IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto
1995, n. 335;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                             Contributi

  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1997 per il personale iscritto al
Fondo  pensioni  per  i lavoratori dello spettacolo, istituito presso
l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo  (ENPALS)  - di seguito denominato Fondo - successivamente
al  31 dicembre 1995, il contributo e' stabilito in base all'aliquota
di  finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo
pensioni    lavoratori    dipendenti    dell'assicurazione   generale
obbligatoria.
  2.  Dal 1 gennaio 1997 per il personale gia' iscritto al Fondo alla
data  del  31 dicembre 1995, il contributo a carico dei lavoratori e'
stabilito nella medesima misura in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria.
  3.  Dal 1 gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui al comma 6,
l'aliquota  contributiva  dovuta  per  il  personale gia' iscritto al
Fondo  alla  data del 31 dicembre 1995, e appartenente alle categorie
dalla numero 1 alla numero 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  16  luglio  1947,  n. 708, come
modificato  dalla  legge  29  novembre  1952,  n.  2388, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  e' confermata nella misura del 10,10
per cento per la parte a carico dei lavoratori.
  4. A decorrere dal 1 gennaio 1997 sono destinate al Fondo, le quote
di  contribuzione  attualmente  riguardanti  il  finanziamento  delle
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24
della  legge  9  marzo 1989, n.88, con il limite massimo della misura
prevista  dal  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale,  di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 83 in
data 9 aprile 1996.
  5.   L'eventuale  onere  residuo  derivante  dalla  differenza  fra
l'aliquota  in  vigore  nell'assicurazione  generale  obbligatoria  e
quella risultante dalla somma fra l'aliquota in vigore al 31 dicembre
1996  e  le  quote  di  contribuzione destinate al Fondo ai sensi del
comma  4,  e'  posto  a  carico  dei datori di lavoro e l'aliquota e'
elevata  a  decorrere dal 1 gennaio 1997 in misura non superiore allo
0,50  per  cento  ogni  biennio  fino  a concorrenza dell'aliquota in
vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
  6.  A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale
si   e'   verificata   la  parificazione  dell'aliquota  contributiva
complessiva   a   quella   in   vigore   nell'assicurazione  generale
obbligatoria,  le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro
e   dei   lavoratori  sono  stabilite  nella  medesima  misura  della
corrispondente   aliquota   in   vigore  nell'assicurazione  generale
obbligatoria.
  7.  Nei  confronti  dei  lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera   a),  i  quali  percepiscono  una  retribuzione  giornaliera
superiore  a lire 300.000, le imprese potranno esercitare rivalsa per
un  ammontare  pari al 40 per cento dei contributi dovuti sulla parte
di  retribuzione  eccedente  il  predetto  importo. A decorrere dal 1
gennaio  1998,  la  predetta percentuale e' ridotta annualmente di 10
punti  percentuali fino alla sua completa soppressione. L'articolo 3,
secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
dicembre 1971, n. 1420, e' abrogato.
  8. Le aliquote contributive dovute per il personale di cui ai commi
2  e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non
eccedente  il  limite  massimo  di  lire 1.000.000. Fermo restando il
disposto  di  cui  all'articolo  2,  quinto  comma,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  dicembre 1971, n. 1420, qualora la
retribuzione  giornaliera  sia  superiore a lire 1.000.000 l'aliquota
contributiva  e'  dovuta  sul  massimale  di retribuzione giornaliera
imponibile  corrispondente  a  ciascuna  fascia  ed e' accreditato un
numero  di  giorni  di contribuzione, con un massimo di otto, secondo
l'allegata  Tabella  A  fino  al raggiungimento di 312 giornate annue
superate  le quali si applica la previgente normativa. Sulla parte di
retribuzione   eccedente  il  massimale  di  retribuzione  imponibile
relativo  a ciascuna fascia, si applica un contributo di solidarieta'
nella  misura  del  5  per  cento  di cui 2,50 per cento a carico del
datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.
  9.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1998  gli importi delle fasce di
retribuzione  giornaliera  e del massimale di retribuzione imponibile
di  cui al comma 8 sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice
dei  prezzi  al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, cosi'
come calcolato dall'ISTAT.
  10.  Il  settimo  comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31  dicembre  1971,  n.  1420,  e'  sostituito dal
seguente:
  "Ai  fini  del  calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile
non  si  prendono  in  considerazione,  per  la  parte  eccedente, le
retribuzioni  giornaliere  superiori  al  limite  di  lire 315.000. A
decorrere  dal  1  gennaio  1998  il  predetto  limite  e' rivalutato
annualmente  sulla  base  dell'indice  dei  prezzi  al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.".
  11.  Per  il  personale  di  cui  al  comma 1, nonche' a coloro che
esercitano la facolta' di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23,
della  legge  8  agosto  1995,  n. 335, appartenente al gruppo di cui
all'articolo  2,  comma  1, lettera a), e' stabilita una retribuzione
giornaliera  di  riferimento  pari al massimale annuo di retribuzione
pensionabile  vigente  tempo  per  tempo  nell'assicurazione generale
obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto
1995, n. 335, diviso per 312.
