IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti  il  decreto legislativo luogotenenziale 23 febbraio 1946, n.
223,  la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 11 gennaio 1957, n. 6,
la  legge 15 dicembre 1960, n. 1483, la legge 21 luglio 1967, n. 613,
la  legge  10  giugno  1978,  n.  295,  e  successive  modificazioni,
concernenti l'ordinamento del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
  Visti  gli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni;
  Considerata  la  necessita'  di procedere alla individuazione degli
uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria,
del   commercio  e  dell'artigianato  provvedendo  alla  ripartizione
interna  tra  i  predetti  uffici delle attuali attribuzioni previste
dalla legge o su base legislativa;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 20 marzo 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 1997;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Ministro ed uffici di diretta collaborazione

  1.  Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero, ne
determina gli indirizzi, disciplina gli obiettivi ed i programmi e ne
verifica  l'attuazione da parte degli uffici, impartendo le opportune
direttive.
  2.  Per  il  supporto  all'esercizio  delle  proprie competenze, il
Ministro  e'  coadiuvato dal capo di gabinetto, dal capo dell'Ufficio
legislativo,  dal  Segretario  particolare  e  dal  capo dell'Ufficio
stampa  che si avvalgono, rispettivamente, dell'Ufficio di gabinetto,
dell'Ufficio legislativo, della Segreteria particolare del Ministro e
dell'Ufficio   stampa.   Il  Ministro  puo'  altresi'  istituire  una
segreteria  tecnica.  I  Sottosegretari  di  Stato si avvalgono delle
rispettive segreterie particolari.
  3.   L'Ufficio  di  gabinetto  cura  l'esame  degli  atti  ai  fini
dell'inoltro   alla  firma  del  Ministro;  provvede  alle  eventuali
esigenze  di coordinamento degli uffici di diretta collaborazione (la
parte  omessa non e' stata ammessa al "visto" della Corte dei conti).
Esamina  inoltre  le  altre  questioni  avvalendosi,  di norma, della
collaborazione fornita dai competenti uffici del Ministero e coordina
lo  studio dei problemi segnalati dal Ministro, anche nel caso in cui
la  relativa  documentazione  sia  stata elaborata da altri uffici ed
organi delle pubbliche amministrazioni.
  4.  L'Ufficio  legislativo assicura il supporto tecnico e giuridico
richiesto dal Ministro e dai Sottosegretari; provvede, d'intesa con i
competenti  uffici,  alla  elaborazione  e all'esame delle iniziative
normative; cura l'attivita' parlamentare e i relativi rapporti con la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e le altre amministrazioni
interessate,  anche  per  quanto riguarda gli adempimenti comunitari;
fornisce  parere  sugli  atti di interesse generale e sulle questioni
giuridiche concernenti le competenze dell'amministrazione.
          Avvertenza:
            -  Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,  comma  5,    della  Costituzione  della
          Repubblica  italiana   conferisce   al   Presidente   della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
            -  Il  decreto  luogotenenziale  n.  223 / 1946, recante:
          "Riordinamento dei servizi del  Ministero dell'industria  e
          del     commercio",  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1946.
            - La    legge  n.  434  /    1951  reca:  "Ratifica,  con
          modificazioni,  del  decreto legislativo 8 maggio 1948,  n.
          867,  concernente  revisione   del   ruolo         organico
          dell'amministrazione        centrale      del     Ministero
          dell'industria e del  commercio"  ed  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1951, n. 143.
            -  La  legge   11 gennaio 1957, n. 6, recante  "Ricerca e
          coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi" (Gazzetta
          Ufficiale n. 25 del 28 gennaio 1957)  e'  stata  modificata
          dalla  legge  n.  613  /  1967 (Gazzetta Ufficiale 3 agosto
          1967, n. 194).
            -  La  legge    15  dicembre  1960,  n.   1483,   recante
          "Istituzione   di   una  nuova     Direzione    generale  e
          riordinamento  dei   ruoli organici   del  personale  della
          amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del
          commercio"  e'  stata   pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 16 dicembre 1960, n. 307.
            - La legge n.  295  /    1978  titola  "Nuove  norme  per
          l'esercizio  delle assicurazioni   private contro  i danni"
          ed e'   stata pubblicata   nel suppl.  ord.  alla  Gazzetta
          Ufficiale del 26 giugno 1978, n. 176.
            -    Il    D.Lgs.  3    febbraio   1993,   n. 29,   reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico   impiego, a norma  dell'art.  2  della
          legge  23 ottobre 1992, n. 421".  Si riporta il testo degli
          articoli 6 e 31, del predetto decreto:
            "Art. 6 (Individuazione  di uffici e  piante  organiche).
