IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per la programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, al fine di non pregiudicare la funzionalita' del servizio scolastico, anche mediante interventi mirati alla riduzione dell'esubero; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure in materia di previdenza complementare, al fine di conseguire l'avvio dei fondi pensione, nonche' in materia di mobilita' lunga, per agevolare i piani di gestione delle esigenze di personale in relazione agli effetti che essi determinano sul piano occupazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto - legge: Art 1. Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola 1. Al fine di assicurare la funzionalita' del servizio scolastico, per il personale del comparto scuola le domande di dimissioni con diritto a pensione anticipata rispetto all'eta' stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio con decorrenza dal 1 settembre 1997, presentate entro il 15 marzo 1997, sono accolte prioritariamente nei confronti del personale appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico relative all'anno scolastico 1997 - 98 e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, il verificarsi della suddetta condizione e' accertato al termine delle operazioni di movimento del personale. La graduazione del personale interessato, ove necessario, avra' luogo in base all'eta' anagrafica. 2. Nel limite numerico massimo del 40% delle cessazioni dal servizio allo stesso titolo intervenute nell'anno scolastico precedente, con esclusione di quelle disposte ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono altresi' accolte altre domande di dimissioni anticipate con decorrenza dal1 settembre 1997. A tale fine, le domande di risoluzione del rapporto di lavoro sono ordinate tenendo conto esclusivamente della piu' elevata eta' anagrafica degli interessati. 3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio: a) del personale cessato dal servizio per invalidita' derivante o meno da causa di servizio, nonche' di personale privo della vista; b) dei dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 509, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; c) del personale che si trova nella situazione prevista e disciplinata dall'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 4. Fatta salva la possibilita' di revoca nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel contingente di cui al comma 2, hanno effetto negli anni scolastici successivi, rispettando il criterio di precedenza dell'eta' anagrafica, nel limite del contingente annuo stabilito al comma 2. 5. Il personale avente titolo al collocamento a riposo con decorrenza 1 settembre 1997, ai sensi del comma 2, puo' chiedere, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere collocato a riposo nell'anno scolastico successivo, ferma restando l'appartenenza dei richiedenti al contingente annuale cui sono assegnati. 6. E' sospeso l'accesso al trattamento di pensione fino al raggiungimento dell'eta' stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio, nei casi di decadenza, nonche' negli analoghi casi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995.