IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge  24 marzo 1942, n. 315,  e successive modificazioni,
concernente provvedimenti per la ippicoltura;
  Visto il decreto  legislativo 14 aprile 1948, n.  496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,   concernente   norme   regolamentari   per   l'applicazione   e
l'esecuzione del  decreto legislativo 14  aprile 1948, n.  496, sulla
disciplina delle  attivita' di  gioco, e, in  particolare, l'articolo
56, secondo comma, il quale  stabilisce che il Ministro delle finanze
puo' affidare alla Societa' italiana  degli autori ed editori - SIAE,
l'accertamento  e  la riscossione  della  tassa  di lotteria  che  ha
assunto successivamente la denominazione di imposta unica;
  Vista la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, concernente l'istituzione
di una imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici
disciplinati  dal  decreto legislativo  14  aprile  1948, n.  496,  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,
n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;
  Visto il decreto ministeriale 11  aprile 1988 di approvazione della
convenzione  stipulata  con  la  Societa' italiana  degli  autori  ed
editori - SIAE  per l'accertamento, la liquidazione  e la riscossione
dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;
  Visto l'articolo 3, comma 81, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che prevede,  con effetto dal 1  gennaio 1997, che sulle  scommesse a
totalizzatore o  a libro o  di qualunque altro genere,  relative alle
corse dei cavalli,  in luogo dell'imposta sugli spettacoli  di cui al
decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 640, si
applica l'imposta unica di cui alla  legge 22 dicembre 1951, n. 1379,
e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 3, comma 82, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che prevede  che le  modalita' di attuazione  di quanto  stabilito al
comma 81, con particolare  riferimento alla riscossione, al controllo
e alla gestione dell'imposta unica, sono disciplinate con decreto del
Ministro delle finanze,  da emanare ai sensi  dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere del  Consiglio  di  Stato espresso  nell'adunanza
generale del 20 marzo 1997;
  Vista la  comunicazione n.  3-3320 del 29  maggio 1997,  inviata al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del predetto articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Ambito di applicazione dell'imposta
  1.  Con  effetto  dal  1   gennaio  1997,  l'Unione  nazionale  per
l'incremento  delle razze  equine (UNIRE)  e' tenuta  a corrispondere
allo Stato  l'imposta unica di  cui alla  legge 22 dicembre  1951, n.
1379.   Tale  imposta   e'   applicata,   senza  alcuna   detrazione,
sull'importo pagato dallo scommettitore, per ogni scommessa.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  La  legge  24  marzo   1942,   n.   315,   concernente
          "Provvedimenti  per  la  ippicoltura"  reca provvidenze per
          l'allevamento dei cavalli e  riserva  all'Unione  nazionale
          per l'incremento delle razze  equine (UNIRE) la facolta' di
          esercitare  totalizzatori e   scommesse a libro sulle corse
          dei cavalli, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi.
            -   Il D.Lgs.   14 aprile    1948,    n.  496,    recante
          "Disciplina    delle attivita' di   gioco" detta  norme per
          l'organizzazione  e l'esercizio dei  giochi di  abilita'  e
          di  concorsi  pronostici, per  i quali  si corrisponda  una
          ricompensa   di   qualsiasi    natura   e   per   la    cui
          partecipazione  sia  richiesto il pagamento di una posta di
          denaro.
            - Il D.P.R.   18  aprile  1951,  n.  581,  reca    "Norme
          regolamentari  per  l'approvazione    e  l'esecuzione   del
          D.Lgs.  14 aprile  1948, n.  498, sulla disciplina    delle
          attivita'  di    gioco".  Il  testo    dell'art.  56, comma
          secondo, e' il  seguente:  "E'  in  facolta'  tuttavia  del
          Ministero  delle   finanze di  incaricare dell'accertamento
          e della   riscossione della   tassa di   cui   sopra,    la
          Societa'    italiana   degli autori   ed editori,   con  la
          quale,   all'uopo,    sara'    stipulata    una    apposita
          convenzione   da   parte   del  Ministero delle  finanze  -
          Ispettorato generale   per il   lotto   e le    lotterie  -
          sentito  il Ministero  del tesoro".
