ART. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente contratto collettivo quadro riguarda
l'applicazione, in via transitoria, dell'art. 2 del D.L. 10 maggio
1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 in tutti i
comparti e le separate aree di contrattazione della dirigenza
previsti dal D.P.C.M. 29 dicembre 1993, n. 593, fatta eccezione per
l'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario
Nazionale per la quale si procedera' - sempre in via transitoria -
con apposito contratto nel rispetto dei principi generali e comuni
del presente accordo.
ART. 2
(Norma programmatica)
1. Le parti - prendendo atto delle modificazioni di cui all'art.
2 del D.L. 254/1996, convertito in legge 365/1996 - convengono che la
materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali -
contrattualmente disciplinabile - possa essere compiutamente
riveduta.
2. A tal fine le parti stabiliscono di fissare l'inizio del
negoziato per il contratto collettivo definitivo, a partire dal mese
di aprile 1997, allo scopo di pervenire ad un accordo che, ai sensi
del comma 1, definisca i criteri generali in tema di diritti
sindacali nei luoghi di lavoro nonche' delle prerogative sindacali e
delle relative modalita' di utilizzo.
3. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2, le
parti convengono,altresi', sulla necessita' di apportare alle vigenti
disposizioni relative alle modalita' di utilizzo dei distacchi, delle
aspettative e permessi sindacali, previste dal D.P.C.M. 27 ottobre
1994, n. 770, le modifiche indicate negli articoli del presente
contratto, tenendo anche conto della legge 20 maggio 1970, n. 300.
ART. 3
(Flessibilita' in tema di distacchi sindacali)
1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi
sindacali - sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti
dai dirigenti sindacali di cui all'art. 2 comma 7 del D.P.C.M.
770/1994 anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi
ciascuno.
2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali possono
essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio
ridotta al 50% - previo accordo con l'amministrazione interessata
sulla tipologia prescelta tra quelle sottoindicate:
a) in tutti i giorni lavorativi;
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in modo da
rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista
per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in
considerazione.
3. Nel caso di utilizzo della facolta' prevista dai commi 1 e 2,
il numero dei dirigenti distaccati risultera' aumentato in misura
corrispondente fermo rimanendo l'intero ammontare del distacchi,
arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unita' superiore.
4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2
per la parte economica si applica l'art. 7 comma 3 e, per il diritto
alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o
passaggio di qualifica (purche' in tale ipotesi sia confermato il
distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta) si applicano
le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il
rapporto di lavoro part-time - orizzontale o verticale - secondo le
tipologie del comma 2. Il rinvio ai singoli contratti collettivi di
comparto va inteso solo come una modalita' di fruizione dei distacchi
sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di
lavoro part-time - e non incidono sulla determinazione delle
percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di
tali rapporti di lavoro dai citati contratti collettivi.
5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti
sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali, in via
eccezionale, previo accordo con l'amministrazione di appartenenza, il
distacco sindacale puo' essere svolto con articolazione della
prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o
di determinati periodi dell'anno in analogia a quanto previsto dal
comma 2, lettera b). In tal caso si applica il comma 4 prendendo a
riferimento il CCNL del comparto cui l'area dirigenziale appartiene.
La prestazione lavorativa di cui al presente comma puo' anche essere
superiore al 50%.
6. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le
flessibilita' previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali non
possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 4 e 5.
7. I periodi di distacco senza prestazione lavorativa sono
equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato
nell'amministrazione, salvo che per il diritto alle ferie ed il
compimento del periodo di prova in caso di vincita di concorso o di
passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la
formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale
venga richiesto ovvero risulti confermato il distacco totale,
potranno essere attivate le procedure di urgenza previste dall'art. 8
comma 3 per la prosecuzione del distacco. Il periodo di prova
risultera' sospeso per tutta la durata di esso.
ART. 4
(Titolarita' e flessibilita' in tema
di permessi sindacali retribuiti)
1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla
contrattazione decentrata possono fruire di permessi sindacali,
giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.
2. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli
organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed
organizzazioni di cui all'art. 2, comma 7 del D.P.C.M. 770/1994, non
collocati in distacco sindacale, possono fruire di permessi
sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.
