IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza; Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, recante norme per il reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina; Visto l'articolo 3, comma 223, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha, tra l'altro, sostituito la lettera c), secondo comma, dell'articolo 1 della citata legge n. 45 del 1974, stabilendo che all'indicazione dei diplomi di laurea per la partecipazione al concorso per il reclutamento dei predetti ufficiali debba provvedere il Ministro delle finanze con proprio decreto; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere n. 1214 / 96 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale in data 28 novembre 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-3231/U.C.L. del 23 aprile 1997); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. I diplomi di laurea da possedere per la partecipazione al concorso per il reclutamento degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina nella Guardia di finanza sono previsti, ai sensi della lettera c) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1974, n. 45, come modificata dall'articolo 3, comma 223, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nell'annesso elenco, che fa parte integrante del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 giugno 1997 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1997 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 176
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza". - La legge 26 febbraio 1974, n. 45, reca: "Reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina". - L'art. 3, comma 223, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Norme di razionalizzazione della finanza pubblica), cosi' recita: "223. Alla legge 26 febbraio 1974, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma dell'art 1: 1) ... (omissis); 2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) siano in possesso dei diplomi di laurea che il Ministro delle finanze indica con proprio decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.''". - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Per il testo della lettera c) del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 45/1974 vedi note alle premesse.