IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Vista la legge 23  aprile  1959,  n.  189,  sull'ordinamento  della
Guardia di finanza; 
  Vista la legge 26 febbraio  1974,  n.  45,  recante  norme  per  il
reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza  in
servizio di prima nomina; 
  Visto l'articolo 3, comma 223, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, che ha, tra l'altro, sostituito la lettera  c),  secondo  comma,
dell'articolo 1 della citata legge n. 45  del  1974,  stabilendo  che
all'indicazione dei  diplomi  di  laurea  per  la  partecipazione  al
concorso per il reclutamento dei predetti ufficiali debba  provvedere
il Ministro delle finanze con proprio decreto; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere n. 1214  /  96  del  Consiglio  di  Stato  espresso
nell'adunanza generale in data 28 novembre 1996; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio,  a  norma  del
citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400  del  1988  (nota  n.
3-3231/U.C.L. del 23 aprile 1997); 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. I diplomi di  laurea  da  possedere  per  la  partecipazione  al
concorso per  il  reclutamento  degli  ufficiali  di  complemento  in
servizio di prima nomina nella Guardia di finanza sono  previsti,  ai
sensi della lettera c) del secondo comma dell'articolo 1 della  legge
26 febbraio 1974, n. 45, come modificata dall'articolo 3, comma  223,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  nell'annesso  elenco,  che  fa
parte integrante del presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 26 giugno 1997 
                                                   Il Ministro: Visco 
Visto, il Guardasigilli: Flick 
  Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1997 
  Registro n. 2 Finanze, foglio n. 176 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura  delle  disposioni  di  legge
          alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati i valori
          e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento del
          Corpo della Guardia di finanza". 
            - La legge 26 febbraio 1974, n. 45,  reca:  "Reclutamento
          di ufficiali di complemento della Guardia 
          di finanza in servizio di prima nomina". 
            - L'art. 3, comma 223, della legge 28 dicembre  1995,  n.
          549 (Norme di razionalizzazione  della  finanza  pubblica),
          cosi' recita: 
            "223. Alla legge 26 febbraio 1974, n. 45, sono 
          apportate le seguenti modificazioni: 
               a) al secondo comma dell'art 1: 
              1) ... (omissis); 
              2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
            " c) siano in possesso  dei  diplomi  di  laurea  che  il
          Ministro delle finanze indica con proprio decreto, ai sensi
          dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.
          400.''". 
            - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
           Nota all'art. 1: 
            - Per  il  testo  della  lettera  c)  del  secondo  comma
          dell'art. 1 della legge n. 45/1974 vedi note alle premesse.