IL MINISTRO DEL TESORO 
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,  e  successive
modificazioni e integrazioni (di seguito "decreto  legislativo")  con
il  quale   sono   state   disciplinate   le   forme   pensionistiche
complementari; 
  Visti in particolare l'articolo  6  recante  norme  in  materia  di
"Regime delle prestazioni e  modelli  gestionali",  l'articolo  6-bis
concernente la "Banca  depositaria"  e  l'articolo  9  concernente  i
"Fondi pensione aperti"; 
  Considerato che ai sensi dell'articolo  6,  comma  4-quinquies  del
decreto legislativo occorre individuare le attivita'  nelle  quali  i
fondi pensione, indipendentemente dal regime o dal modello gestionale
prescelto,  possono  investire  le  proprie  disponibilita',  con   i
rispettivi limiti massimi di investimento, i criteri di  investimento
nelle varie categorie  di  valori  mobiliari  nonche'  le  regole  da
osservare in materia di conflitti di interesse; 
  Sentita la Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo (di seguito  "Commissione  di
vigilanza"); 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 24 ottobre 1996; 
  Ritenuto di non poter aderire  al  suggerimento  del  Consiglio  di
Stato di integrare i criteri di gestione previsti all'art.  2,  comma
1, del presente regolamento in quanto l'integrazione proposta,  senza
rafforzare "il grado di effettivita' di tutela  dei  partecipanti  ai
fondi", potrebbe  indurre  i  fondi  pensione  a  scegliere  soggetti
gestori e indirizzi di gestione contrastanti con lo spirito e con  la
lettera delle modificazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1995,  n.
335, agli articoli 2  e  6  del  menzionato  decreto  legislativo  n.
124/1993, improntati a principi di concorrenzialita' tra i gestori; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.  400/1988,  in
data 19 novembre 1996; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        D e f i n i z i o n i 
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
   a) "titoli di debito": 
    1) i titoli emessi da stati o da organismi internazionali; 
    2) le obbligazioni anche convertibili in azioni; 
    3) i certificati di deposito; 
    4) i certificati di investimento; 
    5) le cambiali finanziarie; 
    6) altri strumenti finanziari, diversi  da  quelli  assicurativi,
che prevedono a scadenza la restituzione del capitale; 
   b) "titoli di capitale": 
    1) le azioni; 
    2) le quote di societa' immobiliari a responsabilita' limitata; 
    3) altri strumenti  finanziari  negoziabili  rappresentativi  del
capitale di rischio; 
   c) "contratti derivati": 
    1) contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse,
valute, e relativi indici; 
    2) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps)  su  tassi
di interesse, valute e indici; 
    3) i contratti di opzione per  acquistare  o  vendere  titoli  di
debito, titoli di capitale ed altri strumenti  finanziari,  contratti
futures o swaps, indici, valute e tassi di interesse; 
   d) "OICVM": gli organismi di  investimento  collettivo  rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE; 
   e) "fondi chiusi": i fondi  comuni  di  investimento  mobiliare  e
immobiliare chiusi; 
   f) "liquidita'": titoli del mercato monetario ovvero altri  titoli
di debito con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti
di trasferibilita' ed esatta valutabilita', ivi compresi  i  depositi
bancari a breve. 
 
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Nota redazionale 
  Il  testo  delle  premesse  e'  riportato  gia'  integrato  con  le
correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 6/3/1997,
n. 54 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
                    AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - Il D.Lgs. n. 124/1993 reca la disciplina  delle  forme
          pensionistiche complementari a norma dell'art. 3, comma  2,
          lettera v),  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421.  Si
          trascrive, nell'ordine il testo dei relativi articoli 2, 6,
          6-bis, 9 e 16: 
            "Art.  2  (Destinatari).  -   1.   Forme   pensionistiche
          complementari possono essere istituite: 
               a)  per  i  lavoratori  dipendenti  sia  privati   sia
          pubblici,  identificati  per  ciascuna  forma  secondo   il
          criterio di appartenenza alla medesima categoria,  comparto
          o  raggruppamento,  anche  territorialmente  delimitato,  e
          distinti eventualmente anche  per  categorie  contrattuali,
          oltre  che  secondo  il  criterio  dell'appartenenza   alla
          medesima  impresa,  ente,  gruppo  di  imprese  o   diversa
          organizzazione di lavoro e produttiva; 
               b) per raggruppamenti sia di lavoratori  autonomi  sia
          di  liberi  professionisti,  anche  organizzati  per   aree
          professionali e per territorio; 
               b-bis )  per  raggruppamenti  di  soci  lavoratori  di
          cooperative di produzione e  lavoro,  anche  unitamente  ai
          lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate. 
