IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   in   materia  di  indennizzi  a  favore  dei  soggetti
danneggiati   da   complicanze   di  tipo  irreversibile  causate  da
vaccinazioni   obbligatorie,   trasfusioni   e   somministrazione  di
emoderivati,   al  fine  di  garantire  l'applicazione  dei  medesimi
benefici operanti negli anni 1995 e 1996;
 Viste  le  deliberazioni  del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 7 e del 27 marzo 1997;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del
Ministro  della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
 1.  L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992,
n.  210,  consiste  in  un  assegno,  reversibile  per quindici anni,
determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29
aprile  1976,  n.  177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2
maggio  1984,  n.  111.  L'indennizzo  e'  cumulabile  con ogni altro
emolumento  a qualsiasi titolo percepito ed e' rivalutato annualmente
sulla base del tasso di inflazione programmato.
 2.  L'indennizzo  di  cui  al  comma  1  e'  integrato  da una somma
corrispondente  all'importo  dell'indennita'  integrativa speciale di
cui  alla  legge  27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni,
prevista  per  la  prima  qualifica funzionale degli impiegati civili
dello  Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello   della   presentazione   della  domanda.  La  predetta  somma
integrativa  e'  cumulabile  con  l'indennita' integrativa speciale o
altra  analoga  indennita'  collegata alla variazione del costo della
vita.  Ai  soggetti  di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25
febbraio  1992,  n. 210, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato
gia'  concesso,  e' corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso
tra    il    manifestarsi   dell'evento   dannoso   e   l'ottenimento
dell'indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun
anno,  al  30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e
del  primo  periodo  del  presente comma, con esclusione di interessi
legali e rivalutazione monetaria.
 3.  Qualora  a  causa  delle vaccinazioni o delle patologie previste
dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l'avente
diritto  puo' optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un
assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini del presente decreto,
sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il
coniuge,  i  figli,  i  genitori,  i  fratelli  minorenni, i fratelli
maggiorenni.  I  benefici di cui al presente comma spettano anche nel
caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico
sostentamento  della  famiglia.  Ai  soggetti  ai quali e' stato gia'
corrisposto  l'assegno  una  tantum  nella  misura di lire 50 milioni
spetta,  a  domanda,  da presentare entro il termine del 30 settembre
1997, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi
legali e rivalutazione monetaria.
 4.  Qualora  la  persona  sia  deceduta in eta' minore, l'indennizzo
spetta ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale.
 5. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n.
210,  sono  esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui
ai  commi  14  e  15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  e  successive  modificazioni, nonche' dal pagamento della quota
fissa  per  ricetta  di  cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8,
introdotto  dall'articolo  1  della  legge  23 dicembre 1994, n. 724,
limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e
la  cura  delle  patologie  previste  dalla predetta legge n. 210 del
1992.
 6.  I  benefici  di  cui  al  presente  decreto spettano altresi' al
coniuge   che   risulti   contagiato  da  uno  dei  soggetti  di  cui
all'articolo  1  della  legge  25  febbraio  1992, n. 210, nonche' al
figlio contagiato durante la gestazione.
 7.  Ai  soggetti danneggiati che contraggono piu' di una malattia ad
ognuna  delle  quali  sia conseguito un esito invalidante distinto e'
riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo,
un  indennizzo  aggiuntivo,  stabilito dal Ministro della sanita' con
proprio  decreto,  in  misura non superiore al 50 per cento di quello
previsto ai commi 1 e 2.
 8.   Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano
limitatamente  all'anno  1997.  Alla  copertura  dei  maggiori  oneri
derivanti  dai  commi  predetti,  valutati  in lire 64,6 miliardi per
l'anno  1997,  si  provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione
del  Fondo  sanitario  nazionale di parte corrente con corrispondente
contenimento dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
 9.  Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
e' sostituito dal seguente:
 "1.   I   soggetti  interessati  ad  ottenere  l'indennizzo  di  cui
all'articolo  1,  comma 1, presentano alla USL competente le relative
domande,  indirizzate  al  Ministro  della  sanita', entro il termine
perentorio  di  tre  anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-
trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini
decorrono  dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui
ai  commi  2  e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del
danno.    La   USL   provvede   all'istruttoria   delle   domande   e
all'acquisizione  del  giudizio  di cui all'articolo 4, sulla base di
direttive  del  Ministero  della sanita', che garantiscono il diritto
alla riservatezza anche mediante opportune modalita' organizzative.".
 10. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n.
210, e' inserito il seguente:
 "1-bis.  Chiunque,  nell'esercizio  delle  proprie funzioni, venga a
conoscenza  di  casi  di  persone  danneggiate da complicanze di tipo
irreversibile  a  causa  di  vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni  di  emoderivati,  e' tenuto a rispettare il segreto
d'ufficio  e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte
le  misure  occorrenti per la tutela della riservatezza della persona
interessata.".
 11.  Le  domande  gia' presentate al Ministero della sanita', per le
quali  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto non e'
ancora  iniziata  l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla
sanita'  delle  regioni  e  delle  province autonome, per l'ulteriore
invio  alle USL territorialmente competenti ai fini degli adempimenti
previsti  dall'articolo  3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n.
210, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.
 12. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
dopo  le  parole: "Ministro della sanita'" sono inserite le seguenti:
", tramite la USL territorialmente competente,".
 13.  Ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo,  le  commissioni  medico-ospedaliere  di cui all'articolo 4
della  legge  25  febbraio  1992,  n.  210, sono integrate con medici
esperti  nelle  materie  attinenti  alle  richieste di indennizzo, ai
sensi  dell'ultimo  comma dell'articolo 165 del testo unico approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.