  12.  In  caso  di  retribuzioni  giornaliere  superiori a quella di
riferimento  di  cui  al  comma  11,  e'  accreditato  un  giorno  di
contribuzione  per  ogni quota di retribuzione pari alla retribuzione
di riferimento, fino a concorrenza del numero di giornate individuate
dall'articolo  6,  comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.503.  La frazione di retribuzione inferiore a quella di riferimento
e'  considerata  utile  al  fine  dell'accreditamento di una giornata
contributiva.
  13.  Il  numero  delle giornate di contribuzione che possono essere
accreditate in ogni anno non deve superare le 312.
  14.  Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che esercitano
la  facolta'  di  opzione  ai  sensi dell'articolo 1, comma 23, della
legge  8  agosto  1995,  n. 335, trovano applicazione a partire dal 1
gennaio  1997  le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Sulle quote di retribuzione eccedenti il
massimale  retributivo  e  pensionabile  si  applica un contributo di
solidarieta',  aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell'articolo 1,
comma  5,  lettere a) e b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995,
n. 579, da versare al Fondo nella misura del 5 per cento, di cui 2,50
per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del
lavoratore.
  15.  Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione
dei  trattamenti  pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo
di  cui  all'articolo  2, comma 1, lettera a), che possano far valere
annualmente  almeno  60 contributi giornalieri effettivi o figurativi
versati  o  accreditati  nel  Fondo, e' accreditato, d'ufficio, negli
anni  in  cui  la  retribuzione  globale percepita dal lavoratore non
superi  quattro  volte  l'importo  del  trattamento  minimo in vigore
nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  un  numero massimo di 60
contributi   giornalieri,   fino  a  concorrenza  di  120  contributi
giornalieri  annui  complessivi.  In ogni caso tale accreditamento e'
consentito  per  un  numero  di  anni non superiore a 10. Ai medesimi
lavoratori  quando  organizzano  autonomamente,  per  la preparazione
degli  spettacoli,  le giornate di prova, e' consentito l'inserimento
delle  stesse  nei  relativi  contratti  di ingaggio come giornate di
lavoro  non  retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi
esclusivamente  ai  fini  previdenziali  concernenti l'Enpals. In tal
caso  il contributo e' computato sul minimo contrattuale. Ai fini del
calcolo   numerico   delle   giornate  contributive  necessarie  alla
maturazione  del  diritto  alla  pensione,  le giornate di prova sono
computate  come  giornate  di lavoro a tempo pieno nel limite massimo
annuale  necessario  per  conseguire  il  requisito di 120 contributi
giornalieri.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -  L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
          dell'esercizio  della funzione legislativa e stabilisce che
          essa  non  puo'  avvenire  se  non  con  determinazione  di
          principi  e  criteri  e  soltanto  per tempo limitato e per
          soggetti definiti.
          -  L'art.  87, comma quinto, della Costituzione, conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
          -  I  commi  22 e 23, lettera a), dell'art. 2 della legge 8
          agosto  1995,  n.  335  (Riforma  del sistema pensionistico
          obbligatorio e complementare) cosi' recitano:
          "22.  Il  Governo  della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge  ,  sentite  le organizzazioni maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale,  uno o piu' decreti
          legislativi    intesi    all'armonizzazione    dei   regimi
          pensionistici   sostitutivi   dell'assicurazione   generale
          obbligatoria  operanti  presso l'INPS, l'INPDAP nonche' dei
          regimi  pensionistici  operanti  presso l'Ente nazionale di
          previdenza  ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
          (ENPALS)   ed   altresi'   con   riferimento   alle   forme
          pensionistiche  a  carico  del  bilancio dello Stato per le
          categorie di personale non statale di cui al comma secondo,
          terzo  periodo,  con  l'osservanza  dei seguenti principi e
          criteri direttivi;
          a)  determinazione  delle  basi contributive e pensionabili
          con  riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n.
          153,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con
          contestuale   ridefinizione   delle  aliquote  contributive
          tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella
          lettera  b),  delle  esigenze  di equilibrio delle gestioni
          previdenziali,    di   commisurazione   delle   prestazioni
          pensionistiche  agli  oneri  contributivi  sostenuti e alla
          salvaguardia  delle  prestazioni  previdenziali in rapporto
          con  quelle  assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16
          dell'art. 1;
          b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni
          secondo  i  principi  di  cui  ai  citati  commi  da 6 a 16
          dell'art. 1;
          c)  revisione  dei  requisiti  di  accesso alle prestazioni
          secondo criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli
          fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
          d)   armonizzazione   dell'insieme  delle  prestazioni  con
          riferimento   alle  discipline  vigenti  nell'assicurazione
          generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
          motivate    da    effettive    e   rilevanti   peculiarita'
          professionali    e    lavorative   presenti   nei   settori
          interessati.
