LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996; Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di specialita' medicinali, pubb1icato ne1la Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991; Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997; Visto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e' stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1997; Visti i propri provvedimenti in data 17 gennaio 1997, concernenti l'inserimento delle specialita' medicinali Betantrone, Frone, Serobif e del medicinale Deferiprone nel predetto elenco di medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1997; Atteso che per taluni soggetti affetti da carcinoma del colonretto sussistono particolari condizioni, per le quali non possono continuare ad avvalersi della terapia attualmente disponibile per il trattamento della loro patologia; Atteso che, specialita' medicinali a base di oxaliplatino, la cui commercializzazione e' autorizzata in Francia ma non sul territorio nazionale, possono costituire una opportunita' terapeutica; Ritenuto opportuno consentire a tali soggetti, la prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale di dette specialita' medicinali; Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali dette specialita' medicinali vengono inserite nell'elenco, di cui al citato provvedimento, concernente l'istituzione dell'elenco stesso; Vista la propria delibera in data 5 agosto 1997; Dispone: Art. 1. La seguente specialita' medicinale e' inserita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento citato in premessa: ELOXATIN oxaliplatino; Laboratoires Sanofi Winthrop.