IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la  legge 10 febbraio 1992,  n. 152 relativa a  "modifiche ed
integrazioni  alla  legge  7  gennaio   1976,  n.  3  e  nuove  norme
concernenti l'ordinamento della professione  di dottore agronomo e di
dottore forestale",  e in particolare  l'articolo 14 che  prevede una
sessione   speciale   dell'esame    di   Stato   per   l'abilitazione
professionale da tenersi nella prima attuazione della legge stessa;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378;
  Visto  il   regolamento  sugli  esami  di   Stato  di  abilitazione
all'esercizio delle professioni approvato  con decreto ministeriale 9
settembre 1957, e successive modificazioni;
  Udito  il parere  del  Consiglio  universitario nazionale  espresso
nella seduta del 15 giugno 1994;
  Udito  il parere  del Consiglio  nazionale dell'ordine  dei dottori
agronomi e dottori forestali;
  Udito il parere del Ministro della pubblica istruzione;
  Udito  il  parere del  Consiglio  di  Stato espresso  nell'adunanza
generale dell'11 maggio 1996;
  Ritenuto di recepire  le osservazioni del Consiglio  di Stato salvo
per  quanto concerne  la rimozione  della laurea  in scienze  agrarie
tropicali e  subtropicali, atteso che  la legge 10 febbraio  1992, n.
152  prevede espressamente  per tutti  i laureati  della facolta'  di
agraria la  possibilita' di  accedere all'esame  di Stato  di dottore
agronomo e dottore forestale;
  Vista la nota n. 1.1.4/31890/4.23.15-16 con cui il Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha preso atto dell'adozione del presente regolamento;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Alla  sessione speciale  dell'esame di Stato  per l'abilitazione
all'esercizio  della  professione  di   dottore  agronomo  e  dottore
forestale  sono  ammessi i  laureati  della  facolta' di  agraria  in
possesso delle  lauree in  scienze agrarie, scienze  della produzione
animale,   agricoltura  tropicale   e  subtropicale,   scienze  delle
preparazioni alimentari e scienze forestali che, alla data di entrata
in vigore  della legge 10  febbraio 1992,  n. 152, abbiano  svolto in
modo continuativo per  almeno cinque anni una delle  attivita' di cui
all'articolo  2  della  stessa   legge,  in  qualita'  di  lavoratore
dipendente pubblico o privato.
  2. Per essere  ammessi alla sessione speciale  i candidati dovranno
richiedere  l'iscrizione,  sotto condizione,  all'albo  professionale
della provincia  di residenza, precisando la  sezione dell'albo nella
quale  intendono  essere   registrati,  allegando  la  documentazione
necessaria per l'iscrizione  ed i titoli comprovanti  il possesso dei
requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  alla  stessa  sessione
speciale.
  3. Gli ordini provinciali, esaminata  la validita' e conformita' di
tale documentazione, rilasceranno un "nulla osta" alla partecipazione
alla  sessione  speciale  dell'esame   di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio  della  professione  di   dottore  agronomo  e  dottore
forestale.
  4. L'unica prova della sessione speciale e' differenziata a seconda
della sezione  richiesta dal candidato al  momento della formulazione
della  domanda. Il  certificato di  abilitazione all'esercizio  della
professione   fa   specifica   menzione   della   sezione   dell'albo
professionale a cui l'abilitato puo' iscriversi.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicate e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposioni di legge alle quali e' operato il  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   La  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  istituisce  il
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica.
            -  L'art.  14 della legge 10 febbraio 1992, n. 152, cosi'
          recita:
            "Art. 14.  - Con modalita' definite    mediante  apposito
          regolamento,  da  adottarsi   nelle forme di   cui all'art.