3. I dirigenti sindacali indicati nei commi 1 e 2 possono fruire
di permessi anche per la partecipazione a trattative sindacali, a
convegni e congressi di natura sindacale.
4. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al
servizio prestato nell'amministrazione.
5. In tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico
impiego e nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva
dei dirigenti, nel limite del monte ore complessivamente spettante a
ciascuna organizzazione sindacale ai sensi del D.P.C.M. 770/1994 e
successivo D.M. del 5 maggio 1995, i permessi sindacali, giornalieri
od orari di cui ai commi 1, 2 e 3, spettanti ai dirigenti sindacali
possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non
superiori a dodici giorni a trimestre.
6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la
funzionalita' dell'attivita' lavorativa della struttura o unita'
operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente.
7. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al
presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al
dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso
sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto ed
utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvedera' ad
informare il servizio che si occupa della gestione del personale
nell'ambito dell'amministrazione.
8. Le pubbliche amministrazioni destinatarie del presente
contratto assicurano i vari livelli di relazioni sindacali relativi
alla contrattazione, agli incontri per l'esame ove richiesti dalle
organizzazioni sindacali nelle materie previste dai vari CCNL ed alla
consultazione, in apposite riunioni che avvengono - normalmente - al
di fuori dell'orario di lavoro. Ove cio' non sia possibile sara'
comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai
rispettivi contratti collettivi - l'espletamento del loro mandato,
attivando procedure e modalita' idonee a tal fine.
ART. 5
(Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari)
1. In applicazione dell'art. 30 della legge 300/1970 ai sensi
dell'art. 2 del d.l. 254/1996, convertito in legge 365/1996, i
dirigenti indicati nell'art. 4, comma 2 hanno diritto a permessi -
orari o giornalieri - per la partecipazione alle riunioni degli
organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e
territoriali.
2. Per garantire l'applicazione del citato art. 30 legge 300/1970
- in attesa della determinazione della misura e delle modalita' di
fruizione dei permessi di cui al comma 1 - in via sperimentale e sino
alla stipulazione del contratto collettivo dell'art. 2, comma 2 che
dovra' avvenire entro il 29 dicembre 1997, ai dirigenti ivi indicati
per la partecipazione alle riunioni dei citati organismi sono
concessi ulteriori permessi.
3. Il numero di permessi di cui al comma 2 non puo' comunque
superare per ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale le
ore indicate, rispettivamente, nelle tabelle allegato 1 e 2 dei
presente contratto.
4. Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al
comma 3 alle proprie organizzazioni di categoria.
5. Da parte delle organizzazioni sindacali appartenenti alla
stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei
permessi sindacali citati al comma 3 fra comparto e rispettiva
separata area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.
6. In applicazione del presente articolo le organizzazioni
sindacali comunicano alle amministrazioni di appartenenza i
nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo. In caso di
fruizione dei relativi permessi si applica l'art. 4, commi 6 e 7.
7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del
D.P.C.M. 770/1994 comunica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali
in base al presente articolo in separato conteggio.
8. Le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali
con riserva in attesa dell'esito del giudizio pendente, in caso di
decisione sfavorevole dovranno restituire alle amministrazioni di
appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle
ore fruite ai sensi del presente articolo. Analogamente si procede in
caso di superamento del monte ore disponibile ai sensi del comma 3.
ART. 6
(Titolarita' e flessibilita' in tema
di permessi sindacali non retribuiti)
1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla
contrattazione decentrata hanno diritto a permessi sindacali non
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi
e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto
giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
2. I dipendenti di cui al comma 1 che intendano esercitare il
diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze
sindacali aziendali.
3. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al
presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al
dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso
sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto ed
utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvedera' ad
informare il servizio che si occupa della gestione del personale
nell'ambito dell'amministrazione.
ART. 7
(Trattamento economico)
1. Il trattamento economico spettante nei casi di distacco
sindacale e' disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei
comparti ed aree dirigenziali.
