IL MINISTRO DELLA SANITA'
   Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962,
n. 283;
   Visto  l'articolo 57, commi 2 e 3 della legge 19 febbraio 1992, n.
142;
   Visto  il  regolamento  ministeriale  27  febbraio  1996,  n. 209,
riguardante  la  disciplina degli additivi alimentari autorizzati nei
prodotti  alimentari  destinati  al  consumo umano. Recepimento delle
direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE;
   Vista  la  direttiva 95/45/CE della Commissione del 26 luglio 1995
concernente i requisiti specifici di purezza delle sostanze coloranti
per uso alimentare;
   Ritenuto  di  dover procedere al recepimento della direttiva sopra
citata;
   Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta del 17 gennaio 1996;
   Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nell'adunanza
generale del 25 luglio 1996;
   Ritenuto di dover prevedere la disposizione di cui all'articolo 2,
paragrafo    2,    della   direttiva   95/45/CE   che   consente   di
commercializzare,  fino  all'esaurimento delle scorte, i prodotti non
conformi  alla  direttiva  stessa  immessi in commercio o etichettati
prima del 1 luglio 1996;
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota del 19 settembre 1996;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
   1. I coloranti di cui all'allegato III del decreto ministeriale 27
febbraio  1996,  n.  209,  devono  possedere  i  requisiti di purezza
specifici riportati nell'allegato firmato dal proponente che fa parte
integrante del presente regolamento.
   2.  Sono abrogate le sezioni A/II ed A/III dell'elenco allegato al
decreto  ministeriale  22  dicembre  1967,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   n.   28  del  1  febbraio  1968  modificato  dal  decreto
ministeriale 3 settembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
249  del  18 settembre 1976, e l'allegato XV del decreto ministeriale
27 febbraio 1996, n. 209.
   3.  I  coloranti  immessi  in  commercio o etichettati prima del 1
luglio  1996,  non  conformi  alle disposizioni del presente decreto,
possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
   Roma, 27 novembre 1996
                                                   Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996.
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 355.
 
          AVVERTENZA
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 5 lettera g), della legge 30 aprile
          1962, n.  283, e' il seguente:
             "E'  vietato  impiegare nella preparazione di alimenti o
          bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come
          mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il
          consumo, sostanze alimentari:
               a)-f) (omissis);
               g) con  aggiunta  di  additivi  chimici  di  qualsiasi
          natura  non  autorizzati  con  decreto  del Ministro per la
          sanita'  o,  nel  caso   che   siano   autorizzati,   senza
          l'osservanza  delle norme prescritte per il loro impiego. I
          decreti  di  autorizzazione  sono  soggetti   a   revisioni
          annuali".
             -  Il  testo  dell'art.  22 della citata legge 30 aprile
          1962, n. 283, e' il seguente:
             "Art. 22. - Il Ministro per la sanita', entro  sei  mesi
          dalla   pubblicazione  della  presente  legge,  sentito  il
          Consiglio  superiore  di  sanita',  pubblichera'  con   suo
          decreto,  l'elenco  degli additivi chimici consentiti nella
          preparazione  e  per  la   conservazione   delle   sostanze
          alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
          loro   caratteristiche   chimico-fisiche,  i  requisiti  di
          purezza, i  metodi  di  dosaggio  negli  alimenti,  i  casi
          d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
             Entro  un  anno  il Ministro per la sanita' pubblichera'
          l'elenco dei  metodi  ufficiali  d'analisi  delle  sostanze
          alimentari.
             Il  Ministro  per la sanita' e' autorizzato a provvedere
          con   successivi    decreti    ai    periodici    necessari
          aggiornamenti".
             -  Il  testo  dell'art.  57, commi 2 e 3, della legge 19
          febbraio 1993, n. 142, e' il seguente:
             "2. A partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          provvedimento  di  attuazione della direttiva 89/107/CEE, e
          comunque con effetto dal 1 luglio  1992,  e'  soppressa  la
          lettera  f)  dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n.
          283.
