ART. 1
                       (Campo di applicazione)
    1.    Il    presente   contratto   collettivo   quadro   riguarda
l'applicazione, in via transitoria, dell'art. 2 del  D.L.  10  maggio
1996,  n.  254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 in tutti i
comparti  e  le  separate  aree  di  contrattazione  della  dirigenza
previsti  dal  D.P.C.M. 29 dicembre 1993, n. 593, fatta eccezione per
l'area della dirigenza medica e veterinaria  del  Servizio  Sanitario
Nazionale  per  la  quale si procedera' - sempre in via transitoria -
con apposito contratto nel rispetto dei principi  generali  e  comuni
del presente accordo.
                               ART. 2
                        (Norma programmatica)
    1.  Le parti - prendendo atto delle modificazioni di cui all'art.
2 del D.L. 254/1996, convertito in legge 365/1996 - convengono che la
materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi  sindacali  -
contrattualmente   disciplinabile   -   possa   essere  compiutamente
riveduta.
    2. A tal fine le  parti  stabiliscono  di  fissare  l'inizio  del
negoziato  per il contratto collettivo definitivo, a partire dal mese
di aprile 1997, allo scopo di pervenire ad un accordo che,  ai  sensi
del  comma  1,  definisca  i  criteri  generali  in  tema  di diritti
sindacali nei luoghi di lavoro nonche' delle prerogative sindacali  e
delle relative modalita' di utilizzo.
    3.  Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2, le
parti convengono,altresi', sulla necessita' di apportare alle vigenti
disposizioni relative alle modalita' di utilizzo dei distacchi, delle
aspettative e permessi sindacali, previste dal  D.P.C.M.  27  ottobre
1994,  n.  770,  le  modifiche  indicate  negli articoli del presente
contratto, tenendo anche conto della legge 20 maggio 1970, n. 300.
                               ART. 3
           (Flessibilita' in tema di distacchi sindacali)
    1.  Fermo  rimanendo  il  loro  numero  complessivo,  i distacchi
sindacali - sino al limite massimo del 50% -  possono  essere  fruiti
dai  dirigenti  sindacali  di  cui  all'art.   2 comma 7 del D.P.C.M.
770/1994 anche frazionatamente per periodi non inferiori a  tre  mesi
ciascuno.
    2.  Nei  limiti  di cui al comma 1, i distacchi sindacali possono
essere utilizzati con articolazione  della  prestazione  di  servizio
ridotta  al  50%  -  previo accordo con l'amministrazione interessata
sulla tipologia prescelta tra quelle sottoindicate:
    a) in tutti i giorni lavorativi;
    b) con articolazione della prestazione  su  alcuni  giorni  della
settimana,  del  mese  o  di determinati periodi dell'anno in modo da
rispettare - come media - la durata del lavoro  settimanale  prevista
per   la   prestazione   ridotta   nell'arco   temporale   preso   in
considerazione.
    3. Nel caso di utilizzo della facolta' prevista dai commi 1 e  2,
il  numero  dei  dirigenti  distaccati risultera' aumentato in misura
corrispondente fermo  rimanendo  l'intero  ammontare  del  distacchi,
arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unita' superiore.
    4.  Nel  caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2
per la parte economica si applica l'art. 7 comma 3 e, per il  diritto
alle  ferie  ed  al periodo di prova in caso di vincita di concorso o
passaggio di qualifica (purche' in tale  ipotesi  sia  confermato  il
distacco  sindacale  con prestazione lavorativa ridotta) si applicano
le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro  per  il
rapporto  di  lavoro part-time - orizzontale o verticale - secondo le
tipologie del comma 2. Il rinvio ai singoli contratti  collettivi  di
comparto va inteso solo come una modalita' di fruizione dei distacchi
sindacali  che,  pertanto,  non  si  configurano  come un rapporto di
lavoro  part-time  -  e  non  incidono  sulla  determinazione   delle
percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di
tali rapporti di lavoro dai citati contratti collettivi.