          -   1.   Nelle  amministrazioni  dello    Stato,  anche  ad
          ordinamento        autonomo,    e     nelle     universita'
          l'individuazione  degli   uffici   di livello  dirigenziale
          generale  e   delle relative funzioni e'  disposta mediante
          regolamento  governativo,  su    proposta  del    Ministero
          competente,  d'intesa  con la Presidenza del  Consiglio dei
          Ministri -  Dipartimento della funzione pubblica e  con  il
          Ministero   del   tesoro.   L'individuazione  degli  uffici
          corrispondenti  ad  altro  livello   dirigenziale  e  delle
          relative funzioni     e'   disposta      con    regolamento
          adottato    dal      Ministro competente, d'intesa con   il
          Presidente del Consiglio  dei Ministri e con  il   Ministro
          del    tesoro,    su    proposta del   dirigente   generale
          competente.
            2. Il parere del Consiglio di    Stato  sugli  schemi  di
          regolamento  di  cui  al   comma 1   e' reso   entro trenta
          giorni dalla    ricezione  della  richiesta.  Decorso  tale
          termine,  il regolamento puo' comunque essere adottato.
            3.  Nelle    amministrazioni  di  cui    al  comma  1, la
          consistenza delle piante organiche  e'  determinata  previa
          verifica  dei  carichi  di lavoro ed   e'   approvata   con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,  su
          proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il
          Ministero   del   tesoro   e   con  il  Dipartimento  della
          funzione  pubblica,      previa      informazione      alle
          organizzazioni     sindacali maggiormente   rappresentative
          sul   piano  nazionale.   Qualora  la definizione     delle
          piante   organiche  comporti   maggiori   oneri finanziari,
          si provvede con legge.
            4. Per la  Presidenza del Consiglio dei Ministri,  per il
          Ministero   degli   affari     esteri,  nonche'     per  le
          amministrazioni  che esercitano competenze    istituzionali
          in  materia    di    difesa   e sicurezza   dello Stato, di
          polizia e  di giustizia, sono  fatte salve  le  particolari
          disposizioni     dettate  dalle    normative  di   settore,
          in   quanto compatibili.
            5. L'art.  5,  comma  3,  del    decreto  legislativo  30
          dicembre   1992,  n.     503,  relativamente  al  personale
          appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento   civile,
          va   interpretato   nel  senso  che  al  predetto personale
          non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
            6. Le   attribuzioni del Ministero  dell'universita'    e
          della  ricerca scientifica e  tecnologica relative  a tutto
          il personale   tecnico  e  amministrativo    universitario,
          compresi   i  dirigenti, sono  devolute all'universita'  di
          appartenenza.    Parimenti     sono     attribuite     agli
          osservatori    astronomici,    astrofisici    e   Vesuviano
          tutte   le attribuzioni   del  Ministero   dell'universita'
          e  della    ricerca scientifica e   tecnologica in  materia
          di   personale,  ad     eccezione  di  quelle  relative  al
          reclutamento del personale di ricerca.
            7.   Per  il    personale  delle    universita',    degli
          osservatori  astronomici  e    degli  enti  di   ricerca, i
          trasferimenti        sono    disposti     dall'universita',
          dall'osservatorio        o        ente,      a      domanda
          dell'interessato    e  previo    assenso  dell'universita',
          osservatorio  o  ente    di appartenenza;   i trasferimenti
          devono essere  comunicati al Ministero     dell'universita'
          e    della   ricerca   scientifica   e tecnologica".
            "Art.  31  (Individuazione  degli  uffici  dirigenziali e
          determinazione delle piante  organiche in  sede di    prima
          applicazione   del presente decreto). - 1. In sede di prima
          applicazione  del  presente  decreto,  le   amministrazioni
          pubbliche procedono:
            a)     alla   rilevazione    di    tutto  il    personale
          distinto   per circoscrizione  provinciale  e  per  sedi di
          servizio,    nonche'     per  qualifiche  e      specifiche
          professionalita',  evidenziando    le  posizioni  di  ruolo
          numerarie  e  soprannumerarie,  non  di   ruolo,   comando,
          distacco  e  con  contratto  a  tempo determinato e a tempo
          parziale;
            b) alla  formulazione di una   proposta di  ridefinizione
          dei propri uffici  e delle  piante  organiche  in relazione
          ai  criteri di  cui all'art.  5,  ai   carichi  di  lavoro,
          nonche'     alla   esigenza   di integrazione per obiettivi
          delle   risorse umane e materiali,  evitando  le  eventuali
          duplicazioni  e  sovrapposizioni  di funzioni ed al fine di
          conseguire una riduzione per    accorpamento  degli  uffici
          dirigenziali,  e,     in   conseguenza,    delle  dotazioni
          organiche  del   personale dirigenziale,  in   misura   non
          inferiore    al     10%,   riservando   un contingente   di
          dirigenti   per   l'esercizio delle   funzioni    di    cui
          all'art. 17, comma 1, lettera b);
            c)  alla revisione  delle tabelle annesse al  decreto del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine
          di realizzare, anche con riferimento   ai  principi  ed  ai
          criteri  fissati  nel titolo   I del presente decreto ed in
          particolare negli  articoli 4, 5 e 7,  una  piu'  razionale
          assegnazione    e  distribuzione  dei  posti   delle  varie
          qualifiche   per ogni   singola  unita'    scolastica,  nel
          limite  massimo  della   consistenza numerica   complessiva
          delle    unita'  di    personale  previste  nelle  predette
          tabelle.
