IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a scuole di specializzazione del settore medico e la tab. XLV/2 allegata ad esso, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996 pubblicato nel supplemento n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1997 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a scuole di specializzazione del settore medico tra cui la scuola di specializzazione in medicina dello sport; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1996, recante l'aggiunta del comma 2.9 all'art. 2 della tab. XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Brescia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, adunanza dell'11 settembre 1997, relativamente al riordino della scuola di specializzazione in "medicina dello sport"; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Gli articoli da 181 a 188 relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport sono sostituiti dai seguenti con conseguente modifica nella numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in medicina dello sport Art. 181. - La scuola di specializzazione in medicina dello sport risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 182. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della medicina dello sport, sia riguardo alla attivita' scolastica, che a quella amatoriale, che a quella agonistica, che a quella correttiva. Art. 183. - La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport. Art. 184. - Il corso ha la durata di 4 anni, con sede amministrativa presso il dipartimento di scienze biomediche e biotecnologie. Art. 185. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nel protocollo di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 186. - Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' di 8 per ciascun anno di corso, per un totale di 32 specializzandi tenuto conto delle capacita' formative delle strutture. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A - Area Propedeutica, morfologica e fisiologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di base sulla struttura e funzioni degli apparati direttamente e indirettamente implicati nelle attivita' sportive, sulle principali correlazioni biochimiche e nutrizionali dall'eta' evolutiva a quella adulta con le capacita' di elaborare statisticamente i dati raccolti. Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, E03X Genetica medica, F19A Pediatria generale e specialistica. B - Area fisiopatologica e farmacologica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali conoscenze dei meccanismi fisiopatologici, compresi quelli connessi con la traumatologia sportiva nonche' le principali cognizioni di farmacologia, terapia del dolore e tossicologia sportiva. Settori: F04A Patologia generale, E07X Farmacologia, F07E Endocrinologia. C - Area patologica e traumatologica. Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le patologie di interesse internistico cardiologico e ortopedicotraumatologico che limitano o controindicano l'attivita' fisica e sportiva. Deve inoltre conoscere gli effetti dei farmaci sulle capacita' prestative con particolare riguardo agli aspetti tossicologici. Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiaco, F16A Malattie dell'apparato locomotore. D - Area valutativa e medico preventiva. Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di effettuare una completa valutazione clinica e strumentale dello sportivo sia a riposo che sotto sforzo. Egli deve inoltre conoscere le principali malattie e patologie ortopediche in rapporto all'attivita' motoria in generale ed ai diversi sport. Deve anche apprendere le patologie correlate all'attivita' sportiva con finalita' di prevenzione. Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F22A Igiene generale ed applicata. E - Area terapeutica e riabilitativa. Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali concetti di pronto soccorso, terapia e riabilitazione nelle diverse lesioni traumatologiche di interesse sportivo. Deve inoltre conoscere l'influenza dell'attivita' sportiva su patologie preesistenti e l'utilizzazione della medesima a fini terapeutici. Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F21X Anestesiologia. F - Area psicologica. Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i fondamenti della psicologia applicata allo sport ed acquisire gli strumenti per una corretta valutazione dei comportamenti psicomotori e delle motivazioni alla pratica sportiva, specie in eta' evolutiva. Settori: E06A Fisiologia umana, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica. G - Area organizzativa e tecnicometodologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza dei concetti fondamentali relativamente ai seguenti ambiti: teoria del movimento e dello sport; etica sportiva; organizzazione sportiva nazionale ed internazionale; regolamentazione delle diverse specialita' sportive; teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo. Settore: F22A Igiene generale ed applicata. H - Area medico legale e assicurativa. Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi della responsabilita' professionale medicosportiva nei confronti della colpa generica, della colpa specifica e della tutela dei diritti dell'atleta. Deve essere informato sulle normative della tutela assicurativa per il rischio privato sportivo nonche' dei regolamenti nazionali ed internazionali delle assicurazioni a particolare tutela dell'atleta. Settore: F22B Medicina legale. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma deve: aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, i seguenti atti specialistici in strutture proprie della scuola o in strutture convenzionate, in particolare con quelle gestite dal CONI: 1) aver partecipato alla valutazione di almeno 300 giudizi di idoneita', di cui 50 derivanti dalla valutazione integrativa di esami strumentali e/o di laboratorio per problematiche in ambito cardiologico, internistico ortopedico; 2) aver partecipato alla definizione di 50 protocolli di riabilitazione posttraumatica ed aver eseguito differenti tipi di bendaggi funzionali per traumi da sport; 3) aver stilato almeno 5 protocolli di osservazione diretta, effettuata presso centri sportivi amatoriali ed agonistici, centri riabilitativi e correttivi ed istituzioni scolastiche, per una corretta valutazione dei comportamenti del soggetto; 4) aver seguito almeno 20 gare, affiancando il medico addetto nella raccolta del liquido organico per l'antidoping; 5) aver personalmente eseguito almeno 30 valutazioni funzionali ergonometriche in atleti e 5 cardiopatici e/o asmatici; 6) aver partecipato alla formulazione di almeno 30 programmi di allenamento in 4 discipline sportive (2 a prevalente attivita' anaerobica e 2 a prevalente attivita' aerobica). Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Brescia, 30 ottobre 1997 Il rettore: Preti