IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
 Vista  la  legge 26 luglio 1995, n 328, ed in particolare l'articolo
1, comma 6, il quale prevede che mediante  decreto  del  Ministro  di
grazia   e   giustizia   sono   adottate   norme   regolamentari  per
l'espletamento della preselezione informatica ai fini dell'ammissione
alle prove scritte del concorso notarile;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito il  parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1997;
 Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge  n.  400/1983  (nota  n.
1712 del 24 febbraio 1997);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Archivio informatico dei quesiti
 1.  E'  costituito    presso  il  Ministero  di  grazia e giustizia.
Direzione generale degli affari civili  e  delle  libere  professioni
l'archivio  informatico  dei  quesiti  per  le  prove di preselezione
informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte  del  concorso
per la nomina a notaio.
 2.  L'archivio informatico contiene un numero di quesiti, pertinenti
alle materie delle prove scritte del concorso, non inferiore a 5.000.
 3. Non possono essere  inseriti  nell'archivio  quesiti  fondati  su
interpretazioni dottrinali o giurisprudenziali.
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          diposizioni     sulla     promulgazione     delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle
          quali e' operato il rinvio.  Restano invariati il valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  comma  6  dell'art.  1  della  legge  n.  328/1995
          (Introduzione della prova di preselezione  informatica  nel
          concorso  notarile)  prevede  che: "Il Ministro di grazia e
          giustizia e' autorizzato ad emanare,  con  proprio  decreto
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  il  regolamento  per  l'attuazione   degli
          articoli  5-bis,  5-ter  e 5-quater della legge 16 febbraio
          1913, n 89, introdotti dal comma 3 del  presente  articolo,
          nonche'  per  l'attuazione  degli articoli 9 e 13 del regio
          decreto  14  novembre   1926,   n.   1953,   e   successive
          modificazioni,     determinando,     tra     l'altro,    le
          caratteristiche ed il contenuto dell'archivio  dei  quesiti
          per  la prova di preselezione, i metodi di assegnazione dei
          quesiti a ciascun candidato, il conferimento dei  punteggi,
          le   modalita'   di   formazione   della   graduatoria,  le
          caratteristiche  dei  sistemi  operativi  e  dei   relativi
          elaborati  e  quant'altro  attinenti  all'esecuzione  della
          prova di preselezione ed alla  conservazione,  gestione  ed
          aggiornamento del sistema per la prova di preselezione".
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale potere.   Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri  possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.