La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica   hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato ad aderire alla
convenzione  internazionale  per   la   conservazione   dei   tonnidi
dell'Atlantico, con atto finale ed ammessi, adottata dalla Conferenza
dei plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966
e  al  protocollo  con atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984
nonche' all'atto finale ed al protocollo con  regolamenti  interno  e
finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992.