IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista  la  legge  31  gennaio  1992, n.  64,  ed,  in  particolare,
l'articolo 5  il quale  prevede che, con  decreto del  Ministro della
difesa, possono  essere emanate  norme regolamentari per  disporre la
variazione  del  numero,  delle  sedi  e  delle  zone  di  competenza
territoriale dei consigli  e degli uffici di leva,  in relazione alle
esigenze del servizio;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237;
  Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  30 ottobre 1984,
n.  913, relativo  a  "Sedi  e zone  di  competenza territoriale  dei
consigli di leva";
  Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1995, n. 91;
  Visto   il  decreto   ministeriale  27   novembre  1995,   n.  587:
"Regolamento recante la  rideterminazione delle sedi e  delle zone di
competenza territoriale  degli uffici di leva  per l'arruolamento nel
Corpo equipaggi militari marittimi";
  Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1996, n. 453;
  Considerata la necessita' di  modificare le competenze territoriali
provinciali relative ai consigli ed uffici di leva di Verona, Padova,
Roma  A,  Roma  B,  Perugia,  Palermo  e  Catania,  al  fine  di  una
perequazione dei rispettivi bacini di utenza;
  Considerata   l'opportunita'  di   cambiare  la   denominazione  al
consiglio di leva di Bari B, con  sede in Lecce, in consiglio di leva
di Lecce, con inalterata competenza territoriale;
  Considerata la  necessita' di  rideterminare le zone  di competenza
territoriale  dei  consigli  di  leva per  l'arruolamento  nel  Corpo
equipaggi militari marittimi;
  Visto l'articolo 17,  commi 3 e 4, della legge  del 23 agosto 1988,
n. 400;
  Visto il  decreto legislativo  27 aprile  1992, n.  254, istitutivo
della provincia di Prato;
  Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi  del 7 luglio 1997 e del 27
agosto 1997;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3,  della citata legge n. 400/1988, con
nota n. 3431 del 7 novembre 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Il  numero,  le sedi  e  le  zone  di competenza  territoriale  dei
consigli e  degli uffici di  leva per l'arruolamento  nell'Esercito e
nell'Aeronautica  sono  rideterminati  nella tabella  A  allegata  al
presente  decreto,  che  sostituisce  quella annessa  alla  legge  31
gennaio 1992,  n. 64, modificata  con decreto ministeriale  9 gennaio
1995, n. 91 e con decreto ministeriale 27 giugno 1996, n. 453.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge  alle  quali  e'    operato  il
          rinvio. Restano  invariati il  valore, e  l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  La legge 31 gennaio 1992, n. 64, recante: "Norme sugli
          organi del servizio della leva  militare"    e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1992, n. 32.
            -   Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica  14
          febbraio 1964, n.   237, recante:  "Leva  e    reclutamento
          obbligatorio      nell'Esercito,     nella     Marina     e
          nell'Aeronautica" e'  pubblicato nel  supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 5 maggio 1964.
            - La  legge 31  maggio 1975,   n. 91,  recante:    "Nuove
          norme    per  il  servizio  di  leva"   e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale  n. 154 del 13 giugno 1975.
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 30 ottobre
          1984, n.   913,   recante: "Sostituzione   della    tabella
          allegata    alla  legge   31 maggio 1975,  n. 191, relativa
          alle sedi  e alle zone   di competenza  territoriale    dei
          consigli  di    leva"    e'    pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1985.
            -  Il decreto  ministeriale   9 gennaio   1995,   n.  91:
          "Regolamento  recante norme  sull'istituzione del consiglio
          di  leva e dell'ufficio di leva di   Verona" e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n. 74 del 29 marzo 1995.
            -    Decreto   ministeriale 27   novembre  1995,  n. 587:
          "Regolamento recante   la   rideterminazione   del   numero
          delle   sedi   e   zone   di competenza territoriale  degli
          uffici di leva   per l'arruolamento nel  Corpo    equipaggi
          militari    marittimi".    (Pubblicato    nella    Gazzetta
          Ufficiale n. 60 del 12 marzo 1996).
            -  Il decreto  ministeriale 27   giugno 1996,    n.  453:
          "Regolamento   recante   la  soppressione  degli  uffici  e
          consigli  di  leva  di  Campobasso  e   Potenza   e      la
          rideterminazione  del  numero, delle sedi   e delle zone di
          competenza territoriale  dei consigli  di leva,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1996.
            -  La   legge  23  agosto   1988,  n.   400,     recante:
          "Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio    dei  Ministri"    e'
          pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214. L'art. 17, commi 3 e 4, cosi' recita:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la     denominazione     di "regolamento"    sono  adottati
          previo  parere    del  Consiglio    di Stato, sottoposti al
          visto ed   alla registrazione della   Corte dei    conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".