    5.  Fermo  rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti
sindacali  appartenenti  alle   qualifiche   dirigenziali,   in   via
eccezionale, previo accordo con l'amministrazione di appartenenza, il
distacco   sindacale  puo'  essere  svolto  con  articolazione  della
prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del  mese  o
di  determinati  periodi  dell'anno in analogia a quanto previsto dal
comma 2, lettera b). In tal caso si applica il comma  4  prendendo  a
riferimento  il CCNL del comparto cui l'area dirigenziale appartiene.
La prestazione lavorativa di cui al presente comma puo' anche  essere
superiore al 50%.
    6.  Per  il  periodo  in  cui  si applicano nei loro confronti le
flessibilita' previste nei commi 2 e 5,  i  dirigenti  sindacali  non
possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 4 e 5.
    7.  I  periodi  di  distacco  senza  prestazione  lavorativa sono
equiparati   a   tutti   gli    effetti    al    servizio    prestato
nell'amministrazione,  salvo  che  per  il  diritto  alle ferie ed il
compimento del periodo di prova in caso di vincita di concorso  o  di
passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la
formale  assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale
venga  richiesto  ovvero  risulti  confermato  il  distacco   totale,
potranno essere attivate le procedure di urgenza previste dall'art. 8
comma  3  per  la  prosecuzione  del  distacco.  Il  periodo di prova
risultera' sospeso per tutta la durata di esso.
                               ART. 4
                (Titolarita' e flessibilita' in tema
                  di permessi sindacali retribuiti)
    1.  I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla
contrattazione  decentrata  possono  fruire  di  permessi  sindacali,
giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.
    2.  I  dirigenti  sindacali  che  ricoprono  cariche in seno agli
organismi  direttivi  statutari  delle  proprie   confederazioni   ed
organizzazioni  di cui all'art. 2, comma 7 del D.P.C.M. 770/1994, non
collocati  in  distacco  sindacale,  possono   fruire   di   permessi
sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.
    3.  I dirigenti sindacali indicati nei commi 1 e 2 possono fruire
di permessi anche per la partecipazione  a  trattative  sindacali,  a
convegni e congressi di natura sindacale.
    4.  I  permessi  sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al
servizio prestato nell'amministrazione.
    5. In tutti i comparti di contrattazione collettiva del  pubblico
impiego  e  nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva
dei dirigenti, nel limite del monte ore complessivamente spettante  a
ciascuna  organizzazione  sindacale  ai sensi del D.P.C.M. 770/1994 e
successivo D.M. del 5 maggio 1995, i permessi sindacali,  giornalieri
od  orari  di cui ai commi 1, 2 e 3, spettanti ai dirigenti sindacali
possono  essere  cumulati  per  periodi  -  anche  frazionati  -  non
superiori a dodici giorni a trimestre.
    6.  Nell'utilizzo  dei permessi deve comunque essere garantita la
funzionalita' dell'attivita'  lavorativa  della  struttura  o  unita'
operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente.
    7.  L'effettiva  utilizzazione  dei  permessi sindacali di cui al
presente  articolo  deve  essere  certificata  entro  tre  giorni  al
dirigente  dell'ufficio  di  appartenenza  del dipendente in permesso
sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto  ed
utilizzato   il   permesso.  Il  predetto  dirigente  provvedera'  ad
informare il servizio che si  occupa  della  gestione  del  personale
nell'ambito dell'amministrazione.
    8.   Le   pubbliche  amministrazioni  destinatarie  del  presente
contratto assicurano i vari livelli di relazioni  sindacali  relativi
alla  contrattazione,  agli  incontri per l'esame ove richiesti dalle
organizzazioni sindacali nelle materie previste dai vari CCNL ed alla
consultazione, in apposite riunioni che avvengono - normalmente -  al
di  fuori  dell'orario  di  lavoro.  Ove cio' non sia possibile sara'
comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali  previste  dai
rispettivi  contratti  collettivi  - l'espletamento del loro mandato,
attivando procedure e modalita' idonee a tal fine.
