreto
          legislativo  17  novembre   1997, n.   398, corredato delle
          relative note,   ai  sensi  dell'art.  8,  comma    3,  del
          regolamento   di   esecuzione      del  testo  unico  delle
          disposizioni  sulla  promulgazione    delle  leggi,   sulla
          emanazione dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali della  Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.    14  marzo 1986,   n. 217.   resta
          invariato il  valore  e l'efficacia  dell'atto  legislativo
          qui trascritto.
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.