          23.  Il  Governo  della  Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge, norme intese a:
          a) prevedere, per i lavoratori di cui all'art. 5, commi 2 e
          3,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 503,
          requisiti  di  accesso  ai  trattamenti  pensionsitici, nel
          rispetto  del  principio  di  flessibilita'  come affermato
          dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali
          alle  obiettive  peculiarita'  ed  esigenze  dei rispettivi
          settori   di   attivita'   dei   lavoratori  medesimi,  con
          applicazione  della  disciplina  in  materia di computo dei
          trattamenti  pensionistici  secondo il sistema contributivo
          in   modo   da   determinare  effetti  compatibili  con  le
          specificita' dei settori delle attivita'".
          -  Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417
          (Proroga   dei   termini   per   l'emanazione  dei  decreti
          legislativi  di  cui  alla  legge  8  agosto  1995, n. 335,
          recante  in  forma del sistema pensionistico obbligatorio e
          complementare) e' il seguente:
          "Art.  1.  -  1.  I  termini  per l'esercizio delle deleghe
          normative  conferite  al Governo dalla legge 8 agosto 1995,
          n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997".

           Note all'art. 1:
            - Le categorie indicate  dal n. 1 al n. 14   dell'art.  3
          del  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
          16 luglio 1947, n. 708, ratificato con  modifiazioni  dalla
          legge   29      novembre  1952,     n.  2388  (Disposizioni
          concernenti  l'Ente  nazionale    di   previdenza   e    di
          assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo)  sono le
          seguenti:
            "3. Sono obbligatoriamente iscritti  all'Ente  tutti  gli
          appartenenti   alle   seguenti   categorie   di   qualsiasi
          nazionalita':
            1)  artisti  lirici;  2)  attori    di  prosa,  operetta,
          rivista,  varieta'  ed  attrazioni,    cantanti  di  musica
          leggera,     presentatori,  discjockey  ed   animatori   in
          strutture  ricettive  connesse  all'attivita' turistica; 3)
          attori    generici      cinematografici,     attori      di
          doppiaggio  cinematografico;        4)      registi       e
          sceneggiatori          teatrali        e   cinematografici,
          aiutiregisti,         dialoghisti       ed       adattatori
          cinetelevisivi;  5)  organizzatori   generali,   direttori,
          ispettori,  segretari    di   produzione   cinematografica,
          cassieri,  segretari   di edizione;   6)    direttori    di
          scena    e   doppiaggio;     7)   direttori d'orchestra   e
          sostituti;   8) concertisti   e  professori    d'orchestra,
          orchestrali  e bandisti; 9) tersicorei, coristi, ballerini,
          figuranti,  indossatori    e    tecnici    addetti     alle
          manifestazioni     di     moda;     10)  amministratori  di
          formazioni artistiche; 11)  tecnici    del  montaggio,  del
          suono,   dello   sviluppo   e   stampa;  12)  operatori  di
          ripresa  cinematografica      e      televisiva,      aiuto
          operatori    e    maestranze cinematografiche,  teatrali  e
          radio     televisive;     13)     arredatori,   architetti,
          scenografi,    figurinisti teatrali e  cinematografici; 14)
          truccatori e parrucchieri".
            -   L'art. 24   della legge   9    marzo  1989,    n.  88
          (Ristrutturazione   dell'Istituto      nazionale      della
          previdenza  sociale    e     dell'Istituto  nazionale   per
          l'assicurazione  contro    gli  infortuni sul lavoro) cosi'
          recita:
            "Art.   24   (Gestione    prestazioni    temporanee    ai
          lavoratori  dipendenti). -   1. A decorrere  dal 1  gennaio
          1989,  le    gestioni  per  l'assicurazione  contro      la
          disoccupazione  involontaria,    ivi compreso il   Fondo di
          garanzia  per il  trattamento di   fine   rapporto e    per
          l'assicurazione  contro    la tubercolosi,   la cassa   per
          l'integrazione guadagni  degli operai   dell'industria,  la
          cassa   per     l'integrazione  guadagni  dei    lavoratori
          dell'edilizia,  la cassa  per l'integrazione salariale   ai
          lavoratori    agricoli, la   cassa unica   per gli  assegni
          familiari, la  cassa per il  trattamento di  richiamo  alle
          armi  degli impiegati ed operai privati, la  gestione per i
          trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74  della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo  per il  rimpatrio
          dei lavoratori    extracomunitari  istituito  dall'art.  13
          della  legge    30 dicembre   1986, n.  943, ed  ogni altra
          forma di  previdenza a  carattere temporaneo diversa  dalle
          pensioni, sono  fuse in  una  unica  gestione che    assume
          la  denominazione    di "Gestione prestazioni temporanee ai
          lavoratori dipendenti".
            2.  La  predetta  gestione,  alla quale   affluiscono   i
          contributi  afferenti    ai preesistenti   fondi,   casse e
          gestioni,  ne assume  le attivita' e le passivita' ed eroga
          le relative prestazioni.
