IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO 
  Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358; 
  Visto l'articolo 21, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto il regolamento degli uffici e  del  personale  del  Ministero
  delle finanze, emanato con decreto del Presidente della  Repubblica
  27 marzo 1992, n. 287; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 27 luglio 1994; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota n. 3-3047/U.C.L. del 17 aprile 1997; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
   Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive 
  1. Il comitato previsto dall'articolo 21 della  legge  30  dicembre
1991,  n.  413,  si  avvale  dell'ufficio  per   l'informazione   del
contribuente, costituito  presso  il  Segretariato  generale,  per  i
compiti di cui  all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposioni di legge alle quali e' operato  il
          rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti
          legislativi qui' trascritti. 
 
           Note alle premesse: 
            - La legge n. 358/1991 reca norme per la ristrutturazione
          del Ministero delle finanze. 
            - Per il comma 6 dell'art. 21 della legge n. 413/1991  si
          veda in nota all'art. 1. 
            - Il comma 3 dell'art. 17  della  legge  n.  400  /  1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando il necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazetta Ufficiale. 
          Note all'art. 1: 
            - La legge n. 413/1991 reca: "Disposizioni  per  ampliare
          le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare   e
          potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche' per riformare il contenzioso e per  la  definizione
          agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega   al
          Presidente della Repubblica per la concessione di  amnistia
          per reati tributari; istituzioni dei centri  di  assistenza
          fiscale e del conto fiscale". Si  trascrive  il  testo  del
          relativo art. 21: 
            "Art. 21. - 1. E' istituito, alle dirette dipendenze  dei
          Ministro  delle  finanze,  il   comitato   consultivo   per
          l'applicazione delle norme antielusive, cui e'  de  mandato
          il  compito   di   emettere   pareri   su   richiesta   dei
          contribuenti. 
            2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione,
          ai casi  concreti  rappresentati  dal  contribuente,  delle
          disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 29 dicembre
          1990, n. 408, e nell'ultimo comma dell'art. 37 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e successive modificazioni. La  richiesta  di  parere  puo'
          altresi' riguardare, ai  fini  dell'applicazione  dell'art.
          74, comma 2, del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  la
          qualificazione  di   determinate   spese,   sostenute   dal
          contribuente, tra quelle di  pubblicita'  e  di  propaganda
          ovvero tra quelle di rappresentanza. 
            3.   Il   parere   reso   dal   comitato   ha   efficacia
          esclusivamente  ai  fini   e   nell'ambito   del   rapporto
          tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere  della
          prova viene posto a  carico  della  parte  che  non  si  e'
          uniformata al parere del comitato. 
            4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle  norme
          antielusive,  nominato  con  decreto  del  Ministro   delle
          finanze, e composto dai seguenti membri: 
            a) i direttori generali della  direzione  generale  delle
          imposte dirette e della direzione generale  delle  tasse  e
          imposte indirette sugli affari e il direttore  dell'ufficio
          centrale per gli studi di diritto  tributario  comparato  e
          per le relazioni internazionali; 
            b) il comandante generale della Guardia di finanza; 
            c) il direttore del  servizio  centrale  degli  ispettori
          tributari; 
            d)   il   direttore   dell'ufficio   del    coordinamento
          legislativo; 
            e) due componenti del Consiglio superiore delle  finanze,
          non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, designati
          dal Consiglio stesso; 
            f)  tre  esperti  in  materia  tributaria  designati  dal
          Ministro delle finanze. 
            5. I membri del comitato possono farsi  rappresentare  da
          funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e  da
          ufficiali superiori; possono altresi'  farsi  assistere  da
          personale   delle   qualifiche   e   grado   indicati   che
          partecipano, in tal caso,  alle  sedute  senza  diritto  di
          voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri  istruttori
          attribuiti agli uffici finanziari. 
            6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare  di
          concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art.  17
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono   stabiliti
          l'organizzazione interna, il funzionamento e  le  dotazioni
          finanziarie del comitato. 
            7. Il presidente del comitato e'  nominato  dal  Ministro
          delle finanze,  con  proprio  decreto,  tra  i  membri  del
          comitato stesso. 
            8. Le indennita' da corrispondere ai membri del  comitato
          non appartenenti all'Amministrazio ne finanziaria  verranno
          stabilite ogni triennio  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze, di concer to con il Ministro del tesoro. 
            9. Il contribuente, anche prima della conclusione  di  un
          contratto, di una convenzione o di un atto  che  possa  dar
          luogo all'applicazione delle  disposizioni  richiamate  nel
          comma  2,  puo'  richiedere  il  preventivo   parere   alla
          competente direzione generale del Ministero  delle  finanze
          fornendole tutti gli elementi  conoscitivi  utili  ai  fini
          della corretta qualificazione tributaria della  fattispecie
          prospettata. 
            10. In caso di mancata risposta da parte della  direzione
          generale, trascorsi sessanta  giorni  dalla  richiesta  del
          contribuente,  ovvero  qualora  alla  risposta  fornita  il
          contribuente non  intenda  uniformarsi,  lo  stesso  potra'
          richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al
          comitato  consultivo   per   l'applicazione   delle   norme
          antielusive. La mancata  risposta  da  parte  del  comitato
          consultivo  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta   del
          contribuente, e  dopo  ulteriori  sessanta  giorni  da  una
          formale diffida ad  adempiere  da  parte  del  contribuente
          stesso, equivale a silenzioassenso. 
            11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti
          i termini e le modalita' da  osservare  per  l'invio  delle
          richieste di parere alla competente  direzione  generale  e
          per la comunicazione dei pareri' stessi al contribuente. 
            12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire  150
          milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte
          delle maggiori entrate recate dalla presente legge". 
            -  Il  testo  dell'art.  9   del   D.P.R.   n.   287/1992
          (Regolamento degli uffici e  del  personale  del  Ministero
          delle finanze) e' il seguente: 
            "Art. 9 (Ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e
          per l'informazione del contribuente). - 1. L'ufficio per lo
          sviluppo della coscienza civica e  per  l'informazione  del
          contribuente: 
            a)  elabora  e  gestisce  strategie   e   programmi   per
          l'informazione del contribuente, in termini  di  obiettivi,
          di contenuti e di mezzi di comunicazione da utilizzare; 
            b)  elabora  strategie  e  programmi  di  intervento  per
          l'informazione finalizzati a sviluppare la coscienza civica
          ed a migliorare l'immagine dell'Amministrazione finanziaria
          nella societa'; 
            c) esercita il  monitoraggio  sistematico  sugli  effetti
          delle     politiche      fiscali      e      dell'attivita'
          dell'Amministrazione   finanziaria   nei   confronti    dei
          contribuenti   e   della   societa'   nelle   sue   diverse
          articolazioni, al fine di salvaguardarne  i  diritti  e  di
          garantire loro una piu' corretta  assistenza  nel  rapporto
          con il fisco; 
            d) elabora programmi per una tempestiva  divulgazione  ai
          contribuenti  di  informazioni  di  carattere  normativo  e
          giurisprudenziale in materia tributaria, avvalendosi  anche
          del   servizio   di   documentazione   tributaria   gestito
          dall'ufficio del coordinamento legislativo; 
            e) assicura  il  funzionamento  degli  organi  collegiali
          preposti  allo  svolgimento  delle  attivita'  relative  al
          diritto d'interpello  dell'Amministrazione  finanziaria  da
          parte  dei  contribuenti,  esercitando  anche  funzioni  di
          assistenza, mediante un'apposita  struttura  di  segreteria
          tecnica, del comitato di cui all'art. 21,  comma  1,  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413".