IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Ministro del tesoro del 15 settembre 1997, con cui sono fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a partire dal 22 settembre 1997; Visto in particolare l'art. 7 del suindicato decreto; Ritenuta l'opportunita' di uniformare per tutte e tre le tipologie di titoli la tecnica di presentazione delle richieste in asta da parte degli operatori e di modificare pertanto il citato art. 7; Decreta: Art. 1. L'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro del 15 settembre 1997 e' cosi' modificato: "I prezzi indicati dagli operatori possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un centesimo di lire o multiplo di tale cifra".