IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 48, comma 1, lettera e), recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la direttiva 90/384/CEE, del Consiglio del 20 giugno 1990, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico; Visto il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, recante il testo unico delle leggi metriche; Visto il regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, recante attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. L'espressione "marchio CE" figurante nel decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e' sostituita dall'espressione "marcatura CE".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 1994. L'art. 48 delega il Governo al recepimento della direttiva 93/68/CEE. In particolare, il comma 1, lettera e) recita: "e) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, di recepimento della direttiva 90/384/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, prevedendo che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato individui gli impieghi di scarsa rilevanza ai fini della tutela e della fede pubblica, da esonerare dall'obbligo di verificazione periodica;". - La direttiva 93/68/CEE e' pubblicata in G.U.C.E n. L. 220 del 30 agosto 1993. - La direttiva 90/384/CEE e pubblicata in G.U.C.E. n. L. 189 del 20 luglio 1990. - Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 reca approvazione del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991. - Il regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206 reca modificazioni al ruolo organico del personale dell'amministrazione metrica e del saggi e dei metalli preziosi. - Il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517 reca attuazione della direttiva n. 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Nota all'art. 1: - Per il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517 vedi note alle premesse.