          12, comma 2,  nella prima attuazione  della  presente legge
          e'  tenuta  una sessione  speciale dell'esame di  Stato per
          l'abilitazione, consistente  in un colloquio di  idoneita',
          alla  quale sono   ammessi   i dipendenti   privati ed    i
          dipendenti  pubblici che  richiedano l'iscrizione  all'albo
          ai    sensi  dell'art. 3 della  legge 7 gennaio 1976, n. 3,
          come modificato dalla  presente  legge,  che  presentino  i
          seguenti requisiti:
            a)  possesso    del titolo di   studio di  cui all'art. 1
          della citata legge n. 3 del  1976,  come  modificato  dalla
          presente legge;
            b)   svolgimento   continuativo   come   dipendenti,   al
          momento  dell'entrata  in  vigore  della presente legge, da
          almeno cinque anni di una delle  attivita' di cui  all'art.
          2 della  citata legge n.  3 del 1976, come modificato dalla
          presente legge".
            - Il  comma 3 dell'art.   17 della legge   n.  400/  1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei  Ministri)  prevede
          che   con  decreto  ministeriale  possano  essere  adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisca      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzzione    da  parte    della  legge.   I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            - La  legge 8  dicembre 1956,  n. 1378, reca  norme sugli
          esami   di   Stato   di  abilitazione  all'esercizio  delle
          professioni.
            - Il  regolamento  ministeriale  9    settembre  1957  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre
          1957.
           Nota all'art. 1:
            - L'art. 2 della legge 10 febbraio 1992,  n.  152,  cosi'
          recita:
            "Art.  2. -  1. L'articolo  della legge  7 gennaio  1976,
          n.  3, e' sostituito dal seguente:
            ''Art.    2.    - Attivita'   professionali   -   Sono di
          competenza   dei dottori    agronomi    e    dei    dottori
          forestali  le  attivita'  volte  a valorizzare e  gestire i
          processi  produttivi agricoli,   zootecnici e forestali,  a
          tutelare  l'ambiente   e,   in   generale,   le   attivita'
          riguardanti  il  mondo    rurale. In particolare, sono   di
          competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
            a) la direzione, l'amministrazione,  la contabilita',  la
          curatela  e  la consulenza singola o di  gruppo, di imprese
          agrarie, zootecniche e forestali e  delle  industrie    per
          l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione
          dei relativi prodotti;
            b)  lo  studio,    la  progettazione,  la direzione,   la
          sorveglianza, la liquidazione,  la misura,  la stima,    la
          contabilita'  e il  collaudo delle opere  di trasformazione
          e  di    miglioramento  fondiario, nonche' delle opere   di
          bonifica   e delle opere   di  sistemazione    idraulica  e
          forestale,  di  utilizzazione   e regimazione delle acque e
          di difesa e conservazione  del suolo   agrario,  sempreche'
          queste ultime,  per la loro  natura  prevalentemente  extra
          -   agricola     o     per     le     diverse  implicazioni
          professionali,    non  richiedano  anche    la    specifica
          competenza di professionisti di altra estrazione;
            c)  lo  studio,    la  progettazione,  la direzione,   la
          sorveglianza, la liquidazione, la misura,    la  stima,  la
          contabilita'   e      il  collaudo  di  opere  inerenti  ai
          rimboschimenti,  alle utilizzazioni forestali,  alle  piste
          da    sci ed   attrezzature   connesse,  alla conservazione
          della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamehto
          forestale;
            d)      la      progettazione,     la   direzione,     la
          sorveglianza,   la liquidazione, la  misura, la stima,   la
          contabilita'  ed   il collaudo, compresa  la certificazione
          statistica   ed   antincendio, dei   lavori  relativi  alle
          costruzioni  rurali  e  di  quelli attinenti alle industrie
          agrarie e forestali, anche se  iscritte al catasto edilizio
          urbano ai sensi dell'art.  1, comma 5, del  decreto - legge
