IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'articolo 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 21 marzo 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 20 dicembre 1996, n. 3-7773/U.C.L. A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Ferme restando le esenzioni vigenti, a decorrere dal 1 gennaio 1994 i canoni annui per le utenze di acqua pubblica previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono stabiliti in relazione agli usi nelle misure indicate all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il comma 5 dell'art. 18 della legge n. 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche) prevede che: "Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalita' di cui alla presente legge". Note alle premesse: - Per il testo del comma 5 dell'art. 18 della legge n. 36/1994 si veda in nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 35 del R.D. n. 1775/1933. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), e' il seguente: "Art. 35. - Le utenze di acqua pubblica sono sottosposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti: per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui di acque, annue lire duecento; se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento; per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due; per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici. La forza motrice nominale e' calcolata in base alla differenza di livello fra i due poli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore. Il canone e' regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno. In nessun caso il canone e' inferiore a lire dodici". - Per il testo dell'intero art. 18 della citata legge n. 36/1994 si veda in nota all'art. 2.