IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge  comunitaria  per  il
1994, ed in particolare l'articolo 32; 
   Vista la direttiva 93/43/CEE, del Consiglio del  14  giugno  1993,
sull'igiene dei prodotti alimentari; 
   Vista la direttiva 93/3/CE, della Commissione del 26 gennaio 1996,
recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE, con riguardo
al trasporto marittimo di oli e grassi liquidi sfusi; 
   Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
   Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive 
modificazioni; 
   Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23  agosto  1982,
n. 777, e successive modificazioni; 
   Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107; 
   Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 febbraio 1997; 
   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
   Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata  nella
riunione del 16 maggio 1997; 
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con  i  Ministri  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri,  di  grazia  e
giustizia,  del  tesoro  e  delle  risorse  agricole,  alimentari   e
forestali; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               ART. 1 
                       (Campo di applicazione) 
1. Il  presente  decreto  stabilisce,  fatte  salve  le  disposizioni
previste da  norme  specifiche,  le  norme  generali  di  igiene  dei
prodotti alimentari e le modalita'  di  verifica  dell'osservanza  di
tali norme. 
 
    



            AVVERTENZA:
                   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato
          redatto  ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                   Per  le  direttiva CEE vengono forniti gli estremi
          di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
          europee (GUCE).
                   Note alle premesse:
                   -  L'art.  76  della  Costituzione  stabilisce che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato  al Governo se non con determinazione dei principi
          e  criteri  direttivi  e  soltanto per tempo limitato e per
          oggetti definiti.
                   -  L'art.  87  della  Costituzione conferisce, tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
                   -   La   legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1994". Si trascrive il testo del relativo
          art. 32:
                   "Art.  32 (Igiene dei prodotti alimentari: criteri
          di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 93/43/CEE del
          consiglio  sara'  uniformata ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
                   A) stabilire idonee garanzie a tutela della salute
          del consumatore;
                   B)  stabilire  le  procedure  per l'adeguamento da
          parte   delle   imprese  ai  nuovi  requisiti  ed  obblighi
          previsti;
                   C)    prevedere    la    fissazione   di   criteri
          microbiologici  e di controllo della temperatura per classi
          di  prodotti  alimentari  anche  in  applicazione  di norme
          comunitarie;
                   D)   promuovere   l'elaborazione   di  manuali  di
          corretta    prassi    igienica   da   parte   dei   settori
          dell'industria  alimentare  e  di  altre Parti interessate,
          prevedendo modalita' di valutazione degli stessi;
                   E) promuovere, d'intesa con le regioni e le unita'
          sanitarie locali, campagne informative dei cittadini su una
          corretta  educazione alimentare, anche nelle scuole di ogni
          ordine  e  grado,  con  la  partecipazione  dei  docenti di
          materie  scientifiche  e  di educazione fisica, nell'ambito
          delle  attivita'  didattiche  previste dalla programmazione
          annuale;
                   F)   prevedere   che   l'autorita'  incaricata  di
          effettuare il controllo, qualora riscontri la mancanza o la
          non   corretta   applicazione   dei   previsti  sistemi  di
          autocontrollo,  proceda  all'accertamento della violazione,
          ai  fini dell'applicazione di sanzioni amministrative e che
          tale   autorita'   proceda   altresi'  alla  denuncia  alla
          autorita'   giudiziaria   qualora   il  responsabile  dello
          stabilimento,  successivamente  alla  applicazione  di tali
          sanzioni, non abbia eliminato gli inconvenienti riscontrati
          in   sede  di  autocontrollo  o  nel  corso  dei  controlli
          effettuati    da    parte   delle   competenti   autorita',
          compromettendo  la  qualita' e la sicurezza del prodotto in
          difformita' dai parametri igienico-sanitari stabiliti dalle
          norme vigenti".
                   - La direttiva 93/43/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.
          L175 del 19 luglio 1993.
                   -  La  direttiva 96/3/CE e' pubblicata in G.U.C.E.
          L21 del 27 gennaio 1996.
                   - La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: "Modifica
          degli  articoli  242,  243,  247, 250 e 262 del testo unico
          delle  leggi  sanitarie,  approvato  con  regio  decreto 27
          luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione
          e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
          - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca:
          "Istituzione del Servizio sanitario nazionale".
                   -  Il  decreto  legislativo  3 marzo 1993, n. 123,
          reca:  "Attuazione  della  direttiva 89/397/CEE relativa al
          controllo ufficiale dei prodotti alimentari".
                   -   Il  D.P.R.  23  agosto  1982,  n.  777,  reca:
          "Attuazione  della  direttiva  (CEE)  n. 76/893 relativa ai
          materiali  e agli oggetti destinati a venire a contatto con
          i prodotti alimentari".
                   -  Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107,
          reca:  "Attuazione,  delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE
          relative  agli  aromi  destinati  ad  essere  impiegati nei
          prodotti  alimentari  ed  ai  materiali di base per la loro
          preparazione".