IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di dare corso, con
le  opportune  cautele,  al  pagamento  di  somme dovute da pubbliche
amministrazioni   sulla   base   di   titoli   esecutivi,   derivanti
dall'attuazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14
maggio  1981,  n.  219,  con modalita' che non ostacolino la corretta
funzionalita'  delle  amministrazioni  medesime,  nonche'  di dettare
altre disposizioni relative agli interventi medesimi ai fini del loro
selettivo  completamento  nel  quadro  delle  attuali  disponibilita'
finanziarie e con il necessario snellimento delle procedure;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del Ministro del bilancio e della programmazione economica,
sono  nominati, uno o piu' commissari straordinari per la definizione
del contenzioso derivante dalla realizzazione degli interventi di cui
al   titolo   VIII  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  ed  al
decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' per il completamento degli
interventi  stessi  nei  limiti  di  cui  al  comma 5. Il commissario
straordinario,  fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 22 del
citato  decretolegge,  e'  organo straordinario degli enti attuatori,
compie,  in nome e per conto di questi ultimi, gli adempimenti di cui
al presente articolo ed ha la legittimazione esclusiva nei giudizi di
cognizione  e di esecuzione, comunque derivanti dall'attuazione degli
interventi di cui al presente comma; in particolare i titoliesecutivi
non  possono essere azionati nei confronti di altri enti o organi. Il
commissario   straordinario,   per   la   difesa  in  giudizio  nelle
controversie  relative  agli  interventi  di  cui  al presente comma,
comprese  quelle  in  corso, si avvale degli uffici legali degli enti
attuatori   e,   su   richiesta  di  questi  ultimi,  del  patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato.
  2.  Il  commissario  straordinario  provvede  prioritariamente alla
ricognizione  del  contenzioso  relativo  ai  predetti interventi, al
pagamento  dei  titoli  esecutivi,  all'eventuale  definizione in via
amministrativa  del contenzioso medesimo, anche a norma dell'articolo
31-bis  della  legge  11  febbraio  1994, n. 109, come modificato dal
decreto-legge  3  aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  2  giugno 1995, n. 216. I concessionari, aventi diritto
sulla  base  di  titoli  esecutivi non ancora notificati alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, devono presentare domanda di
pagamento entro trenta giorni dalla medesima data o dalla data in cui
si  e' formato il titolo esecutivo, se successiva. I titoli esecutivi
gia'  notificati  sono  presi  in  esame senza necessita' di apposita
domanda.  Il  commissario  straordinario  provvede al pagamento entro
sessanta  giorni  dalla data della domanda o dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto per i titoli esecutivi gia' notificati.
In caso di pendenza dell'istanza di sospensione dell'esecutivita' del
titolo  azionato,  e'  comunque atteso l'esito dell'istanza medesima.
Per  la  durata della procedura di cui al presente comma, non possono
essere   iniziate  e,  se  iniziate,  sono  interrotte  le  procedure
esecutive promosse, anche nei confronti degli enti proprietari, sulla
base  dei  predetti  titoli;  le somme pignorate, anche presso terzi,
sono  liberate  da  ogni  vincolo. Il pagamento di somme dovute sulla
base  di  sentenze  non  passate  in  giudicato  e'  subordinato alla
prestazione di idonea fideiussione bancaria.
  3.  Il commissario straordinario, provvede, altresi', alla verifica
delle  opere  di  completamento,  individuando le priorita' e i tempi
della loro realizzazione, nonche' la compatibilita' del completamento
col  quadro  finanziario  complessivo  derivante  dalle  somme ancora
disponibili sui fondi di cui al comma 6 e dall'onere del contenzioso.
A tal fine il commissario straordinario provvede in particolare a:
  a) verificare lo stato di attuazione del programma di ricostruzione
con  riferimento  ai  singoli  interventi  e  quantificare  le  somme
occorrenti per l'ultimazione;
  b)  classificare, d'intesa con gli enti interessati, gli interventi
da effettuare secondo le seguenti priorita':
  1)   interventi   di  estrema  urgenza,  necessari  per  assicurare
l'utilizzazione di opere gia' ultimate, ivi compreso il ripristino di
opere vandalizzate, nonche' per evitare danni gravi e irreparabili;
  2)  interventi  necessari  per  ultimare  opere in avanzata fase di
esecuzione;
  3)  interventi  per ultimare opere iniziate per le quali si accerti
la  perdurante  stretta  necessita'  ai  fini della funzionalita' del
programma di ricostruzione.
