IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997; Considerato che la formulazione del testo del predetto decreto-legge, particolarmente nella parte in cui modifica la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla legge finanziaria 1997), contiene errori con riferimento al regime dei beni immobili e diritti immobiliari dello Stato nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano (articolo 6, comma 3, e articolo 10, comma 13) ed alle norme riguardanti gli enti locali (articolo 10, comma 4), nonche' omissioni nella materia ambientale, che incidono sulla portata normativa del decreto-legge citato; Visto l'avviso di rettifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, che, tra l'altro, apporta correzione alle disposizioni sopra richiamate; Ritenuta, peraltro, la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare alla citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, le dovute modificazioni con un atto che contestualmente elimini, con pari valore e forza giuridica, l'erronea formulazione del decreto-legge n. 669 del 1996, al fine di escludere qualunque incertezza sulle norme effettivamente vigenti in tali materie ed i conseguenti pregiudizievoli effetti per i destinatari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo. 2. Il comma 173 dell'articolo 1 e' sostituito dai seguenti: "173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la giunta comunale e' composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unita', in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale e' composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unita', in modo da raggiungere il numero pari. 173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali e' eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.". 3. Nell'articolo 2, comma 104, primo periodo, le parole: "su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro sessanta giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con le regioni interessate, sono revocate e"; nel medesimo periodo sono soppresse le parole: "assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse."; il secondo periodo e' soppresso. 4. Nell'articolo 2, comma 106, le parole: "previa conforme deliberazione della" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la". 5. Il comma 114 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o permutati.".