             2. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
          legislativo possono essere istituite: 
               a) per i soggetti di cui al  comma  1,  lettere  a)  e
          b-bis ), esclusivamente forme pensionistiche  complementari
          in regime di contribuzione definita; 
               b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche
          forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni
          definitive volte ad assicurare una prestazione  determinata
          con riferimento al livello di reddito, ovvero a quello  del
          trattamento pensionistico obbligatorio". 
             "Art. 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali).
          - 1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante: 
               a) convenzioni con soggetti autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  c),
          della legge 2 gennaio  1991,  n.  1,  ovvero  soggetti  che
          svolgono la medesima attivita', con sede statuaria  in  uno
          dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto
          il mutuo riconoscimento; 
               b)  convenzioni  con  imprese  assicurative   di   cui
          all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  174,
          mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del  punto
          A) della tabella allegata allo stesso decreto  legislativo,
          ovvero con imprese svolgenti  la  medesima  attivita',  con
          sede in uno dei  Paesi  aderenti  all'Unione  europea,  che
          abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; 
               c) convenzioni con  societa'  di  gestione  dei  fondi
          comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I  della
          legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che
          a tal fine sono abilitate a gestire le  risorse  dei  fondi
          pensione secondo i criteri e  le  modalita'  stabiliti  dal
          Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto
          dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1,  per
          l'attivita' di gestioni di  patrimoni  mediante  operazioni
          aventi ad oggetto valori mobiliari; 
               d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote  di
          societa' immobiliari nelle quali  il  fondo  pensione  puo'
          detenere partecipazioni anche superiori al limite di cui al
          comma 5, lettera a), nonche' di quote di  fondi  comuni  di
          investimento immobiliare chiusi  nei  limiti  di  cui  alla
          lettera e); 
               e) sottoscrizione e acquisizione  di  quote  di  fondi
          comuni  di  investimento  mobiliare   chiusi   secondo   le
          disposizioni contenute nel decreto del Ministro del  tesoro
          di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non  superiori  al
          20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per  cento  del
          capitale del fondo chiuso. 
             1-bis.  Gli  enti  gestori   di   forme   pensionistiche
          obbligatorie ai fini della gestione delle risorse  raccolte
          dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti
          abilitati di cui al comma 1.  Gli  enti  gestori  di  forme
          pensionistiche obbligatorie,  sentita  l'Autorita'  garante
          del conferenza e del mercato, possono stipulare con i fondi
          pensione convenzioni per l'utilizzazione  del  servizio  di
          raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione  e  di
          erogazione delle prestazioni; detto  servizio  deve  essere
          organizzato secondo criteri di separatezza contabile  delle
          attivita' istituzionali del medesimo ente. 
             2. Alle prestazioni di  cui  all'art.  7  erogate  sotto
          forma di  rendita  i  fondi  pensione  provvedono  mediante
          convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. 
             2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla
          commissione di vigilanza di  cui  all'art.  16  ad  erogare
          direttamente   le   rendite,   affidandone   la    gestione
          finanziaria ai soggetti di cui al comma  1  nell'ambito  di
          apposite convenzioni in base  ai  criteri  determinati  con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  la   commissione   di
          vigilanza  di  cui   all'art.   16.   L'autorizzazione   e'
          subordinata alla sussistenza  dei  requisiti  e  condizioni
          fissati con decreto del Ministro del  tesoro,  su  proposta
          della commissione di vigilanza  di  cui  all'art.  16,  con
          riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero  di
          iscritti,  alla  costituzione  e  alla  composizione  delle
          riserve tecniche, alle basi demografiche e  finanziarie  da
          utilizzare per la convenzione dei montanti contributivi  in
          rendita, e alle  convenzioni  di  assicurazione  contro  il
          rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita
          oltre la media. I fondi  autorizzati  all'erogazione  delle
          rendite presentano alla  commissione,  con  cadenza  almeno
          triennale,  un  bilancio  tecnico   contenente   proiezioni
          riferite ad un arco  temporale  non  inferiore  a  quindici
          anni. 
             3. Per le forme pensionistiche in regime di  prestazione
          definitiva e per le eventuali prestazioni per invalidita' e
          premorienza,  sono  in   ogni   caso   stipulate   apposite
          convenzioni con imprese  assicurative.  Nell'esecuzione  di
          tali convenzioni non si applica l'art. 6-bis  del  presente
          decreto legislativo. 
             4.  Con  deliberazione  delle  rispettive  autorita'  di
          vigilanza sui soggetti  gestori,  che  conservano  tutti  i
          poteri  di  controllo  su  di  essi,  sono  determinati   i
          requisiti patrimoniali minimi, differenziati per  tipologia
          di prestazione offerta, richiesti ai  soggetti  di  cui  al
          comma 1 ai fini della stipula  delle  convenzioni  previste
          nei precedenti commi. 
             4-bis. Per la stipula delle  convenzioni,  i  competenti
          organismi di amministrazione dei fondi  richiedono  offerte
          contrattuali, per ogni tipologia di  servizio  offerto,  da
          almeno tre diversi soggetti abilitati che non  appartengono
          ad identici gruppi societari e comunque  non  sono  legati,
          direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le
          offerte contrattuali rivolte ai fondi  sono  formulate  per
          singolo prodotto in  maniera  da  consentire  il  raffronto
          dell'insieme delle condizioni contrattuali con  riferimento
          alle diverse tipologie di servizio offerte. Le  convenzioni
          possono  essere  stipulate,  nell'ambito   dei   rispettivi
          regimi, anche congiuntamente fra  loro  e  devono  in  ogni
          caso: 
               a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita'  dei
          soggetti   convenzionati   nell'ambito   dei   criteri   di
          individuazione e di ripartizione  del  rischio  di  cui  al
          comma 4-quinquies e  le  modalita'  con  le  quali  possono
          essere modificate le linee di indirizzo medesime; 
               b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i
          fondi  pensione  esercitano   la   facolta'   di   recesso,
          contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
          rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso  la
          restituzione  delle  attivita'  finanziarie   nelle   quali
          risultano investite le risorse  del  fondo  all'atto  della
          comunicazione al gestore della volonta'  di  recesso  dalla
          convenzione; 
               c) prevedere l'attribuzione  in  ogni  caso  al  fondo
          pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti  ai
          valori  mobiliari  nei   quali   risultano   investite   le
          disponibilita' del fondo medesimo. 
             4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
          disponibilita' conferite in gestione, restando peraltro  in
          facolta'  degli  stessi   di   concludere,   in   tema   di
          titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
          nel  caso  di  gestione  accompagnata  dalla  garanzia   di
          restituzione del capitale. I  valori  e  le  disponibilita'
          affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le  modalita'
          ed i criteri stabiliti nelle convenzioni  costituiscono  in
          ogni caso patrimonio separato ed  autonomo,  devono  essere
          distratti dal  fine  al  quale  sono  stati  destinati  ne'
          formare oggetto di esecuzione sia da  parte  dei  creditori
          dei soggetti gestori, sia da  parte  di  rapresentanti  dei
          creditori  stessi,  ne'  possono  essere  coinvolti   nelle
          procedure concorsuali che riguardano il gestore.  Il  fondo
          pensione  e  legettimato   a   proporre   la   domanda   di
          rivendicazione  di  cui  all'art.  103  delle  disposizioni
          approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.  Possono
          essere rivendicati tutti i valori  conferiti  in  gestione,
          anche se non individualmente determinati o  individuati  ed
          anche se depositati  presso  terzi,  diversi  dal  soggetto
          gestore.  Per  l'accertamento  dei  valori  oggetto   della
          domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi  compresi  i
          rendiconti  redatti  dal  soggetto  gestore  o  dai   terzi
          depositari. 
             4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di
          cui all'art. 16, assunta previo  parere  dell'autorita'  di
          vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati  criteri
          e modalita' omogenee per  la  comunicazione  ai  fondi  dei
          risultati conseguiti nell'esecuzione delle  convenzioni  in
          modo da assicurare la piena  comparabilita'  delle  diverse
          convenzioni. 
             4-quinquies.  I   criteri   di   individuazione   e   di
          ripartizione del rischio, nella scelta degli  investimenti,
          devono essere indicati nello statuto  di  cui  all'art.  4,
          comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro  del  tesoro,
          sentita  la  commissione   di   cui   all'art.   16,   sono
          individuati: 
               a) le attivita' nelle quali i fondi  pensione  possono
          investire  le  proprie  disponibilita',  con  i  rispettivi
          limiti  massimi   di   investimento,   avendo   particolare
          attenzione per  il  finanziamento  delle  piccole  e  medie
          imprese; 
               b) i criteri di investimento nelle varie categorie  di
          valori mobiliari; 
               c) le regole da osservare in materia di  conflitti  di
          interesse  compresi   quelli   eventuali   attinenti   alla
          partecipazione  dei  soggetti  sottoscrittori  delle  fonti
          istruttive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al
          presente articolo. 
