IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152 relativa a "modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale", e in particolare l'articolo 14 che prevede una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale da tenersi nella prima attuazione della legge stessa; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378; Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 giugno 1994; Udito il parere del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali; Udito il parere del Ministro della pubblica istruzione; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1996; Ritenuto di recepire le osservazioni del Consiglio di Stato salvo per quanto concerne la rimozione della laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali, atteso che la legge 10 febbraio 1992, n. 152 prevede espressamente per tutti i laureati della facolta' di agraria la possibilita' di accedere all'esame di Stato di dottore agronomo e dottore forestale; Vista la nota n. 1.1.4/31890/4.23.15-16 con cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha preso atto dell'adozione del presente regolamento; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Alla sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sono ammessi i laureati della facolta' di agraria in possesso delle lauree in scienze agrarie, scienze della produzione animale, agricoltura tropicale e subtropicale, scienze delle preparazioni alimentari e scienze forestali che, alla data di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1992, n. 152, abbiano svolto in modo continuativo per almeno cinque anni una delle attivita' di cui all'articolo 2 della stessa legge, in qualita' di lavoratore dipendente pubblico o privato. 2. Per essere ammessi alla sessione speciale i candidati dovranno richiedere l'iscrizione, sotto condizione, all'albo professionale della provincia di residenza, precisando la sezione dell'albo nella quale intendono essere registrati, allegando la documentazione necessaria per l'iscrizione ed i titoli comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla stessa sessione speciale. 3. Gli ordini provinciali, esaminata la validita' e conformita' di tale documentazione, rilasceranno un "nulla osta" alla partecipazione alla sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale. 4. L'unica prova della sessione speciale e' differenziata a seconda della sezione richiesta dal candidato al momento della formulazione della domanda. Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione fa specifica menzione della sezione dell'albo professionale a cui l'abilitato puo' iscriversi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 9 maggio 1989, n. 168, istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - L'art. 14 della legge 10 febbraio 1992, n. 152, cosi' recita: "Art. 14. - Con modalita' definite mediante apposito regolamento, da adottarsi nelle forme di cui all'art. 12, comma 2, nella prima attuazione della presente legge e' tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione, consistente in un colloquio di idoneita', alla quale sono ammessi i dipendenti privati ed i dipendenti pubblici che richiedano l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, come modificato dalla presente legge, che presentino i seguenti requisiti: a) possesso del titolo di studio di cui all'art. 1 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge; b) svolgimento continuativo come dipendenti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno cinque anni di una delle attivita' di cui all'art. 2 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/ 1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzzione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, reca norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. - Il regolamento ministeriale 9 settembre 1957 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957. Nota all'art. 1: - L'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152, cosi' recita: "Art. 2. - 1. L'articolo della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente: ''Art. 2. - Attivita' professionali - Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attivita' volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attivita' riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: a) la direzione, l'amministrazione, la contabilita', la curatela e la consulenza singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonche' delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreche' queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra - agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione; c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamehto forestale; d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo, compresa la certificazione statistica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto - legge 27 aprile 1990, n. 165, nonche' dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici; e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitu' nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; f) i bilanci, la contabilita' e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonche' le consegne e riconsegne di fondi rustici; g) l'accertamento di qualita' e quantita' delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale; h) la meccanizzazione agrarioforestale e la relativa attivita' di sperimentazione e controllo nel settore applicativo; i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimeazione e l'allevamento degli animali, nonche' la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti; l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro - industriali e di rifiuti urbani, nonche' la realizzazione di barriere vegetali antirumore; m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano; n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza; o) le analisi fisico - chimico - microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro - industriali e l'interpretazione delle stesse; p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attivita' relative alla cooperazione agricolo - forestale, alla industria di trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi; q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo - forestali ed ai rapporti citta'-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale; r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed i collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e sulla fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambienti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale; s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessita' di approvvigionamento nel territorio rurale; t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura; u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilita' ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonche' ai giardini e alle opere a verde in generale; z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonche' di ambienti naturali; aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti; bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardani il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti; cc) le attivita', le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'art. 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri. 2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facolta' di svolgere le attivita' di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza. 3. Per gli incarichi di notevole complessita' sono ammessi i lavori di gruppo, formato da piu' professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonche' gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione. 4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ne' di quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti''".