                               ART. 5
     (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari)
    1.  In  applicazione  dell'art.  30 della legge 300/1970 ai sensi
dell'art. 2 del  d.l.  254/1996,  convertito  in  legge  365/1996,  i
dirigenti  indicati  nell'art.  4, comma 2 hanno diritto a permessi -
orari o giornalieri -  per  la  partecipazione  alle  riunioni  degli
organismi  direttivi  statutari  nazionali,  regionali, provinciali e
territoriali.
    2. Per garantire l'applicazione del citato art. 30 legge 300/1970
- in attesa della determinazione della misura e  delle  modalita'  di
fruizione dei permessi di cui al comma 1 - in via sperimentale e sino
alla  stipulazione  del contratto collettivo dell'art. 2, comma 2 che
dovra' avvenire entro il 29 dicembre 1997, ai dirigenti ivi  indicati
per  la  partecipazione  alle  riunioni  dei  citati  organismi  sono
concessi ulteriori permessi.
    3. Il numero di permessi di cui al  comma  2  non  puo'  comunque
superare  per  ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale le
ore indicate, rispettivamente, nelle  tabelle  allegato  1  e  2  dei
presente contratto.
    4.  Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al
comma 3 alle proprie organizzazioni di categoria.
    5. Da parte  delle  organizzazioni  sindacali  appartenenti  alla
stessa  sigla  sono  ammesse  utilizzazioni in forma compensativa dei
permessi sindacali citati  al  comma  3  fra  comparto  e  rispettiva
separata area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.
    6.  In  applicazione  del  presente  articolo  le  organizzazioni
sindacali  comunicano  alle   amministrazioni   di   appartenenza   i
nominativi   dei  dirigenti  sindacali  aventi  titolo.  In  caso  di
fruizione dei relativi permessi si applica l'art. 4, commi 6 e 7.
    7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 6,  comma  3  del
D.P.C.M.  770/1994 comunica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali
in base al presente articolo in separato conteggio.
    8. Le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative  nazionali
con  riserva  in  attesa dell'esito del giudizio pendente, in caso di
decisione sfavorevole dovranno  restituire  alle  amministrazioni  di
appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle
ore fruite ai sensi del presente articolo. Analogamente si procede in
caso di superamento del monte ore disponibile ai sensi del comma 3.
                               ART. 6
                (Titolarita' e flessibilita' in tema
                di permessi sindacali non retribuiti)
    1.  I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla
contrattazione decentrata hanno  diritto  a  permessi  sindacali  non
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi
e  convegni  di  natura  sindacale,  in  misura non inferiore ad otto
giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
    2. I dipendenti di cui al comma 1  che  intendano  esercitare  il
diritto  ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di
lavoro  di  regola  tre  giorni  prima,  tramite  le   rappresentanze
sindacali aziendali.
    3.  L'effettiva  utilizzazione  dei  permessi sindacali di cui al
presente  articolo  deve  essere  certificata  entro  tre  giorni  al
dirigente  dell'ufficio  di  appartenenza  del dipendente in permesso
sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto  ed
utilizzato   il   permesso.  Il  predetto  dirigente  provvedera'  ad
informare il servizio che si  occupa  della  gestione  del  personale
nell'ambito dell'amministrazione.
                               ART. 7
                       (Trattamento economico)
    1.  Il  trattamento  economico  spettante  nei  casi  di distacco
sindacale e' disciplinato dai  rispettivi  contratti  collettivi  dei
comparti ed aree dirigenziali.
