IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per la programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del
comparto  scuola,  al  fine  di non pregiudicare la funzionalita' del
servizio  scolastico, anche mediante interventi mirati alla riduzione
dell'esubero;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
adottare  misure  in  materia di previdenza complementare, al fine di
conseguire   l'avvio  dei  fondi  pensione,  nonche'  in  materia  di
mobilita'  lunga, per agevolare i piani di gestione delle esigenze di
personale  in  relazione  agli effetti che essi determinano sul piano
occupazionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto   con   i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e  per  la  funzione pubblica e gli affari
regionali;
                              E m a n a
                    il seguente decreto - legge:
                               Art 1.
            Programmazione delle cessazioni dal servizio
                  del personale del comparto scuola

  1.  Al fine di assicurare la funzionalita' del servizio scolastico,
per  il  personale  del  comparto scuola le domande di dimissioni con
diritto  a  pensione  anticipata  rispetto  all'eta' stabilita per il
collocamento  a riposo d'ufficio con decorrenza dal 1 settembre 1997,
presentate  entro il 15 marzo 1997, sono accolte prioritariamente nei
confronti  del  personale  appartenente a ruoli, classi di concorso a
cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi
siano  situazioni  di  esubero  rispetto  alle  esigenze  di organico
relative  all'anno  scolastico  1997 - 98 e fino alla concorrenza del
relativo  soprannumero.  Ai  fini  di cui sopra, il verificarsi della
suddetta  condizione  e'  accertato  al  termine  delle operazioni di
movimento  del  personale.  La graduazione del personale interessato,
ove necessario, avra' luogo in base all'eta' anagrafica.
  2.  Nel  limite  numerico  massimo  del  40%  delle  cessazioni dal
servizio   allo   stesso   titolo  intervenute  nell'anno  scolastico
precedente,  con esclusione di quelle disposte ai sensi dell'articolo
13,  comma  5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
altresi'   accolte   altre   domande  di  dimissioni  anticipate  con
decorrenza   dal1   settembre  1997.  A  tale  fine,  le  domande  di
risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  sono  ordinate  tenendo conto
esclusivamente della piu' elevata eta' anagrafica degli interessati.
  3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:
    a) del personale cessato dal servizio per invalidita' derivante o
meno da causa di servizio, nonche' di personale privo della vista;
    b)  dei  dipendenti  che  si  trovano  nelle  condizioni previste
dall'articolo  509,  comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297;
    c)  del  personale  che  si  trova  nella  situazione  prevista e
disciplinata  dall'articolo  13,  comma 5, lettera c), della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
  4.  Fatta  salva  la  possibilita'  di revoca nel termine stabilito
dalle  vigenti disposizioni, le domande di dimissioni anticipate, non
accolte  in  quanto non rientranti nel contingente di cui al comma 2,
hanno  effetto  negli  anni  scolastici  successivi,  rispettando  il
criterio   di   precedenza   dell'eta'  anagrafica,  nel  limite  del
contingente annuo stabilito al comma 2.
  5.  Il  personale  avente  titolo  al  collocamento  a  riposo  con
decorrenza  1  settembre  1997,  ai sensi del comma 2, puo' chiedere,
entro  cinque  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto,   di   essere   collocato   a  riposo  nell'anno  scolastico
successivo,   ferma   restando   l'appartenenza  dei  richiedenti  al
contingente annuale cui sono assegnati.
  6.  E'  sospeso  l'accesso  al  trattamento  di  pensione  fino  al
raggiungimento  dell'eta'  stabilita  per  il  collocamento  a riposo
d'ufficio,  nei  casi  di  decadenza,  nonche'  negli  analoghi  casi
previsti  dal  contratto  collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto
1995.