IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 32; Vista la direttiva 93/43/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari; Vista la direttiva 93/3/CE, della Commissione del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE, con riguardo al trasporto marittimo di oli e grassi liquidi sfusi; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali; EMANA il seguente decreto legislativo: ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalita' di verifica dell'osservanza di tali norme.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttiva CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994". Si trascrive il testo del relativo art. 32: "Art. 32 (Igiene dei prodotti alimentari: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 93/43/CEE del consiglio sara' uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi: A) stabilire idonee garanzie a tutela della salute del consumatore; B) stabilire le procedure per l'adeguamento da parte delle imprese ai nuovi requisiti ed obblighi previsti; C) prevedere la fissazione di criteri microbiologici e di controllo della temperatura per classi di prodotti alimentari anche in applicazione di norme comunitarie; D) promuovere l'elaborazione di manuali di corretta prassi igienica da parte dei settori dell'industria alimentare e di altre Parti interessate, prevedendo modalita' di valutazione degli stessi; E) promuovere, d'intesa con le regioni e le unita' sanitarie locali, campagne informative dei cittadini su una corretta educazione alimentare, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attivita' didattiche previste dalla programmazione annuale; F) prevedere che l'autorita' incaricata di effettuare il controllo, qualora riscontri la mancanza o la non corretta applicazione dei previsti sistemi di autocontrollo, proceda all'accertamento della violazione, ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative e che tale autorita' proceda altresi' alla denuncia alla autorita' giudiziaria qualora il responsabile dello stabilimento, successivamente alla applicazione di tali sanzioni, non abbia eliminato gli inconvenienti riscontrati in sede di autocontrollo o nel corso dei controlli effettuati da parte delle competenti autorita', compromettendo la qualita' e la sicurezza del prodotto in difformita' dai parametri igienico-sanitari stabiliti dalle norme vigenti". - La direttiva 93/43/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L175 del 19 luglio 1993. - La direttiva 96/3/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L21 del 27 gennaio 1996. - La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande". - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca: "Istituzione del Servizio sanitario nazionale". - Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, reca: "Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari". - Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari". - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, reca: "Attuazione, delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione".