IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'articolo 70 del decreto del Presidente della  Repubblica  4
agosto  1990,  n.  335,  recante tra l'altro la definizione dei nuovi
profili professionali del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili
del   fuoco,   che   rinvia   ad  apposito  decreto  ministeriale  la
regolamentazione delle modalita', delle  materie  di  esame  e  delle
prove  per  l'ammissione  ai  menzionati  profili, ai quali si accede
dall'interno;
  Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, con il  quale
e'  stato  disciplinato attraverso apposite disposizioni il passaggio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da un  profilo
professionale ad altro superiore nell'ambito della medesima qualifica
funzionale  ovvero  da un profilo professionale ad altro di qualifica
superiore;
  Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1995, n. 164, contenente il
regolamento con cui si e' modificato  l'articolo  17  del  richiamato
decreto  ministeriale  n.  565/1992  allo  scopo  di  semplificare le
procedure concorsuali intese alla copertura dei posti vacanti  dal  1
gennaio   1988   al   31   dicembre   1994,   sopperendo  cosi'  alle
improcrastinabiliesigenze di funzionalita' del servizio di istituto;
  Considerato  che  persiste  una  situazione  di  grave  carenza  di
organico nei profili di capo reparto a capo squadra;
  Valutata  quindi  l'opportunita'  di estendere l'applicazione della
disciplina di cui al decreto n. 164/1995 alle  procedure  concorsuali
relative  alla  copertura  dei  posti vacanti al 31 dicembre 1995 nei
profili professionali di capo reparto e capo squadra;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Al comma 1 dell'articolo 17  del  decreto  ministeriale  18  giugno
1992,  n.  565,  cosi'  come  modificato  dal decreto ministeriale 21
aprile 1995, n. 164, e' aggiunto il seguente comma:
  "1-quater. Per la copertura dei posti vacanti al 31  dicembre  1995
per l'accesso ai profili professionali di capo reparto e capo squadra
si applica la procedura di cui ai commi precedenti".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 22 gennaio 1997
                                              Il Ministro: NAPOLITANO
 Visto, il Guardasigilli: FLICK
 Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1997
  Registro n. 1 Interno, foglio n. 67
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.   1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  70  del  D.P.R.   n.   335/1990
          (Regolamento  per  il  recepimento  delle  norme risultanti
          dalla disciplina  prevista  dall'accordo  del  10  febbraio
          1990, concernente il personale del comparto delle aziende e
          delle  amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
          di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 5 marzo 1986, n. 68), e' il seguente:
             "Art. 70 (Disciplina concorsi interni). - 1. Con decreto
          del  Ministero dell'interno sono stabilite le modalita', le
          materie d'esame e le prove per l'ammissione ai  profili  ai
          quali si accede esclusivamente dall'interno".
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  17  del  D.M.  n.
          565/1992, si veda in nota all'art. 1.
             -  Il  D.Lgs.  n.   29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1993, n. 421".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          el Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  17  del citato D.M. n.
          565/1992, come modificato, da ultimo, dal presente decreto,
          e' il seguente:
             "Art. 17. - 1. Per la copertura dei posti vacanti dal  1
          gennaio   1988  al  31  dicembre  1994,  saranno  espletate
          distinte procedure  concorsuali  per  ciascun  anno,  senza
          riferimento  alla sede di servizio, cui i candidati saranno
          ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da
          conferire.  Le  sedi  disponibili   nei   singoli   profili
          professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento
          delle   operazioni   di   mobilita'   del   personale  gia'
          appartenente ai  profili  medesimi.  Le  sedi  di  servizio
          saranno  assegnate  ai concorrenti che avranno superato gli
          esami finali sulla base delle preferenze  espresse  secondo
          l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza.
             1-bis.  Per  lo svolgimento delle prove selettive, oltre
          alla commissione esaminatrice, potranno  essere  costituite
          piu'  sottocommissioni,  unico restando il presidente, alle
          quali potra' essere assegnato un numero  di  candidati  non
          inferiore  a 300. La commissione esaminatrice, nominata con
          decreto  del  direttore  generale,  e'   composta   da   un
          funzionario  con  qualifica  non inferiore a dirigente, con
          funzioni di presidente, e da due funzionari, con  qualifica
          non  inferiore  all'ottava.  I  candidati  che  non avranno
          superato la prova selettiva ovvero l'esame di  fine  corso,
          nonche'   i   candidati   che   ne   fossero  impediti  per
          sopraggiunti  giustificati  motivi,  saranno  ammessi  alla
          prima successiva procedura utile per la copertura dei posti
          fino  al  31  dicembre  1994,  fermo restando la preferenza
          espressa per la sede di servizio.
             1-ter.  Il  corso  di formazione e l'esame di fine corso
          potranno essere effettuati anche  in  sede  decentrata.  Al
          termine   del   corso   conclusivo  di  ciascuna  procedura
          concorsuale   i   candidati   sostengono   l'esame   finale
          consistente  in  un  questionario  sulle  materie del corso
          stesso.
            1-quater. Per  la  copertura  dei  posti  vacanti  al  31
          dicembre  1995  per  l'accesso  ai profili professionali di
          capo reparto e capo squadra si applica la procedura di  cui
          ai commi precedenti.
  2.  L'attribuzione  del  nuovo profilo professionale, dell'inerente
qualifica funzionale nonche' del relativo trattamento economico viene
operata, ora per allora, nel limite dei posti annualmente disponibili
nelle singole sedi provinciali.
             3. Il termine ultimo per la conclusione delle  procedure
          concorsuali sara' indicato nei singoli bandi di concorso in
          conformita'   di   quanto   previsto   dalle   disposizioni
          regolamentari per l'attuazione della legge 7  agosto  1990,
          n. 241".