            3.  Dalla  data  di  entrata  in vigore  della   presente
          legge    e'  soppresso   il Fondo   per gli   assuntori dei
          servizi delle   ferrovie, tranvie,  filovie  e    linee  di
          navigazione   interna  di     cui  agli  accordi  economici
          collettivi dell'8  luglio 1941 e dell'11  dicembre 1942. La
          residua    attivita'  patrimoniale,    come  da    bilancio
          consuntivo    della  gestione    del  predetto    fondo, e'
          contabilizzata nella  gestione dei trattamenti familiari di
          cui al comma 1.
            4. Il  bilancio della gestione   e'  unico  ed  evidenzia
          per  ciascuna  forma   di    previdenza  le  prestazioni  e
          il  correlativo  gettito contributivo".
            -   Il dispositivo   del   decreto   del  Ministro    del
          lavoro  e    della previdenza sociale, di   concerto con il
          Ministro del    tesoro,  in  data  21    febbraio      1996
          (Elevazione      al    32    per      cento   dell'aliquota
          contributiva   di  finanziamento    del    Fondo   pensioni
          lavoratori dipendenti gestito dall'INPS) e' il seguente:
            "Art.    1. -  1.  A  decorrere dal  1  gennaio  1996, in
          attuazione dell'art. 3, comma 23, della  legge    8  agosto
          1995,  n.  335,  l'aliquota contributiva   di finanziamento
          dovuta    a  favore    del  Fondo     pensioni   lavoratori
          dipendenti     gestito  dall'INPS,  gia'  fissata   per  la
          generalita dei   lavoratori nella misura    del  27,57  per
          cento,   di cui 8,54 per cento  a carico del dipendente, e'
          elevata  al 32 per cento, di cui  8,54 per cento  a  carico
          del  dipendente, con   un conseguente aumento di 4,43 punti
          percentuali.
            2.  Lo stesso  aumento di   4,43 punti    percentuali  si
          applica alle aliquote  di finanziamento  al Fondo  pensioni
          lavoratori    dipendenti  stabilite  per categorie   per le
          quali le  aliquote medesime risultino  inferiori  a  quella
          generale   di    cui  al  comma  precedente,  ivi  compresa
          l'aliquota prevista  per i disoccupati  avviati ai cantieri
          scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
            3. Nei   casi in   cui  la  variazione    delle  aliquote
          contributive   di   finanziamento   per     le  prestazioni
          temporanee a   carico della gestione  di  cui  all'art.  24
          della  legge  9  marzo  1989,  n.    88,  non  consenta  di
          raggiungere  per  alcune  categorie  o  settori  l'aliquota
          aggiuntiva  pari a   4,43   punti  percentuali   dovuta  al
          Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti gestito   dall'INPS,
          a  motivo della   entita' delle aliquote per le prestazioni
          temporanee  soggette  a  variazione  ovvero  a   causa   di
          esclusione  delle   stesse, l'onere dell'aliquota residuale
          e' posto a carico del datore di lavoro.
            4. Le aliquote di cui al comma    24  dell'art.  3  della
          legge  8  agosto 1995, n. 335  e all'art. 3-ter della legge
          14  novembre 1992, n. 438, si aggiungono a   quelle di  cui
          ai precedenti commi,  secondo le norme che le disciplinano.
            5.  In    attesa della generale revisione  delle aliquote
          contributive di finanziamento delle prestazioni  temporanee
          a  carico  della  gestione di   cui   all'art.    24  della
          legge  9  marzo  1989,    n.   88,   sono  conseguentemente
          variate  le  singole    aliquote  nelle  misure  di seguito
          indicate:
            a)    contributo    per    l'assicurazione   obbligatoria
          contro     la tubercolosi   da 2,01  per  cento a  1,87 per
          cento.  Per gli  operai agricoli da 0,11 per cento  a  0,01
          per cento;
            b)  contributi  per i trattamenti economici di maternita'
          relativi ai rispettivi settori:
               da 1,23 per cento a 0,66 per cento;
               da 1,01 per cento a 0,44 per cento;
               da 0,90 per cento a 0,33 per cento;
               da 1,20 per cento a 0,63 per cento;
               da 0,85 per cento a 0,28 per cento;
               da 0,80 per cento a 0,23 per cento;
               da 0,31 per cento a 0,01 per cento;
            c)   contributi  per il  finanziamento  dell'assegno  per
          il  nucleo familiare relativi ai rispettivi settori:
               da 6,20 per cento a 2,48 per cento;
               da 5,00 per cento a 1,28 per cento;
               da 4,15 per cento a 0,43 per cento;
               da 4,00 per cento a 0,28 per cento;
               da 2,75 per cento a 0,01 per cento".
            "Art. 2.  - Le riduzioni  di cui all'art.   1,  comma  5,
          non  trovano applicazione  per  le  categorie   iscritte  a
          regimi    pensionistici  obbligatori  diversi   dal   Fondo
          pensioni lavoratori dipendenti".
