IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  proprio decreto 2 febbraio 1993, n. 284, con il quale e'
stato adottato il regolamento di attuazione  degli  articoli  2  e  4
della  legge  7 agosto 1990, n. 241 relativamente alla individuazione
dei termini di completamento  e  dei  responsabili  dei  procedimenti
imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e
periferica dell'interno;
  Visto l'articolo 12, comma 2, del suddetto decreto il quale dispone
che  entro  due  anni dalla data di entrata in vigore del medesimo, e
successivamente  ogni  tre   anni,   l'Amministrazione   dell'interno
verifica   lo   stato   di   attuazione   delle  stesse  disposizioni
apportandovi le modificazioni ritenute necessarie;
  Atteso che per effetto delle innovazioni introdotte  nelle  materie
interessate  dai  provvedimenti  di  semplificazione dei procedimenti
amministrativi, nonche' in seguito alla verifica sulla congruita' dei
termini finali gia' individuati,  si  rendono  necessarie  molteplici
modifiche  alle  tabelle  A  e  B di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284;
  Ritenuto,   pertanto,   necessario   procedere    alla    integrale
sostituzione delle richiamate tabelle A e B;
  Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 13 giugno 1996, n. 99/1996;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
con nota n. M/2107/A del 17 ottobre 1966;
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 5 del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284,
e' aggiunto il seguente comma 2:
  "2. Ai sensi dell'articolo 10, lettera b), della medesima legge  n.
241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono
presentare  memorie  e documenti entro un termine pari a due terzi di
quello fissato per la durata del  procedimento,  se  il  procedimento
stesso  non e' gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti
presentati oltre il detto termine non puo'  comunque  determinare  lo
spostamento del termine finale".
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, emanazione
          dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui scritti.
 
          Note alle premesse:
            -  Il D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, reca: "Regolamento di
          attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,
          n.  241,  riguardanti  i  termini  di  completamento  ed  i
          responsabili  dei  procedimenti  imputati  alla  competenza
          degli  organi  della  Amministrazione centrale e periferica
          dell'interno".
            - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della  legge
          n.   241/1990  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi):
            "Art.    2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
            2.  Le  pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
            3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai
          sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
            4.  Le  determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".
            "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per
          legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono
          tenute a  determinare  per  ciascun  tipo  di  procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile dell'istruttoria e di ogni  altro  adempimento
          procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi-
          nale.
            2.  Le  disposizioni  adottate  ai sensi del comma 1 sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".
            -  Il  testo  del comma 2 dell'art. 12 del citato D.M. n.
          284/1993, e' il seguente: "2. Entro due anni dalla data  di
          entrata    in    vigore   del   presente   regolamento,   e
          successivamente   ogni    tre    anni,    l'Amministrazione
          dell'interno  verifica  lo stato di attuazione dello stesso
          apportandovi,  nelle  prescritte  forme,  le  modificazioni
          ritenute necessarie".
            -  Il  testo  del  comma 2 dell'art. 1 del citato D.M. n.
          284/1993, e' il seguente: "2. Gli anzidetti procedimenti si
          concludono  con  un  provvedimento  espresso  nel   termine
          stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle
          A  e  B,  che  costituiscono  parte integrante del presente
          regolamento e concernenti, rispettivamente, i  procedimenti
          imputabili   agli   uffici   centrali   ovvero   a   quelli
          periferici".
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita' del Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri  prima  della loro emanazione.   Ai sensi del
          comma 4 dello stesso articolo, gli  anzidetti  regolamenti,
          che  devono  recare  la denominazione di "regolamento" sono
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1.
            - Il testo dell'art. 5 del citato D.M. n. 284/1993,  come
          modificato dal presente articolo, e' il seguente:
            "Art.  5  (Partecipazione al procedimento). - 1. Ai sensi
          dell'art.  10, lettera a), della legge 7  agosto  1990,  n.
          241,    presso    le    sedi    degli   organi   o   uffici
          dell'Amministrazione sono rese note, mediante affissione in
          appositi albi o con altre idonee forme di  pubblicita',  le
          modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
            2.  Ai  sensi  dell'art.  10,  lettera b), della medesima
          legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere  parte  al
          procedimento  possono  presentare memorie e documenti entro
          un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata
          del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia
          gia' concluso. La  presentazione  di  memorie  e  documenti
          presentati   oltre  il  detto  termine  non  puo'  comunque
          determinare lo spostamento del termine finale".
            - Si trascrive il  testo  dell'art.  10  della  legge  n.
          241/1990:
            "Art.  10.  -  I  soggetti  di  cui  all'art.  7 e quelli
          intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
            a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo
          quanto previsto dall'art. 24;
            b) di presentazione  memorie  scritte  e  documenti,  che
          l'amministrazione   ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano
          pertinenti all'oggetto del procedimento".