2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o
di area non avranno stabilito la specifica disciplina, le parti
concordano che -. salvo condizioni di miglior favore negli attuali
contratti - nei sottonotati comparti il trattamento economico
spettante sia il seguente:
a) Ministeri:
Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali
di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono
oltre le voci retributive di cui all'art. 29, comma 1, primo alinea
lett. a), b) e c) del CCNL stipulato il 16 maggio 1995, relative al
trattamento fondamentale, anche le indennita' previste dall'art. 34,
comma 2, lett. a) dei medesimo contratto.
b) Aziende:
Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali
di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono
oltre le voci retributive di cui all'art. 46, comma 1, lettere a),
b), c) del CCNL stipulato il 9 febbraio 1996, anche le seguenti
indennita' previste dai seguenti articoli del medesimo contratto:
- artt. 54, 63, 67, nell'ordine, per il personale dei Monopoli di
Stato, della Cassa depositi e prestiti e dell'AIMA: indennita'
aziendale;
- art. 58, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: indennita' di
rischio;
c) Scuola:
Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali
di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono
oltre le voci retributive di cui all'art. 63, comma 1, primo alinea
lettere a) e b) del CCNL stipulato il 4 agosto 1995, relative al
trattamento fondamentale, anche le indennita' previste dal medesimo
articolo, comma 1 secondo alinea - sul trattamento accessorio - alle
lettere e) o f) o g) secondo le rispettive qualifiche, nonche' la
progressione professionale di cui all'art. 27, comma 2 ultimo periodo
del medesimo contratto.
d) Universita':
Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali
di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono
oltre a tutte le voci retributive di cui all'art. 38, comma 1,
lettera A) del CCNL stipulato il 21 maggio 1996, relative al
trattamento fondamentale, anche le indennita' previste alla lettera
B) del medesimo articolo sul trattamento accessorio - ai numeri 1 e
6.
e) Sanita':
Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali
di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono
oltre a tutte le voci retributive di cui all'art. 40, comma 1,
lettera A) del CCNL stipulato il 1 settembre 1995, anche le
indennita' dell'art. 45, compresa la maggiorazione ivi prevista - ove
spettante; al personale inquadrato nel livello retributivo VIII bis
competono l'indennita' di cui all'art. 49, comma 3 e quella del comma
4 ove spettante.
f) Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione:
Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali
di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono
oltre a tutte le voci retributive di cui all'art. 38, comma 1,
lettera A) del CCNL stipulato il 7 ottobre 1996, relative al
trattamento fondamentale, anche le indennita' previste alla lettera
B) del medesimo articolo sul trattamento accessorio - ai numeri 1 e
4.
3. Al dirigente sindacale in caso di distacco ai sensi dell'art.
3, commi 2 e 5, e' garantito:
- il trattamento economico complessivo nella misura intera con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la
retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio
legato alla produttivita' o alla retribuzione di risultato e'
attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al
raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- i predetti periodi di distacco sono equiparati a tutti gli
effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini
del trattamento pensionistico.
4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati
alla produttivita' comunque denominati nei vari comparti o la
retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al dirigente
sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei
risultati stessi verificati a consuntivo.
5. Ai sensi e con le modalita' dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 16
settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale non
retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8,
ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi
previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco
sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di
area dirigenziale.
ART. 8
(Richiesta, revoca, conferma dei distacchi ed aspettative
sindacali)
1. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale sono
presentate secondo le modalita' previste, rispettivamente nei primi
tre periodi dell'art. 2, comma 6 e dell'art. 4, comma 2 del D.P.C.M.
770/1994.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le
organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni interessate
ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione pubblica - le variazioni da apportare agli elenchi normativi
del personale in distacco o aspettativa sindacale di cui all'art. 6,
comma 2 del D.P.C.M. 770/1994, gia' trasmessi nell'anno precedente,
in applicazione degli art. 2, comma 2 e 4, comma 2 dello stesso
D.P.C.M. 770. La comunicazione vale in tal caso anche come conferma
annuale dei distacchi e delle aspettative gia' perfezionati e non
modificati. Qualora non vi siano variazioni e' sufficiente la mera
comunicazione formale di conferma al Dipartimento della Funzione
Pubblica degli elenchi citati per l'anno successivo. Le
confederazioni ed organizzazioni sindacali possono, peraltro,
avanzare richiesta di revoca dei distacchi in ogni momento,
comunicandola alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento
della Funzione pubblica citato per i conseguenziali provvedimenti.
