La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Emissione di monete da lire mille e da lire duemila 1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a coniare ed emettere monete nei tagli da lire mille e lire duemila. E' fatta salva la facolta' della Banca d'Italia di emettere banconote di pari importo. 2. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1.