IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria per il 1993, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/674/CEE, del Consiglio del 19 dicembre 1991; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 6, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 362 del 30 dicembre 1978, recante attuazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137, relativo all'approvazione di modelli di bilancio degli enti e imprese che esercitano assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, recante regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 572, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, relativo al regolamento recante semplificazione del procedimento amministrativo in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 1996; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica autorizzate ad esercitare: a) le assicurazioni e le operazioni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; b) le assicurazioni nei rami indicati nel punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; c) la riassicurazione. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle sedi secondarie: a) di imprese aventi sede legale in uno stato terzo rispetto all'Unione Europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni di cui alle lettere a) e b) e la riassicurazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo; b) di imprese aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dagli articoli 4 comma 2, lettere a), b), e), f), e 6, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993. L'art. 20 cosi' recita: "Art. 20 (Conti annuali e consolidati delle imprese assicuratrici: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/674/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa dovra' fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) andra' realizzato l'obiettivo della completezza ed analiticita' dell'informazione del bilancio volte alla tutela dei soci, dei terzi e degli assicurati, perseguendo altresi' condizioni di compatibilita' dei bilanci all'interno della Comunita' europea. In particolare: 1) non dovra' prevedersi alcun raggruppamento di voci del bilancio di cui all'art. 5 della direttiva; 2) dovranno essere stabilite le modalita' di presentazione delle informazioni da fornire nella nota integrativa; 3) dovra' essere prevista una suddivisione piu' particolareggiata delle voci di bilancio e dovranno essere aggiunte nuove voci qualora il contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi, ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 78/660/CEE, richiamato dall'art. 1, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE, ferma restando la possibilita' per l'Autorita' di vigilanza di richiedere informazioni integrative o piu' dettagliate per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali; c) si dovra' stabilire che le imprese esercenti esclusivamente la riassicurazione utilizzino il conto tecnico per il ramo "non vita" per la totalita' delle loro operazioni; d) si dovra' garantire la salvaguardia dell'integrita' patrimoniale e della stabilita' dell'impresa o ente assicurativo, anche mediante la previsione di criteri di valutazione improntati a particolare prudenza, procedendo tra l'altro a: 1) prevedere che l'Autorita' di vigilanza possa autorizzare la deduzione delle spese di acquisto dei contratti di assicurazione poliennale dalla riserva premi e, per il ramo "vita", dalle riserve matematiche; 2) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci di cui alla voce C) dell'attivo dello stato patrimoniale, di cui all'art. 6 della direttiva, regole basate sul criterio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione; 3) indicare il valore corrente degli investimenti nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1997, salvo che per i terreni e fabbricati, per i quali il valore corrente andra' indicato nella nota integrativa relativa all'esercizio 1999; 4) prevedere che, qualora il costo di acquisizione delle obbligazioni e di altri titoli a reddito fisso contemplati alle voci C.II e C.III, di cui al predetto art. 6, dell'attivo sia superiore al loro prezzo di rimborso, la differenza potra' essere ammortizzata per quote entro e non oltre la data di rimborso dei titoli stessi; 5) prevedere la possibilita' di utilizzare metodi statistici e matematici nel calcolo della riserva per l'assicurazione vita subordinatamente ad una autorizzazione preventiva dell'Autorita' di vigilanza; 6) stabilire che la riserva sinistri del ramo "non vita" sia calcolata per ciascun sinistro in misura pari al costo ultimo prevedibile dello stesso. Per il calcolo di detta riserva l'Autorita' di vigilanza potra' autorizzare anche l'impiego di metodi statistici. Nella determinazione del costo si potra' tenere conto dei proventi netti derivanti dagli investimenti alle condizioni previste dalla lettera g) dell'art. 60 della direttiva; 7) prevedere l'applicazione del secondo dei metodi indicati all'art. 61 della direttiva, qualora per la natura del ramo e del tipo di assicurazione, nel momento di redazione del bilancio, le informazioni sui premi e sui sinistri siano insufficienti per permettere una valutazione accurata ed una rappresentazione completa; e) nell'individuazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato si dovra' tenere conto di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art. 66 della direttiva". - La direttiva 91/674/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 374 del 31 dicembre 1991. - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994. L'art. 6, comma 1, cosi' recita: "Art. 6. - 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive ai cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge". - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978 reca attuazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137; approvazione di modelli di bilancio degli enti e imprese che esercitano le assicurazioni. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137, reca attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera b), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente la disciplina del conto dei profitti e delle perdite delle societa' finanziarie, fiduciarie, delle assicurazioni ed aziende di credito. L'art. 3 cosi' recita: "Art. 3. (Conto dei profitti e delle perdite delle societa' di assicurazione). - I modelli di bilancio per le societa' di assicurazione le cui azioni sono quotate in borsa debbono essere stabiliti, per la parte relativa al conto dei profitti e delle perdite, nelle forme e con le modalita' di cui all'art. 56, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 2425-bis del codice civile e all'art. 1 del presente decreto, in quanto applicabili. In sede di prima applicazione, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvede agli adempimenti di sua competenza entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, reca regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. - La legge 24 dicembre 1969, n. 990, reca assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. - La legge 26 febbraio 1977, n. 39, reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. - Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, reca attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69. - La direttiva 78/660/CEE e' pubblicata in GUCE L. 222 del 14 agosto 1978. - La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata in GUCE L. 193 del 18 luglio 1983. - La legge 26 marzo 1990, n. 69, reca delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria. L'art. 1, comma 1, cosi', recita: "Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del consiglio delle Comunita' europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del 13 giugno 1983, esercitando le opzioni in esse previste in conformita' dei seguenti principi e criteri direttivi e fissando congrui termini per l'entrata in vigore delle norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive: a) realizzare l'obiettivo della completezza e analiticita' della informazione del bilancio, con le semplificazioni consentite dalla direttiva per le societa' di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza e capacita' informativa assicurato dalle disposizioni vigenti; b) adottare schemi di conti annuali corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 9 e 23 della direttiva n. 78/660, con facolta' di utilizzare anche le previsioni dell'art. 2, paragrafo 6, e dell'art. 4, paragrafo 1, della stessa direttiva per il rispetto di quanto indicato alla lettera a); c) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci dei conti annuali, le regole dettate dagli articoli 31 e 42 della direttiva n. 78/660 e dall'art. 59 della medesima direttiva, come modificato dall'art. 45 della direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983, riservando a specifici interventi legislativi la disciplina dei metodi di valutazione di cui all'art. 33; d) assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia dalle disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria; e) prevedere e regolare la redazione di bilanci consolidati, salvaguardate le esigenze delle imprese di minori dimensioni nei limiti di quanto consentito dall'art. 6 della direttiva n. 83/349, con riferimento alle societa' di capitali, alle cooperative e alle mutue assicuratrici che controllino altre imprese; f) estendere la disciplina di cui alla lettera e) ad altri enti a carattere imprenditoriale, in relazione ai quali si presentano esigenze analoghe in rapporto alle finalita' della direttiva; g) considerare fattispecie di controllo, per gli effetti stabiliti dalla lettera f), almeno quelle in cui una impresa dispone della maggioranza dei voti o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nella assemblea ordinaria di altra impresa, computando a tali fini anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persone interposte, ma non anche quelli spettanti per conto di terzi; h) prevedere la possibilita' di effettuare un consolidamento proporzionale alla partecipazione posseduta, secondo quanto previsto dall'art. 32 della direttiva n. 83/349; i) esonerare dalla disciplina di attuazione delle direttive sopra indicate, indipendentemente dalla loro forma giuridica, gli enti creditizi e le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attivita' di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attivita' finanziaria, o ad essa assimilabile, come definita dall'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa non consista nella detenzione in via esclusiva o prevalente di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria; l) modificare la formulazione dell'art. 2359 del codice civile, in modo da assicurarne il coordinamento con le disposizioni che individuano i casi in cui ricorre l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati; m) apportare le ulteriori modificazioni necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive previste dal presente articolo". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, reca attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita. - La direttiva 92/96/CEE e' pubblicata in GUCE L. 360 del 9 dicembre 1992. - Il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, reca attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. - La direttiva 92/49/CEE e' pubblicata in GUCE L. 228 dell'11 agosto 1992. - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, reca disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. - La legge 8 agosto 1995, n. 335, reca riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. - La legge 12 agosto 1982, n. 576, reca riforma della vigilanza sulle assicurazioni. - La legge 9 genaaio 1991, n. 20, reca integrazioni e modifiche alla legge n. 576 del 1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, reca semplificazione del procedimento amministrativo in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e per il decreto 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. Punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. ALLEGATO I TABELLA A) Classificazione per ramo I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana. II - Le assicurazioni di nuzialita', le assicurazioni di natalita'. III - Le assicurazioni di cui ai punti I e Il connesse con fondi di investimento. IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lettera d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979. V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del presente decreto. VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa. - L'art. 3, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, cosi' recita: "2. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo: a) le amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio; b) omissis. -; c) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso determinato nella misura di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. ALLEGATO A) Classificazione dei rischi per ramo 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali): prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate. 2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste. 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori. 4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari. 5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei. 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi. 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto. 8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3), 4), 5), 6) e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno. 9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3), 4), 5), 6) e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8. 10. R.C. autoveicoli terrestri: ogni responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilita' del vettore). 11. R.C. aeromobili: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilita' del vettore). 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita' del vettore). 13. R.C. generale: ogni responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri 10), 11) e 12). 14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo. 15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta. 16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie. 17. Tutela giudiziaria: tutela giudiziaria. 18. Assistenza: assistenza alle persone in difficolta' a seguito del verificarsi di un evento fortuito. I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C). - L'art. 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, comma 2, lettere a), b), e), f) cosi' recita: "2. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo: a) le amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio; b) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526 e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'art. 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303; c) omissis. -; d) omissis. -; e) la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047; f) le imprese che esercitano unicamente l'attivita' di assistenza, di cui al numero 18 del punto A) della tabella allegata, allorche' la relativa attivita' comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei ricavi non superi, in lire italiane, il controvalore di 200.000 unita' di conto europee.". - L'art. 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, cosi' recita: "Art. 6 (Assicurazioni escluse dal campo di applicazione del decreto). - 1. Il presente decreto non si applica alle assicurazioni dei danni alla persona praticate in via complementare a quelle sulla durata della vita umana. 2. Esso non si applica del pari alle assicurazioni dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonche' ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavoro all'estero, assunte e gestite dalla S.A.C.E. - Sezione autonoma del credito all'esportazione, ai sensi delle leggi speciali che regolano la materia".