Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed, in particolare, gli articoli 1 e 3, nonche' l'articolo 17 che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 93/98/CEE, del Consiglio del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore; Visto il decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581, recante attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1997; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 maggio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle poste e telecomunicazioni e per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modalita' di determinazione di equo compenso all'autore 1. Al comma 5, dell'articolo 18-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente periodo: "In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso e' stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea, legge comunitaria 1994. Gli articoli 1, 3 e 17 cosi' recitano: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonche', nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti. 2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A e' modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine e' prorogata di sei mesi. 3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberizione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni. 5. Entro i due anni dalla data di enatrata in vigore della presente legge il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4". "Art. 3 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali: a) le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali nei limiti rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelari dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese qualle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indiati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrzioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362; e) sara' previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati; f) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si provvedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; g) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai principi informatori delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potesta' normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorita' competenti; h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega". "Art. 17 (Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi: disposizioni dirette a criteri di delga). - 1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'impegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni. Del pari il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui al titolo II, capo I, della suindicata legge, previsto all'art. 75 della legge stessa, e' elevato a 50 anni. E' inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata, previsto all'art. 79 della legge stessa. E' altresi' elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diriti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto dll'art. 85 della legge medesima. E' abrogato il termine di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 2. I termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si applicano anche alle ore ed ai diritti non piu' protetti sulla base dei termini previgenti. 3. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui al comma 1 si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 4. Restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti o stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga, per i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1990, all'art. 119, terzo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonche' i diritti legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi. In particoalre sono fatte salve: a) la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere cadute in pubblico dominio secondo la disciplina previgente limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione e' avvenuta, effettuata da coloro che avevano intrapreso detta distribuzione e riproduzione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione e riproduzione consentita senza corrispettivi si estende anche agli aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede; b) la distribuzione, limitatamente al periodo di tre mesi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dei dischi fonografici ed apparecchi analoghi, i cui diritti di utilizzazione siano scaduti secondo la disicplina previgente, effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo in commercio i predetti supporti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 5. Per quanto non disciplinato dai commi da 1 a 4, l'attuazione della direttiva 93/98/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) saranno modificati, ove occorra, i termini iniziali di computo della protezione; b) saranno riconosciuti e disicplinati i diritti relativi ad opere lecitamente pubblicate o comunicate per la prima volta dopo la scadenza di protezione del diritto d'autore, nonche' alle edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio, in conformita' alle disposiioni degli articoli 4 e 5 della direttiva, nel quadro dei diritti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; c) saranno previste disposizioni transitorie in relazione ai rapporti giuridici sorti anteriormente al 1 luglio 1995, al fine di salvaguardare i diritti aquisiti di terzi; d) per le opere cinematografiche e assimilate, tenuto conto del notevole prolungamento del termine di durata di protezione rispetto alle altre categorie di opere, sara' introdotta in via permanente una previsione di compenso non rinunciabile legata alla utilizzaizone dell'opera stessa stabilita, in difetto di accordo fra le parti, con la procedura di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 6. E' comunque consentita la prosecuzione dello sfruttamento, senza corrispettivo alcuno, dei diritti relativi alle opere per l'emissione radiofonica e televisiva, da parte dei concessionari del servizio di radiodiffusione che ne hanno intrapreso lo sfruttamento, ovvero iniziata la realizzazione, anteriormente al 1 luglio 1995". - La direttiva 93/98/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 290 del 24 novembre 1993. - La legge del 22 aprile 1941, n. 633, reca protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. - Il decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581, reca attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo. - La direttiva 93/83/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 248 del 6 ottobre 1993. - Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, reca disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonche' interventi per lo spettacolo. - La legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1996, n. 545, reca disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata. - Il decreto legislativo 20 luglio 1945, n. 440, reca proroga dei termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Note all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 18-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiunto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, con le modifiche approvate dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 18-bis. - 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha oggetto la cessione in uso degli originali, copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. 2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha l'oggetto la cessione in uso degli originali, copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1. 3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi. 4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere. 5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario e' nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'art. 16, primo comma, del regolamento, detto compenso e' stabilito con la procedura di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata". - Per il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, vedi note alle premesse. L'art. 4 cosi' recita: "Art. 4. - L'ammontare del corrispettivo e ogni altra modilita' di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo tra le parti, da un collegio arbitrale di tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri cosi' nominati, e, in difetto di accordo, dall'ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica. Gli arbitri decideranno secondo equita'".