IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'articolo 57, commi 2 e 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; Visto il regolamento ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, riguardante la disciplina degli additivi alimentari autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano. Recepimento delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE; Vista la direttiva 95/45/CE della Commissione del 26 luglio 1995 concernente i requisiti specifici di purezza delle sostanze coloranti per uso alimentare; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopra citata; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 17 gennaio 1996; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996; Ritenuto di dover prevedere la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 95/45/CE che consente di commercializzare, fino all'esaurimento delle scorte, i prodotti non conformi alla direttiva stessa immessi in commercio o etichettati prima del 1 luglio 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 19 settembre 1996; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. I coloranti di cui all'allegato III del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, devono possedere i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato firmato dal proponente che fa parte integrante del presente regolamento. 2. Sono abrogate le sezioni A/II ed A/III dell'elenco allegato al decreto ministeriale 22 dicembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1 febbraio 1968 modificato dal decreto ministeriale 3 settembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 18 settembre 1976, e l'allegato XV del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209. 3. I coloranti immessi in commercio o etichettati prima del 1 luglio 1996, non conformi alle disposizioni del presente decreto, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 novembre 1996 Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996. Registro n. 1 Sanita', foglio n. 355.
AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 5 lettera g), della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' il seguente: "E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: a)-f) (omissis); g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita' o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali". - Il testo dell'art. 22 della citata legge 30 aprile 1962, n. 283, e' il seguente: "Art. 22. - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', pubblichera' con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera' l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari. Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti". - Il testo dell'art. 57, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 1993, n. 142, e' il seguente: "2. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1 luglio 1992, e' soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 3. Al primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: "nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari"." - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - L'allegato III del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 riporta l'elenco dei coloranti alimentari ammessi che di seguito si elencano: E 100 Curcumina E 101 i ) Riboflavina ii) Riboflavina-5 fosfato E 102 Tartrazina E 104 Giallo di chinolina E 110 Giallo tramonto FCF Giallo arancio S E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carmini E 122 Azorubina, Carmoisina E 123 Amaranto E 124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A E 127 Eritrosina E 128 Rosso 2G E 129 Rosso allura AC E 131 Blu patentato V E 132 Indigotina, Carminio d'Indaco E 133 Blu brillante FCF E 140 Clorofille e clorofilline i ) clorofille ii) clorofilline E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline co i ) complessi delle clorofille con rame ii) complessi delle clorofilline con rame E 142 Verde S E 150a Caramello semplice E 150b Caramello solfito-caustico E 150c Caramello ammoniacale E 150d Caramello solfito-ammoniacale E 151 Nero brillante BN, Nero PN E 153 Carbone vegetale E 154 Bruno FK E 155 Bruno HT E 160a Caroteni i ) Caroteni misti ii) Beta-carotene E 160b Annatto, Bissina, Norbissina E 160c Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina E 160d Licopina E 160e Beta-apo-8'-carotenale (C 30) E 160f Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico E 161b Luteina E 161g Cantaxantina E 162 Rosso di barbabietola, betanina E 163 Antociani E 170 Carbonato di calcio E 171 Biossido di titanio E 172 Ossidi e idrossidi di ferro E 173 Alluminio E 174 Argento E 175 Oro E 180 Litolrubina BK - La sezione A/II del decreto ministeriale 22 dicembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1 febbraio 1968, riporta i requisiti generali di purezza dei coloranti. - La sezione A/III del sopracitato decreto ministeriale 22 dicembre 1967, modificato dal decreto 3 settembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 18 settembre 1976, riporta le caratteristiche fisico-chimiche ed i requisiti specifici di purezza dei seguenti coloranti: E 102 Tartrazina E 104 Giallo chinolina E 110 Giallo arancio S E 120 Cocciniglia (acido carmico) E 122 Azorubina E 123 Amaranto E 124 Rosso cocciniglia A E 127 Eritrosina E 131 Bleu patent V E 132 Indigotina (Carminio d'indaco) E 141 Complessi rameici delle clorofille e delle clorofi E 142 Verde acido brillante PS E 150 Caramello E 151 Nero brillante PN E 153 Carbone medicinale vegetale E 160 Carotinoidi E 162 Rosso di barbabietola (Betanina) E 171 Biossido di titanio E 172 Idrossidi ed ossidi di ferro - L'allegato XV del decreto ministeriale 27 febbraio 199 riporta i requisiti specifici di purezza dei seguenti color E 128 Rosso 2 G E 129 Rosso allura AC E 133 Blu brillante FCF E 154 Bruno FK E 155 Bruno HT.