IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 48, comma 1, lettera c), recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la direttiva 88/378/CEE, del Consiglio del 3 maggio 1988, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli; Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 febbraio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e Giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. L'espressione "marchio CE", figurante nel decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, e' sostituita dall'espressione "marcatura CE", secondo il simbolo grafico il cui modello figura all'articolo 3.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 6 febbraio 1996, n. 52 concerne "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994". L'articolo 48, comma 1, lettera c) della suddetta legge cosi' recita: "1. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per la parte in cui modifica ed integra direttive comunitarie attuate con leggi e con atti aventi forza ed efficacia di legge, si provvede, fatto salvo quanto disposto al capo VIII, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a)-b) Omissis; c) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di recepimento della direttiva 88/378/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli". - La direttiva 93/68/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 220 del 30 agosto 1993; - La direttiva 88/378/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 187 del 16 luglio 1988; - Il D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, concerne "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990 n. 428". Nota all'art 1: - Per quanto riguarda il D.lgs. 27 settembre 1991, n. 313, vedasi nota alle premesse.