IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Ministro del tesoro del 15 settembre 1997, con
cui sono  fissate le  modalita' di emissione  dei buoni  ordinari del
Tesoro al portatore a partire dal 22 settembre 1997;
  Visto in particolare l'art. 7 del suindicato decreto;
  Ritenuta l'opportunita' di uniformare per  tutte e tre le tipologie
di  titoli la  tecnica di  presentazione delle  richieste in  asta da
parte degli operatori e di modificare pertanto il citato art. 7;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  7, comma  3, del  decreto del  Ministro del  tesoro del  15
settembre 1997 e' cosi' modificato:
  "I prezzi  indicati dagli operatori  possono variare, per  tutte le
tipologie  di titoli,  di un  centesimo di  lire o  multiplo di  tale
cifra".