    2.  Sino  a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o
di area non avranno  stabilito  la  specifica  disciplina,  le  parti
concordano  che  -.  salvo condizioni di miglior favore negli attuali
contratti  -  nei  sottonotati  comparti  il  trattamento   economico
spettante sia il seguente:
    a) Ministeri:
    Al  personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali
di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.    770,  competono
oltre  le  voci retributive di cui all'art. 29, comma 1, primo alinea
lett. a), b) e c) del CCNL stipulato il 16 maggio 1995,  relative  al
trattamento  fondamentale, anche le indennita' previste dall'art. 34,
comma 2, lett. a) dei medesimo contratto.
    b) Aziende:
    Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi  sindacali
di  cui  all'art.  2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.  770, competono
oltre le voci retributive di cui all'art. 46, comma  1,  lettere  a),
b),  c)  del  CCNL  stipulato  il  9 febbraio 1996, anche le seguenti
indennita' previste dai seguenti articoli del medesimo contratto:
    - artt. 54, 63, 67, nell'ordine, per il personale dei Monopoli di
Stato, della  Cassa  depositi  e  prestiti  e  dell'AIMA:  indennita'
aziendale;
    -  art.  58, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco:  indennita' di
rischio;
    c) Scuola:
    Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi  sindacali
di  cui  all'art.  2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.  770, competono
oltre le voci retributive di cui all'art. 63, comma 1,  primo  alinea
lettere  a)  e  b)  del  CCNL stipulato il 4 agosto 1995, relative al
trattamento fondamentale, anche le indennita' previste  dal  medesimo
articolo,  comma 1 secondo alinea - sul trattamento accessorio - alle
lettere e) o f) o g) secondo le  rispettive  qualifiche,  nonche'  la
progressione professionale di cui all'art. 27, comma 2 ultimo periodo
del medesimo contratto.
    d) Universita':
    Al  personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali
di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.    770,  competono
oltre  a  tutte  le  voci  retributive  di  cui all'art. 38, comma 1,
lettera A)  del  CCNL  stipulato  il  21  maggio  1996,  relative  al
trattamento  fondamentale,  anche le indennita' previste alla lettera
B) del medesimo articolo sul trattamento accessorio - ai numeri  1  e
6.
    e) Sanita':
    Al  personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali
di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.    770,  competono
oltre  a  tutte  le  voci  retributive  di  cui all'art. 40, comma 1,
lettera  A)  del  CCNL  stipulato  il  1  settembre  1995,  anche  le
indennita' dell'art. 45, compresa la maggiorazione ivi prevista - ove
spettante;  al  personale inquadrato nel livello retributivo VIII bis
competono l'indennita' di cui all'art. 49, comma 3 e quella del comma
4 ove spettante.
    f) Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione:
    Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi  sindacali
di  cui  all'art.  2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.  770, competono
oltre a tutte le voci  retributive  di  cui  all'art.  38,  comma  1,
lettera  A)  del  CCNL  stipulato  il  7  ottobre  1996,  relative al
trattamento fondamentale, anche le indennita' previste  alla  lettera
B)  del  medesimo articolo sul trattamento accessorio - ai numeri 1 e
4.
    3. Al dirigente sindacale in caso di distacco ai sensi  dell'art.
3, commi 2 e 5, e' garantito:
    -  il  trattamento  economico complessivo nella misura intera con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa  la
retribuzione  di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio
legato  alla  produttivita'  o  alla  retribuzione  di  risultato  e'
attribuito   in   base  all'apporto  partecipativo  del  medesimo  al
raggiungimento degli obiettivi assegnati;
    - i predetti periodi di distacco  sono  equiparati  a  tutti  gli
effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini
del trattamento pensionistico.
    4.  In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati
alla  produttivita'  comunque  denominati  nei  vari  comparti  o  la
retribuzione  di  risultato  per  i  dirigenti  spettano al dirigente
sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento  dei
risultati stessi verificati a consuntivo.
