IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare corso, con le opportune cautele, al pagamento di somme dovute da pubbliche amministrazioni sulla base di titoli esecutivi, derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, con modalita' che non ostacolino la corretta funzionalita' delle amministrazioni medesime, nonche' di dettare altre disposizioni relative agli interventi medesimi ai fini del loro selettivo completamento nel quadro delle attuali disponibilita' finanziarie e con il necessario snellimento delle procedure; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati, uno o piu' commissari straordinari per la definizione del contenzioso derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' per il completamento degli interventi stessi nei limiti di cui al comma 5. Il commissario straordinario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del citato decretolegge, e' organo straordinario degli enti attuatori, compie, in nome e per conto di questi ultimi, gli adempimenti di cui al presente articolo ed ha la legittimazione esclusiva nei giudizi di cognizione e di esecuzione, comunque derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente comma; in particolare i titoliesecutivi non possono essere azionati nei confronti di altri enti o organi. Il commissario straordinario, per la difesa in giudizio nelle controversie relative agli interventi di cui al presente comma, comprese quelle in corso, si avvale degli uffici legali degli enti attuatori e, su richiesta di questi ultimi, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. 2. Il commissario straordinario provvede prioritariamente alla ricognizione del contenzioso relativo ai predetti interventi, al pagamento dei titoli esecutivi, all'eventuale definizione in via amministrativa del contenzioso medesimo, anche a norma dell'articolo 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. I concessionari, aventi diritto sulla base di titoli esecutivi non ancora notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono presentare domanda di pagamento entro trenta giorni dalla medesima data o dalla data in cui si e' formato il titolo esecutivo, se successiva. I titoli esecutivi gia' notificati sono presi in esame senza necessita' di apposita domanda. Il commissario straordinario provvede al pagamento entro sessanta giorni dalla data della domanda o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i titoli esecutivi gia' notificati. In caso di pendenza dell'istanza di sospensione dell'esecutivita' del titolo azionato, e' comunque atteso l'esito dell'istanza medesima. Per la durata della procedura di cui al presente comma, non possono essere iniziate e, se iniziate, sono interrotte le procedure esecutive promosse, anche nei confronti degli enti proprietari, sulla base dei predetti titoli; le somme pignorate, anche presso terzi, sono liberate da ogni vincolo. Il pagamento di somme dovute sulla base di sentenze non passate in giudicato e' subordinato alla prestazione di idonea fideiussione bancaria. 3. Il commissario straordinario, provvede, altresi', alla verifica delle opere di completamento, individuando le priorita' e i tempi della loro realizzazione, nonche' la compatibilita' del completamento col quadro finanziario complessivo derivante dalle somme ancora disponibili sui fondi di cui al comma 6 e dall'onere del contenzioso. A tal fine il commissario straordinario provvede in particolare a: a) verificare lo stato di attuazione del programma di ricostruzione con riferimento ai singoli interventi e quantificare le somme occorrenti per l'ultimazione; b) classificare, d'intesa con gli enti interessati, gli interventi da effettuare secondo le seguenti priorita': 1) interventi di estrema urgenza, necessari per assicurare l'utilizzazione di opere gia' ultimate, ivi compreso il ripristino di opere vandalizzate, nonche' per evitare danni gravi e irreparabili; 2) interventi necessari per ultimare opere in avanzata fase di esecuzione; 3) interventi per ultimare opere iniziate per le quali si accerti la perdurante stretta necessita' ai fini della funzionalita' del programma di ricostruzione. 4. Il commissario straordinario propone alle amministrazioni ed agli enti interessati lo stralcio dal programma delle opere di cui al comma 3 non ancora iniziate, o che comunque, anche in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non appaiono strettamente necessarie ai fini della funzionalita' del programma. In caso di deliberazione di stralcio i contratti e le convenzioni eventualmente gia' stipulati sono risolti di diritto, con attribuzione alle controparti dell'importo delle prestazioni o lavori gia' eseguiti e con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo a qualunque titolo. 5. Il commissario straordinario compie, in nome e per conto degli enti proprietari, gli atti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ivi compresi i collaudi, nei limiti dello risorse disponibili e tenuto conto dell'esigenza di definire prioritariamente il contenzioso derivante dagli interventi, gia' eseguiti o in corso d'opera. A tale fine utilizza le procedure e i poteri di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonche' gli atti e le procedure poste in essere dai commissari straordinari del Governo e dai funzionari incaricati dal CIPE, salva in ogni caso l'osservanza delle norme in materia di affidamento degli appalti e di tutela sanitaria e ambientale. 6. Il commissario straordinario, per le complessive finalita' di cui al comma 1, utilizza i fondi disponibili sui capitoli 1361 e 7098 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, nonche' i fondi trasferiti agli enti attuatori ed ancora disponibili. 7. Il commissario straordinario si avvale di personale comandato da amministrazioni pubbliche, nonche' del personale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche e della struttura messa a sua disposizione dall'ente attuatore dell'intervento. Al provvedimento di comando si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 14 a 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127; puo' altresi' stipulare convenzioni con strutture tecnicamente idonee o con professionisti estranei per lo svolgimento di determinate attivita' specificamente individuate. Il compenso del commissario straordinario e' fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'ente interessato, e grava, unitamente al costo delle menzionate convenzioni, sui fondi per le opere interessate. 8. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per la parte non derogata dal presente decreto. 9. Le disponibilita' iscritte per l'anno 1996 sul capitolo 1361 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, concernente le opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, non utilizzate al 31 dicembre 1996, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi 1997 e 1998. 10. I fondi di cui al comma 9 e quelli iscritti sul capitolo 7098 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997 sono destinati, nel limite complessivo di lire 450 miliardi, oltre che alle finalita' di cui al comma 1, alla reintegrazione, in via prioritaria rispetto alle disponibilita' del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dei capitoli di bilancio eventualmente utilizzati per le medesime esigenze in applicazione dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.