  4.  Il  commissario  straordinario  propone alle amministrazioni ed
agli enti interessati lo stralcio dal programma delle opere di cui al
comma  3 non ancora iniziate, o che comunque, anche in relazione agli
oneri  previsti  per  la  realizzazione,  non  appaiono  strettamente
necessarie  ai  fini  della  funzionalita'  del programma. In caso di
deliberazione  di stralcio i contratti e le convenzioni eventualmente
gia'  stipulati  sono  risolti  di  diritto,  con  attribuzione  alle
controparti  dell'importo  delle prestazioni o lavori gia' eseguiti e
con  esclusione  di  ogni  altro  compenso  o  indennizzo a qualunque
titolo.
  5.  Il  commissario straordinario compie, in nome e per conto degli
enti  proprietari,  gli atti per la realizzazione degli interventi di
cui  al  comma  3,  lettera  b),  n. 1), ivi compresi i collaudi, nei
limiti  dello  risorse  disponibili  e  tenuto conto dell'esigenza di
definire  prioritariamente il contenzioso derivante dagli interventi,
gia' eseguiti o in corso d'opera. A tale fine utilizza le procedure e
i  poteri  di  cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219,
nonche'  gli  atti  e  le  procedure  poste  in essere dai commissari
straordinari  del Governo e dai funzionari incaricati dal CIPE, salva
in ogni caso l'osservanza delle norme in materia di affidamento degli
appalti e di tutela sanitaria e ambientale.
  6.  Il  commissario  straordinario, per le complessive finalita' di
cui al comma 1, utilizza i fondi disponibili sui capitoli 1361 e 7098
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione  economica per l'anno 1997, nonche' i fondi trasferiti
agli enti attuatori ed ancora disponibili.
  7. Il commissario straordinario si avvale di personale comandato da
amministrazioni  pubbliche,  nonche' del personale del Provveditorato
regionale  alle  opere  pubbliche  e  della  struttura  messa  a  sua
disposizione dall'ente attuatore dell'intervento. Al provvedimento di
comando si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da
14  a 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127; puo' altresi' stipulare
convenzioni  con  strutture  tecnicamente idonee o con professionisti
estranei  per  lo svolgimento di determinate attivita' specificamente
individuate. Il compenso del commissario straordinario e' fissato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro  del tesoro, sentito l'ente interessato, e grava, unitamente
al  costo  delle  menzionate  convenzioni,  sui  fondi  per  le opere
interessate.
  8.   Resta   in  ogni  caso  fermo  quanto  previsto  dal  comma  1
dell'articolo   14  del  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
per la parte non derogata dal presente decreto.
  9.  Le  disponibilita'  iscritte  per l'anno 1996 sul capitolo 1361
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica, concernente le opere di ricostruzione nelle
zone  colpite  dagli  eventi  sismici del 1980, di cui al titolo VIII
della  legge  14  maggio  1981, n. 219, non utilizzate al 31 dicembre
1996,  sono  conservate nel conto residui per essere utilizzate negli
esercizi 1997 e 1998.
  10.  I  fondi di cui al comma 9 e quelli iscritti sul capitolo 7098
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per l'anno 1997 sono destinati, nel limite
complessivo  di lire 450 miliardi, oltre che alle finalita' di cui al
comma  1,  alla  reintegrazione,  in  via  prioritaria  rispetto alle
disponibilita'  del  fondo  previsto  dall'articolo  7  della legge 5
agosto   1978,   n.  468,  dei  capitoli  di  bilancio  eventualmente
utilizzati  per le medesime esigenze in applicazione dell'articolo 14
del   decreto-legge   31  dicembre  1996,  n.  669,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.