IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, concernente provvedimenti per la ippicoltura; Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco, e, in particolare, l'articolo 56, secondo comma, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze puo' affidare alla Societa' italiana degli autori ed editori - SIAE, l'accertamento e la riscossione della tassa di lotteria che ha assunto successivamente la denominazione di imposta unica; Vista la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, concernente l'istituzione di una imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli; Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1988 di approvazione della convenzione stipulata con la Societa' italiana degli autori ed editori - SIAE per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi; Visto l'articolo 3, comma 81, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede, con effetto dal 1 gennaio 1997, che sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni; Visto l'articolo 3, comma 82, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che le modalita' di attuazione di quanto stabilito al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica, sono disciplinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997; Vista la comunicazione n. 3-3320 del 29 maggio 1997, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione dell'imposta 1. Con effetto dal 1 gennaio 1997, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e' tenuta a corrispondere allo Stato l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379. Tale imposta e' applicata, senza alcuna detrazione, sull'importo pagato dallo scommettitore, per ogni scommessa.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente "Provvedimenti per la ippicoltura" reca provvidenze per l'allevamento dei cavalli e riserva all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) la facolta' di esercitare totalizzatori e scommesse a libro sulle corse dei cavalli, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi. - Il D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, recante "Disciplina delle attivita' di gioco" detta norme per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilita' e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro. - Il D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581, reca "Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attivita' di gioco". Il testo dell'art. 56, comma secondo, e' il seguente: "E' in facolta' tuttavia del Ministero delle finanze di incaricare dell'accertamento e della riscossione della tassa di cui sopra, la Societa' italiana degli autori ed editori, con la quale, all'uopo, sara' stipulata una apposita convenzione da parte del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - sentito il Ministero del tesoro". - La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sulla "Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496" detta la disciplina relativa alla tassa prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici. - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'"Imposta sugli spettacoli" stabilisce, fra l'altro, che sono soggetti all'imposta, gli spettacoli e le scommesse accettate in occasione di qualsiasi gara o competizione. - Il D.M. 11 aprile 1988 recante "Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e la Societa' italiana degli autori ed editori per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi" affida alla SIAE, per il periodo di un decennio, dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1997, i servizi relativi all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi. - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Il testo dei commi 81 e 82 dell'art. 3 e' il seguente: "81. Con effetto dal 1 gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota e' elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS e' elevata al 13 per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999. 82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica". - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti ministeriali debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Nota all'art. 1: - Per la legge 22 dicembre 1951, n. 1379 recante: "Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n, 496, si veda quanto riportato nelle note alle premesse.