            -  La    legge  22  dicembre    1951,  n.    1379,  sulla
          "Istituzione   di una imposta    unica    sui  giochi    di
          abilita'    e  sui   concorsi   pronostici disciplinati dal
          D.Lgs.   14 aprile 1948,  n.  496"    detta  la  disciplina
          relativa  alla  tassa   prevista dall'art. 6 del D.Lgs.  14
          aprile 1948, n. 496,   che  assume  la  denominazione    di
          imposta  unica  sui    giochi  di  abilita'  e sui concorsi
          pronostici.
            - Il D.P.R.   26  ottobre  1972,  n.  640,    concernente
          l'"Imposta  sugli spettacoli" stabilisce,  fra l'altro, che
          sono  soggetti all'imposta, gli spettacoli  e le  scommesse
          accettate  in occasione  di qualsiasi gara o competizione.
            - Il  D.M. 11 aprile  1988 recante "Approvazione    della
          convenzione  stipulata  fra lo Stato e la Societa' italiana
          degli  autori  ed   editori   per      l'accertamento,   la
          liquidazione   e     la  riscossione    dell'imposta  sugli
          spettacoli  e dei   tributi connessi" affida    alla  SIAE,
          per  il periodo di  un decennio, dal  1 gennaio 1988  al 31
          dicembre    1997,  i servizi    relativi  all'accertamento,
          liquidazione  e   riscossione dell'imposta sugli spettacoli
          e dei tributi connessi.
            -   La  legge   23  dicembre    1996,  n.    662,    reca
          "Misure    di razionalizzazione della finanza pubblica". Il
          testo dei commi 81 e 82 dell'art. 3 e' il seguente:
            "81.  Con    effetto  dal    1  gennaio    1997,    sulle
          scommesse  a totalizzatore o  a libro o  di qualunque altro
          genere,    relative  alle  corse  dei  cavalli,    in luogo
          dell'imposta sugli  spettacoli    di  cui  al  decreto  del
          Presidente    della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 640, si
          applica l'imposta unica di cui  alla    legge  22  dicembre
          1951, n. 1379, e successive  modificazioni, con  l'aliquota
          nella  misura del  5 per cento. Tale aliquota e' elevata al
          7  per  cento per le scommesse TRIO e al  10 per  cento per
          la scommessa TRIS   relativa  a    corse  ippiche  inserite
          nello    specifico     calendario   nazionale,    accettate
          contemporaneamente    negli  ippodromi,     nelle   agenzie
          ippiche   e    nelle  ricevitorie  autorizzate.  La  misura
          dell'imposta unica sulla scommessa TRIS e'  elevata  al  13
          per cento  per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre
          1999.
            82. Con  decreto del  Ministro delle finanze,  da emanare
          ai  sensi dell'art.   17, comma  3, della  legge 23  agosto
          1988,    n.  400,    sono  disciplinate  le  modalita'   di
          attuazione    delle  disposizioni  di  cui al comma 81, con
          particolare  riferimento alla riscossione, al  controllo  e
          alla gestione dell'imposta unica".
            -   L'art.   17,   comma   3,   della   legge  23  agosto
          1988,  n.   400 (Disciplina dell'attivita' di  Governo    e
          ordinamento  della Presidenza del  Consiglio dei  Ministri)
          prevede che   con  decreto    ministeriale  possono  essere
          adottati  regolamenti  nelle  materie    di  competenza del
          Ministro o  di autorita'  sottordinate al  Ministro, quando
          la  legge  espressamente  conferisca    tale  potere.  Tali
          regolamenti  ministeriali  debbono  essere    comunicati al
          Presidente del Consiglio   dei Ministri  prima  della  loro
          emanazione.
           Nota all'art. 1:
            -  Per  la    legge  22 dicembre 1951, n. 1379   recante:
          "Istituzione di una imposta  unica sui giochi  di  abilita'
          e   sui    concorsi  pronostici  disciplinati  dal  decreto
          legislativo 14    aprile  1948,  n,  496,  si  veda  quanto
          riportato nelle note alle premesse.