             3. Al primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile
          1962, n.  283, le parole: "nella colorazione delle sostanze
          alimentari e della carta o degli  imballaggi  destinati  ad
          involgere   le   sostanze  stesse"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "nella colorazione della carta o degli imballaggi
          destinati ad involgere le sostanze alimentari"."
             -  Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n.  400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale
          possono  essere  adottati  regolamenti  nelle  materie   di
          competenza  del  Ministro  o  di  autorita' sottordinate al
          Ministro, quando la  legge  espressamente  conferisca  tale
          potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
          Ministri,    possono    essere    adottati    con   decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione".
          Nota all'art. 1:
             -  L'allegato  III  del decreto ministeriale 27 febbraio
          1996, n. 209  riporta  l'elenco  dei  coloranti  alimentari
          ammessi che di seguito si elencano:
             E 100 Curcumina
             E 101 i ) Riboflavina
                   ii) Riboflavina-5 fosfato
             E 102 Tartrazina
             E 104 Giallo di chinolina
             E 110 Giallo tramonto FCF
                   Giallo arancio S
             E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carmini
             E 122 Azorubina, Carmoisina
             E 123 Amaranto
             E 124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A
             E 127 Eritrosina
             E 128 Rosso 2G
             E 129 Rosso allura AC
             E 131 Blu patentato V
             E 132 Indigotina, Carminio d'Indaco
             E 133 Blu brillante FCF
             E 140 Clorofille e clorofilline
                   i ) clorofille
                   ii) clorofilline
             E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline co
                   i ) complessi delle clorofille con rame
                   ii) complessi delle clorofilline con rame
             E 142 Verde S
             E 150a Caramello semplice
             E 150b Caramello solfito-caustico
             E 150c Caramello ammoniacale
             E 150d Caramello solfito-ammoniacale
             E 151 Nero brillante BN, Nero PN
             E 153 Carbone vegetale
             E 154 Bruno FK
             E 155 Bruno HT
             E 160a Caroteni
                    i ) Caroteni misti
                    ii) Beta-carotene
             E 160b Annatto, Bissina, Norbissina
             E 160c Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina
             E 160d Licopina
             E 160e Beta-apo-8'-carotenale (C 30)
             E 160f Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico
             E 161b Luteina
             E 161g Cantaxantina
             E 162 Rosso di barbabietola, betanina
             E 163 Antociani
             E 170 Carbonato di calcio
             E 171 Biossido di titanio
             E 172 Ossidi e idrossidi di ferro
             E 173 Alluminio
             E 174 Argento
             E 175 Oro
             E 180 Litolrubina BK
             -  La  sezione A/II del decreto ministeriale 22 dicembre
          1967, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  1
          febbraio  1968, riporta i requisiti generali di purezza dei
          coloranti.
             - La sezione A/III del sopracitato decreto  ministeriale
          22  dicembre 1967, modificato dal decreto 3 settembre 1976,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 18 settembre
          1976,  riporta  le  caratteristiche  fisico-chimiche  ed  i
          requisiti specifici di purezza dei seguenti coloranti:
             E 102 Tartrazina
             E 104 Giallo chinolina
             E 110 Giallo arancio S
             E 120 Cocciniglia (acido carmico)
             E 122 Azorubina
             E 123 Amaranto
             E 124 Rosso cocciniglia A
             E 127 Eritrosina
             E 131 Bleu patent V
             E 132 Indigotina (Carminio d'indaco)
             E 141 Complessi rameici delle clorofille e delle clorofi
             E 142 Verde acido brillante PS
             E 150 Caramello
             E 151 Nero brillante PN
             E 153 Carbone medicinale vegetale
             E 160 Carotinoidi
             E 162 Rosso di barbabietola (Betanina)
             E 171 Biossido di titanio
             E 172 Idrossidi ed ossidi di ferro
             - L'allegato XV del decreto ministeriale 27 febbraio 199
          riporta i requisiti specifici di purezza dei seguenti color
             E 128 Rosso 2 G
             E 129 Rosso allura AC
             E 133 Blu brillante FCF
             E 154 Bruno FK
             E 155 Bruno HT.