          27  aprile 1990, n.  165, nonche' dei lavori relativi  alle
          opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario
          e   forestale ed  all'ambiente  rurale,  ivi  compresi  gli
          invasi artificiali  che non rientrano  nelle competenze del
          servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
            e)  tutte  le   operazioni dell'estimo in generale  e, in
          particolare, la stima   e i   rilievi  a  beni    fondiari,
          capitali   agrari, produzioni animali e  vegetali dirette o
          derivate,   mezzi   di       produzione,   acque,    danni,
          espropriazioni,    servitu'   nelle      imprese   agrarie,
          zootecniche  e   forestali   e   nelle   industrie      per
          l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione
          dei relativi prodotti;
            f)    i    bilanci,   la    contabilita'   e  quant'altro
          attiene  alla amministrazione  delle  aziende   e   imprese
          agrarie,  zootecniche  e forestali  o di  trasformazione  e
          commercializzazione    dei       relativi   prodotti      e
          all'amministrazione  delle associazioni   di    produttori,
          nonche' le consegne e riconsegne di fondi rustici;
            g)   l'accertamento    di  qualita'  e  quantita'   delle
          produzioni agricole,  zootecniche    e  forestali  e  delle
          relative  industrie,  anche in applicazione della normativa
          comunitaria, nazionale e regionale;
            h) la  meccanizzazione agrarioforestale e  la    relativa
          attivita'   di  sperimentazione  e  controllo  nel  settore
          applicativo;
            i)   i lavori    e    gli  incarichi    riguardanti    la
          coltivazione     delle  piante,  la    difesa  fitoiatrica,
          l'alimeazione e   l'allevamento degli animali,  nonche'  la
          conservazione,   il   commercio,   l'utilizzazione   e   la
          trasformazione dei relativi prodotti;
            l) lo studio,    la  progettazione,  la  direzione,    la
          sorveglianza,  la  liquidazione,  la  misura,  la stima, la
          contabilita' ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela
          del  suolo, delle acque e dell'atmosfera,  ivi  compresi  i
          piani  per  lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di
          cave a cielo aperto,  le opere attinenti  all'utilizzazione
          ed  allo  smaltimento  sul suolo agricolo di  sottoprodotti
          agro - industriali e di   rifiuti  urbani,    nonche'    la
          realizzazione  di barriere  vegetali antirumore;
            m)    i   lavori catastali,  topografici  e  cartografici
          sia  per  il catasto rustico che per il catasto urbano;
            n)  la  valutazione   per  la  liquidazione  degli    usi
          civici    e l'assistenza della parte nella  stipulazione di
          contratti  individuali  e  collettivi  nelle   materie   di
          competenza;
            o)  le   analisi fisico  - chimico -  microbiologiche del
          suolo, dei mezzi di produzione  e  dei  prodotti  agricoli,
          zootecnici e forestali e le analisi, anche  organolettiche,
          dei  prodotti agro  - industriali e l'interpretazione delle
          stesse;
            p)  la   statistica,   le   ricerche   di   mercato,   il
          marketing,    le attivita'   relative   alla   cooperazione
          agricolo  -  forestale,  alla industria  di  trasformazione
          di  prodotti  agricoli,  zootecnici  e forestali   ed  alla
          loro      commercializzazione,     anche  organizzata    in
          associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
            q) gli studi di assetto territoriale ed i  piani  zonali,
          urbanistici  e  paesaggistici;    la  programmazione,   per
          quanto   attiene  alle componenti  agricolo -  forestali ed
          ai rapporti   citta'-campagna; i  piani  di  sviluppo    di
          settore  e  la redazione nei  piani regolatori di specifici
          studi  per  la   classificazione  del  territorio   rurale,
          agricolo e forestale;
            r)  lo  studio,    la  progettazione,  la direzione,   la
          sorveglianza, la misura, la  stima, la contabilita'   ed  i
          collaudo   di      lavori   inerenti   alla  pianificazione
