IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125; Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 599; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalita' organizzata nel territorio della provincia di Napoli a tutela di specifici obiettivi ed al fine di conseguire un piu' diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1. 1. A decorrere dal 14 luglio 1997 un contingente di personale militare delle Forze armate per complessive 500 unita' e' posto a disposizione del prefetto di Napoli per le esigenze di sicurezza pubblica di quella provincia. Al predetto contingente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386. 2. Il comando militare di regione competente provvede alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato a norma del comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti, anche per quanto attiene alle tariffe e ai limiti temporali di permanenza fuori sede.