            "Art.  3.  -  La  elevazione contributiva  per  il  Fondo
          pensioni  lavoratori  dipendenti  gestito  dall'INPS pari a
          4,43 punti percentuali non si    applica  ai    prosecutori
          volontari  autorizzati    con  decorrenza  anteriore  al 31
          dicembre 1995".
            - Il   secondo comma    dell'art.  3  del    decreto  del
          Presidente  della  Repubblica   31    dicembre   1971,   n.
          1420  (Norme  in   materia  di assicurazione   obbligatoria
          per  l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i superstiti gestita
          dall'Ente  nazionale    di previdenza e di assistenza per i
          lavoratori  dello spettacolo) cosi' recita:  "Nei confronti
          dei lavoratori appartenenti  alle categorie   indicate  dal
          n.    1 al   n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo  del
          Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,  n.  708,  nel
          testo modificato dalla legge 29 novembre 1952,  n. 2388,  i
          quali percepiscono  una retribuzione  giornaliera superiore
          a L. 25.000, le  imprese potranno esercitare rivalsa per la
          meta'  dei  contributi dovuti sulla   parte di retribuzione
          eccedente il predetto importo".
            -   Il quinto   comma   dell'art.  2    del  D.P.R.    n.
          1420/1971,  e'    il seguente: "La  retribuzione imponibile
          giornaliera nei    confronti  dei  lavoratori  appartenenti
          alle  categorie    indicate dal n.  1 al  n. 14 dell'art. 3
          del decreto legislativo  del Capo provvisorio  dello  Stato
          16  luglio  1947, n. 708, nel  testo modificato dalla legge
          29 novembre 1952,  n.  2388,   si   ottiene dividendo    il
          complesso   dei  compensi corrisposti  per il  numero delle
          giornate di  durata del  contratto escludendo   i    riposi
          settimanali nonche'  le  festivita'  nazionali godute".
            -    L'art.  12   del D.P.R.   n. 1420/1971,   cosi' come
          modificato  dal  presente  decreto,   risulta   essere   il
          seguente:
            "Art.  12. - L'importo annuo  della pensione si determina
          applicando  il  due  per    cento  al   prodotto   ottenuto
          moltiplicando la retribuzione giornaliera  pensionabile per
          il   numero     complessivo  dei    contributi  giornalieri
          effettivi e figurativi versati ed accreditati tra  la  data
          della       prima         iscrizione      all'assicurazione
          obbligatoria     per l'invalidita',  la    vecchiaia  ed  i
          superstiti e quella  di decorrenza della pensione medesima.
            La  retribuzione  giornaliera pensionabile  e' costituita
          dalla media aritmetica delle 540  retribuzioni  giornaliere
          piu'   elevate  tra  quelle  assoggettate  a  contribuzione
          effettiva in costanza di  lavoro  e  quelle  relative  alla
          contribuzione figurativa.
            Per il periodo intercorrente tra il  1 gennaio 1957 ed il
          1 gennaio del quinto anno  anteriore a quello di decorrenza
          della  pensione,  le retribuzioni   effettive  in  costanza
          di lavoro  e  figurative  sono adeguate   applicando   alle
          singole   retribuzioni    giornaliere  le variazioni  medie
          annue   dell'indice  del    costo  della    vita  calcolato
          dall'Istituto  centrale  di  statistica ai fini della scala
          mobile delle retribuzioni  dei  lavoratori  dell'industria,
          per il periodo suddetto.
            Qualora    il   numero   complessivo delle   giornate  di
          contribuzione  effettiva  in    costanza  di  lavoro      e
          figurativa  che  hanno    concorso al perfezionamento   del
          diritto  a    pensione    sia    inferiore  a    540,    la
          retribuzione   giornaliera   pensionabile   e'   costituita
          dalla  media aritmetica  delle  retribuzioni     risultanti
          dall'adeguamento    delle retribuzioni   corrispondenti  ai
          contributi    giornalieri    esistenti,  effettuato  con  i
          criteri di cui al precedente comma.
            Per  il   periodo dal   1957 al  1969 l'indice  annuo del
          costo della vita, di  cui al  precedente terzo   comma,  e'
          indicato nell'allegata tabella A.
            Per  la  determinazione della   misura delle retribuzioni
          anteriori al 1 gennaio 1957 e negli altri  casi in cui  non
          sia   possibile  accertare  le  retribuzioni    soggette  a
          contribuzione  direttamente    dal  documenti  in  possesso
          dell'ente,    come pure ai fini  della determinazione delle
          retribuzioni       corrispondenti     ai         contributi
          figurativi,    si      fa  riferimento ai   contributi base
          giornalieri,  desumendo  da     questi  le   corrispondenti
          retribuzioni    per    mezzo   dell'allegata   tabella   B,
          effettuando   l'adeguamento per    i  periodi    successivi
          all'entrata   in vigore del presente decreto con i  criteri
          di cui al precedente terzo comma.
            Ai  fini  del  calcolo  della  retribuzione   giornaliera
          pensionabile  non si    prendono  in   considerazione,  per
          la   parte     eccedente,   le  retribuzioni    giornaliere
          superiori   al   limite  di  L.  315.000.  A decorrere  dal
          1  gennaio   1998 il   predetto   limite   e'    rivalutato
          annualmente    sulla  base    dell'indice   dei prezzi   al
          consumo per  le famiglie di operai ed impiegati, cosi' come
          calcolato dall'ISTAT.
            A    favore      dei    lavoratori    dello    spettacolo
          appartenenti    alle categorie  indicate  dal n.  1  al  n.
          14   dell'art.  3    del    decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello  Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel  testo
          modificato   dalla legge  29  novembre 1952,  n. 2388,  che
          possano  far  valere  annualmente almeno   50    contributi
          giornalieri   effettivi   in     costanza  di     lavoro  o
          figurativi, sono   accreditati di  ufficio,  50  contributi
          giornalieri   fino   a  raggiungere    un  massimo  di  240
          contributi    giornalieri    annui,    comprendendo,     in
          quest'ultimo  numero,   anche  le  contribuzioni  derivanti
          all'Ente  nazionale  di previdenza e di  assistenza  per  i
          lavoratori  dello spettacolo da altre forme di assicuazioni
          sociali.
            Ad     ogni   contributo    giornaliero  accreditato   di
          ufficio    si attribuisce   una retribuzione    giornaliera
          pari    a quella  desumibile dalla media delle retribuzioni
          corrispondenti  ai  contributi   effettivi   e   figurativi
          esistenti nell'anno in considerazione.
            Non   si procede  all'accreditamento  d'ufficio  previsto
          nei  commi precedenti negli  anni in   cui la  retribuzione
          complessiva  percepita dal  lavoratore,  rivalutata secondo
          i   criteri   previsti dal   commi secondo  e  terzo    del
          presente  articolo  superi la   retribuzione che si ottiene
          moltiplicando   per 300   l'importo  relativo  al    limite
          massimo  della  26    classe  della tabella   F allegata al
          decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
          488.
            I   contributi  accreditati    d'ufficio  a    norma  dei
          precedenti   commi   sono   utili   anche   ai  fini  della
          determinazione  del  diritto  a  tutte  le  prestazioni  ad
          eccezione  di  quelle  previste  dall'art.  6, terzo comma,
          dall'art. 8 e dall'art. 9, secondo comma.
            L'importo delle pensioni liquidabili  secondo le presenti
          norme non puo' essere inferiore a quello   dei  trattamenti
          minimi  previsti dalle norme  vigenti  per  l'assicurazione
          generale   obbligatoria   per   i lavoratori     dipendenti
          sempreche'     siano  dovuti,    ne'  superiore all'importo
          massimo  delle pensioni   liquidabili    dall'assicurazione
          medesima     in  corrispondenza    di   quaranta   anni  di
          anzianita' contributiva.
            Alle    pensioni    erogate    dall'Ente    nazionale  di
          previdenza    e    di  assistenza  per i   lavoratori dello
          spettacolo si   applica il disposto della  legge  20  marzo
          1968, n. 369.
            Per    le pensioni   aventi   decorrenza anteriore  al  1
          gennaio   1976 l'aliquota indicata  al    primo  comma  del
          presente  articolo e' ridotta all'1,85 per cento".
            -  Il    comma 23 dell'art.   1 della   legge n. 335/1995
          cosi' recita:  "23.  Per i  lavoratori  di cui   ai   commi
          12  e   13   la pensione   e' conseguibile  a    condizione
          della   sussistenza    dei      requisiti    di  anzianita'
          contributiva     e  anagrafica  previsti   dalla  normativa
          previgente, che a   tal  fine  resta  confermata  in    via
          transitoria  come integrata   dalla   presente   legge.  Ai
          medesimi  lavoratori  e'  data facolta' di optare per    la
          liquidazione  del  trattamento pensionistico esclusivamente
          con   le regole del sistema    contributivo,  ivi  comprese
          quelle  relative  ai requisiti di  accesso alla prestazione
          di  cui al comma    19,  a    condizione    che     abbiano
          maturato     un'anzianita' contributiva pari  o superiore a
          quindici anni di cui  almeno cinque nel sistema medesimo".
            - Il comma 18 dell'art. 2   della legge n.  335/1995  con
          recita:  "18.   A decorrere  dal periodo  di paga  in corso
          alla   data di   entrata in  vigore  della  presente  legge
          rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12
          della   legge  30  aprile  1969,  n.    153,  e  successive
          modificazioni   e  integrazioni,  il  50  per  cento  della
          differenza tra il costo aziendale della provvista  relativa
          ai  mutui  e  prestiti concessi dal  datore  di  lavoro  ai
          dipendenti ed   il   tasso   agevolato,   se  inferiore  al
          predetto costo, applicato ai dipendenti stessi.