    5. Ai sensi e con le modalita' dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 16
settembre  1996,  n.  564,  in  caso  di  aspettativa  sindacale  non
retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8,
ottavo comma della legge 23 aprile 1981,  n.  155,  sono  gli  stessi
previsti  per  la  retribuzione  spettante  al  personale in distacco
sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di
area dirigenziale.
                               ART. 8
      (Richiesta, revoca, conferma dei distacchi ed aspettative
sindacali)
    1.  Le  richieste  di  distacco  o  di aspettativa sindacale sono
presentate secondo le modalita' previste, rispettivamente  nei  primi
tre  periodi dell'art. 2, comma 6 e dell'art. 4, comma 2 del D.P.C.M.
770/1994.
    2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le  confederazioni  e  le
organizzazioni  sindacali comunicano alle amministrazioni interessate
ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
Funzione pubblica - le variazioni da apportare agli elenchi normativi
del  personale in distacco o aspettativa sindacale di cui all'art. 6,
comma 2 del D.P.C.M. 770/1994, gia' trasmessi  nell'anno  precedente,
in  applicazione  degli  art.  2,  comma  2 e 4, comma 2 dello stesso
D.P.C.M. 770. La comunicazione vale in tal caso anche  come  conferma
annuale  dei  distacchi  e  delle aspettative gia' perfezionati e non
modificati. Qualora non vi siano variazioni e'  sufficiente  la  mera
comunicazione  formale  di  conferma  al  Dipartimento della Funzione
Pubblica   degli   elenchi   citati   per   l'anno   successivo.   Le
confederazioni   ed   organizzazioni   sindacali  possono,  peraltro,
avanzare  richiesta  di  revoca  dei  distacchi  in   ogni   momento,
comunicandola  alle  amministrazioni  interessate  ed al Dipartimento
della Funzione pubblica citato per i conseguenziali provvedimenti.
    3.  In  attesa  degli  adempimenti  istruttori   previsti   dalie
disposizioni  richiamate nel comma 1 per la concessione dei distacchi
o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza -
segnalati  nella  richiesta  da   parte   delle   confederazioni   ed
organizzazioni  sindacali - e' consentito l'utilizzo provvisorio - in
distacco o  aspettativa  dei  dipendenti  interessati  -  dal  giorno
successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima. ,
    4.  Qualora  la  richiesta  non  possa  aver seguito, l'eventuale
assenza dal servizio dei dipendenti e'  trasformata,  a  domanda,  in
aspettativa  sindacale  non  retribuita  ai  sensi  dell'art.  4  del
D.P.C.M. 770/1994.
    5. In tutti i casi di cessazione del distacco o  di  aspettativa,
il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza
non potra' avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai
rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione sindacale
durante il periodo dei distacco.
    6.  Nel rispetto delle quote complessive di distacchi assegnati a
ciascun comparto dal D.M. 5 maggio 1995, pubblicato  sul  supplemento
ordinario  alla  G.U.  n.  179 dei 2 maggio 1995, nell'ambito di esso
ogni singola confederazione puo' modificare -  in  firma  comprensiva
tra  comparto  e  relativa  separata  area  di  contrattazione  della
dirigenza - le quote di  distacchi  rispettivamente  assegnati.  Tale
possibilita'  riguarda anche le organizzazioni sindacali appartenenti
alla stessa sigla. Dell'utilizzo dei distacchi in forma  compensativa
e'  data  notizia  all'amministrazione  di appartenenza del personale
interessato ai fini degli adempimenti istruttori di cui  all'art.  2,
comma  6  del  D.P.C.M. 770/1994 nonche' per la predisposizione degli
elenchi previsti dall'art. 6,  comma  2  dello  stesso  decreto.  Nel
comparto  Sanita' la compensazione delle singole confederazioni opera
solo tra il comparto  stesso  e  la  separata  area  negoziale  della
dirigenza    dei   ruoli   sanitario,   professionale,   tecnico   ed
amministrativo. Quella  tra  organizzazioni  sindacali  della  stessa
sigla opera tra il comparto ed entrambe le aree.