             4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle
          autorita' di vigilanza sui soggetti gestori  a  favore  dei
          dipendenti delle stesse, possono  gestire  direttamente  le
          proprie risorse. 
             5. I fondi non possono  comunque  assumere  o  concedere
          prestiti, ne' investire le disponibilita' di competenza: 
               a) in azioni o quote con diritto di  voto,  emesse  da
          una stessa societa', per un valore  nominale  superiore  al
          cinque per cento del valore nominale complessivo  di  tutte
          le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa'
          medesima se quotata, ovvero  al  dieci  per  cento  se  non
          quotata, ne', comunque, azioni o quote con diritto di  voto
          per  un  ammontare  tale  da  determinare  in  via  diretta
          un'influenza dominante sulla societa' emittente; 
               b) in azioni o quote emesse da  soggetti  tenuti  alla
          contribuzione  o  da  questi  controllati  direttamente   o
          indirettamente, per interposta persona o  tramite  societa'
          fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di  controllo,
          ai sensi dell'art. 27 comma 2, della legge 10 ottobre 1990,
          n. 287, in misura complessiva superiore al venti per  cento
          delle risorse del fondo e se trattasi di fondo pensione  di
          categoria, in misura complessiva superiore  al  trenta  per
          cento". 
             "Art. 6-bis (Banca depositaria). -  1.  Le  risorse  dei
          fondi, affidate in gestione,  sono  depositate  presso  una
          banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di  cui
          all'art. 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto
          dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83. 
             2. La banca depositaria esegue le  istruzioni  impartite
          dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano
          contrarie alla legge, allo statuto del fondo  stesso  e  ai
          criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui  all'art.
          6, comma 4-quinquies. 
             3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
          di cui al citato art. 2-bis della legge n. 77 del 1983". 
             "Art. 9 (Fondi pensione aperti). - 1. I soggetti  con  i
          quali e' consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi
          dell'art. 6, comma 1, nonche' le societa'  di  gestione  di
          cui  alla  legge  23  marzo  1983,  n.  77,  e   successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   ferme   restando    le
          disposizioni previste per  la  sollecitazione  al  pubblico
          risparmio,   possono   istituire    forme    pensionistiche
          complementari mediante la costituzione di  appositi  fondi,
          nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e
          6, comma 2. 
             2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei  destinatari
          delle disposizioni del presente decreto legislativo  per  i
          quali non sussistano o non operino le fonti  istitutive  di
          cui  all'art.  3,  comma  1,  ovvero  si   determinino   le
          condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b); ove non
          sussistano o non operino diverse previsioni in merito  alla
          costituzione di fondi  pensione  ai  sensi  dei  precedenti
          articoli, la facolta' di  adesione  ai  fondi  aperti  puo'
          essere  prevista  anche  dalle  fonti  istitutive  su  base
          contrattuale collettiva. 
             3.  Ferma  restando  l'applicazione  delle   norme   del
          presente decreto  legislativo  in  tema  di  finanziamento,
          prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
          costituzione e all'esercizio dell'attivita'  dei  fondi  di
          cui al presente articolo e' rilasciata ai  sensi  dell'art.
          4, comma 3, dal Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, d'intesa con le rispettive autorita' di vigilanza,
          sentita la commissione di cui  all'art.  16,  nonche',  nel
          caso di soggetti di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  c),
          l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato". 
             "Art.  16  (Vigilanza  sui  fondi  pensione).  -  1.  Il
          Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  emana  le
          direttive  generali  in  materia  di  vigilanza  sui  fondi
          pensione, di concerto con il Ministro del tesoro  e  vigila
          sulla commissione di cui al comma 2. 
             2. E' istituita la commissione di  vigilanza  sui  fondi
          pensione  con  lo  scopo  di  perseguire  la   corretta   e
          trasparente amministrazione e gestione  dei  fondi  per  la
          funzionalita' del sistema di previdenza  complementare.  La
          commissione ha personalita' giuridica di diritto pubblico. 