            Per     i     lavoratori,    privi       di    anzianita'
          contributiva,  che   si iscrivono   a far   data   dal    1
          gennaio   1996  a forme  pensionistiche obbligatorie e  per
          coloro    che  esercitano    l'opzione  per    il   sistema
          contributivo,    ai sensi   del comma   23 dell'art.  1, e'
          stabilito un massimale annuo   della base contributiva    e
          pensionabile  di    lire  132  milioni,   con   effetto sui
          periodi   contributivi    e  sulle    quote    di  pensione
          successivi   alla   data     di  prima  assunzione,  ovvero
          successivi alla  data di   esercizio   dell'opzione.  Detta
          misura  e'  annualmente rivalutata  sulla  base dell'indice
          dei  prezzi  al consumo   per   le famiglie di  operai    e
          impiegati,  cosi'  come    calcolato dall'ISTAT. Il Governo
          della  Repubblica    e'  delegato    ad  emanare,     entro
          centoventi  giorni dalla   data di entrata  in vigore della
          presente  legge, norme relative al  trattamento  fiscale  e
          contributivo  della  parte di reddito eccedente   l'importo
          del     tetto   in      vigore,    ove      destinata    al
          finanziamento  dei    Fondi  pensione   di cui   al decreto
          legislativo 21 aprile    1993,  n.    124,    e  successive
          modificazioni   ed     integrazioni,  seguento  criteri  di
          coerenza rispetto ai principi  gia' previsti  nel  predetto
          decreto e successive modificazioni ed integrazioni".
            -  Il  comma  2  dell'art. 6   del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n.  503 (Norme   per il   riordinamento  del
          sistema  previdenziale  dei lavoratori privati  e pubblici,
          a norma dell'art.  3 della  legge 23 ottobre 1992,  n. 421)
          e' il  seguente: "2.  Per i  lavoratori dello spettacolo il
          requisito della  annualita' di contribuzione, da valere  ai
          fini  degli   articoli 6 e 9,  D.P.R: 31 dicembre 1971,  n.
          1420, si considera soddisfatto   con  riferimento    a  120
          contributi  giornalieri per  le categorie  indicate dal  n.
          1  al n.  14 dell'art.  3, D.Lgs.  C.P.S. 16 luglio   1947,
          n.  708,  ratificato,    con  modificazioni, dalla legge 29
          novembre    1952,  n.  2388,  e  con  riferimento    a  260
          contributi  giornalieri per le altre categorie previste dal
          medesimo articolo".
            - Il comma 5 dell'art. 1    del  decreto  legislativo  14
          dicembre 1995, n.  579 (attuazione  della delega  conferita
          dall'art.    2,  comma    18, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, in materia di  trattamento  fiscale  e    contributivo
          della    parte   di   reddito   eccedente   l'importo   del
          massimale contributivo stabilito dal medesimo art. 2) e' il
          seguente:
            "5.  Alla  contribuzione,  nei   confronti  della   quale
          opera  la deduzione fiscale di cui al comma 2, si applica:
            a)  ove  a  carico del datore di lavoro, il contributo di
          solidarieta'  di  cui  all'art.  12  del   citato   decreto
          legislativo n. 124 del 1993;
            b)   ove  a  carico  del  lavoratore,  un  contributo  di
          solidarieta' nella misura  del  2  per   cento in    favore
          della    gestione    pensionistica obbligatoria   cui    il
          lavoratore  medesimo  e'   iscritto;  a  tale contributo si
          applicano le disposizioni in  materie  di  riscossione,  di
          termini  di    prescrizioni e di   sanzioni vigenti per  le
          contribuzioni  dei  regimi  pensionistici  obbligatori   di
          pertinenza".