          territoriale  ed  ai    piani  ecologici  per   la   tutela
          dell'ambiente;  la valutazione di  impatto ambientale ed il
          successivo monitoraggio  per quanto  attiene agli   effetti
          sulla    flora e   sulla fauna;   i piani  paesaggistici  e
          ambientali  per   lo sviluppo   degli ambienti    naturali,
          urbani    ed    extraurbani;  i    piani    ecologici e   i
          rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
            s) lo studio,    la  progettazione,  la  direzione,    la
          sorveglianza,  la  misura, la stima,  la contabilita' ed il
          collaudo   di  lavori  inerenti  alla    valutazione  delle
          risorse   idriche  ed ai  piani  per la  loro utilizzazione
          sia  a   scopo  irriguo  che   per    le   necessita'    di
          approvvigionamento nel territorio rurale;
            t)    lo studio,   la progettazione,  la  direzione e  il
          collaudo   di interventi e  di  piani  agrituristici  e  di
          acquacoltura;
            u)   la  progettazione  e  la  direzione  dei  lavori  di
          costruzioni rurali in zone sismiche di  cui  agli  articoli
          17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
            v)      la      progettazione,     la   direzione,     la
          sorveglianza,       la  liquidazione,  la      misura,   la
          contabilita'  ed  il collaudo  di lavori relativi  al verde
          pubblico, anche  sportivo, e  privato, ai  parchi  naturali
          urbani   ed extraurbani, nonche'  ai giardini e alle  opere
          a verde in generale;
            z) il    recupero  paesaggistico  e  naturalistico;    la
          conservazione   di  territori     rurali,     agricoli    e
          forestali; il  recupero  di  cave  e discariche nonche'  di
          ambienti naturali;
            aa)  le  funzioni  peritali e di arbitrato in ordine alle
          attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
            bb) l'assistenza   e  la    rappresentanza  in    materia
          tributaria    e le operazioni  riguardani  il  credito   ed
          il  contenzioso  tributario attinenti alle materie indicate
          nelle lettere precedenti;
            cc) le attivita', le operazioni  e le attribuzioni comuni
          con  altre categorie professionali ed in particolare quelle
          richiamate nell'art.   19 del   regio decreto  11  febbraio
          1929,  n.  274,  ivi    comprese quelle elencate   sotto le
          lettere  a),  d), f),  m),  n)  dell'art. 16  del  medesimo
          regio  decreto  n.  274 del 1929 e quelle di cui all'art. 1
          del regio decreto  16  novembre  1939,  n.  2229,  ed  agli
          articoli  1  e  2 della legge   5 novembre  1971, n.  1086,
          nei limiti  delle competenze  dei geometri.
            2. I  dottori agronomi e i   dottori forestali  hanno  la
          facolta'  di svolgere le attivita'  di cui al comma 1 anche
          in settori diversi da quelli ivi   indicati quando    siano
          connesse o  dipendenti da  studi o lavori di loro specifica
          competenza.
            3.  Per  gli  incarichi  di  notevole  complessita'  sono
          ammessi i lavori di gruppo, formato da piu' professionisti,
          se  necessario   ed   opportuno   anche      di   categorie
          professionali  diverse,  responsabili con  firma congiunta.
          Sono   di norma  da espletare  in collaborazione  di gruppo
          interdisciplinare gli incarichi relativi    alle  bonifiche
          con   impianti   idraulici   di  notevole  portata,  quelli
          relativi alla difesa del suolo ed  alla  regimazione  delle
          acque    se  attuate  con  strutture complesse e su aree di
          notevole estensione, nonche' gli   incarichi relativi  alla
          pianificazione  che  non sia  limitata all'aspetto agricolo
          e rurale, con  particolare  riguardo  ai  piani  regolatori
          generali ed ai programmi di fabbricazione.
            4.  L'elencazione    di  cui  al   comma 1 non pregiudica
          l'esercizio  di  ogni  altra  attivita'  professionale  dei
          dottori agronomi e dei dottori forestali,  ne'   di  quanto
          puo'    formare    oggetto  dell'attivita' professionale di
          altre categorie a norma di leggi e regolamenti''".