IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare l'operativita' del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, considerata l'indispensabile funzione consultiva che svolgono nell'ambito del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo ai compiti ineludibili da esercitare con riferimento alle procedure concorsuali in atto ed ai contributi da ripartire tra enti di ricerca; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, e' differito al 31 ottobre 1997 con riferimento al Consiglio universitario nazionale ed al 31 dicembre 1997 con riferimento al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, in attesa del riordino dei due organi consultivi del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.