IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1895; Vista la legge 15 gennaio 1922, n. 10; Visto il regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102; Visto il regio decreto 10 novembre 1924, n. 2359; Visto il regio decreto 5 luglio 1928, n. 1841; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte, regolato dalla legge 15 gennaio 1922, n. 10, e dal regio decreto 10 novembre 1924, n. 2359, ha per fine di promuovere gli studi e le ricerche nel campo dell'archeologia e della storia dell'arte. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1895, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 20 dicembre 1918. - La legge 15 gennaio 1922, n. 10, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1922. - Il R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 1923. - Il R.D. 10 novembre 1924, n. 2359, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1925. - Il R.D. 5 luglio 1928, n. 1841, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1928. - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.