             3. La commissione e' composta  da  un  presidente  e  da
          quattro membri, scelti tra persone dotate  di  riconosciuta
          competenza e specifica professionalita'  nelle  materie  di
          pertinenza  della  stessa  e  di  indiscussa  moralita'   e
          indipendenza, nominati ai  sensi  della  legge  24  gennaio
          1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge
          23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio  dei
          Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro  e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  del
          tesoro. Il presidente e i membri della  commissione  durano
          in carica quattro anni e possono essere confermati una sola
          volta; in sede di prima applicazione il decreto  di  nomina
          indichera' i due membri della commissione  il  cui  mandato
          scadra' dopo sei anni. Al presidente e ai componenti  della
          commissione    si    applicano    le    disposizioni     di
          incompatibilita', a pena di decadenza, di cui  all'art.  1,
          quinto comma, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  giugno  1974,
          n. 216. Al presidente e  ai  componenti  della  commissione
          competono le indennita' di carica fissate con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con il Ministro del tesoro.  La  commissione  delibera  con
          apposito regolamento in ordine al proprio  funzionamento  e
          alla propria organizzazione  sulla  base  dei  principi  di
          trasparenza e celerita' dell'attivita', del contraddittorio
          e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse
          umane di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni  ed   integrazioni.   La   commissione   puo'
          avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono
          collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta. 
             4. Le  deliberazioni  della  commissione  sono  adottate
          collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla  legge
          o  dal  regolamento  di  cui  al  comma  3.  Il  presidente
          sovraintende all'attivita' istruttoria e cura  l'esecuzione
          delle deliberazioni. Il presidente della commissione  tiene
          informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          sugli atti  e  sugli  eventi  di  maggiore  rilievo  e  gli
          trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. 
          Le  deliberazioni   concernenti   l'organizzazione   e   il
          funzionamento, quelle concernenti il trattamento  giuridico
          ed economico del personale e l'ordinamento delle  carriere,
          nonche' quelle dirette a  disciplinare  la  gestione  delle
          spese  e  la  composizione   dei   bilanci   preventivo   e
          consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento
          di cui all'art. 1, settimo comma, del citato  decreto-legge
          n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata
          legge n. 216 del 1974,  sono  sottoposte  al  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale, il  quale,  di  concerto
          con il Ministro del tesoro, ne verifica la  legittimita'  e
          le rende esecutive con proprio decreto,  da  emanare  entro
          venti giorni dal ricevimento  ove  non  formuli,  entro  il
          termine  suddetto,  proprie  osservazioni.   Trascorso   il
          termine di venti giorni dal  ricevimento  senza  che  siano
          state formulate osservazioni,  le  deliberazioni  divengono
          esecutive.  La  Corte  dei  conti  esercita  il   controllo
          generale sulla commissione per assicurare  la  legalita'  e
          l'efficacia del suo funzionamento e  riferisce  annualmente
          al Parlamento. 
             5.  E'  istituito  un  apposito  ruolo   del   personale
          dipendente dalla commissione. Il numero dei posti  previsti
          dalla pianta  organica  non  puo'  eccedere  per  il  primo
          triennio  le  30  unita'.  I  requisiti  di  accesso  e  le
          modalita' di assunzione sono determinati dal regolamento di
          cui al comma 3  in  conformita'  ai  principi  fissati  dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993  n.  29,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, con  richiesta  di  rigorosi
          requisiti di competenza ed  esperienza  nei  settori  delle
          attivita' istituzionali  della  commissione.  L'ordinamento
          delle carriere e il trattamento giuridicio ed economico del
          personale sono stabiliti  dal  predetto  regolamento.  Tale
          regolamento detta altresi'  norme  per  l'adeguamento  alle
          modificazioni del trattamento giuridico  ed  economico.  Il
          regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici,  la
          qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. 
          Il direttore generale risponde  del  proprio  operato  alla
          commissione. La deliberazione relativa alla sua  nomina  e'
          adottata con non meno di quattro voti  favorevoli.  Con  la
          stessa maggioranza la  commissione  attribuisce,  anche  in
          sede  di  inquadramento,  gli  incarichi  e  le  qualifiche
          dirigenziali". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri),  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
             - La legge n.  335/1995  reca  la  riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare.  Nota  all'art.
          1: 
             - Il testo della direttiva del Consiglio delle Comunita'
          europee  20  dicembre  1985,  n.   611   (n.   85/611/CEE),
          concernente    il    coordinamento    delle    disposizioni
          legislative, regolamentari ed amministrative in materia  di
          taluni  organismi  d'investimento  collettivo   in   valori
          mobiliari (o.i.c.v.m.), e' stato pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L 375 del 31  dicembre
          1985.