IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto   il   decreto-legge   31  dicembre  1996,  n.  669,  recante
disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a
completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997;
  Considerato   che   la   formulazione   del   testo   del  predetto
decreto-legge,  particolarmente  nella parte in cui modifica la legge
23  dicembre  1996,  n.  662 (collegata alla legge finanziaria 1997),
contiene errori con riferimento al regime dei beni immobili e diritti
immobiliari  dello  Stato  nelle  regioni  a statuto speciale e nelle
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  (articolo  6,  comma 3, e
articolo  10,  comma  13)  ed  alle norme riguardanti gli enti locali
(articolo  10,  comma 4), nonche' omissioni nella materia ambientale,
che incidono sulla portata normativa del decreto-legge citato;
  Visto  l'avviso  di  rettifica  della  Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
1997,  che,  tra  l'altro, apporta correzione alle disposizioni sopra
richiamate;
  Ritenuta,  peraltro,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
apportare  alla  citata  legge  23  dicembre  1996, n. 662, le dovute
modificazioni  con  un  atto  che  contestualmente  elimini, con pari
valore e forza giuridica, l'erronea formulazione del decreto-legge n.
669  del  1996, al fine di escludere qualunque incertezza sulle norme
effettivamente   vigenti   in   tali   materie   ed   i   conseguenti
pregiudizievoli effetti per i destinatari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri   delle  finanze  e  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  di  concerto con i Ministri dell'interno,
dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Alla  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante: "Misure di
razionalizzazione   della   finanza   pubblica",  sono  apportate  le
modificazioni di cui al presente articolo.
  2. Il comma 173 dell'articolo 1 e' sostituito dai seguenti:
  "173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente
l'ordinamento  e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei
comuni  con  popolazione  superiore  a  100.000  abitanti  la  giunta
comunale  e'  composta  dal sindaco che la presiede e da un numero di
assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati
al  consiglio  con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso e,
ove  occorra,  anche  mediante  aumento  di  una  unita',  in modo da
raggiungere  il  numero  pari e la giunta provinciale e' composta dal
presidente  della  provincia,  che  la  presiede,  e  da un numero di
assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati
al  consiglio  con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso e,
ove  occorra, anche con aumento di una unita', in modo da raggiungere
il numero pari.
  173-bis.   Fino   all'entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina
concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti
locali,   nei  consigli  provinciali  e'  eletto  un  presidente  del
consiglio  con  poteri  di  convocazione  e  direzione dei lavori. Il
presidente  del  consiglio  deve  convocare  l'assemblea  nel termine
massimo  di  venti  giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei
consiglieri  o  dal  presidente della provincia, inserendo all'ordine
del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.".
  3.  Nell'articolo  2,  comma  104,  primo  periodo,  le parole: "su
proposta delle regioni interessate, da prodursi entro sessanta giorni
a  decorrere  dal  31  dicembre  1996,  sono"  sono  sostituite dalle
seguenti:  "di  intesa  con le regioni interessate, sono revocate e";
nel  medesimo  periodo  sono  soppresse  le  parole:  "assicurando il
rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse."; il
secondo periodo e' soppresso.
  4.   Nell'articolo  2,  comma  106,  le  parole:  "previa  conforme
deliberazione della" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la".
  5. Il comma 114 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti
allo  Stato,  situati nei territori delle regioni a statuto speciale,
nonche'  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
trasferiti  al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e
secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi  statuti.  Detti  beni non
possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o
permutati.".