3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dalie
disposizioni richiamate nel comma 1 per la concessione dei distacchi
o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza -
segnalati nella richiesta da parte delle confederazioni ed
organizzazioni sindacali - e' consentito l'utilizzo provvisorio - in
distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno
successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima. ,
4. Qualora la richiesta non possa aver seguito, l'eventuale
assenza dal servizio dei dipendenti e' trasformata, a domanda, in
aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 4 del
D.P.C.M. 770/1994.
5. In tutti i casi di cessazione del distacco o di aspettativa,
il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza
non potra' avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai
rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione sindacale
durante il periodo dei distacco.
6. Nel rispetto delle quote complessive di distacchi assegnati a
ciascun comparto dal D.M. 5 maggio 1995, pubblicato sul supplemento
ordinario alla G.U. n. 179 dei 2 maggio 1995, nell'ambito di esso
ogni singola confederazione puo' modificare - in firma comprensiva
tra comparto e relativa separata area di contrattazione della
dirigenza - le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale
possibilita' riguarda anche le organizzazioni sindacali appartenenti
alla stessa sigla. Dell'utilizzo dei distacchi in forma compensativa
e' data notizia all'amministrazione di appartenenza del personale
interessato ai fini degli adempimenti istruttori di cui all'art. 2,
comma 6 del D.P.C.M. 770/1994 nonche' per la predisposizione degli
elenchi previsti dall'art. 6, comma 2 dello stesso decreto. Nel
comparto Sanita' la compensazione delle singole confederazioni opera
solo tra il comparto stesso e la separata area negoziale della
dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo. Quella tra organizzazioni sindacali della stessa
sigla opera tra il comparto ed entrambe le aree.
7. La trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni
pubbliche per l'aggiornamento del repertorio delle confederazioni ed
organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro
consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle
procedure previste dal punto 2 della circolare del Dipartimento della
Funzione pubblica del 25 gennaio 1996, n. 2, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1996, serie generale n. 60. Per la
violazione delle predette procedure si rinvia a quanto previsto in
tema di responsabilita' degli addetti dall'art. 6, comma 7 del
D.P.C.M. 770/1994.
ART. 9
(Norme speciali per la Scuola)
1. Il presente contratto si applica nei confronti dei dirigenti
sindacali appartenenti al comparto scuola con le seguenti
specificazioni o integrazioni, di seguito indicate per ciascuno dei
sottonotati articoli del presente contratto:
A) Art. 3:
- nel caso di applicazione del comma 1 dell'art. 3, il
frazionamento del distacco non puo' essere inferiore alla durata
dell'anno scolastico;
- ai dirigenti di istituto ed ai responsabili di amministrazione
si applica solo il disposto del comma 1 dell'art. 3. In tal caso il
frazionamento del distacco non puo' essere inferiore alla durata
dell'anno scolastico;
- in tutti i casi in cui possa ricorrere l'applicazione del comma
2 dell'art. 3, la tipologia di distacco sindacale per il personale
docente puo' essere solo quella di cui alla lettera a) dello stesso
comma, prevedendosi in tal caso una proporzionale riduzione del
numero delle classi assegnate.
- la disciplina da prendere a riferimento per l'applicazione
dell'art. 3 comma 2 e' quella prevista dall'ordinanza del Ministero
della Pubblica istruzione n. 179 del 19 maggio 1989 e successive
conferme. Il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una
modalita' di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi non
incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in
via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part time
dalla citata ordinanza.
B) Art. 4:
- per assicurare la continuita' dell'attivita' didattica e per
evitare aumento di spesa garantendo un'equa distribuzione del lavoro
tra il personale in servizio, i permessi sindacali nel comparto
scuola non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi
e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.
