IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
 Visto  l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come  sostituito  dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre
1993, n. 470;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
302;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 luglio 1996;
 Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
inviata con nota del 7 ottobre 1996;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Istituzione del servizio di controllo interno

  1.   Nell'ambito  del  Ministero  del  commercio  con  l'estero  e'
istituito  il servizio di controllo interno che esercita il controllo
sull'attivita'   amministrativa  del  Ministero  compresa  quella  di
vigilanza.
  2.  Esso  opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente
al Ministro.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare
           la  lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle quali e'
          operato   il   rinvio.   Restano   invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
            - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20  del  D.Lgs.  3
          febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina  in  materia  di  pubblico  impiego,   a   norma
          dell'art.  2  della  legge  23  ottobre 1992, n. 421), come
          modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470:
            "Art.  20  (Verifica   dei   risultati.   Responsabilita'
          dirigenziali).    -  1. I dirigenti generali ed i dirigenti
          sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
          uffici ai quali  sono  preposti,  della  realizzazione  dei
          programmi  e  dei  progetti loro affidati in relazione agli
          obiettivi dei rendimenti e  dei  risultati  della  gestione
          finanziaria,   tecnica   ed   amministrativa,   incluse  le
          decisioni  organizzative  e  di  gestione  del   personale.
          All'inizio   di   ogni  anno,  i  dirigenti  presentano  al
          direttore generale, e questi  al  Ministro,  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
            2.   Nelle   amministrazioni   pubbliche,  ove  gia'  non
          esistano, sono istituiti servizi di  controllo  interno,  o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante  valutazioni   comparative   dei   costi   e   dei
          rendimenti,  la  realizzazione degli obiettivi, la corretta
          ed   economica   gestione    delle    risorse    pubbliche,
          l'imparzialita'    ed   il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa.  I  servizi  o  nuclei  determinano  almeno
          annualmente,  anche su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
            3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in  posizione  di
          autonomia   e  rispondono  esclusivamente  agli  organi  di
          direzione politica.  Ad  essi  e'  attribuito,  nell'ambito
          delle  dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente
          di personale. Puo' essere utilizzato anche  personale  gia'
          collocato   fuori   ruolo.   Per   motivate   esigenze,  le
          amministrazioni pubbliche  possono  altresi'  avvalersi  di
          consulenti  esterni,  esperti  in tecniche di valutazione e
          nel controllo di gestione.
            4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono  composti
          da  dirigenti  generali  e  da  esperti  anche esterni alle
          amministrazioni. In casi di  particolare  complessita',  il
          Presidente    del    Consiglio    puo'   stipulare,   anche
          cumulativamente  per  piu'   amministrazioni,   convenzioni
          apposite  con  soggetti  pubblici o privati particolarmente
          qualificati.
            5.  I  servizi  e  nuclei  hanno  accesso  ai   documenti
          amministrativi   e  possono  richiedere,  oralmente  o  per
          iscritto, informazioni agli  uffici  pubblici.  Riferiscono
          trimestralmente  sui  risultati  della  loro attivita' agli
          organi generali  di  direzione.  Gli  uffici  di  controllo
          interno  delle  amministrazioni  territoriali e periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
            6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni
          e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del  decreto-
          legge   24   novembre   1990,   n.   344,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,  n.  21,  e  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
          1992, si avvalgono degli  uffici di controllo interno delle
          amministrazioni  territoriali e periferiche".
            -   Il   D.P.R.  18  aprile  1994,  n.  302  (Regolamento
          concernente  l'individuazione  degli  uffici   di   livello
          dirigenziale  del  Ministero del commercio con l'estero) e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  118  del  23
          maggio 1994.
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dai  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          subordinate al  Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.   Tali regolamenti per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita  autorizzazione     da  parte   della   legge.   I
          regolamenti  ministeriali  ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.  Il
          comma  4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
          regolamenti   debbano   recare    la    denominazione    di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.