    7.  La  trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni
pubbliche per l'aggiornamento del repertorio delle confederazioni  ed
organizzazioni  sindacali  operanti nel pubblico impiego e della loro
consistenza  associativa  deve  avvenire  nel  pieno  rispetto  delle
procedure previste dal punto 2 della circolare del Dipartimento della
Funzione  pubblica  del  25  gennaio  1996,  n.  2,  pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1996, serie generale n.  60.  Per  la
violazione  delle  predette  procedure si rinvia a quanto previsto in
tema di responsabilita'  degli  addetti  dall'art.  6,  comma  7  del
D.P.C.M. 770/1994.
                               ART. 9
                   (Norme speciali per la Scuola)
    1.  Il  presente contratto si applica nei confronti dei dirigenti
sindacali  appartenenti  al   comparto   scuola   con   le   seguenti
specificazioni  o  integrazioni, di seguito indicate per ciascuno dei
sottonotati articoli del presente contratto:
    A) Art. 3:
    -  nel  caso  di  applicazione  del  comma  1  dell'art.  3,   il
frazionamento  del  distacco  non  puo'  essere inferiore alla durata
dell'anno scolastico;
    - ai dirigenti di istituto ed ai responsabili di  amministrazione
si  applica  solo il disposto del comma 1 dell'art. 3. In tal caso il
frazionamento del distacco non  puo'  essere  inferiore  alla  durata
dell'anno scolastico;
    - in tutti i casi in cui possa ricorrere l'applicazione del comma
2  dell'art.  3,  la tipologia di distacco sindacale per il personale
docente puo' essere solo quella di cui alla lettera a)  dello  stesso
comma,  prevedendosi  in  tal  caso  una  proporzionale riduzione del
numero delle classi assegnate.
    - la disciplina da  prendere  a  riferimento  per  l'applicazione
dell'art.  3  comma 2 e' quella prevista dall'ordinanza del Ministero
della Pubblica istruzione n.   179 del 19 maggio  1989  e  successive
conferme.  Il  rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una
modalita' di fruizione dei distacchi  sindacali.  Pertanto  essi  non
incidono  sulla determinazione delle percentuali massime previste, in
via generale, per la costituzione di rapporti  di  lavoro  part  time
dalla citata ordinanza.
    B) Art. 4:
    -  per  assicurare  la continuita' dell'attivita' didattica e per
evitare aumento di spesa garantendo un'equa distribuzione del  lavoro
tra  il  personale  in  servizio,  i  permessi sindacali nel comparto
scuola non possono superare bimestralmente cinque  giorni  lavorativi
e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.
    C) Art. 8:
    -  con  riferimento  ai  commi 1 e 2 dell'art. 8, le richieste di
distacco e di  aspettativa  sindacale  dei  dirigenti  sindacali  del
comparto  e  la  comunicazione  di  conferma  annuale  devono  essere
presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. La  stessa  data  deve
essere  rispettata  per  le  richieste  di  revoca  del distacco o di
aspettativa dei medesimi che non possono avvenire nel corso dell'anno
scolastico  anche  nel  caso  in  cui   contengano   la   contestuale
sostituzione   con   altro  dirigente  sindacale  salvo  il  caso  di
sopravvenuto motivato  impedimento.  In  tal  caso  e'  possibile  la
sostituzione  nel distacco retribuito con un dirigente gia' collocato
in aspettativa sindacale non retribuita.
    - con riferimento al comma 3 dell'art. 8, la procedura  d'urgenza
per  il  distacco  o  aspettativa  dei  dirigenti sindacali di cui al
precedente alinea e' adottabile solo fino al  31  luglio  di  ciascun
anno.