C) Art. 8:
- con riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 8, le richieste di
distacco e di aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali del
comparto e la comunicazione di conferma annuale devono essere
presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. La stessa data deve
essere rispettata per le richieste di revoca del distacco o di
aspettativa dei medesimi che non possono avvenire nel corso dell'anno
scolastico anche nel caso in cui contengano la contestuale
sostituzione con altro dirigente sindacale salvo il caso di
sopravvenuto motivato impedimento. In tal caso e' possibile la
sostituzione nel distacco retribuito con un dirigente gia' collocato
in aspettativa sindacale non retribuita.
- con riferimento al comma 3 dell'art. 8, la procedura d'urgenza
per il distacco o aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al
precedente alinea e' adottabile solo fino al 31 luglio di ciascun
anno.
2. La ripartizione del monte ore dei permessi sindacali di cui
all'art. 3, comma 10 del D.P.C.M. 770/1994 per il comparto scuola e'
effettuata con le modalita' e procedure ivi previste dal Ministero
della Pubblica Istruzione. Nel limite del monte ore spettante a
ciascuna organizzazione il Ministero provvede ad una ulteriore
ripartizione a livello provinciale affidandone la gestione ai
rispettivi provveditorati per i relativi adempimenti successivi.
ART. 10
(Durata)
1. Il presente contratto - salvo diversa clausola del contratto
collettivo quadro di cui all'art. 2, comma 2, produrra' i propri
effetti sino all'entrata in vigore dei contratti collettivi di
comparto e delle separate aree della dirigenza relativi alla stagione
contrattuale 1998 - 2001.
ART. 11
(Norme finali e transitorie)
1. Le flessibilita' previste dagli artt. 3, 4, 5 compreso il
comma tre e gli artt. 6, 8 e 9 decorrono dal giorno successivo a
quello della stipulazione del presente contratto e si applicano nei
comparti e nelle separate aree di contrattazione della dirigenza di
cui all'art. 1, comma 1.
2. Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali
previsti dalle vigenti disposizioni per le Autonomie locali (Comuni,
Province, Comunita' Montane, I.PA.B.) - in presenza del decreto legge
25 novembre 1996, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5 che
definisce le modalita' di suddivisione delle spese tra gli enti
predetti - nell'ambito degli adempimenti dell'art. 2, comma 6 del
D.P.C.M. 770/1994 ed all'interno delle suddette articolazioni
settoriali - e' possibile utilizzare in forma compensativa la
ripartizione dei distacchi previsti per i dirigenti sindacali delle
citate autonomie locali dal DM. 5 maggio 1995, compensando le
relative spese tra gli enti interessati.
3. Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti
sull'applicazione del D.P.C.M. 770/1994 relativamente alla
concessione o revoca dei distacchi a causa dell'assenza nel predetto
Regolamento di norme sulla compensazione, sono risolti sulla base
dell'art. 8, comma 6.
ART. 12
(Disapplicazioni)
1. Dalla data di cui all'art. 11, comma 1, sono disapplicate le
sottoindicate disposizioni del D.P.C.M. 770/1994:
a) in relazione all'art. 3: comma 8 dell'art. 2 del D.P.C.M. 25
ottobre 1994, n. 770;
b) in relazione agli artt. 4 e 9, comma 1 lett. B): commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6, dell'art. 3 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;
c) in relazione all'art. 6: comma 3, art. 4 del D.P.C.M. 25
ottobre 1994, n. 770;
d) in relazione agli artt. 8 e 9 comma 1, lett. C): art. 2, comma
6 - quarto, quinto e sesto periodo - del D.P.C.M. 25 ottobre 1994,
n. 770; art. 3, comma 10, limitatamente alle parole "e per il
comparto "Scuola" da ciascun istituto, scuola ed istituzione
scolastica", in quanto ferme le modalita' e procedure del medesimo
comma, alla ripartizione dei permessi provvede il Ministero della
pubblica istruzione ai sensi dell'art. 9, comma 2 del presente
contratto; art. 4, comma 2 - quarto, quinto e sesto periodo dello
stesso D.P.C.M. 770/1994.
2. Per tutto quanto non modificato dal presente contratto
continuano ad avere efficacia il D.P.C.M. 770/1994 ed i successivi
decreti del 5 maggio 1995 pubblicati sul supplemento ordinario alla
Gazzetta ufficiale n. 179/1995.