            -  L'art.  3  del  D.Lgs.C.P.S. 16   luglio 1947, n. 708,
          ratificato con modificazioni dalla legge n.  2388/1952,  e'
          il seguente:
            "Art.   3.  - Sono  obbligatoriamente  iscritti  all'Ente
          tutti    gli  appartenenti  alle  seguenti   categorie   di
          qualsiasi nazionalita':
            1)  artisti  lirici;  2)  attori    di  prosa,  operetta,
          rivista,  varieta'  ed  attrazioni,    cantanti  di  musica
          leggera,      presentatori,   discjockey  ed  animatori  in
          strutture ricettive connesse  all'attivita'  turistica;  3)
          attori      generici      cinematografici,     attori    di
          doppiaggio cinematografico;        4)      registi        e
          sceneggiatori           teatrali        e  cinematografici,
          aiutiregisti,        dialoghisti       ed        adattatori
          cinetelevisi;   5)    organizzatori  generali,   direttori,
          ispettori, segretari   di    produzione    cinematografica,
          cassieri,    segretari   di edizione;   6)    direttori  di
          scena   e   doppiaggio;    7)   direttori  d'orchestra    e
          sostituti;    8)  concertisti   e professori   d'orchestra,
          orchestrali e bandisti; 9) tersicorei, coristi,  ballerini,
          figuranti,   indossatori    e    tecnici    addetti    alle
          manifestazioni    di     moda;     10)  amministratori   di
          formazioni  artistiche;  11)  tecnici    del montaggio, del
          suono,  dello  sviluppo  e   stampa;   12)   operatori   di
          ripresa  cinematografica      e      televisiva,      aiuto
          operatori   e   maestranze cinematografiche,   teatrali   e
          radio      televisive;     13)     arredatori,  architetti,
          scenografi,  figurinisti teatrali e   cinematografici;  14)
          truccatori  e    parrucchieri; 15) macchinisti   pontaroli,
          elettricisti, attrezzisti,   falegnami    e    tappezzieri;
          16)    sarti;    17)   pittori, stuccatori e formatori; 18)
          artieri    ippici;  19)  operatori  di  cabine,  di    sale
          cinematografiche;     20)    impiegati    amministrativi  e
          tecnici dipendenti dagli enti e  imprese esercenti pubblici
          spettacoli, dalle imprese    radiofoniche  e    televisive,
          dalle    imprese  della    produzione  cinematografica, del
          doppiaggio e dello svilluppo e stampa; maschere, custodi  e
          personale  di  pulizia dipendenti  dagli  enti ed   imprese
          soprannominati;    21)  impiegati    ed   operai dipendenti
          dalle case  da gioco, dagli   ippodromi  e  dalle  scuderie
          dei cavalli da corsa  e dai cinodromi;  prestatori  d'opera
          addetti    ai    totalizzatori,    o   alla ricezione delle
          scommesse, presso    gli  ippodromi  e  cinodromi,  nonche'
          presso  le  sale    da corsa e le agenzie ippiche;  addetti
          agli impianti sportivi;   dipendenti dalle    imprese    di
          spettacoli  viaggianti;    22) calciatori ed  allenatori di
          calcio;  23)  lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti
          il noleggio e la distribuzione dei films.
            Con decreto del    Capo  dello  Stato,  su  proposta  del
          Ministro  per il lavoro e  la previdenza sociale, l'obbligo
          della iscrizione all'Ente potra'   essere      esteso    ad
          altre    categorie    di   lavoratori  dello spettacolo non
          contemplate dal precedente comma.
            Il   consiglio   di   amministrazione   puo'   dichiarare
          esclusi dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente limitatamente
          all'assicurazione di  malattia,   gli  appartenenti    alla
          categorie   suindicate  che dimostrino di essere obbligati,
          per  la  loro  prevalente  attivita' alla iscrizione presso
          altro Ente".
            -  L'art. 11  del D.P.R.   n. 1420/1971,    ora  abrogato
          dal  presente  decreto,   cosi'     recitava:   "11.   Agli
          effetti   del  diritto  alle prestazioni  gli    assicurati
          sono    considerati    appartenenti   alla categoria,   fra
          quelle  indicate all'art.  3, D.Lgs.C.P.S.  16 luglio 1947,
          n. 708,   nel testo modificato dalla  legge  29    novembre
          1952,  n.    2388,  nella  quale  hanno  acquisiti maggiore
          anzianita' assicurativa".
            - Il comma  12 dell'art. 1 della legge n.  335/1995 e' il
          seguente:  "12. Per  i lavoratori  iscritti alle  forme  di
          previdenza  di    cu al comma   6 che   alla   data  del 31
          dicembre    1995    possono  far     valere   un'anzianita'
          contributiva  inferiore  a    diciotto anni, la pensione e'
          determinata dalla somma:
            a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita'
          acquisite anteriormente  al 31  dicembre 1995    calcolata,
          con   riferimento alla data  di decorrenza  della pensione,
          secondo il   sistema retributivo previsto  dalla  normativa
          vigente precedentemente alla predetta data;
            b)     della   quota    di  pensione   corrispondente  al
          trattamento pensionistico    relativo   alle      ulteriori
          anzianita'      contributive  calcolato  secondo il sistema
          contributivo".
            - Per il testo dell'art. 12 del D.P.R.  n.  1420/1971  si
          veda in nota all'art. 1.
            -  Il  comma  4  dell'art.  7  del decreto legislativo n.
          503/1992, cosi' recita:  "4.  Ai  fini  del    calcolo  dei
          trattamenti pensionistici di cui al  presente  articolo  le
          retribuzioni     pensionabili     previste     dai  singoli
          ordinamenti sono   rivalutate  in    misura  corrispondente
          alla  variazione dell'indice   annuo dei prezzi  al consumo
          per    famiglie  di  operai  ed   impiegati,      calcolato
          dall'ISTAT,  tra  l'anno    solare cui le retribuzioni   si
          riferiscono   e quello    precedente  la    decorrenza  del
          trattamento  pensionistico,    con  aumento    di  un punto
          percentuale per ogni anno  solare preso in   considerazione
          ai fini del  computo delle retribuzioni pensionabili".
            -  Per  il  testo del comma 23 dell'art. 1 della legge n.
          335/1995, si veda in nota all'art. 1.