LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Vista  la  legge 23  dicembre  1996,  n.  648, di  conversione  del
decreto-legge 21  ottobre 1996, n.  536, relativo alle misure  per il
contenimento della  spesa farmaceutica e la  determinazione del tetto
di spesa per l'anno 1996,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 dicembre 1996;
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il
recepimento  delle direttive  della  Comunita'  economica europea  in
materia   di  specialita'   medicinali,  pubb1icato   ne1la  Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991;
  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione
della  direttiva  93/39/CEE,  che modifica  le  direttive  65/65/CEE,
75/318/CEE  e 75/319/CEE  relative  ai  medicinali, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997;
  Visto  il proprio  provvedimento in  data 17  gennaio 1997,  con il
quale, ai  sensi dell'art. 1,  comma 4, del decreto-legge  21 ottobre
1996, n.  536, convertito dalla  legge 23  dicembre 1996, n.  648, e'
stato   istituito  l'elenco   dei   medicinali   innovativi  la   cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in   altri  Stati  ma  non  sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a  sperimentazione clinica  e dei medicinali  da impiegare
per  un'indicazione terapeutica  diversa  da  quella autorizzata,  da
erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a
soggetti  che  per  la  loro   patologia  non  dispongono  di  valida
alternativa terapeutica,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 24
del 30 gennaio 1997;
  Visti i propri  provvedimenti in data 17  gennaio 1997, concernenti
l'inserimento delle specialita' medicinali Betantrone, Frone, Serobif
e  del  medicinale  Deferiprone  nel predetto  elenco  di  medicinali
erogabili  a   totale  carico   del  Servizio   sanitario  nazionale,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1997;
  Atteso che per taluni soggetti  affetti da carcinoma del colonretto
sussistono  particolari   condizioni,  per   le  quali   non  possono
continuare ad avvalersi della  terapia attualmente disponibile per il
trattamento della loro patologia;
  Atteso che, specialita'  medicinali a base di  oxaliplatino, la cui
commercializzazione e'  autorizzata in Francia ma  non sul territorio
nazionale, possono costituire una opportunita' terapeutica;
  Ritenuto opportuno  consentire a  tali soggetti, la  prescrizione a
totale carico  del Servizio sanitario nazionale  di dette specialita'
medicinali;
  Ritenuto  necessario   dettare  le  condizioni  alle   quali  dette
specialita' medicinali vengono inserite nell'elenco, di cui al citato
provvedimento, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;
  Vista la propria delibera in data 5 agosto 1997;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La seguente specialita' medicinale  e' inserita, ai sensi dell'art.
1,  comma  4, della  legge  23  dicembre  1996, n.  648,  nell'elenco
istituito col provvedimento citato in premessa:
   ELOXATIN oxaliplatino;
   Laboratoires Sanofi Winthrop.