Con  decreto  ministeriale  n.  23722  del  14  novembre  1997,  e'
accertata la sussistenza dello  stato di grave crisi dell'occupazione
per un periodo  massimo di 27 mesi, a decorrere  dal 18 gennaio 1997,
nell'area  sottoindicata in  conseguenza  del previsto  completamento
degli  impianti  industriali  o   delle  opere  pubbliche  di  grandi
dimensioni di seguito elencati:
  area del  comune di  Castellaneta (Taranto), imprese  impegnate nei
lavori  per  il raddoppio  e  potenziamento  della linea  ferroviaria
Bari-Taranto.
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito dell'accertamento  di cui  sopra e  tenendo conto  della
decorrenza  iniziale  della crisi  ivi  indicata,  e' autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista  dall'art. 7 della legge  23 luglio 1991, n.  223, in
favore dei lavoratori edili licenziati  dalle imprese edili ed affini
impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 18 gennaio
1997 al 17 luglio 1997.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 18 luglio 1997 al 17 gennaio 1998.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 18 luglio 1998 al 17 gennaio 1999.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 18 gennaio 1999 al 17 aprile 1999 (limite
massimo).
  Con  decreto  ministeriale  n.  23723  del  14  novembre  1997,  e'
accertata la sussistenza dello  stato di grave crisi dell'occupazione
per un periodo  massimo di 27 mesi, a decorrere  dal 31 gennaio 1997,
nell'area  sottoindicata in  conseguenza  del previsto  completamento
degli  impianti  industriali  o   delle  opere  pubbliche  di  grandi
dimensioni di seguito elencati:
  area del  comune di  Matera-Ferrandina (Matera),  imprese impegnate
nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Matera-Ferrandina.
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito dell'accertamento  di cui  sopra e  tenendo conto  della
decorrenza  iniziale  della crisi  ivi  indicata,  e' autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista  dall'art. 7 della legge  23 luglio 1991, n.  223, in
favore dei lavoratori edili licenziati  dalle imprese edili ed affini
impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 31 gennaio
1997 al 30 luglio 1997.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 31 luglio 1997 al 30 gennaio 1998.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 31 gennaio 1998 al 30 luglio 1998.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 31 luglio 1998 al 30 gennaio 1999.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 31 gennaio 1999 al 30 aprile 1999 (limite
massimo).
  Con  decreto  ministeriale  n.  23724  del  14  novembre  1997,  e'
accertata la sussistenza dello  stato di grave crisi dell'occupazione
per un  periodo massimo di  27 mesi, a  decorrere dal 4  luglio 1996,
nell'area  sottoindicata in  conseguenza  del previsto  completamento
degli  impianti  industriali  o   delle  opere  pubbliche  di  grandi
dimensioni di seguito elencati:
  area  del comune  di Termini  Imerese localita'  Ligueri (Palermo),
imprese  impegnate nella  costruzione  adduttore  Ovest San  Leonardo
primo lotto dalla diga Rosamarina a Trabia.
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito dell'accertamento  di cui  sopra e  tenendo conto  della
decorrenza  iniziale  della crisi  ivi  indicata,  e' autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista  dall'art. 7 della legge  23 luglio 1991, n.  223, in
favore dei lavoratori edili licenziati  dalle imprese edili ed affini
impegnate nelle attivita'  di cui sopra, per il periodo  dal 4 luglio
1996 al 3 gennaio 1997.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 4 gennaio 1997 al 3 luglio 1997.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 4 luglio 1997 al 3 gennaio 1998.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 4 gennaio 1998 al 3 luglio 1998.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal  4 luglio 1998 al 3  ottobre 1998 (limite
massimo).