IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
 
 Visto l'articolo 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella adunanza
generale del 21 marzo 1996;
 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata con nota del 20 dicembre 1996, n. 3-7773/U.C.L.
 
                             A d o t t a
 
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
 1.  Ferme  restando  le esenzioni vigenti, a decorrere dal 1 gennaio
1994 i  canoni  annui  per  le  utenze  di  acqua  pubblica  previsti
dall'articolo  35  del  testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti elettrici,  approvato  con  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono stabiliti in
relazione  agli  usi nelle misure indicate all'articolo 18, commi 1 e
2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
 
                                    N O T E
 
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
            -  Il  comma  5  dell'art.  18  della  legge  n.  36/1994
          (Disposizioni in materia di risorse idriche)  prevede  che:
          "Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          definite  le  modalita'  per  l'applicazione  del  presente
          articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo
          conto del tasso di inflazione programmato e delle finalita'
          di cui alla presente legge".
          Note alle premesse:
            - Per il testo del comma 5 dell'art. 18  della  legge  n.
          36/1994 si veda in nota al titolo.
  -  Il  comma  3  dell'art.  17  della legge n. 400/1988 (Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro
o   di   autorita'   sottordinate   al   Ministro,  quando  la  legge
espressamente conferisca tale potere.  Tali regolamenti, per  materie
di  competenza  di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali,  ferma  restando   la   necessita'   di   apposita
autorizzazione  da  parte  della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie  a  quelle  dei
regolamenti  emanati  dal  Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma  4  dello  stesso  articolo  stabilisce   che   gli   anzidetti
regolamenti  debbano  recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella  Gazzetta
Ufficiale.
          Note all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  35 del R.D. n. 1775/1933. (Testo
          unico delle disposizioni di legge sulle  acque  e  impianti
          elettrici), e' il seguente:
            "Art.  35. - Le utenze di acqua pubblica sono sottosposte
          al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:
             per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua
          potabile o di irrigazione, senza obbligo di  restituire  le
          colature o residui di acque, annue lire duecento;
             se  con  obbligo  di restituire le colature o residui di
          acqua, annue lire cento;
             per  l'irrigazione  di  terreni  con   derivazione   non
          suscettibili  di  essere  fatta  a  bocca tassata, per ogni
          ettaro, annue lire due;
             per ogni cavallo dinamico  nominale  di  forza  motrice,
          annue lire dodici.
            La  forza  motrice  nominale  e'  calcolata  in base alla
          differenza di livello fra i due poli  morti  dei  canali  a
          monte ed a valle del meccanismo motore.
            Il  canone  e'  regolato  sulla media della forza motrice
          nominale disponibile nell'anno.
            In nessun caso il canone e' inferiore a lire dodici".
            - Per il testo dell'intero art. 18 della citata legge  n.
          36/1994 si veda in nota all'art. 2.