IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1996, n. 518; Considerato che con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica sono stati individuati i Dipartimenti ai quali e' demandato lo svolgimento delle funzioni proprie del Ministero della sanita': a) "Diparti-mento della programmazione", b) "Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale", c) "Dipartimento della prevenzione", d) "Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria" ed e) "Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza"; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1993, n. 583, "Regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanita'"; Ritenuto di dover sostituire il regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanita'; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 13 febbraio 1997, n. 33/97; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 100/200/00/1570 del 25 febbraio 1997; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Composizione 1. Il Consiglio superiore di sanita', costituito con decreto del Ministro della sanita', e' composto da cinquanta componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al successivo comma 3 ed e' rinnovato ogni tre anni. 2. I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanita' sono scelti dal Ministro della sanita' tra docenti universitari dirigenti di secondo livello del Servizio sanitario regionale, soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti le competenze istituzionali del Consiglio e, limitatamente a due unita', appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile o agli avvocati dello Stato. 3. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanita' i dirigenti generali preposti ai dipartimenti e servizi del Ministero della sanita', il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il direttore dell'Istituto superiore di sanita', il direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. 4. I membri di diritto partecipano alle riunioni delle singole sezioni quando sono trattate materie di rispettiva competenza. 5. Ai lavori dell'assemblea generale e delle sezioni possono essere invitati, sentito il Ministro, esperti esterni, di volta in volta, secondo le rispettive, specifiche competenze. 6. I componenti del Consiglio superiore di sanita', ad eccezione dei componenti di diritto, decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive. 7. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi spettanti ai componenti del Consiglio superiore di sanita'.
Avvertenza: Il testo delle quote qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), delle legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' il seguente: "3. La composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanita' sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto". - Il D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196, reca il "Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanita' in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266". - Il comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. - Il D.P.R. 1 agosto 1996, n. 518, reca: "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino del Ministero della sanita'". - Il D.M. 21 dicembre 1993, n. 583, reca: "Regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanita'" (in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994).