    2.  La  ripartizione  del monte ore dei permessi sindacali di cui
all'art. 3, comma 10 del D.P.C.M. 770/1994 per il comparto scuola  e'
effettuata  con  le  modalita' e procedure ivi previste dal Ministero
della Pubblica Istruzione. Nel  limite  del  monte  ore  spettante  a
ciascuna  organizzazione  il  Ministero  provvede  ad  una  ulteriore
ripartizione  a  livello  provinciale  affidandone  la  gestione   ai
rispettivi provveditorati per i relativi adempimenti successivi.
                               ART. 10
                              (Durata)
    1.  Il  presente contratto - salvo diversa clausola del contratto
collettivo quadro di cui all'art. 2,  comma  2,  produrra'  i  propri
effetti  sino  all'entrata  in  vigore  dei  contratti  collettivi di
comparto e delle separate aree della dirigenza relativi alla stagione
contrattuale 1998 - 2001.
                               ART. 11
                    (Norme finali e transitorie)
    1.  Le  flessibilita'  previste  dagli  artt. 3, 4, 5 compreso il
comma tre e gli artt. 6, 8 e 9  decorrono  dal  giorno  successivo  a
quello  della  stipulazione del presente contratto e si applicano nei
comparti e nelle separate aree di contrattazione della  dirigenza  di
cui all'art. 1, comma 1.
    2.  Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali
previsti dalle vigenti disposizioni per le Autonomie locali  (Comuni,
Province, Comunita' Montane, I.PA.B.) - in presenza del decreto legge
25  novembre  1996,  convertito  in  legge 24 gennaio 1997, n.  5 che
definisce le modalita' di  suddivisione  delle  spese  tra  gli  enti
predetti  -  nell'ambito  degli  adempimenti dell'art. 2, comma 6 del
D.P.C.M.  770/1994  ed  all'interno  delle   suddette   articolazioni
settoriali  -  e'  possibile  utilizzare  in  forma  compensativa  la
ripartizione dei distacchi previsti per i dirigenti  sindacali  delle
citate  autonomie  locali  dal  DM.  5  maggio  1995,  compensando le
relative spese tra gli enti interessati.
    3. Eventuali casi di contenzioso  in  qualsiasi  momento  insorti
sull'applicazione    del   D.P.C.M.   770/1994   relativamente   alla
concessione o revoca dei distacchi a causa dell'assenza nel  predetto
Regolamento  di  norme  sulla  compensazione, sono risolti sulla base
dell'art. 8, comma 6.
                               ART. 12
                          (Disapplicazioni)
    1.  Dalla  data di cui all'art. 11, comma 1, sono disapplicate le
sottoindicate disposizioni del D.P.C.M.  770/1994:
    a) in relazione all'art. 3: comma 8 dell'art. 2 del  D.P.C.M.  25
ottobre 1994, n. 770;
    b)  in relazione agli artt. 4 e 9, comma 1 lett. B):  commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6, dell'art. 3 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;
    c) in relazione all'art. 6: comma 3, art.  4  del  D.P.C.M.    25
ottobre 1994, n. 770;
    d) in relazione agli artt. 8 e 9 comma 1, lett. C): art. 2, comma
6  -  quarto, quinto e sesto periodo - del D.P.C.M.  25 ottobre 1994,
n. 770; art. 3,  comma  10,  limitatamente  alle  parole  "e  per  il
comparto   "Scuola"   da  ciascun  istituto,  scuola  ed  istituzione
scolastica", in quanto ferme le modalita' e  procedure  del  medesimo
comma,  alla  ripartizione  dei  permessi provvede il Ministero della
pubblica istruzione ai  sensi  dell'art.  9,  comma  2  del  presente
contratto;  art.  4,  comma  2 - quarto, quinto e sesto periodo dello
stesso D.P.C.M. 770/1994.
    2.  Per  tutto  quanto  non  modificato  dal  presente  contratto
continuano  ad  avere efficacia il D.P.C.M.  770/1994 ed i successivi
decreti del 5 maggio 1995 pubblicati sul supplemento  ordinario  alla
Gazzetta ufficiale n. 179/1995.