            2.  Sulla    base di criteri   definiti, previo eventuale
          esame   con le  confederazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative   sul  piano nazionale, di cui all'art. 45,
          comma 8, e secondo le modalita' di cui  all'art.  10,    le
          amministrazioni  pubbliche determinano i  carichi di lavoro
          con  riferimento  alla  quantita'    totale  di  atti  e di
          operazioni per  unita' di  personale prodotti  negli ultimi
          tre  anni,    ai  tempi  standard  di    esecuzione   delle
          attivita'  e,  ove    rilevi, al   grado di copertura   del
          servizio  reso, in   rapporto alla   domanda  espressa    e
          potenziale. Le amministrazioni  informano le organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
          di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri
          di determinazione dei carichi di lavoro.
            3.  Le rilevazioni  e le proposte di cui al  comma 1 sono
          trasmesse, anche    separatamente,  alla    Presidenza  del
          Consiglio  dei    Ministri  -  Dipartimento  della funzione
          pubblica e  al Ministero del  tesoro  entro  centocinquanta
          giorni    dalla  data di   entrata in vigore   del presente
          decreto.
            4. All'approvazione delle proposte  si procede secondo le
          modalita' e  nei  limiti  previsti   dall'art.   6   quanto
          alle   amministrazioni statali,  comprese   le  aziende   e
          le  amministrazioni    anche  ad ordinamento autonomo,    e
          con   i     provvedimenti  e  nei    termini  previsti  dai
          rispettivi    ordinamenti       quanto    alle        altre
          amministrazioni pubbliche.
            5. In  caso di inerzia,  il Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  previa   diffida, assume  in via  sostitutiva le
          iniziative e  adotta direttamente i provvedimenti di cui ai
          commi 1 e 3.
            6.  Non   sono  consentite    assunzioni   di   personale
          presso    le  amministrazioni  pubbliche   fintanto che non
          siano  state approvate le proposte di cui al comma  1.  Per
          il  1993  si applica l'art. 7, comma 8, del  decreto  legge
          19   settembre    1992,    n.    384,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge 14 novembre   1992, n. 438. Le
          richieste  di  deroga  devono  essere     corredate   dalla
          rilevazione  di  cui    al  comma 1, lettera a). Sono fatti
          salvi  i contratti previsti dall'art.  36  della  legge  20
          marzo 1975,  n. 70, e  dall'art. 23  dell'accordo sindacale
          reso   esecutivo   dal   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  12 febbraio 1991, n. 171.
            6  -bis. Fino  alla  revisione delle  tabelle di  cui  al
          comma  1, lettera  c), e'  consentita l'utilizzazione   nei
          provveditorati    agli  studi  di personale amministrativo,
          tecnico   ed   ausiliario   della   scuola   in    mansioni
          corrispondenti  alla   qualifica di appartenenza; le stesse
          utilizzazioni  possono essere  disposte dai    provveditori
          agli    studi fino al limite  delle vacanze nelle dotazioni
          organiche degli uffici scolastici provinciali,  sulla  base
          di  criteri    definiti  previo esame con le organizzazioni
          sindacali  maggiormente rappresentative a  norma  dell'art.
          10 e,  comunque, con precedenza nei confronti di  chi ne fa
          richiesta".
            -  Si trascrive  il testo  dell'art. 17,  comma 1,  della
          legge    23  agosto  1988,  n.  400, recante la "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento della   Presidenza
          del Consiglio  dei Ministri",  come modificato dall'art. 74
          del decreto legislativo 3  febbraio 1993, n.  29:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   di cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forma  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge".