IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
    I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO,
   DELLE FINANZE E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
 Vista la legge  30  aprile  1962,  n.  283,  concernente  disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente istituzione del
Servizio  sanitario  nazionale  ed  in  particolare  l'articolo 6 che
riserva allo Stato la determinazione  di  indici  di  qualita'  e  di
salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari;
 Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 109, relativo a
attuazione  delle  direttive  89/395/CEE  e  89/396/CEE   concernenti
l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei prodotti
alimentari;
 Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e  successive  modificazioni,
concernente il monopolio dei sali e dei tabacchi;
 Visto  il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente
la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione
e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione  delle
direttive  n.  94/34/CE,  n.  94/35/CE,  n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n.
95/31/CE;
 Visto il decreto legislativo  3  marzo  1993,  n.  123,  concernente
attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale
dei prodotti alimentari;
 Vista  la  norma  del Codex Alimentarius "Codex STAN 150-1985" e sua
successiva modifica, concernente il sale di qualita' alimentare;
 Visto  il  parere  del   Consiglio   superiore   di   sanita'   reso
nell'adunanza del 10 maggio 1995;
 Vista   la   comunicazione   alla  Commissione  dell'Unione  europea
effettuata in data 29 novembre 1995  ai  sensi  della  direttiva  del
Consiglio del 28 marzo 1983, n. 83/189/CEE;
 Vista  la  comunicazione alla Commissione dell'Unione europea e agli
altri Stati membri effettuata in data 29 novembre 1995 ai sensi della
direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978, n. 79/112/CEE;
 Vista  la  comunicazione  alla   Commissione   dell'Unione   europea
effettuata  in  data  29  novembre  1995 ai sensi del regolamento del
Consiglio n.  315/93/CEE dell'8 febbraio 1993;
 Visto il parere circostanziato della Commissione dell'Unione europea
espresso in data 26 febbraio 1996;
 Considerato che  occorre  disciplinare  la  commercializzazione  sul
territorio  nazionale  del  sale  alimentare,  sia  esso destinato al
consumo diretto sia all'industria conserviera alimentare;
 Considerato che  per  tutelare  la  salute  pubblica  e'  necessario
mantenere   i   contaminanti   a   livelli   accettabili   sul  piano
tossicologico e  che  in  attesa  che  essi  vengano  definiti  dalla
Commissione  della  Unione europea, appare opportuno fare riferimento
alla norma mondiale del Codex Alimentarius n. Codex STAN 150-1985;
 Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento,  ai
sensi  degli  articoli  11  e  12 della legge 28 luglio 1993, n. 300,
anche al sale alimentare originario dei Paesi  Efta  che  sono  parti
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 25 luglio 1996;
 Vista la comunicazione alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata in data 10 gennaio 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
 1.  Il  presente  regolamento,  fatta  salva la disciplina di cui al
decreto del Ministro della sanita' 10 agosto 1995, n. 562, regola  la
produzione,   la   commercializzazione   e  l'importazione  del  sale
alimentare,  destinato  al  consumo  diretto  oppure  impiegato  come
ingrediente  nella  preparazione e nella conservazione delle sostanze
alimentari.
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
            -   L'art.  6  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833
          (Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale),   cosi'
          recita:
            "Sono    di    competenza   dello   Stato   le   funzioni
          amministrative  concernenti:
             a)-g) (Omissis);
             h)  la  determinazione  di  indici  di  qualita'  e   di
          salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari;
             (Omissis)".
            -  La norma "Codex STAN 150-1985" del Codex alimentarius,
          pubblicata dal Segretariato  del  Programma  misto  FAO/OMS
          sulle norme alimentari della FAO in Roma, si riferisce alla
          norma mondiale per il sale di qualita' alimentare.
            -  Gli  articoli  11  e 12 della legge 28 luglio 1993, n.
          300, relativa all'accordo sullo spazio  economico  europeo,
          cosi' recitano:
            "Art.  11.  -  Sono  vietate  fra  le parti contraenti le
          restrizioni    quantitative    all'importazione,    nonche'
          qualsiasi misura di effetto equivalente".
            "Art.  12.  -  Sono  vietate  fra  le parti contraenti le
          restrizioni    quantitative    all'esportazione,    nonche'
          qualsiasi misura di effetto equivalente".