IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire continuita' agli organi di gestione deglil istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nelle more del riordinamento degli stessi, gia' avviato con il disegno di legge recante disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, all'esame della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita'; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Sino all'avvenuto riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito denominati I.R.C.C.S., con decreti del Ministro della sanita' sono nominati, in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione, i commissari straordinari degli I.R.C.C.S. di diritto pubblico con effetto dal 1 luglio 1997. I commissari straordinari sono individuati tra personalita' di comprovata esperienza scientifica o amministrativa nel settore pubblico o privato; possono, altresi', essere nominati uno o piu' vice commissari in relazione alle dimensioni dei singoli I.R.C.C.S. 2. I commissari straordinari e i vice commissari di cui al comma 1 sono revocabili dal Ministro della sanita' in qualunque momento e cessano, comunque, all'atto dell'insediamento degli organi ordinari, che dovranno essere nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e dei regolamenti di riordinamento degli I.R.C.C.S.