La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed ammessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al protocollo con atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonche' all'atto finale ed al protocollo con regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992.